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Legge di Bilancio 2024

Pubblicato il 15 gennaio 2024
Grafica su sfondo blu con la sagoma dell'Italia in filigrana e la scritta Legge di Bilancio 2024 con trattino giallo

Proseguiamo l’analisi della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) pubblicata sulla GU del 30.12.2023:

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1, commi 126-130)

In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata INPS, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che non siano ancora titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi fino al 31.12.2023, parificandoli a periodi di lavoro.

In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all’1.1.1996, il riscatto già effettuato sarà annullato d’ufficio ed i contributi restituiti.

Il riscatto può essere pagato fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

Per i lavoratori del settore privato, il costo può essere sostenuto anche dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso; in tal l’importo è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 136-140)

APE Sociale

Potranno accedere all’APE sociale fino al compimento del requisito anagrafico per l’ottenimento della pensione di vecchiata (67 anni) i lavoratori che raggiungono i 63 anni + 5 mesi di età e che abbiano:

- 30 anni di contribuzione, se disoccupati per ragioni involontarie (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione del contratto a termine), caregiver da almeno 6 mesi e invalidi civili dal 74%;

- 36 anni di contribuzione per gli addetti ai lavori gravosi (32 per edili e ceramisti).

Le donne hanno diritto ad una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui e non può superare l’importo di € 1.500 mensili.

Opzione Donna

Potranno accedere al trattamento pensionistico c.d. Opzione Donna le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica al 31.12.2023.

Mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento:

  • caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi;
  • coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74%;
  • lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale riconosciuta dal Ministero.

L’età anagrafica è diminuita di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due.

L’età anagrafica è diminuita di 2 anni, a prescindere dal numero dei figli, nell’ipotesi di licenziamento per crisi aziendale riconosciuta dal Ministero.

Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103)

La pensione anticipata è ottenibile con 41 anni di contributi versati e 62 anni di età anagrafica.

La decorrenza della pensione varia: se il requisito è stato raggiunto entro il 2023 rimane sempre di 3 mesi dalla maturazione per il dipendente privato o 6 mesi per il dipendente pubblico, mentre se il requisito è stato raggiunto nel 2024 la decorrenza è di 7 mesi dalla maturazione nel settore privato, 9 nel settore pubblico.

Per coloro i quali raggiungono il requisito nel 2024 la pensione sarà calcolata col sistema contributivo e il suo valore massimo, sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, sarà pari a 4 volte il trattamento minimo (prima era 5).

Come per l’anno passato, i lavoratori che maturino i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione Quota 103, possono rinunciare all’accredito della quota di contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà e, con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Iva sui prodotti femminili e per l’infanzia (art. 1, comma 45)

E’ previsto un aumento dell’aliquota IVA, dal 5% al 10%, per i seguenti prodotti:

  • latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
  • prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; pannolini per bambini.

Il medesimo comma prevede un aumento dell’aliquota IVA dal 5% al 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Proroga aliquota IVA ridotta per cessione pellet (art. 1, comma 46)

E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni aventi ad oggetto pellet, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (art. 1, commi da 60 a 62)

Le disposizioni in esame introducono la realizzazione di una connessione e interoperabilità delle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo scambio e l’analisi dei dati.

Al fine, quindi, di favorire l’adempimento spontaneo del singolo contribuente, l’Agenzia delle Entrate mette a sua disposizione i dati e le informazioni da essa acquisiti, che saranno utilizzati anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

La sinergia permetterà altresì interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, commi da 64 a 67)

A decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, vengono considerati redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, in relazione ai quali siano stati eseguiti e conclusi, da non più di dieci anni all’atto della cessione, gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus 110 per cento” (ai sensi dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Sono esclusi da tale previsione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se inferiore, per la maggior parte di tale periodo.

Ai fini della corretta individuazione dei redditi diversi, le ipotesi indicate dalla nuova lettera b-bis) porta ad escludere le stesse dalle previsioni della precedente lettera b), che individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Viene poi disciplinata la modalità di calcolo della plusvalenza qui introdotta.

Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi 89 e 90)

L’articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, prevedeva che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES dovuta sulle provvigioni per l’attività di mediazione.

La disposizione in esame abroga tale esenzione e, pertanto, dal 1° aprile 2024, la suddetta ritenuta sarà dovuta, con aliquota del 23%:

- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, rifinanziamento del Fondo prima casa e interventi per famiglie numerose (art. 1, commi da 7 a 13)

Il comma 7 modifica, estendendolo, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul relativo Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Il comma 8 rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

A ciò si aggiunga che per l’anno 2024, il comma 9 estende il perimetro delle categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo, ricomprendendovi anche specifiche tipologie di famiglie numerose. Il successivo comma 10 indica, al ricorrere di determinate condizioni, i diversi livelli di copertura della garanzia del Fondo per ciascuna di esse. Di conseguenza, il comma 11 indica le relative percentuali di accantonamento del Fondo, a titolo di coefficiente di rischio. Il comma 12 stabilisce che anche su tali finanziamenti la garanzia all’80% può essere concessa, sempre al ricorrere di determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM.

Il comma 13 prevede, infine, che per l’anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative rispetto a quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi da 101 a 111)

Entro il 31 dicembre 2024, ai sensi del comma 101, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terrenti e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Ai sensi del comma 102, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese sarà tenuto in considerazione in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

DISPOSIZIONI VARIE

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art.1, commi da 2 a 6)

Viene incrementata di 600 milioni di euro, per l’anno 2024, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 1, comma 68)

Al comma 68 è stata previsto l’ampliamento degli enti per i quali la durata di concessione o locazione di beni immobili appartenenti allo Stato può avere una durata di 50 anni, in considerazione delle particolari finalità perseguite dal richiedente e nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione dell’immobile stesso. Nell’elenco ora sono inseriti: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti pubblici di ricerca; le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro che perseguono in ambito nazionale obiettivi di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, svolgendo la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale e perseguendo la valorizzazione e la fruibilità dei beni statali in uso. Ai sensi del comma 103, le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese di assicurazione.

Novità sulla tassazione degli affitti brevi (art. 1 comma 63)

Modificato il regime fiscale delle locazioni brevi o turistiche, ossia quelle della durata massima di 30 giorni, prevedendo un aumento della cedolare secca.

In caso di opzione da parte del locatore dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, il reddito derivante dai contratti di locazione brevi sconti un’aliquota del 26% e non più del 21%.

L’imposta sostitutiva come prevista nella Legge di bilancio 2024 sarà applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione brevi stipulati da persone fisiche qualora più di un appartamento per ciascun periodo di imposta venga destinato alla locazione breve.