L’Inps, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per le lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024). Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, ai sensi del comma 181 della citata legge, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 , anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Proseguiamo l’analisi della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) pubblicata sulla GU del 30.12.2023: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1, commi 126-130) In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata INPS, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che non siano ancora titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi fino al 31.12.2023, parificandoli a periodi di lavoro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all’1.1.1996, il riscatto già effettuato sarà annullato d’ufficio ed i contributi restituiti. Il riscatto può essere pagato fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Per i lavoratori del settore privato, il costo può essere sostenuto anche dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso; in tal l’importo è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 136-140) APE Sociale Potranno accedere all’APE sociale fino al compimento del requisito anagrafico per l’ottenimento della pensione di vecchiata (67 anni) i lavoratori che raggiungono i 63 anni + 5 mesi di età e che abbiano: - 30 anni di contribuzione, se disoccupati per ragioni involontarie (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione del contratto a termine), caregiver da almeno 6 mesi e invalidi civili dal 74%; - 36 anni di contribuzione per gli addetti ai lavori gravosi (32 per edili e ceramisti). Le donne hanno diritto ad una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due. Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui e non può superare l’importo di € 1.500 mensili. Opzione Donna Potranno accedere al trattamento pensionistico c.d. Opzione Donna le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica al 31.12.2023. Mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento: caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi; coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale riconosciuta dal Ministero. L’età anagrafica è diminuita di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due. L’età anagrafica è diminuita di 2 anni, a prescindere dal numero dei figli, nell’ipotesi di licenziamento per crisi aziendale riconosciuta dal Ministero. Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103) La pensione anticipata è ottenibile con 41 anni di contributi versati e 62 anni di età anagrafica. La decorrenza della pensione varia: se il requisito è stato raggiunto entro il 2023 rimane sempre di 3 mesi dalla maturazione per il dipendente privato o 6 mesi per il dipendente pubblico, mentre se il requisito è stato raggiunto nel 2024 la decorrenza è di 7 mesi dalla maturazione nel settore privato, 9 nel settore pubblico. Per coloro i quali raggiungono il requisito nel 2024 la pensione sarà calcolata col sistema contributivo e il suo valore massimo, sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, sarà pari a 4 volte il trattamento minimo (prima era 5). Come per l’anno passato, i lavoratori che maturino i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione Quota 103, possono rinunciare all’accredito della quota di contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà e, con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE Iva sui prodotti femminili e per l’infanzia (art. 1, comma 45) E’ previsto un aumento dell’aliquota IVA, dal 5% al 10%, per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; pannolini per bambini. Il medesimo comma prevede un aumento dell’aliquota IVA dal 5% al 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Proroga aliquota IVA ridotta per cessione pellet (art. 1, comma 46) E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni aventi ad oggetto pellet, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (art. 1, commi da 60 a 62) Le disposizioni in esame introducono la realizzazione di una connessione e interoperabilità delle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo scambio e l’analisi dei dati. Al fine, quindi, di favorire l’adempimento spontaneo del singolo contribuente, l’Agenzia delle Entrate mette a sua disposizione i dati e le informazioni da essa acquisiti, che saranno utilizzati anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. La sinergia permetterà altresì interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, commi da 64 a 67) A decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, vengono considerati redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, in relazione ai quali siano stati eseguiti e conclusi, da non più di dieci anni all’atto della cessione, gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus 110 per cento” (ai sensi dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Sono esclusi da tale previsione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se inferiore, per la maggior parte di tale periodo. Ai fini della corretta individuazione dei redditi diversi, le ipotesi indicate dalla nuova lettera b-bis) porta ad escludere le stesse dalle previsioni della precedente lettera b), che individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Viene poi disciplinata la modalità di calcolo della plusvalenza qui introdotta. