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Diritto fallimentareCass. Sez. III, 27 novembre 2023, n. 32969

Azione revocatoria – Valutazione elemento soggettivo nel caso di atto anteriore all’insorgenza del credito

La Sezione Terza ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la presente questione su cui è sorto contrasto: se l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore all’insorgenza del credito viene considerato come dolo generico (ovvero mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori) oppure dolo specifico (ovvero consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie


Diritto fallimentareCass. Civ., Sez. 1, 22.11.2023, n. 32455, Pres. Di Virigilio, est. Poletti

Fallimento – contratto di compravendita di immobile di proprietà di una S.r.l. concluso da amministratore già dichiarato fallito – opponibilità della carenza del potere rappresentativo

In tema di fallimento, sebbene sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell’amministratore fallito di una s.r.l., qualora quest’ultimo abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell’ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all’accertamento dell’insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell’avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte del terzo circa l’esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa nomina.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30054

Fallimento - Ammissione allo stato passivo – Art. 2467 cc – Nozione di finanziamento e relativo ambito

In tema di fallimento, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, nella nozione di finanziamento dei soci a favore della società di cui all’articolo 2467 c.c., rientra ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.


Diritto fallimentareTribunale Ivrea, 20 ottobre 2023. Est. Petronzi.

Liquidazione controllata ed esecuzione pendente – operatività o meno del privilegio fondiario ex art. 41 TUB

L’azione esecutiva individuale promossa dal creditore fondiario diviene improseguibile a seguito dell’apertura della liquidazione controllata. La deroga di cui all’art. 41, comma 2 TUB si applica solo al fallimento, oggi liquidazione giudiziale, non anche alla liquidazione controllata.


Diritto fallimentareTribunale Salerno, 10/10/2023

Composizione negoziata – Misure protettive – Negoziazione assegno post-datato

La tipicità delle misure protettive, così come la verifica della sussistenza dei presupposti per la conferma delle stesse, comportano un attento esame del Giudice designato e le stesse potranno essere concesse ovvero negate a seconda che siano previste dalla normativa e che rispondano alla ratio sottesa alla loro stessa concessione.


Diritto fallimentareOrdinanza del 03 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Brescia

Ordinanza del 03 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Brescia

Opera il privilegio processuale di cui all’art. 41 comma 2 TUB a fronte dell’apertura della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII del debitore esecutato? La parola alla Corte di Cassazione

Il Tribunale di Brescia ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché venga chiarito se sia o meno opponibile il privilegio processuale previsto dall’art. 41 comma 2 TUB in favore del creditore fondiario, in caso di apertura della liquidazione controllata prevista dal CCII a carico del debitore esecutato.

L’anzidetta disposizione normativa consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito fondiario di proprietà del debitore anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Il dettato normativo, però, non prevede espressamente tale privilegio processuale per le altre procedure concorsuali di cui al CCII, tra cui la liquidazione controllata.

Da qui, la difficoltà interpretativa delle disposizioni di legge.

Ad oggi, data anche la novità del dettato normativo, non vi sono precedenti in termini e la questione è ampiamente dibattuta in dottrina, ove si rinvengono posizioni contrapposte che rispecchiano l’attuale panorama della giurisprudenza di merito.

La questione è certamente di grande interesse ed attualità, considerate le importanti conseguenze che proietta sull’accertamento dei crediti, il riparto endoconcorsuale dei loro titolari, nonché la disciplina delle interferenze tra le procedure esecutive e quelle concorsuali.

Si attende ora la pronuncia della Prima Sezione della Suprema Corte, chiamata ad enunciare il principio di diritto sul punto.


Diritto fallimentareTribunale Santa Maria Capua Vetere 29.09.2023, est. Quaranta

Composizione negoziata – cessazione misure protettive – Segnalazione per apertura liquidazione giudiziale

In tema di composizione negoziata, la cessazione delle misure protettive presuppone la verifica da parte del giudice, del caso anche in contraddittorio, circa l’avvenuta conclusione delle trattative per lo spirare del termine, sulla base della segnalazione e della richiesta dell’esperto di dichiararne cessati gli effetti. Nel caso in cui dalla relazione finale dell’esperto o dalle memorie dei creditori dovesse emergere lo stato di insolvenza irreversibile dell’imprenditore, la segnalazione del P.M. (art. 38 CCII) si verifica non nella fase negoziale della composizione negoziata ma nel caso in cui il presupposto soggettivo e oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale siano emersi nelle fasi giudiziali di cui agli artt. 19 e 22 CCII.


