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Liquidazione controllata ed esecuzione pendente – operatività o meno del privilegio fondiario ex art. 41 TUB

Tribunale Ivrea, 20 ottobre 2023. Est. Petronzi.

L’azione esecutiva individuale promossa dal creditore fondiario diviene improseguibile a seguito dell’apertura della liquidazione controllata. La deroga di cui all’art. 41, comma 2 TUB si applica solo al fallimento, oggi liquidazione giudiziale, non anche alla liquidazione controllata.

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