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi 89 e 90) L’articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, prevedeva che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES dovuta sulle provvigioni per l’attività di mediazione. La disposizione in esame abroga tale esenzione e, pertanto, dal 1° aprile 2024, la suddetta ritenuta sarà dovuta, con aliquota del 23%: - dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; - dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, rifinanziamento del Fondo prima casa e interventi per famiglie numerose (art. 1, commi da 7 a 13) Il comma 7 modifica, estendendolo, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul relativo Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024. A ciò si aggiunga che per l’anno 2024, il comma 9 estende il perimetro delle categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo, ricomprendendovi anche specifiche tipologie di famiglie numerose. Il successivo comma 10 indica, al ricorrere di determinate condizioni, i diversi livelli di copertura della garanzia del Fondo per ciascuna di esse. Di conseguenza, il comma 11 indica le relative percentuali di accantonamento del Fondo, a titolo di coefficiente di rischio. Il comma 12 stabilisce che anche su tali finanziamenti la garanzia all’80% può essere concessa, sempre al ricorrere di determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM. Il comma 13 prevede, infine, che per l’anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative rispetto a quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi da 101 a 111) Entro il 31 dicembre 2024, ai sensi del comma 101, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terrenti e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Ai sensi del comma 102, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese sarà tenuto in considerazione in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. DISPOSIZIONI VARIE Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art.1, commi da 2 a 6) Viene incrementata di 600 milioni di euro, per l’anno 2024, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 1, comma 68) Al comma 68 è stata previsto l’ampliamento degli enti per i quali la durata di concessione o locazione di beni immobili appartenenti allo Stato può avere una durata di 50 anni, in considerazione delle particolari finalità perseguite dal richiedente e nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione dell’immobile stesso. Nell’elenco ora sono inseriti: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti pubblici di ricerca; le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro che perseguono in ambito nazionale obiettivi di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, svolgendo la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale e perseguendo la valorizzazione e la fruibilità dei beni statali in uso. Ai sensi del comma 103, le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese di assicurazione. Novità sulla tassazione degli affitti brevi (art. 1 comma 63) Modificato il regime fiscale delle locazioni brevi o turistiche, ossia quelle della durata massima di 30 giorni, prevedendo un aumento della cedolare secca. In caso di opzione da parte del locatore dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, il reddito derivante dai contratti di locazione brevi sconti un’aliquota del 26% e non più del 21%. L’imposta sostitutiva come prevista nella Legge di bilancio 2024 sarà applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione brevi stipulati da persone fisiche qualora più di un appartamento per ciascun periodo di imposta venga destinato alla locazione breve.
Con Accordo sottoscritto il 19 dicembre, le rappresentanze imprenditoriali Assografici, Aie e Anes, insieme alle OO.SS dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno rinnovato il CCNL 19 gennaio 2021, scaduto il 31.12.2022, applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini. Il nuovo accordo sarà vigente dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026. Sono previsti incremento economici delle retribuzioni al fine di recuperare il potere d’acquisto dei salari nonché u una tantum per il periodo di carenza contrattuale nell'anno 2023 per i dipendenti in forza alla data del 19 dicembre, pari a 200 euro, da erogare in due rate da 100 euro ciascuno; stabilito anche un aumento del contributo del Fondo Salute Sempre e l'introduzione di causali aggiuntive per la stipula o la proroga di contratti a termine oltre i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi. E’ stata anche rivista la classificazione del personale attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nell’ambito digital E’ stato costituito l’Ente Bilaterale Permanente che avrà il compito di gestire e monitorare durante la vigenza contrattuale, l’andamento del settore, l’evoluzione professionale, l’organizzazione del lavoro e gli effetti delle tecnologie e degli strumenti di innovazione tra cui l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di creare e rafforzare la filiera dell’industria. È prevista una prossima riunione ad inizio anno per illustrare i contenuti dell’accordo, darà il via al ciclo di assemblee dei lavoratori per l'approvazione definitiva dell'accordo .
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di: conservare una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti : il contratto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente), il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito al primo punto, ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circolare n. 1/2023 potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante. Invece, rispetto al secondo punto, l'Ispettorato chiarisce che il soggetto referente, che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.