Cessazione e IndennitàCorte di Cassazione Civile, Sez. L., 26 settembre 2023, n. 27384

Agenzia - Messa in liquidazione coatta amministrativa – Scioglimento del rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie

La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento di diritto del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli artt. 201 e 72 della L. fall. L’esercizio provvisorio dell’azienda non determina ipso iure lo scioglimento del rapporto.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. un., 29 agosto 2023, n. 25442

Se viene eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento è avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.”.

Oggetto del contrasto giurisprudenziale è la vecchia questione del se e in che termini il curatore fallimentare possa eccepire la prescrizione presuntiva per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c. (che disciplinano le prescrizioni brevi inferiori a cinque anni), istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, che costituisce l'unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta.

La complessa questione è stato oggetto di pronunce divergenti tra le sezioni della Corte e di pronunce difformi pure all’interno delle singole sezioni della Cassazione.

La Suprema Corte, dopo ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali, risponde affermativamente sia alla prima questione, ossia la legittimazione del curatore fallimentare ad opporre la prescrizione presuntiva, sia alla seconda questione, ossia la possibilità per il creditore di deferire al curatore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio.

La Suprema Corte ulteriormente argomentando, afferma anche che la dichiarazione del curatore di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante (ossia il curatore). Al contrario essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. III, 28/08/2023, n.25361

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria --- Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità

La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l. fall.


Diritto fallimentareCassazione Civile, 21 luglio 2023, n. 21864

Concordato preventivo in continuità

L’accesso a tale procedura è possibile solo in funzione del mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali; non ricorre qualora, al momento della domanda, l’attività d’impresa risulti insussistente in quanto cessata.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 30/06/2023, n.18591

Presentazione domanda di ammissione in pendenza di giudizio

Inammissibile la nuova domanda di insinuazione formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito

In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 22/06/2023, n. 17949

Revocatoria fallimentare: affinché vi sia anomalia del pagamento non basta il semplice mutamento delle condizioni del pagamento stesso

Nella disciplina dell'azione revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento.

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Real EstateIl Giudice delegato, in una procedura fallimentare, può ordinare la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria, ex art. 108 comma 2 L.f., in caso in cui il curatore, dopo essere subentrato nel preliminare trascritto, stipuli un atto di compravendita relativo a un immobile ad uso abitativo, destinato a essere l'abitazione principale dell'acquirente? La parola, forse, alle Sezioni Unite.

Cassazione Civile Sez. I, ordinanza interlocutoria 8 giugno 2023 n. 16166

La Sezione Prima della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’importanza della seguente questione: se l’art. 108, comma 2, L.fall., in ordine alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, sia applicabile anche alla vendita attuata in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare, in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, L.fall.

La vicenda trae origine da un provvedimento assunto nell’ambito di una procedura concorsuale monzese, con il quale il Giudice Delegato: (i) aveva autorizzato il curatore fallimentare a subentrare nel contratto preliminare, stipulato dalla società cooperativa in bonis, di assegnazione in proprietà e in proprietà superficiaria di porzioni di immobili, costituenti abitazione principale, a un socio della cooperativa edilizia e (ii) aveva disposto la cancellazione dei gravami insistenti sul bene da trasferire, tra cui l'ipoteca iscritta a favore di una Banca, la quale aveva ceduto il credito ad altra società.

Il provvedimento del Giudice Delegato è stato reclamato dalla società cessionaria del credito, la quale ha allegato che l’acquirente aveva già versato alla cooperativa, poi, fallita, il prezzo della vendita e ha sostenuto che il Giudice Delegato non avrebbe potuto disporre la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 108, comma 2, L.fall., dato che il trasferimento dell’immobile non era avvenuto all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima.

Il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo della società cessionaria, ritenendo che il trasferimento in forme privatistiche rimane comunque una vendita fallimentare. Diversamente, non verrebbe adeguatamente tutelato l’interesse dell’acquirente a comprare un immobile, destinato a costituire abitazione principale, libero da pesi, tra cui l’ipoteca in questione.

