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Legge di Bilancio 2024

Pubblicato il 16 dicembre 2023
Grafica su sfondo blu con la sagoma dell'Italia in filigrana e la scritta Legge di Bilancio 2024 con trattino giallo

In GU del 30.12.2023 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Qui di seguito le principali novità in tema di lavoro:

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15)

Previsto per il solo 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 6%, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non superi € 2.692, al netto del rateo stesso. L’esonero è incrementato dell’1% se la retribuzione imponibile mensile non superi l’importo di € 1.923 al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Welfare aziendale – fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17)

Per il solo 2024 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

  • fino a € 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli a carico
  • fino a € 1.000, per gli altri lavoratori dipendenti;

Il nuovo limite vale anche per le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 18)

Confermato anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate per premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, fino a € 3.000 annui per i percettori di reddito fino a € 80.000.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi da 21 a 25)

Per i Lavoratori del comparto che abbiano percepito nel 2023 un reddito sino a € 40.000, il 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario festivo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Misure in materia di congedi parentali (art. 1, comma 179)

I genitori che terminino, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità e che fruiscano, alternativamente, il congedo parentale (all’art. 34 del d.lgs. 151/2001) entro il sesto anno di vita del figlio, hanno diritto:

- ad un’indennità nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione, in luogo dell’attuale 30%, nel limite massimo di un ulteriore mese;

- per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il secondo mese è pari all’80% (anziché al 60%).

Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182)

Dall’1.1.2024 al 31.12.2026 è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a € 3000 annui riparametrati su base mensile, per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo.

Lo stesso esonero si applica, in via sperimentale, dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici con 2 figli, fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza (art. 1, commi da 187 a 193)

E’ previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34.

Lo sgravio è riconosciuto fino ad un massimo di € 8.000 annui e per 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato e per 18 mesi se vi è trasformazione da contratto a termine in contratto indeterminato.

Nel prossimo numero affronteremo le novità in tema di previdenza