L’INPS, con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 , a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023 , fornisce le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
L’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto anticipi) ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR relativamente alla determinazione del valore imponibile, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti. Tali disposizioni stabiliscono che, in caso di concessione di prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi (calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La nuova regola si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la Legge recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (L. n. 193/2023). In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è da evidenziare l'art. 4 concernente l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per quanto riguarda invece l’accesso al lavoro e alla formazione professionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
In GU del 30.12.2023 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024). Qui di seguito le principali novità in tema di lavoro: Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15) Previsto per il solo 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 6%, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non superi € 2.692, al netto del rateo stesso. L’esonero è incrementato dell’1% se la retribuzione imponibile mensile non superi l’importo di € 1.923 al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Welfare aziendale – fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17) Per il solo 2024 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito: fino a € 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli a carico fino a € 1.000, per gli altri lavoratori dipendenti; Il nuovo limite vale anche per le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 18) Confermato anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate per premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, fino a € 3.000 annui per i percettori di reddito fino a € 80.000. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi da 21 a 25) Per i Lavoratori del comparto che abbiano percepito nel 2023 un reddito sino a € 40.000, il 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario festivo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, comma 179) I genitori che terminino, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità e che fruiscano, alternativamente, il congedo parentale (all’art. 34 del d.lgs. 151/2001) entro il sesto anno di vita del figlio, hanno diritto: - ad un’indennità nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione, in luogo dell’attuale 30%, nel limite massimo di un ulteriore mese; - per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il secondo mese è pari all’80% (anziché al 60%). Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182) Dall’1.1.2024 al 31.12.2026 è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a € 3000 annui riparametrati su base mensile, per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Lo stesso esonero si applica, in via sperimentale, dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici con 2 figli, fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza (art. 1, commi da 187 a 193) E’ previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34. Lo sgravio è riconosciuto fino ad un massimo di € 8.000 annui e per 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato e per 18 mesi se vi è trasformazione da contratto a termine in contratto indeterminato. Nel prossimo numero affronteremo le novità in tema di previdenza
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi). Tra le modifiche apportate vi è la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 del diritto allo smart working (articolo 18-bis) per:
Con Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 288 dell’11 dicembre 2023 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50% con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
La misura del suddetto tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Con l’ interpello n. 5/2023 , pubblicato in risposta all’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla figura del preposto. A questa figura vengono assegnati compiti molto importanti nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. N. 81/2008 individua nel preposto quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza. Nel caso in cui vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, tra le prerogative del preposto c’è la possibilità di interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori. Con l’interpello proposto, la Camera di Commercio ha chiesto di delimitare l’obbligo di nomina del preposto chiedendo se sia sempre applicabile anche nelle piccole realtà aziendali, anche qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro. La Commissione evidenzia che dal combinato disposto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (art. 18, 19 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008) emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che pertanto sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. *
Con l'accordo 30 novembre 2023 Federcasse con Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali ed artigiane. L'accordo decorre dal 30 novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Campo di applicazione del c.c.n.l. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro con i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali; delle società facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo ivi comprese le Capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B) del c.c.n.l..