La società cessionaria ha impugnato il provvedimento monzese avanti alla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che sulla questione si rinvengono precedenti non uniformi da parte della Sezione Terza, come pure nella giurisprudenza di merito.

Non solo, la Corte ha rilevato anche l’importanza della questione, che si risolve in un conflitto fra diritto all'esecuzione del preliminare di vendita trascritto e diritto di prelazione e sequela del creditore ipotecario (o, se si preferisce, tra diritto alla casa e diritto al credito), conflitto che assume carattere di particolare delicatezza nell'economia, familiare o d'impresa, dei soggetti coinvolti ove si consideri il rischio, a seconda della soluzione che si intenda preferire, per l'uno di vedere vanificato il prezzo corrisposto ante fallimento, per l'altro di perdere, nei fatti, la garanzia del proprio diritto di credito.

Dato che il tema appena descritto involge una questione di massima di particolare importanza, che vede contrapposti diritti di rilievo costituzionale, e particolare delicatezza per i soggetti coinvolti, la Sezione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la valutazione di una eventuale pronuncia delle Sezioni Unite.

Si è in attesa di conoscere il prosieguo della vicenda, che potrebbe certamente portare a significative e importanti pronunce.


Diritto fallimentareSentenza n. 18/2023 RG n. 4630/2021 Tribunale di Monza, Sez. I, Giudice Dott. De Giorgio Davide

Azione revocatoria e fondo patrimoniale

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulla costituzione di fondo patrimoniale da parte di socio accomandatario – Mancata instaurazione procedimento di mediazione – Legittimazione attiva dell’istituto di credito che vanta ipoteca - Sussistenza requisiti – Accoglimento

Oggetto

Azione revocatoria avviata avverso la costituzione di fondo patrimoniale da parte del socio di una società in accomandita semplice e relativo coniuge in epoca anteriore all’avvio dell’azione monitoria da parte di istituto di Credito che vanta decreto ingiuntivo definitivo in forza del quale è stata iscritta ipoteca sui beni di proprietà del socio.

Eccezioni preliminari (rigetto)

Rigetto della domanda presentata dai Convenuti per improcedibilità dell’azione per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria poiché l’azione revocatoria non rientra fra le controversie per cui è previsto l’avvio di tale esperimento (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 25855 del 23.09.2021).

Rigetto della domanda sul difetto di legittimazione dell’Istituto di Credito che vanta ipoteca sul bene iscritta successivamente all’atto dispositivo e alla relativa trascrizione, stante la preclusione all’esecuzione sul compendio immobiliare a causa del predetto atto.

Sui requisiti azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (sussistenza)

Esistenza del credito in epoca anteriore all’atto di disposizione. Nell’azione revocatoria, per la sua esperibilità rileva la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, idonea a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020, Cass., Sez. 3, sentenza n. 3676 del 15.02.2011).Presenza del requisito dell’eventus damni: con l’atto di disposizione per cui è causa, il debitore ha causato un pregiudizio al creditore nell’azione di recupero. Non è richiesto che l’atto compiuto determini la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto che con il compimento dell’atto l’azione è resa più incerta o difficile (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007). L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio è a carico del Convenuto.carattere gratuito dell’atto di disposizione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 9192 del 02.04.2021).sussistenza dell’elemento psicologico in capo alle parti dell’atto di disposizione e della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Parte Convenuta quale socio amministratore e legale rappresentante non poteva ignorare il pregiudizio arrecato alla creditrice con l’atto dispositivo per cui è causa e le circostanze del caso sulla costituzione del fondo, in assenza delle ragioni alternative che ne avessero reso necessaria, o almeno opportuna, la costituzione, inducono a ritenere che l’atto fosse finalizzato con ogni probabilità proprio a pregiudicare la possibilità per l’istituto di procedere esecutivamente sulla casa familiare (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13343 del 30.06.2015). Tale requisito sussiste anche in capo al terzo beneficiario stante la natura gratuita dell’atto di disposizione. (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 12045 del 17.05.2010)

Accoglimento domanda: Per effetto di quanto sopra, il Tribunale di Monza, visto l’art. 2901 c.c., ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Istituto di credito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai debitori, ordinando l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell’atto pubblico di costituzione del fono, con condanna alla rifusione delle spese processuali di lite.


