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Ordinanza del 03 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Brescia

Ordinanza del 03 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Brescia

Opera il privilegio processuale di cui all’art. 41 comma 2 TUB a fronte dell’apertura della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII del debitore esecutato? La parola alla Corte di Cassazione

Il Tribunale di Brescia ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché venga chiarito se sia o meno opponibile il privilegio processuale previsto dall’art. 41 comma 2 TUB in favore del creditore fondiario, in caso di apertura della liquidazione controllata prevista dal CCII a carico del debitore esecutato.

L’anzidetta disposizione normativa consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito fondiario di proprietà del debitore anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Il dettato normativo, però, non prevede espressamente tale privilegio processuale per le altre procedure concorsuali di cui al CCII, tra cui la liquidazione controllata.

Da qui, la difficoltà interpretativa delle disposizioni di legge.

Ad oggi, data anche la novità del dettato normativo, non vi sono precedenti in termini e la questione è ampiamente dibattuta in dottrina, ove si rinvengono posizioni contrapposte che rispecchiano l’attuale panorama della giurisprudenza di merito.

La questione è certamente di grande interesse ed attualità, considerate le importanti conseguenze che proietta sull’accertamento dei crediti, il riparto endoconcorsuale dei loro titolari, nonché la disciplina delle interferenze tra le procedure esecutive e quelle concorsuali.

Si attende ora la pronuncia della Prima Sezione della Suprema Corte, chiamata ad enunciare il principio di diritto sul punto.

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