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Garante Privacy: no al controllo a distanza oltre le prescrizioni dell’ITL

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, informa di aver sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE. Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd correttivo ter)

Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata. Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore. Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII): Accesso alla composizione negoziata (requisiti) - Art. 12 CCII ; Requisiti per esperto ed individuazione del profilo professionale da parte dei soggetti deputati alla nomina dell’esperto - Art. 13 CCII ; Figura degli esperti (su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative); Posizione delle banche e degli intermediari finanziari (anche per comunicazione dell’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario) - Art. 16 CCII ; Molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese - Art. 17 CCII ; Misure protettive e cautelari – per risolvere criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII - Art. 18 CCII , nonché relativamente alle disposizioni processuali – Art. 19 CCII ; Autorizzazioni concesse su richiesta dell’imprenditore dal Tribunale - Art. 22 CCII ; Conclusione delle trattative e consequenziali soluzioni percorribili dalle parti - Art. 23 CCII ; Misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA - Art. 25 bis CCII ; Compenso dell’esperto - Art. 25 ter CCII ; Limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Art. 25 quinquies CCII .

Agenti di Commercio

In Germania, il contratto di agente di commercio è regolato nel Codice del Commercio. Questa particolarità mostra sin da subito l’approccio completamente diverso della figura dell’agente commerciale rispetto all’Italia. Mentre in Italia l’agente è un lavoratore autonomo il cui contratto è regolato dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi di settore e può agire sia come lavoratore individuale sia come società (di persone o di capitali), in Germania l’agente è sempre considerato un imprenditore, anche se agisce in forma individuale. La differenza non è di poco conto in quanto, l’agente / imprenditore può variare il contratto senza i limiti imposti dagli AEC (come accade in Italia) e può anche rinunciare alle provvigioni arretrate. Attenzione quindi quando la Mandante tedesca desidera cambiare l’assetto contrattuale ed in particolare quando chiede di ripartire “da zero”.

Adozione internazionale: i single potranno adottare minori in situazione di bisogno

La Corte Costituzionale , con la s entenza n. 33/2025 del 21.03.2025 , ha stabilito e anche le persone singole potranno adottare minori stranieri residenti all’estero in situazione di abbandono. Per i Giudici delle Leggi, anche “ la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso ” , anche considerando l’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione. La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983 –che regola in Italia adozione e affido - nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, restando ferma l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184 del 1983, dovendo quindi (l’aspirante) adottante persona singola rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo « essere affettivamente idone [o] e capac [e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend [a] adottare» (comma 2 del citato art. 6) , venendo al minore adottato dalla persona singola riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 cod. civ.. Ciò, infatti, non può prescindere dall’accertamento in concreto operato dal Giudice circa l’idoneità affettiva dell’aspirante adottante e circa la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, tenendo anche conto della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore, al fine di garantire il minore adottato. Trattasi di una novità epocale, che avrà impatti di rilievo anche nel mondo del lavoro; basti pensare che i single adottanti potranno godere di tutte le norme a sostegno della genitorialità che fino ad ora erano fruite principalmente delle donne, scardinando quindi i bias di genere. Un ulteriore passo verso la parità?

OCC Perugia, 5 febbraio 2025, linee guida

L’Organismo del codice della Crisi di Perugia ha emanato un vademecum che contiene una elencazione dei compiti e degli adempimenti cui sono tenuti i gestori della crisi dall’inizio al termine della procedura. Si aggiunge quindi un altro organismo che ha deciso di dotarsi di un regolamento per guidare i professionisti nella gestione delle procedure.

Il rinvio dell’entrata in vigore della riforma sulla disabilità e l’ampliamento aree sperimentazione

Il 21 febbraio, il Parlamento ha convertito in legge n. 15 del 2025 il cosiddetto decreto “mille-proroghe” (decreto-legge n. 202 del 2024) e ha introdotto una modifica del testo dell’art. 19 quater del D.Lgs. n. 62 del 2024 prolungando il periodo di sperimentazione, che sarà dunque di 24 mesi e non di 12 mesi con rinvio quindi anche della data di entrata in vigore della riforma a regime che slitterà al 1° gennaio 2027. L’INPS, con il messaggio n. 766 del 3 marzo 2025, illustra  le ulteriori novità introdotte nella riforma dell’accertamento della disabilità  introdotte dal d.l. 202/2024, convertito dalla legge 15/2025. In particolare, a partire  dal 30 settembre 2025 , le attività di sperimentazione sono estese alle  seguenti   province : Alessandria, Aosta, Genova; Isernia; Lecce; Macerata; Matera; Palermo; Teramo; Vicenza; Provincia Autonoma di Trento.

