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Lavoro

Con l’ordinanza n. 35516 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che deve essere dichiarato illegittimo, per insussistenza del fatto, il licenziamento irrogato per una condotta che rientra, in realtà, in una prassi aziendale condivisa dai superiori.

Cassazione: niente licenziamento se la condotta addebitata è una prassi condivisa dai superiori

La lavoratrice, cassiera presso il punto vendita della società, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver creato una fittizia carta fedeltà (intestata ad una persona inesistente) ed averla utilizzata in più occasioni per acquisti effettuati da clienti in modo da ottenere un indebito accumulo di punti. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo dimostrata l'esistenza in azienda della prassi di utilizzare la carta irregolare.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di specie, non è ravvisabile il vantaggio della dipendente per interessi del tutto personali e a detrimento dell'interesse aziendale: elementi questi che rappresentavano componenti necessari dell'addebito.

In particolare, per la sentenza, la fattispecie contestata rientrava nell’ambito di una prassi aziendale diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali, che in mancanza vi avrebbero rinunciato.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, anche a fronte dell’avallo di detta condotta da parte dei superiori gerarchici della dipendente, non può ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento.


Con la sentenza n. 46855 del 22.11.2023, la Cassazione afferma che deve essere considerato penalmente responsabile del sinistro occorso al dipendente, il preposto che ha omesso di sospendere l’attività nonostante i rischi segnalatigli dal RLS.

Cassazione: responsabilità del preposto se non interrompe l’attività nonostante i rischi segnalati

In particolare, al medesimo viene imputato di aver fatto proseguire i lavori fino alla verificazione del sinistro, nonostante, il giorno precedente, fosse stato informato verbalmente dal RLS del cantiere della necessità di sospendere l’attività, stante l'assenza di idonee misure di sicurezza in cantiere contro la caduta dall'alto.

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rigetta il ricorso dell’imputato che aveva dedotto di non essere mai stato formalmente investito della qualità di preposto.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, nel caso di specie, tutti gli indici propendevano per la sussistenza di tale ruolo; l’imputato aveva il possesso di tutti i documenti relativi ai lavori; aveva ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere; disponeva di un'adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente; era inquadrato nell'organigramma aziendale all'interno di un ufficio tecnico; era il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive su quello da espletarsi; aveva fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro; era costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente.

Per la sentenza, a fronte di ciò, deve essere confermata la colpevolezza dell’imputato per aver omesso di sospendere l’attività nonostante i rischi segnalatigli; rischi che, poi, sono stati quelli che hanno portato al sinistro.


Con l’ordinanza n. 35527 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che la cessazione dell'attività, unica causale legittimante il recesso della lavoratrice nel primo anno di età del figlio, va interpretata in maniera rigorosa e può integrarsi solo in assenza di qualsivoglia continuazione dell’impresa.

Cassazione: licenziamento in maternità legittimo solo con cessazione definitiva dell’attività di impresa

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’unico motivo che consente all’azienda di licenziare una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del figlio è la cessazione dell’attività.

Secondo i Giudici di legittimità, il concetto di cessazione dell’attività che prevede una deroga al divieto di licenziamento deve essere considerato in senso sostanziale e non formale.

Per la sentenza, ciò significa che deve essere esclusa, dal perimetro operativo della cessazione di azienda come innanzi considerata, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell'impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga.

Su tali presupposti, visto che nel caso di specie erano in corso attività conservative dell'impresa al momento dell’impugnato recesso, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal fallimento e conferma la nullità del licenziamento.

Real Estate

Cassazione civile sez. III, 05 dicembre 2023, n. 34010

Cassazione Civile Sez. III, 05 dicembre 2023, n. 34010

La Suprema Corte è recentemente intervenuta chiarendo che anche ai contratti di locazione per immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione stipulati dallo Stato o da Altri Enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dalla Legge n. 392/1978.

Ai sensi degli artt. 28 e 29 dell’anzidetta norma la protrazione del rapporto locatizio alle scadenze successiva alla prima deriva direttamente dalla legge e, pertanto, la disdetta da parte del locatore Stato o pubblica amministrazione dovrà avvenire per uno dei motivi espressamente previsti dall’art. 29 della Legge n. 392/1978.

A fronte di quanto sopra, ogni clausola che viola la norma imperativa sarà ritenuta nulla.


In caso di compravendita di un immobile sito in condominio, gli oneri condominiali per i lavori straordinari deliberati dall’assemblea devono essere pagati da chi, al momento della delibera, era il proprietario

Tribunale di Napoli, 2 novembre 2023, n. 10025

Questo, anche qualora i lavori straordinari vengano eseguiti successivamente alla compravendita.

L’obbligo contributivo, infatti, nasce alla data della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori straordinari.

Pertanto, l’acquirente potrà pretendere, salvo diverso accordo, che il venditore si faccia carico delle spese straordinarie.

La sentenza del Tribunale partenopeo si allinea alla giurisprudenza oramai unanime sul punto.


Cassazione civile sez. II, 27 novembre 2023, n. 32821

Cassazione Civile Sez. II, 27 novembre 2023, n. 32821

La Corte di Cassazione ha espressamente escluso l’effetto risolutivo della diffida ad adempiere del promittente venditore, qualora la parte abbia intimato al promissario acquirente di procedere alla stipula entro e non oltre il termine di quindici giorni e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile del definitivo, in quanto in tale diffida non era specificato se il promittente venditore intendeva ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che la diffida ad adempiere prevista dall’art. 1454 c.c. esiga la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto per legge il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida.

Diritto condominiale

Cassazione Civile Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 35979

L'amministratore di condominio nominato con delibera illegittima continua a esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio sino alla nomina del nuovo amministratore

In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, e quindi quando non è ancora stata resa la sentenza dichiarativa dell’invalidità di tale delibera, l’amministratore nominato continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari.

Solo il giudice può accertare se permane in capo all’amministratore la legittimazione e tale accertamento non è soggetto ad eccezione di parte, dato che riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale.

Diritto fallimentare

Cass. Civ., Sez. 1, 28.11.2023, n. 32977

Fallimento – società agricola - presupposti

A fini dell’individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la verifica va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.


Cass. Civ., Sez. 1, 22.11.2023, n. 32455, Pres. Di Virigilio, est. Poletti

Fallimento – contratto di compravendita di immobile di proprietà di una S.r.l. concluso da amministratore già dichiarato fallito – opponibilità della carenza del potere rappresentativo

In tema di fallimento, sebbene sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell’amministratore fallito di una s.r.l., qualora quest’ultimo abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell’ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all’accertamento dell’insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell’avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte del terzo circa l’esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa nomina.

Diritto bancario

Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria.

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 02)

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.


Corte di Giustizia UE, 14.12.2023 nella causa C – 28/22

Consumatore – contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo - ripetizione controprestazioni

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.

Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l’applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l’effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.

Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell’abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall’invito di quest’ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.

La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un’interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.

In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.

Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.