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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 27 agosto 2025, n. 23954

Fallimento – Necessaria autorizzazione del G.D. per azione di responsabilità promossa dal Curatore nei confronti degli amministratori

In materia fallimentare, l'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori per danni alla società fallita e ai creditori richiede l'autorizzazione del giudice delegato. La mancanza del previo parere del comitato dei creditori non inficia la validità del decreto di autorizzazione se non è stato reclamato, sanando eventuali vizi procedurali.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 11 agosto 2025, n. 23039

Azione di inefficacia ex art. 64 L. fall. – Trascrizione dell’atto, conseguenze, fattispecie

In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 L. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferire a quest'ultimo effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come atto gratuito un contratto di compravendita che prevedeva, a titolo di prezzo, la cessione di un credito vantato nei confronti di un debitore già insolvente).


Diritto fallimentareTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 agosto 2025, Pres. Est. Quaranta

Procedimento unitario - Competenza territoriale - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Superamento

In tema di competenza territoriale per l'apertura degli strumenti e delle procedure di cui al Codice della crisi, la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore (COMI) con i luoghi elencati dall'art. 27, comma 3, CCII ha carattere relativo, ed è superabile in forza della prova che in nessuno di tali luoghi si trovi l'amministrazione dell'impresa, o che ivi non si svolga alcuna attività economica. Tale interpretazione si impone al fine di recepire la nozione di COMI contenuta nel Regolamento (UE) 2015/848 (che contempla analoghe presunzioni, espressamente qualificandole come relative), e contribuisce a dare contenuto alla disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. m), che fa coincidere il COMI con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi (nel caso di specie, la presunzione è stata vinta dimostrando che la sede legale della società debitrice non fosse più che un semplice domicilio postale e fiscale, mentre tanto la direzione dell'impresa quanto la prevalente attività economica di quella si svolgevano altrove).


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 luglio 2025, n. 19844

Concordato preventivo – revoca ex art. 173 L.Fall

In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 L.Fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenza n. 1521/2013), relativamente ai connotati di natura negoziale riscontrabili nella disciplina dell'istituto rilevano come, non escludono "evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia"


Diritto fallimentareTribunale di Locri, Sentenza, 12 luglio 2025, n. 14/2025, Est. Cardona

Concordato minore – Professionista sovraindebitato – Requisiti dimensionali ex art. 77 CCII –“Cram down” fiscale e previdenziale ex art. 80, comma 3, CCII

Il professionista sovraindebitato, in quanto soggetto non imprenditore, può accedere al concordato minore senza essere assoggettato ai requisiti dimensionali previsti dall’art. 77 CCII, potendo proporre un piano in continuità fondato sui redditi futuri derivanti dall’attività professionale. Nella valutazione di fattibilità del piano, deve essere garantito al debitore e al suo nucleo familiare un sostentamento minimo vitale, quale espressione del diritto ad una vita dignitosa. È ammissibile l’omologazione del concordato minore nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, qualora la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 3 luglio 2025, n. 18020

Domanda di ammissione al passivo del credito vantato dal professionista per il compenso maturato – requisiti a corredo della domanda; giudizio di verifica da parte del curatore del fallimento

Nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione al passivo del credito vantato dal professionista per il compenso maturato, il curatore del fallimento della società committente può sollevare l'eccezione d'inadempimento della prestazione professionale, contestando la non corretta o incompleta esecuzione della stessa. Il diritto del professionista al compenso richiede che la prestazione sia eseguita con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e tutte le circostanze del caso. La gravità dell'inadempimento non deve necessariamente essere tale da giustificare la risoluzione del contratto, ma deve comunque permettere il legittimo rifiuto del pagamento del compenso in caso di adempimento solo inesatto.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 21 giugno 2025, n. 16628

Opposizione allo stato passivo fallimentare – onere di produzione documentale sul ricorrente e decadenza

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intende avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall. La loro inosservanza è rilevabile d'ufficio, inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti e non può essere sanata tramite la concessione di un termine ulteriore per la produzione di documenti nuovi.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 3 giugno 2025, n. 14839