Diritto fallimentareTribunale, Bologna, sez. IV civile, sentenza 08/01/2015

Revocatoria fallimentare: conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del percipiende deve essere effettiva e non meramente potenziale e può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, in applicazione al disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.(nel caso di specie è stato ritenuto che la sottoscrizione di due piani di rientro e il ritardo nei pagamenti, quale unico elemento indiziario, non possano provare lo stato di crisi ma solo lo stato di difficoltà economica/illiquidità della debitrice e non siano elementi sufficienti per provare la scientia decotionis).

Nel caso di specie il Fallimento Beta aveva convenuto in giudizio la società Alfa, chiedendo revocarsi due pagamenti ricevuti dalla Convenuta nel c.d. periodo sospetto, individuato nei sei mesi precedenti la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo anziché dalla data del successivo fallimento.

Gli argomenti posti a base della domanda del fallimento erano i seguenti:

  • le fatture pagate erano scadute;
  • l’adempimento era avvenuto oltre i termini di scadenza;
  • vi era stata la consecuzione delle procedure di concordato prima e di fallimento poi;
  • la crisi della Fallita era nota ai soggetti operanti nel settore ed era stata portata a conoscenza tramite articoli di stampa;
  • erano stati presentati alle banche dalla fallita ben due piani di ristrutturazione;
  • la fallita si era poi determinata a deliberare e chiedere l’ammissione alle procedure concorsuali.

Il Giudice ha ritenuto tuttavia non sussistere, o comunque non adeguatamente provati, i presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria, in quanto:

  • la Convenuta, avendo sede in altra regione rispetto alla fallita, non aveva avuto accesso alla stampa locale che solo dopo il pagamento aveva evidenziato i ritardi nei pagamenti della Fallita;
  • all’epoca dei pagamenti non vi erano protesti o procedure esecutive o altre iscrizioni pregiudizievoli a carico della fallita;
  • il piano di ristrutturazione era stato presentato alle banche dopo i pagamenti effettuati;
  • la presentazione di due piani di rientro da parte della fallita evidenziava solo una difficoltà economica e non uno stato di crisi conclamata.

Diritto fallimentareSentenza Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, Dott.ssa Alida Paluchowski, 10.11.2014 n. 3249/2013 (Banca soc. coop. con gli Avvocati Carla Dehò e Barbara Masserelli c/ SV e SC con l’Avv. …)Sentenza Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, Dott. Nardecchia, 3.11.2014 n. 2935/2014 (Banca soc. coop. con gli Avvocati Carla Dehò e Barbara Masserelli c/ R. e V. con l’Avv. …)

Fondo patrimoniale – azione di simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale – insussistenza dei presupposti – azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – sussistenza dei presupposti

Con le due interessanti sentenze in commento il Tribunale di Monza ha effettuato una lucida comparazione dei presupposti necessari per aversi una pronuncia di nullità di un fondo patrimoniale o di una alienazione di beni per simulazione assoluta rispetto ad una pronuncia di revoca del fondo patrimoniale o della alienazione di beni per lesione dei diritti dei creditori.

Il Tribunale nella prima pronuncia ha rilevato che:

  • per aversi la simulazione ex art. 1415 e 1416 c.c. di un negozio giuridico quale un fondo patrimoniale con conseguente nullità del negozio stesso, è necessario provare che entrambe le parti non intendessero creare un vincolo sui beni in favore della famiglia ma solo creare un finto ostacolo al fine di sottrarre i beni alla esecuzione dei creditori, non volendo in realtà porre in essere alcun negozio giuridico.

Tale azione non è accoglibile laddove, come nel caso di costituzione del fondo patrimoniale, le parti abbiano chiaramente voluto creare un vincolo sui beni conferiti nel fondo, che fosse impermeabile alle iniziative esecutive dei creditori, rendendoli vassalli ai ristretti bisogni della famiglia e quindi esecutabili solo in relazione ad essi.

  • per aversi invece la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale costituito devono ricorrere specifici requisiti che, se sussistenti e provati, anche per presunzioni, portano all’accoglimento dell’azione revocatoria.

