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Giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare – onere della prova in capo all’opponente della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto di credito

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 29 maggio 2025, n. 14280

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, l’opponente ha l’onere di fornire la prova della fonte del proprio diritto di credito, mentre spetta alla curatela dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione. Tuttavia, se il rapporto contrattuale e l’effettiva prestazione dei servizi sono incontestati, le fatture accettate senza contestazioni possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite.

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