Requisiti/presupposti per dichiarazione di inammissibilità di concordato preventivo – valutazione eccezioni di inammissibilità

Il deficit informativo riguardante il credito vantato da un terzo (nel caso, ATI Group) può costituire ragione autonoma e sufficiente per dichiarare inammissibile una proposta di concordato preventivo, rendendo irrilevante la valutazione di ulteriori eccezioni di inammissibilità.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 29 maggio 2025, n. 14280

Giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare – onere della prova in capo all’opponente della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto di credito

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, l’opponente ha l’onere di fornire la prova della fonte del proprio diritto di credito, mentre spetta alla curatela dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione. Tuttavia, se il rapporto contrattuale e l’effettiva prestazione dei servizi sono incontestati, le fatture accettate senza contestazioni possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 18 aprile 2025, n. 10307

Concordato preventivo in continuità aziendale – crediti sorti dopo la chiusura della procedura non beneficiano della prededucibilità c.c. “in funzione”

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 L.Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, L.Fall.

La Suprema Corte afferma che “Nelle pronunce più significative si è detto a chiare lettere che la ragione per cui i crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo – ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano e dell'adempimento della proposta, pur se non espressamente contemplati nel piano medesimo – vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato, è che le nuove obbligazioni contratte dal debitore, "siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte " in funzione" della procedura" (Cass. 380/2018, che sul punto cita espressamente Cass. 17911/2016, ove però la prededuzione era stata espressamente condizionata alla previsione, nel piano, di quelle future obbligazioni; cfr. Cass. 12044/2018). Quelle pronunce sono state poi di recente richiamate da Cass. 43/2023 […]”.


Diritto fallimentareTribunale di Brescia, 17 aprile 2025, Est. Bruno

Composizione negoziata – Misure protettive – Estensione ai terzi garanti

In tema di composizione negoziata della crisi, deve essere accolta la richiesta di estensione delle misure protettive ex art. 19 CCII anche nei confronti dei terzi garanti poiché le azioni esecutive promosse dal creditore possono essere indirizzate simultaneamente sia al debitore principale che ai garanti, questi ultimi quali coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie, ed in quanto in concreto necessarie al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale.

Il Tribunale afferma ciò, allineandosi a quanto esposto in sede di memoria dai ricorrenti (“potendosi delineare una manovra di risanamento che si articolerà secondo una o più delle seguenti linee operative: 1. Ricerca di un accordo con il creditore procedente, eventualmente corredato da una componente di buona uscita in favore delle Società che hanno avviato il percorso della Composizione Negoziata, in funzione della valorizzazione dell’attivo immobiliare; 2. Attivazione di una procedura competitiva nell’ambito della composizione negoziata […]; 3. Individuazione di potenziali finanziatori interessati a finanziare le società in composizione negoziata nel riacquisto del credito sottostante, nella consapevolezza che la complessità dell’operazione implica condizioni finanziarie onerose, ma potenzialmente compatibili con le prospettive di continuità aziendale; 4. Selezione dei soggetti terzi disponibili all’acquisto del credito sottostante, con possibilità di strutturare l’operazione in modo da contemplare, ove possibile, anche in questo caso, una componente di buona uscita in favore delle ricorrenti”).


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 31 marzo 2025, n. 8421

Concordato preventivo – prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F

La prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F. non è subordinata all’apertura della procedura di concordato preventivo, ma deriva da atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso. Tali crediti prededucibili sono posti a tutela della continuità gestoria dell’impresa al fine di preservare il valore del patrimonio, anche in assenza di una procedura concordataria ufficialmente aperta.

La Suprema Corte precisa, infatti, come la ricorrente abbia “fatto erroneamente coincidere la nozione di atto legalmente compiuto con quella di "atto preventivamente autorizzato dal Tribunale ex art. 161, co. 7 L. fall" (pag. 16 terz'ultima riga del ricorso), non considerando, in primo luogo, che la predetta pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 (vedi, conforme, anche Cass. 16531/2022) ha distinto, nell'ambito degli atti legalmente compiuti, l'atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato dall'atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 12.03.2025) del 25 marzo 2025, n. 7878

Concordato preventivo – voto dei creditori e attestazione di veridicità dei dati aziendali

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali è crucialmente rilevante per la consapevolezza del voto dei creditori e costituisce condizione di ammissibilità del concordato preventivo. L'emergere di carenze informatiche o inesattezze sostanziali può giustificare la revoca dell'ammissione al concordato, risultando irrilevante un'eventuale nuova attestazione.