Certificazione parità di genere: domande entro il 30 aprile 2025 per l’esonero contributivo

Con il messaggio n. 4479/2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda, che permette, ai sensi dell’art. 5 della L. 162/2021, un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere.

Ticket mensa durante le ferie? un tema ancora aperto

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 342 del 3 marzo 2025, ha stabilito che nel calcolo della retribuzione da corrispondere al dipendente durante le ferie non devono essere considerati i buoni pasto , poiché questi hanno una natura non retributiva. La pronuncia napoletana si discosta dalla recente ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024 con la quale la Corte di Cassazione aveva concluso per il diritto ai ticket mensa anche durante le ferie (vedasi nostra newsletter n. 27). La Corte di Appello di Napoli - pur richiamando i medesimi principi di diritto e la giurisprudenza comunitaria già citati dalla ordinanza della Cassazione – giunge ad una diversa conclusione. Secondo i Giudici Napoletani, la retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto durante le ferie, è costituita dalle voci retributive direttamente collegate all'esecuzione del lavoro e connesse alla posizione professionale e personale del lavoratore; i buoni pasto in quanto costituiscono un beneficio assistenziale , legato al rapporto di lavoro solo in modo occasionale, non sono quindi parte integrante della retribuzione ordinaria. Le diverse interpretazioni delle norme europee evidenziano un dibattito ancora aperto. Sarà interessante seguire le future pronunce.

Cessazione dei contratti a termine

Il contratto di lavoro a tempo determinato viene inteso in Italia come una reciproca obbligazione che esclude il licenziamento oggettivo o soggettivo, mentre rimane solo la possibilità del licenziamento per giusta causa. In Germania il contratto a tempo determinato è regolato in maniera più flessibile: mentre il termine richiede, come in Italia, la forma scritta, il regime dei licenziamenti rimane invariato, permettendo quindi anche il licenziamento per motivo oggettivo e soggettivo. La differenza entra nelle top ten delle sorprese transfrontaliere.

Legge 17 febbraio 2025, n. 21: la sicurezza diventa materia di studio nelle scuole

Con la pubblicazione in GU n. 52 del 4 marzo 2025 è entrata ufficialmente in vigore la  Legge 17 febbraio 2025, n. 21 , concernente  “l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.” La Legge 21/2025 modifica l’articolo 3 della Legge 92 del 20 agosto 2019 e si propone di sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sui diritti e doveri dei lavoratori. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle normative. I principi fondamentali del diritto del lavoro, con particolare attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, verranno integrati nell’insegnamento dell’educazione civica. Per rendere l’apprendimento più efficace, si farà uso anche di testimonianze dirette di persone vittime di infortuni sul lavoro, così da offrire agli studenti un’esperienza educativa più concreta e coinvolgente. Le scuole potranno inoltre collaborare con enti, associazioni ed esperti specializzati in sicurezza sul lavoro per approfondire questi argomenti e fornire una formazione più completa.

T.U.N. — “Tabella unica nazionale delle macrolesioni”, in vigore dal 5 marzo 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 con cui è stata istituita la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. La T.U.N. sostituirà a partire dal 05.03.2025 le tabelle in precedenza utilizzate dai differenti Tribunali di merito con riferimento ai sinistri e agli eventi clinici verificatisi a partire dalla data di attuazione del Decreto. Il Decreto si compone di due allegati:  1) il primo fornisce i coefficienti da applicare per calcolare il valore economico del punto di invalidità, con una riduzione progressiva in relazione all’età del danneggiato;  2) il secondo riporta le tabelle relative al danno biologico e morale, con i valori corrispondenti per i diversi livelli di invalidità e per le diverse fasce di età. Il nuovo sistema, che prevede una formula uniforme, include anche la liquidazione per il danno temporaneo e del danno morale e costituisce uno strumento flessibile per il Giudice nella valutazione e nella personalizzazione del risarcimento dei danni.