I requisiti sono i seguenti:

  1. L’atto di disposizione del patrimonio (eventus damni) deve avere diminuito il patrimonio personale disponibile per l’aggressione da parte dei creditori e deve essere stato eseguito nei 5 anni precedenti l’introduzione del giudizio di revocatoria;
  2. Deve esserci l’elemento soggettivo in capo al disponente (scientia damni) che, quando trascrive l’atto di disposizione, deve essere perfettamente in grado di comprendere che l’atto renda più difficile la soddisfazione dei suoi creditori (prova raggiungibile anche da una valutazione dei dati di bilancio del soggetto garantito) e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito (conf. Cass. 2792/2002, 11916/2001, n. 7262/2000)
  3. Deve sussistere la scientia fraudis dei beneficiari che conoscano la situazione debitoria del disponente (da provarsi anche per mere presunzioni in base anche al rapporto familiare stretto), abbiano un accrescimento del proprio patrimonio pagare alcun corrispettivo, e non vi sia alcuna esigenza effettiva di costituzione del fondo;
  4. Deve poi realizzarsi damnum che si manifesta non soltanto quando il patrimonio viene irrimediabilmente depauperato e spogliato, ma anche solo quando vi è una maggiore difficoltà nel soddisfarsi sui beni del proprio debitore.

Detti concetti sono stati richiamati anche nella seconda pronuncia in commento, nella quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria, diretta a travolgere l’efficacia di atti successivi all’insorgere del credito, anche se il credito è anche solo eventuale e anche se non vi era prova della gratuità della vendita in favore della convivente more uxorio e madre.

Nella sentenza si legge infatti (concetto già richiamato nella pronuncia di cui sopra) che il requisito della anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. E’ invece necessario che il debitore abbia la consapevolezza, con l’atto dispositivo, di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tale tutela viene esperita l’azione e senza che assuma rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (anumus nocendi), essendo infatti necessaria la presenza dell’eventus damni, ovverosia l’atto dispositivo che renda più difficile il recupero del credito.

Le vicende traggono spunto da un’azione di recupero crediti intrapresa da un Istituto di Credito nei confronti di fideiussori di società debitrici principali dichiarate fallite.

Nel primo caso vi era la costituzione di un fondo patrimoniale, costituito due anni prima la domanda di ingiunzione, ma trascritto un anno dopo l’ingiunzione, nel quale il debitore aveva fatto confluire un appartamento.

Riteneva la banca che il fondo fosse nullo in quanto simulato o comunque in subordine revocabile sulla base della data del matrimonio del fideiussore (oltre 20 anni prima della costituzione del fondo), l’assenza di un qualche bisogno familiare cui fare fronte con il fondo e sulla scorta della cronologia tra assunzione del debito quale garante, azione di recupero, fallimento del debitore principale e trascrizione del fondo.

Di contro la difesa del fideiussore aveva ritenuto del tutto slegata la costituzione del fondo, costituito solo avere ricevuto beni in eredità, con il rischio economico, posto che lo stesso sarebbe emerso solo dopo la costituzione del fondo stesso.

Nel secondo caso il debitore aveva alienato un appartamenti in favore della convivente more uxorio e madre dei suoi figli dopo il sorgere del debito, nella consapevolezza di rendere più difficoltoso per il creditore l’esercizio della azione esecutiva, pur rimanendo a vivere in detti abitazione per oltre un anno dopo il trasferimento.

Accogliendo le tesi della Banca creditrice il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di revocatoria, quale azione di garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa del credito (Cass. 5.3.2008, n. 5359). Il Tribunale ha infatti stabilito che l’obbligazione fideiussoria insorge con il sorgere del debito principale, il Tribunale di Monza, in aderenza a quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione con pronuncia 7.10.2008, n. 24757 e che gli altri requisiti fossero provati sia per presunzioni (come la scientia fraudis, data dal mero rapporto familiare stretto da disponente e beneficiari, o la conoscenza dell’insolvenza, conosciuta o conoscibile anche solo dai bilanci sociali) o per elementi di prova generali e documentali (come la gratuità dell’atto dispositivo, la inevitabile conoscenza della lesione dei creditori a fronte dell’atto dispositivo, data anche la cronologia dei fatti e il damnum conseguente, attuale o anche solo potenziale).