La Suprema Corte ricorda, infatti, come: “Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il Tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, L. Fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass., n. 2130/2014). Questo pregnante controllo deriva dall'oggetto dell'analisi inerente ai "dati aziendali" e non ai soli "dati contabili", atteso anche il venir meno del requisito di ammissibilità del concordato costituito dalla regolare tenuta della contabilità (Cass., n. 2130/2014, cit.).”.


Diritto fallimentareTribunale Catania, 23 marzo 2025, Pres. Sciacca, Est. Bellia

Liquidazione Giudiziale - Procedimento unitario - Requisiti dimensionali minimi per l’apertura della procedura - Poteri officiosi del tribunale ex artt. 41, 42 e 367 CCII

Nel nuovo contesto dell’istruttoria del procedimento unitario, in cui la presenza dell’indice di insolvenza può comportare l’apertura anche di una di liquidazione controllata, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti, il Tribunale di Catania ha ritenuto che l’art. 121 CCII, non richiede a carico del debitore un onere probatorio pieno come quello precedentemente prescritto dall’art. 1, comma 2, L. fall. vista la possibilità per il Giudice di utilizzare i maggiori poteri attributi all'art. 41, comma 6, CCII, art. 42, commi 1 e 2, CCII e art. 367, commi 3 e 6, CCII.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, (data ud. 14 gennaio 2025) del 6 marzo 2025, n. 5964

Concorso dei creditori ai sensi dell’art. 61 comma 2 L.Fall. – diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito – requisiti per ammissione al passivo del fideiussore

In tema di concorso di creditori, ai sensi dell'art. 61, comma 2, L.Fall., il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito sorge solo dopo che il fideiussore abbia effettuato il pagamento integrale in favore del creditore. Pertanto, il fideiussore che non abbia ancora pagato non può essere ammesso al passivo con riserva per un credito condizionale.

La Corte di Cassazione espone, infatti, che il coobbligato “come non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito di "regresso", nemmeno con riserva, potendolo far valere in sede fallimentare con l' istanza di ammissione, tempestiva o tardiva, così matura il diritto ad esercitare la correlata azione di rivalsa soltanto a condizione dell'avvenuta effettuazione del pagamento (Cass. n. 613 del 2013, in motiv.; Cass. n. 11144 del 2012, con riguardo al credito di "regresso" del fideiussore solvens). Il pagamento da parte del fideiussore si configura, in tale prospettiva, non come una mera condizione (esterna alla fattispecie costitutiva) per l'esercizio di un diritto che spetta fin dal sorgere dell'obbligazione ma come il fatto direttamente.”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 29 gennaio 2025) del 3 marzo 2025, n. 5565

Amministrazione straordinaria – mancata notifica del progetto di stato passivo – motivo di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall

La mancanza di notifica al creditore del progetto di stato passivo non comporta necessariamente l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo se il creditore ha avuto comunque la possibilità di presentare osservazioni nel corso della procedura. Tuttavia, il vizio procedurale può essere dedotto come motivo di opposizione consentendo di rimediarvi in sede giudiziale.

La Suprema Corte espone come “Non v'è dubbio che - il procedimento d'opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 L.Fall., che integralmente lo disciplina, né l'introduzione di domande nuove né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); - nel procedimento d'opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell'opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la mutatio del petitum o della causa petendi tutte le volte in cui la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022).” ma come il giudice di merito avesse omesso di verificare se ““accordo transattivo del 27.05.2020" aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovo e diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente, ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l'opponente, di un accordo che, senza mutare né il titolo né l'oggetto dell'obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile Cass. n. 37802 del 2022) l'ammontare dello stesso credito azionato con l'originaria domanda di ammissione, verificando, altresì, l'effettiva sussistenza (o meno) dell'evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di […..] al credito (all'applicazione delle penali per il ritardo) per la somma, nella misura ivi ridotta, di Euro [….]”.


