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Tribunale di Napoli, 2 novembre 2023, n. 10025
In caso di compravendita di un immobile sito in condominio, gli oneri condominiali per i lavori straordinari deliberati dall’assemblea devono essere pagati da chi, al momento della delibera, era il proprietario
Questo, anche qualora i lavori straordinari vengano eseguiti successivamente alla compravendita.
L’obbligo contributivo, infatti, nasce alla data della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori straordinari.
Pertanto, l’acquirente potrà pretendere, salvo diverso accordo, che il venditore si faccia carico delle spese straordinarie.
La sentenza del Tribunale partenopeo si allinea alla giurisprudenza oramai unanime sul punto.