Avete già pensato ai premi da erogare al personale nel 2024? Fra i premi possibili vi è il premio di risultato. Il premio di risultato è quello che viene erogato al raggiungimento di obiettivi aziendali legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (es. aumento fatturato/ clientela / produzione, oppure riduzione assenteismo / tempi di consegna / richiami / costi di cancelleria / energia oppure flessibilità / straordinario / smart working), beneficia di una agevolazione fiscale, in quando vedrà l'applicazione di un'imposta sostitutiva all'IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali pari al 10% (il disegno di legge di Bilancio conferma anche per il 2024 la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%). L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui di imponibile fiscale, cioè al netto del contributo INPS a carico del lavoratore (pari a 9,19% o 9,49%). Possono beneficiare dello sconto fiscale i lavoratori che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro hanno altresì un’agevolazione contributiva che consente di decontribuire i premi di risultato fino ad un massimo di euro 800 l’anno per la quota di contribuzione a carico del lavoratore e con una riduzione del 20% sull'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro. I lavoratori possono altresì optare per trasformare l’importo del premio in welfare, scegliendo beni e/o servizi aventi finalità di "rilevanza sociale", escluse dal reddito di lavoro dipendente; il premio in welfare è esente dall'imposta sostitutiva e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per l'applicazione delle agevolazioni sopra evidenziate è necessario che il premio di risultato sia pattuito in un accordo aziendale sottoscritto con le OOSS maggiormente rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA o dalle RSU, da depositarsi telematicamente presso l’ITL competente entro 30 gg dalla sua sottoscrizione.
Il TAR del Lazio sospende l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”
In data 6 novembre 2023 è stato presentato alla Camera il Disegno di Legge in materia di lavoro già in precedenza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° maggio 2023. Questi gli articoli di maggior interesse in materia di lavoro: articolo 1 – Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 articolo 3 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione articolo 4 – Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali articolo 5 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro articolo 6 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine articolo 7 – Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile articolo 8 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato articolo 9 – Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni) articolo 13 – Modifiche al Codice del terzo settore articolo 14 – Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi articolo 15 – Pagamento dilazionato dei debiti contributivi articolo 16 – Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi articolo 17 – Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva articolo 20 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto articolo 23 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 la legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe) , recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali “. Tematiche di maggior interesse: Smart working per i super fragili (art. 8) Resta invariata la disposizione che prevede la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre del termine per lo smart working dei lavoratori fragili ( art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022 ). I lavoratori fragili (ovverosia quelli che si trovano nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, manterranno fino alla fine dell’anno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart-working i datori di lavoro dovranno assicurare, lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli. Nel comparto dell’istruzione, il personale docente che svolge la prestazione in modalità agile deve adibito ad attività di supporto nell’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Riapertura dei termini per il ravvedimento operoso speciale (art. 3-bis) Sono stati riaperti i termini per aderire al ravvedimento operoso speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023: chi non ha pagato quanto dovuto entro il 30.9.2023 potrà regolarizzare effettuando il versamento in un'unica soluzione entro il 20.12.2023. Amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (art. 15) Nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità della cessione dei complessi aziendali, il termine di esecuzione del programma del commissario straordinario è prorogato di ulteriori 24 mesi. L’attività esecutiva e di vigilanza dei Commissari è prolungata sino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Differimento pay-back (art. 9, c. 1-ter) E’ stato differito sino al 30.11.2023 il termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2025-2018. Differimento agevolazioni prima casa (art. 1) Confermata l’estensione al 31.12.2023 della garanzia del fondo prima casa all’80% per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani under 36 che hanno un ISEE non superiore a € 40.000.
Con un comunicato del 6 novembre scorso il Dipartimento per le pari opportunità, ha divulgato l’avviso pubblico relativo al Bando per l’accesso alla prima tranche dei fondi disponibili dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese. Il Pnrr assegna alla parità di genere uno dei posti sul podio delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. L’obiettivo è quello di raggiungere entro il 2026 l’incremento di cinque punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’apposito Istituto europeo EIGE. Le misure rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro prevedono interventi diretti di sostegno all’occupazione e all’imprenditorialità femminile; interventi indiretti o abilitanti, rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il Pnrr ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell’occupazione femminile. La Missione 5, denominata “Coesione e Inclusione”, nella sua Componente “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, è specificamente dedicata anche all’introduzione e la definizione di un Sistema Nazionale di certificazione della parità di genere. Ed è proprio in quest’ultimo ambito che si collocano le risorse messe a disposizione dall’Avviso. Chiamate all’appello sono le micro, piccole o medie imprese con almeno un dipendente in pianta organica e con sede legale e operativa in Italia. È richiesto, sia al momento della presentazione della domanda che all’atto della erogazione dei servizi, il regolare possesso del DURC nonché il corretto assolvimento degli obblighi connessi alla presentazione del rapporto biennale previsto dal Codice per le pari opportunità (ovviamente per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti) e al rispetto delle norme in materia collocamento dei disabili. I contributi saranno erogati direttamente dalla Unione delle Camere di commercio, in veste di soggetto attuatore, e consistono in un duplice ordine di agevolazioni: fino a 2.500 euro per ciascuna impresa, per assistenza tecnica e di accompagnamento sotto forma di servizi finalizzati alla acquisizione delle competenze necessarie ad ottenere la certificazione; fino a 12.500 euro per impresa (importo variabile in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito elenco. Alla domanda va obbligatoriamente allegato il risultato del test di pre-screening che attesta la idoneità della azienda ad intraprendere il percorso di certificazione. Le domande per i contributi descritti si possono presentare dalle ore 10:00 del prossimo 6 dicembre.