Parlamento: convertito in legge il decreto Milleproroghe 2025

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Per quanto riguarda la materia lavoro, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2025 dell’utilizzo della causale basata sulle « esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva », che le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all’avvio di contratti a tempo determinato.

Decreto NIS 2 – ambito di applicazione e relativi adempimenti

“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01.10.2024 n. 230” Oggetto Con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, l’Italia ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/2555 (“ NIS 2 ”) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione. Le disposizioni normative prevedono specifici obblighi  applicabili a tutti i soggetti che si riconoscono in uno dei settori  previsti dalla nuova normativa e presentino i requisiti dimensionali previsti  (>50 dipendenti e >10.000.000,00 € di fatturato annuo riferito al gruppo). Entro il 28 febbraio 2025  i soggetti privati a cui si applica la NIS2 avevano l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma digitale dell’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale ( ACN ). La registrazione si compone di tre fasi: il censimento del Punto di Contatto  (soggetto destinatario delle comunicazioni con l’ACN), la sua associazione al soggetto NIS 2 e la compilazione della dichiarazione. La mancata registrazione è una violazione assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato annuo  del soggetto obbligato. Ambito di applicazione Il decreto NIS2 si applica ai soggetti dei c.d. “settori ad alta criticità” e “altri settori critici” che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE. L’art. 3, comma 2, del decreto NIS, testualmente riporta che “ il presente decreto si applica ai soggetti di cui all’allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE ”. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che “ nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e   realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR ”. Dunque, si rinvengono criteri di calcolo dei dati delle imprese per l’assoggettamento alla normativa, ma nessuna disposizione sulla rilevanza – cumulativa o alternativa – degli effettivi e/o delle soglie finanziarie di un’impresa che si aggiunga a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della Raccomandazione 2003/361/CE A ciò si aggiunga che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la FAQ 2.3 - Sezione “ Ambito di applicazione ” -, fornendo un indirizzo interpretativo che integra il dettato normativo del Decreto NIS, rinviando anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, ma discostandosi dai commi 2 e 4 del medesimo decreto, in quanto ritiene che gli elementi afferenti agli effettivi e alle soglie finanziarie di un’impresa non debbano intendersi come cumulativi (come visto sopra, da un’interpretazione del Decreto NIS in combinazione con la Raccomandazione 2003/361/CE), ma come criteri potenzialmente alternativi. La FAQ 2.3 infatti indica che: “(…) Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore ”, chiarendo, a titolo esemplificativo, che “ un’organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese ”. Ciò apparentemente genera contrasto interpretativo, che occorre superare di volta in volta, vagliando il caso concreto, tenendo a mente che le FAQ non sono fonti del diritto, né possono essere assimilate a strumenti di interpretazione autentica. Obblighi per le aziende Le aziende soggette alla Direttiva NIS2 devono adottare misure tecniche, organizzative e operative per ridurre il rischio di incidenti informatici garantendo la conformità alla normativa Le aziende devono implementare le misure tecniche e organizzative già in essere tenuto conto delle disposizioni in materia di privacy e sicurezza già vigenti, al fine di migliorarle e adeguarle al nuovo contesto di mercato

Email aziendali post-dimissioni: guida alla compliance

Pubblicato in 4clegal.com

Per quanto tempo è lecito conservare le email di un dipendente dopo che il rapporto di lavoro è cessato? Come gestire correttamente questi dati? Una sentenza del Garante Privacy fa chiarezza sul tema: l’avvocato Carla Dehò ne ha parlato in una video-intervista ora online su 4clegal.com Il caso è emblematico: un'azienda conserva per tre anni email e log di accesso di un ex dipendente, utilizzandoli poi in una vertenza giudiziaria. Il risultato? Sanzione per violazione della privacy e controlli a distanza illeciti. Abbiamo ripercorso la vicenda analizzando le motivazioni del Garante, gli errori da evitare e le best practice per tutelare gli interessi aziendali. Il video completo è disponibile a questo link .

