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Legge di Bilancio 2024

In GU del 30.12.2023 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024). Qui di seguito le principali novità in tema di lavoro: Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15) Previsto per il solo 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 6%, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non superi € 2.692, al netto del rateo stesso. L’esonero è incrementato dell’1% se la retribuzione imponibile mensile non superi l’importo di € 1.923 al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Welfare aziendale – fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17) Per il solo 2024 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito: fino a € 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli a carico fino a € 1.000, per gli altri lavoratori dipendenti; Il nuovo limite vale anche per le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 18) Confermato anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate per premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, fino a € 3.000 annui per i percettori di reddito fino a € 80.000. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi da 21 a 25) Per i Lavoratori del comparto che abbiano percepito nel 2023 un reddito sino a € 40.000, il 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario festivo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, comma 179) I genitori che terminino, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità e che fruiscano, alternativamente, il congedo parentale (all’art. 34 del d.lgs. 151/2001) entro il sesto anno di vita del figlio, hanno diritto: - ad un’indennità nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione, in luogo dell’attuale 30%, nel limite massimo di un ulteriore mese; - per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il secondo mese è pari all’80% (anziché al 60%). Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182) Dall’1.1.2024 al 31.12.2026 è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a € 3000 annui riparametrati su base mensile, per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Lo stesso esonero si applica, in via sperimentale, dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici con 2 figli, fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza (art. 1, commi da 187 a 193) E’ previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34. Lo sgravio è riconosciuto fino ad un massimo di € 8.000 annui e per 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato e per 18 mesi se vi è trasformazione da contratto a termine in contratto indeterminato. Nel prossimo numero affronteremo le novità in tema di previdenza

Determinazione del valore imponibile dei prestiti concessi ai dipendenti

L’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto anticipi) ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR relativamente alla determinazione del valore imponibile, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti. Tali disposizioni stabiliscono che, in caso di concessione di prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi (calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La nuova regola si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Discriminazioni: tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la Legge recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (L. n. 193/2023). In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è da evidenziare l'art. 4 concernente l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per quanto riguarda invece l’accesso al lavoro e alla formazione professionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Nuova direttiva in materia di credito al consumo

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul Credito al Consumo 8UE) del 18.10.2023 che abroga la precedente con l’obiettivo di creare un quadro normativo armonizzato che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi per adeguarla all’evoluzione del settore Tra le novità della nuova Direttiva vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa. Sono ivi inclusi, tra l’altro: i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni; tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire); i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori; i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo». L’ambito di riferimento è il seguente per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale; per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali. Il testo della norma si sviluppa poi in un serie di disposizioni alla cui lettura si rinvia per un esame integrale del provvedimento e il relativo ambito di applicazione.

Nuove disposizioni in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi nel Decreto Legge “Salva spese” (D.L. 212/2023)

Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212, con il quale sono state adottate misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali connesse al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 30 dicembre, reca diverse disposizioni. Innanzitutto, all’articolo 1 è previsto che le detrazioni spettanti ai contribuenti, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura, per gli interventi edilizi eseguiti sino al 31.12.2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dei lavori e anche se tale circostanza non comporterà il miglioramento di due classi energetiche. In altre parole, ai contribuenti, che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, sarà riconosciuto il credito di imposta per i lavori eseguiti e asseverati entro il 31.12.2023, anche in mancanza del “salto” di due classi energetiche dell’immobile. Nel medesimo articolo è previsto anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00, per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024, purché alla data del 31.12.2023 sia stato raggiunto uno stato avanzamento lavori del 60%. Tale contributo andrà a coprire la differenza tra l’agevolazione prevista sino al 31.12.2023 pari al 110% e quella in vigore dal 01.01.2024 pari al 70%. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con un decreto ad hoc entro sessanta giorni dal 30.12.2023. All’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 è previsto che a partire dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito in caso di intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali non sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di detti lavori. Inoltre, i contribuenti che usufruiranno delle detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti dal 30.12.2023 nei comuni colpiti da eventi sismici, ove sia sitato dichiarato lo stato di emergenza, dovranno stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori dei contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali agli immobili oggetto dei lavori. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy. All’articolo 3, infine, viene rivista la disciplina sulle detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È, infatti, prevista una limitazione dei lavori edilizi per le quali sarà possibile avere le agevolazioni vigenti; in particolare, l’agevolazione è ora prevista solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, per usufruire delle agevolazioni fiscali sarà necessario apposita asseverazione attestante che gli interventi rispettano i requisiti di cui al D.M. 236/1989. Da ultimo, il Decreto Legge “Salva spese” ha previsto che a decorrere dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, salvo che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese successive al 31.12.2023 sarà ancora possibile anche per le persone fisiche, che svoltano interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, purché: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.

INPS: visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici – fasce di reperibilità

L’INPS, con il  messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 , a seguito della sentenza del  Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023 , fornisce le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 2401 del 20 dicembre 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di: conservare   una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti : il contratto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente), il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito al primo punto, ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con  circolare n. 1/2023 potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante. Invece, rispetto al secondo punto, l'Ispettorato chiarisce che il soggetto referente, che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

Sfratto di affitto di azienda: i tribunali non sono concordi sull’ammissibilità del procedimento

La riforma Cartabia ha inteso estendere il procedimento di sfratto anche all’affitto di azienda. A pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, però, i Tribunali non sono concordi sull’ammissibilità del procedimento. Il Tribunale di Roma, infatti, sembra aver adottato un orientamento negativo, condiviso pure dal Tribunale di Foggia (ordinanza 16 ottobre 2023), mentre il Tribunale di Milano (ordinanza 18 dicembre 2023) come quello di Verona ritengono ammissibile il procedimento di sfratto anche in caso di affitto di azienda. Si auspica che intervenga a breve un intervento del Ministero ovvero che si formi un indirizzo giurisprudenziale univoco sul punto.

Rinnovo CCNL grafici editoriali: una tantum a gennaio

Con Accordo sottoscritto il 19 dicembre, le rappresentanze imprenditoriali Assografici, Aie e Anes, insieme alle OO.SS dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno rinnovato il CCNL 19 gennaio 2021, scaduto il 31.12.2022, applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini. Il nuovo accordo sarà vigente dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026. Sono previsti incremento economici delle retribuzioni al fine di recuperare il potere d’acquisto dei salari nonché u una tantum per il periodo di carenza contrattuale nell'anno 2023 per i dipendenti in forza alla data del 19 dicembre, pari a 200 euro, da erogare in due rate da 100 euro ciascuno; stabilito anche un aumento del contributo del Fondo Salute Sempre e l'introduzione di causali aggiuntive per la stipula o la proroga di contratti a termine oltre i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi. E’ stata anche rivista la classificazione del personale attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nell’ambito digital E’ stato costituito l’Ente Bilaterale Permanente che avrà il compito di gestire e monitorare durante la vigenza contrattuale, l’andamento del settore, l’evoluzione professionale, l’organizzazione del lavoro e gli effetti delle tecnologie e degli strumenti di innovazione tra cui l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di creare e rafforzare la filiera dell’industria. È prevista una prossima riunione ad inizio anno per illustrare i contenuti dell’accordo, darà il via al ciclo di assemblee dei lavoratori per l'approvazione definitiva dell'accordo .