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Concorso dei creditori ai sensi dell’art. 61 comma 2 L.Fall. – diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito – requisiti per ammissione al passivo del fideiussore

Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza, (data ud. 14 gennaio 2025) del 6 marzo 2025, n. 5964

In tema di concorso di creditori, ai sensi dell'art. 61, comma 2, L.Fall., il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito sorge solo dopo che il fideiussore abbia effettuato il pagamento integrale in favore del creditore. Pertanto, il fideiussore che non abbia ancora pagato non può essere ammesso al passivo con riserva per un credito condizionale.

La Corte di Cassazione espone, infatti, che il coobbligato “come non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito di "regresso", nemmeno con riserva, potendolo far valere in sede fallimentare con l' istanza di ammissione, tempestiva o tardiva, così matura il diritto ad esercitare la correlata azione di rivalsa soltanto a condizione dell'avvenuta effettuazione del pagamento (Cass. n. 613 del 2013, in motiv.; Cass. n. 11144 del 2012, con riguardo al credito di "regresso" del fideiussore solvens). Il pagamento da parte del fideiussore si configura, in tale prospettiva, non come una mera condizione (esterna alla fattispecie costitutiva) per l'esercizio di un diritto che spetta fin dal sorgere dell'obbligazione ma come il fatto direttamente.”.

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