
Novità Legislative
Nuove disposizioni in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi nel Decreto Legge “Salva spese” (D.L. 212/2023)
Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212, con il quale sono state adottate misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali connesse al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi.
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 30 dicembre, reca diverse disposizioni.
Innanzitutto, all’articolo 1 è previsto che le detrazioni spettanti ai contribuenti, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura, per gli interventi edilizi eseguiti sino al 31.12.2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dei lavori e anche se tale circostanza non comporterà il miglioramento di due classi energetiche.
In altre parole, ai contribuenti, che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, sarà riconosciuto il credito di imposta per i lavori eseguiti e asseverati entro il 31.12.2023, anche in mancanza del “salto” di due classi energetiche dell’immobile.
Nel medesimo articolo è previsto anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00, per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024, purché alla data del 31.12.2023 sia stato raggiunto uno stato avanzamento lavori del 60%.
Tale contributo andrà a coprire la differenza tra l’agevolazione prevista sino al 31.12.2023 pari al 110% e quella in vigore dal 01.01.2024 pari al 70%.
Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con un decreto ad hoc entro sessanta giorni dal 30.12.2023.
All’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 è previsto che a partire dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito in caso di intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali non sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di detti lavori.
Inoltre, i contribuenti che usufruiranno delle detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti dal 30.12.2023 nei comuni colpiti da eventi sismici, ove sia sitato dichiarato lo stato di emergenza, dovranno stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori dei contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali agli immobili oggetto dei lavori.
Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
All’articolo 3, infine, viene rivista la disciplina sulle detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
È, infatti, prevista una limitazione dei lavori edilizi per le quali sarà possibile avere le agevolazioni vigenti; in particolare, l’agevolazione è ora prevista solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Inoltre, per usufruire delle agevolazioni fiscali sarà necessario apposita asseverazione attestante che gli interventi rispettano i requisiti di cui al D.M. 236/1989.
Da ultimo, il Decreto Legge “Salva spese” ha previsto che a decorrere dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, salvo che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa.
L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese successive al 31.12.2023 sarà ancora possibile anche per le persone fisiche, che svoltano interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, purché:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.
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