Il punto della Cassazione contro le malattie strategiche del lavoratore

In Germania esiste la particolarità che nelle prime sei settimane di malattia il datore di lavoro paga l’intero stipendio per il lavoratore malato, mentre l’INPS tedesca subentra solo dalla settima settimana in poi, pagando il 70% a titolo di indennità di malattia. Senza entrare nei particolari, nella maggior parte dei casi ciò comporta una diminuzione dell’introito mensile. Tale procedura, tuttavia, ha comportato in molti casi a situazioni di frode ai danni del datore di lavoro. Ad esempio: il lavoratore dichiara di essere ammalato fra il giorno successivo al licenziamento / dimissione fino all’inizio del nuovo posto di lavoro oppure il lavoratore chiede le ferie in un determinato mese e, in caso di rifiuto da parte del datore di lavoro, presenta un certificato di malattia. La Cassazione, con una serie di sentenze, ha cambiato rotta dall’anno 2021 in poi, ritenendo che in quei casi venga meno la prova della malattia tramite il certificato medico, mettendo a carico del lavoratore l’ulteriore onere della prova di malattia; in mancanza di prova, il datore può detrarre dallo stipendio dovuto al Lavoratore fino a sei settimane di stipendio. Tale indirizzo giurisprudenziale si sta consolidando sempre di più.

Abuso di diritto della Legge sulle pari opportunità

I casi di abuso della Legge sulla parità tedesca (AGG) aumentano sfortunatamente sempre di più, tanto da essersi addirittura creata la figura del "AGG-Hopper", che descrive persone che istaurano sistematicamente cause per presunta discriminazione. In un caso recentemente deciso dalla Cassazione, il ricorrente maschile si era candidato invano a numerose posizioni pubblicitarie non neutre dal punto di vista di genere, come "segretaria" presso vari datori di lavoro in vari Bundesländer. In seguito, aveva avviato un'azione di risarcimento per presunta discriminazione di genere. La Cassazione ha dato una spallata all'indirizzo creatosi nei primi anni di vigenza della legge, avendo costatato che la richiesta di pagamento di un indennizzo ai sensi dell'articolo 15 della AGG da parte di un candidato non selezionato può essere soggetta all'eccezione di abuso di diritto. L'abuso di diritto si presume se, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze del singolo caso, risulta chiaro che il richiedente non si è candidato per ottenere il posto di lavoro pubblicizzato, ma era solo interessato a ottenere lo status formale di candidato ai sensi della legge, con l'unico scopo di poter far valere le richieste di risarcimento.

Rimborsi spese e trasferte dei lavoratori

La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto modifiche sulle regole di gestione dei rimborsi spese e delle trasferte effettuate dai lavoratori, soci, amministratori e collaboratori a partire dal 1° gennaio 2025. La modifica legislativa introduce la regola che solo il pagamento con strumenti tracciati comporterà per il lavoratore la garanzia dell’esenzione fiscale e previdenziale e per l’azienda la piena deducibilità fiscale. In attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, qui di seguito i principi alla base della modifica; in particolare: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), non concorrono alla formazione del reddito per il lavoratore solo qualora le spese stesse siano effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari); I rimborsi analitici relativi alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, potranno essere deducibili ai fini IRES sempre qualora effettuati mediante pagamenti tracciabili; Viene inoltre prevista l’esenzione delle spese di viaggio e trasporto che, qualora documentate e comprovate, non solo alle trasferte fuori del territorio comunale ma anche a quelle effettuate entro il territorio comunale. E’ necessario quindi per le aziende adottare nuove politiche e strumenti per uniformarsi alle nuove disposizioni al fine di agevolare entrambe le parti nella delle spese relative agli spostamenti lavorativi.

Parità di genere: un traguardo ancora distante

In data 24.02.2025 l’INPS ha pubblicato il Rendiconto di genere che fotografa una situazione ancora molto preoccupante della condizione femminile in Italia. Infatti, benché le donne risultino più istruite, rappresentando il 52,6% dei diplomati e il 59,9% dei laureati, emerge una disparità salariale che rende evidente quanto sia ancora lungo il cammino verso la parità di genere e quanto il genere femminile si trovi a dover coniugare ancora troppo faticosamente vita familiare e vita lavorativa. Ecco i dati più salienti evidenziati per l’anno 2023: Gendergap di 17,9 punti percentuali: il tasso di occupazione femminile si è attestato al 52,5%, quello degli uomini al 70,4%; Tasso occupazione femminile pari solo al 42,3% sul totale della popolazione; Instabilità occupazionale prevalentemente femminile: solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato, contro il 22,6% degli uomini; Tipologia di contratto di lavoro: le assunzioni a tempo indeterminato delle donne sono il 36,1% contro il 63,1% degli uomini, mentre per i contratti a termine la situazione è più paritaria: 43,8% delle donne contro il 56,2% degli uomini; Maggior ricorso al contratto part time: il 64,4% delle lavoratrici sceglie l’orario ridotto e anche il part time involontario è prevalentemente femminile; Stipendi inferiori per le lavoratrici di oltre 20 punti percentuali rispetto agli uomini; Ruoli dirigenziali: solo il 21,1% della popolazione femminile ricopre questo ruolo e solo il 32,4% di esse appartiene alla categoria di Quadro; Congedo parentale utilizzato dalle lavoratrici madri per un numero di giornate pari a 14,4 milioni, a fronte di appena 2,1 milioni di giornate fruite dai lavoratori padri; Pensioni di anzianità e di invalidità femminili inferiori del 25,5% e del 32% rispetto agli uomini, mentre nelle pensioni di vecchiaia il divario raggiunge addirittura il 44,1%.

