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Il TAR del Lazio sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 (titolarità effettiva)
Il TAR del Lazio sospende l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”
Il 9 ottobre 2023 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, dal quale decorreva il termine di sessanta giorni per procedere all’iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese di tutti i soggetti obbligati. Il termine perentorio fissato scadeva l’11 dicembre 2023.
Il Decreto veniva adottato in adempimento a quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. n. 55 del 11 marzo 2022, che al fine di agevolare l’individuazione del Titolare effettivo, introduceva l’obbligo di comunicare lo stesso e le eventuali variazioni in una Sezione a ciò dedicata nel Registro delle Imprese.
Il TAR Lazio pronunciandosi sul ricorso R.G. 15566/2023, proposto da Assoservizi Fiduciari ha sospeso in misura cautelare il decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, che imponeva nei termini sopra detti l’individuazione del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati.
Il TAR Lazio ha ritenuto sussistere il requisito del periculum in mora stante l’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 e tenuto conto delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise in modo irreparabile, alla luce anche delle sanzioni previste nel caso di omessa o falsa comunicazione. Nel primo caso si applicheranno le sanzioni previste ai sensi dell’art. 2630 C.c. (sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032). Nel secondo potrà essere applica al responsabile della comunicazione la sanzione penale dalla reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da €10.000 a €30.000 (art. 55 D. Lgs. 231/2007).
Con riferimento, diversamente, al requisito del fumus boni iuris, il TAR Lazio ha ritenuto, visti i profili di complessità delle censure sollevate, le quali coinvolgo anche aspetti di compatibilità con le disposizioni e la normativa europea, di svolgere un ulteriore approfondimento in sede di merito, per cui è fissata udienza il 27 marzo 2024, nel quale sarà discusso l’annullamento del decreto in esame relativo all’obbligo di individuazione e comunicazione del titolare effettivo per tutti i soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini ai trust).