Diritto fallimentareTrib. Verona, 26 febbraio 2025, Est. Attanasio

CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO - Conferma delle misure protettive - Segnalazione alla Centrale Rischi delle esposizioni del debitore

Nel corso della procedura concorsuale, sia nella fase prenotativa che successivamente, la segnalazione a sofferenza dell’esposizione debitoria costituisce un’eccezione, legata al verificarsi di eventi patologici che di per sé preludono, verosimilmente, ad un esito infausto del tentativo di risanamento. In questo contesto, pertanto, il rischio di una segnalazione a sofferenza è remoto ed ipotetico e non giustifica l’adozione di una misura cautelare.


Diritto fallimentareTribunale di Bergamo, 18 febbraio 2025

Composizione negoziata – misure protettive e misure cautelari

Le misure protettive possono essere concesse con efficacia erga omnes per la funzione loro insita volta a preservare il patrimonio della società da possibili aggressioni di terzi, mentre le misure cautelari vanno richieste indicando specificamente la ragione della cautela richiesta e il soggetto destinatario della medesima, per consentire al Tribunale di verificare l’effettività del periculum in mora paventato dalla ricorrente.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 16 febbraio 2025, n. 3890

Domanda di insinuazione c.d. “supertardiva” - sopravvenienza del credito ed imputabilità/non imputabilità del ritardo al creditore

Poiché i crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l'arco della procedura fallimentare anche per cause dipendenti da colpa del creditore si deve escludere la "sopravvenienza" del credito comporti automaticamente la non imputabilità del ritardo con il quale il creditore procede ad insinuare il credito stesso, sicché è ben possibile che il credito "sopravvenga" nel corso della procedura fallimentare a verifica dei crediti compiuta, ma che ciò accada per fatto imputabile allo stesso creditore che, in tal caso, non può soddisfarsi sull'attivo fallimentare, essendo quindi comunque necessaria una verifica caso per caso. Nel caso di specie si tratta di un credito derivante dall’applicazione di una sanzione amministrativa, in particolare da violazione dell’obbligo di acquisto di “certificati verdi”.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 31 luglio 2024, n. 21336

La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è presupposto di ammissibilità a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20%, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161) del pagamento.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. III, 21 giugno 2024, n. 17154

Ammissione al passivo del creditore basata sulla sentenza di condanna prima dell'apertura della procedura concorsuale

Se il creditore ottiene una sentenza di condanna del debitore (o, comunque, una sentenza di accertamento del credito,) prima dell’apertura, nei confronti di quest'ultimo, una procedura concorsuale, egli, sulla base di tale sentenza, pur soggetta ad impugnazione, deve essere ammesso al passivo con riserva ex art. 96 comma 2, n. 3 L.F. mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda.


Diritto fallimentareTrib. Napoli Nord, Est. Magliulo, 4 giugno 2024

Composizione negoziata crisi – Proroga misure protettive per superare inerzia creditori

Nella Composizione negoziata della crisi vi è l’obbligo delle banche di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate. Nel caso di violazione dell’obbligo di partecipazione, non è prevista alcuna sanzione e questo può pregiudicare la parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia. É possibile disporre, quale unico rimedio all’assoluta inerzia dei creditori, la proroga delle misure protettive al fine di portare il creditore a coltivare le trattative.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15155

Esdebitazione – non concessione

Il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.


Diritto fallimentareTribunale di Milano, 16 maggio 2024, Pres. De Simone, Est. Agnese

Liquidazione giudiziale - Liquidazione giudiziale di gruppo - Presupposti

In assenza della pubblicità prescritta dall'art. 2497 bis c.c., l'appartenenza a un medesimo gruppo d'imprese di più società delle quali è domandata la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 287 CCII può ricavarsi da indici di fatto quali la condivisione tra di esse di impianti produttivi, la preposizione delle stesse persone ai rispettivi consigli di amministrazione, nonché la circostanza che i relativi patrimoni siano stati incisi da operazioni svolte in esecuzione di un precedente strumento di regolazione della crisi.