E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023, che individua, per il 2024, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2022. Il decreto e le relative tabelle sono consultabili al seguente link: di-n-365-del-20112023-disparita-uomo-donna (lavoro.gov.it)
E’ stato siglato il 23 novembre 2023 tra FMPI Nazionale, Confintesa Nazionale e Confintesa Salute il CCNL per i lavoratori delle Imprese esercenti attività cimiteriali e servizi funebri. Il CCNL, leader nel settore, ridisegna le declaratorie contrattuali e le esemplificazioni, la disciplina della flessibilità e la tutela del lavoratore malato o inidoneo alla mansione, introducendo novità di assoluto rilievo, nel rispetto della disciplina comunitaria e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
In data 8 novembre 2023 è stato siglato da FMPI e Confintesa il rinnovo del CCNL del settore Terziario, Commercio, Turismo e Servizi alle imprese. Codice CNEL: H02B. In data 5 dicembre 2023, a partire dalle ore 16:00, l’associazione Datoriale FMPI illustrerà le novità del CCNL con un webinar aperto a tutti gli interessati.
L’Inps, con messaggio 6 novembre 2023, n. 3884 , ha fornito le indicazioni inerenti alle modalità di gestione e conguaglio in relazione all’erogazione da parte dei datori di lavoro di beni ceduti e servizi prestati nel corso dell’anno 2023, sotto il profilo contributivo. *
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.10.2023 è stato approvato il testo di un nuovo decreto legislativo su “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in tema di adempimenti tributari” attuativo della riforma fiscale che, tra le novità, introduce nuovi termini e regole per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il testo mira a semplificare le procedure riducendo gli oneri dichiarativi ed introducendo una modulistica semplificata nonché armonizzando le scadenze tributarie. Rinviamo alla bozza del Decreto per l’analisi delle singole misure.
L a Guida Operativa di Confindustria Approssimandosi la scadenza del 17.12.2023, data in cui le imprese che hanno occupato, in media, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che, pur non raggiungendo tale ultimo livello dimensionale, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs n. 231/2001 devono definire dei propri canali e modelli organizzativi interni in ambito di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali Confindustria ha elaborato una utile guida rivota alle imprese che devono implementare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 24/2023. Il documento, disponibile al seguente link https://www.confindustria.it/home/policy/position-paper/dettaglio/guida-operativa-whistleblowing offre un sunto della normativa e degli spunti pratici, e soprattutto pone l’accento, oltre che sugli adempimenti strettamente connessi alla procedura di segnalazione, alla protezione dei dati, evidenziando come sia necessario, in uno con la procedura da attivare, impostare un sistema di trattamento dei dati specifico, nel rispetto della normativa di cui al GDPR e del d.ls 196/2003 e ss.mm.ii. Dalla lettura della norma, delle circolari e delle buone prassi, si evince come la corretta applicazione della normativa di tutela del segnalante, preveda la specifica e dettagliata definizione dei propri canali e modelli organizzativi interni in ambito di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.