Direttiva UE 2025/25 per incentivare la trasparenza dei documenti e degli atti societari, con l’utilizzo di strumenti e processi digitali

Lo scorso 30 gennaio 2025 è entrata in vigore la Direttiva UE 2025/25 - recante la modifica delle Direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario -, che ha l’obiettivo di incentivare la trasparenza dei documenti, delle informazioni e degli atti delle società di capitali e delle società di persone commerciali, mediante l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, in modo tale da poterli utilizzare garantendo un elevato livello di accuratezza e affidabilità, sia nel mercato interno sia in situazioni transfrontaliere (si suggerisce per esempio che sia essenziale rendere disponibili più informazioni sulle società in tutta l’Unione Europea e garantire che tali informazioni siano comparabili e più facilmente accessibili, essendo opportuno basarsi sulle informazioni sulle società già presenti nei registri nazionali, rendere tali informazioni disponibili a livello dell’Unione Europea attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché fornire accesso a più informazioni sia nei registri nazionali che attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Si prevede, come ulteriore esempio, l’applicazione del principio “ una tantum ” per la richiesta di informazioni societarie, utilizzando quelle già presenti a sistema. Si prevende, come altro esempio, il rilascio del certificato di società UE, che contiene tutte le informazioni relative alla società, con possibilità di ottenerlo dal registro su richiesta presentata per via elettronica o su supporto cartaceo). Ciò mediante la previsione da parte degli Stati membri di alcuni controlli preventivi – di tipo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie -, con la previsione di obbligatorietà di tali controlli, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, la Direttiva UE prevede che tali controlli dovrebbero essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli, adattando tali controlli e altri requisiti alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società (per esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società). Nella Direttiva UE si prevede l’opportunità di effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto (se quest’ultimo forma oggetto di atto separato) e di qualsiasi modifica di tali documenti, trattandosi dei documenti più importanti riguardanti una società. La Direttiva suggerisce agli Stati membri di prevedere controlli elettronici pubblici complementari sull’identità, la capacità giuridica e la legalità (per l’identificazione corretta e sicura dei fondatori e degli amministratori della società, nonché per la verifica della loro capacità giuridica), che potrebbero includere controlli pubblici audiovisivi a distanza dell’identità, compresi controlli elettronici delle foto d’identità. La Direttiva ricorda come sia opportuno istituire una procura digitale dell’UE, che dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La Direttiva, al fine di garantire che tutti i cittadini dell’Unione Europea possano beneficiare dei vantaggi derivanti dalla messa a disposizione di un maggior numero di informazioni sulle società nei registri delle imprese, reputa essenziale che tali informazioni siano fornite alle persone con disabilità in formati accessibili.

Decreto attuativo Legge di Bilancio: obbligo di assicurazione contro le calamità naturali

La legge di Bilancio 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese produttive (di tutte le dimensioni e categorie, salvo alcune eccezioni per il settore dell’agricoltura) di stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni). Il Decreto Milleproroghe ha spostato il termine previsto per il 31.12.2024 al prossimo 31.03.2025, nell’attesa del Regolamento Interministeriale. Il Decreto attuativo è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (verosimilmente prevista per fine del corrente mese di febbraio 2025). La Legge prevede che una copertura assicurativa sulle catastrofi naturali è condizione per accedere ad incentivi, ad aiuti o a garanzie pubbliche, anche quelli su prestiti erogate dal fondo per le Piccole Medie Imprese.

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