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Il nuovo manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica

Dopo la disamina della nuova figura del titolare effettivo, che ricordiamo essere “ la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale […] la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica ” (Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007 - art. 2) – per cui vi rimandiamo alla nostra quinta Newsletter – Uniocamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, definiti all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’accesso alle informazioni contenute nel registro del titolare effettivo viene, infatti, garantito con modalità differenti a seconda dei soggetti che vi intendono accedere. La visione del registro è garantita alle Autorità (Art. 5 D.M. 55/2022) previa stipulazione di apposite convenzioni con Unioncamere. Diversamente, i soggetti con un interesse giuridico rilevante e differenziato, che hanno interesse all’accesso al registro per difendere/tutelare un proprio interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 7 D.M. 55/2022), possono accedervi solo mediante la presentazione di una specifica e puntuale richiesta a Unioncamere, che deve essere adeguatamente motivata. I soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio devono invece seguire una preliminare procedura di accreditamento. Qual è quindi la funzione del nuovo Manuale operativo? Il Manuale operativo pubblicato, oltre a chiarire e ribadire chi sono i c.d. soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, individuandoli specificamente, fornisce tutte le informazioni dettagliate e la procedura da seguire per l’accreditamento da parte di tali soggetti, a partire dalla relativa richiesta. Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto solo a seguito dell’accreditamento, i soggetti obbligati potranno consultare le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi. Di seguito il link per consultare il manuale: https://www.to.camcom.it/sites/default/files/visure-certificati/TE-Accreditamento_Manuale_Per_Utenti_04_24_123.pdf

Titolare effettivo – nel caso di institore o procuratore quali obblighi di comunicazione

Come è noto, l’11 dicembre 2023 scade il termine per le imprese con personalità giuridica (Srl; Spa; Sapa…), per le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni…) e per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, per comunicare telematicamente alla Camera di Commercio di riferimento il nominativo e i dati del/i titolare/i effettivo/i. L’obbligo è stato introdotto in adempimento a quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. n. 55 del 11 marzo 2022 al fine di agevolare la lotta al riciclaggio. L’individuazione del/i titolare/i effettivo/i segue dei precisi criteri. Per le imprese con personalità giuridica il titolare effettivo è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Solo se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto, per l’individuazione del titolare effettivo si dovranno osservare nell’ordine i seguenti criteri: Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; Controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; Esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante della società; Possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Pertanto, solo quando l’individuazione del titolare effettivo non è possibile perché nessun soggetto nella persona giuridica soddisfa la condizione richiesta, si dovrà passare al criterio successivo, fino a che non si individui un soggetto che possa essere definito titolare effettivo. L’istitore o procuratore generale (rientrando nel quarto e ultimo criterio di individuazione) potrà/dovrà, pertanto, essere individuato e comunicato come titolare effettivo solo quando nella persona giuridica non vi sia un soggetto che: Abbia la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale; Abbia il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; Abbia il controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominate in assemblea ordinaria; Eserciti un’influenza dominante nella società in virtù di vincoli contrattuali. Qualora vi siano più soggetti che soddisfino le condizioni richieste dovranno essere tutti comunicati come titolari effettivi.

Il titolare effettivo

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da cui decorre il termine di 60 giorni per l’iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese da parte di tutti i soggetti obbligati. Il termine perentorio è fissato in data 11 dicembre 2023 . Il Decreto è stato adottato in adempimento a quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio ) e dal D.M. n. 55 del 11 marzo 2022 che, al fine di agevolare l’individuazione del Titolare effettivo, ha introdotto l’obbligo di comunicare lo stesso e le eventuali variazioni in una Sezione a ciò dedicata nel Registro delle Imprese. L’obbligo rappresenta un passo ulteriore nella lotta al riciclaggio. Vediamo in sintesi cosa prevede la nuova norma. Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “ persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica , attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale […] la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica ” (Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007 - art. 2). Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo, secondo i requisiti stabiliti nel Decreto, sono quindi: I mprese con personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative) Le persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome) I trust e gli istituti giuridici affini ai trust : trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust. La comunicazione - soggetta al pagamento dei diritti di segreteria ed esente dall’imposta di bollo - va effettuata con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per il soggetto. La comunicazione è destinata esclusivamente al Registro Imprese e non prevede il coinvolgimento di altri Enti e deve avvenire mediante il nuovo modello TE. La comunicazione deve essere firmata digitalmente rispettivamente da un amministratore, da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, da un fiduciario (non è consentito l’uso di procura speciale). Nel caso di omessa comunicazione si applicheranno le sanzioni previste ai sensi dell’art. 2630 C.c. (sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032). Nel caso, invece, di falsa comunicazione potrà essere applica al responsabile della comunicazione la sanzione penale dalla reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a €30.000 (art. 55 D. Lgs. 231/2007).

Strategie di impresa: il regolamento aziendale

Il Regolamento Aziendale, sconosciuto ai più o quantomeno sottovalutato, è uno strumento fondamentale ed irrinunciabile per l’Impresa. Cosa è? Il regolamento aziendale è un documento elaborato dal Datore di Lavoro che contiene tutte le regole che governano il lavoro nell’impresa. Il documento, si affianca alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, eventualmente riassumendole e rendendole chiare a chi non ha le competenze per comprenderle appieno, e vi aggiunge le procedure (le Policy) interne (es. la policy su orari, assenze, trasferte, utilizzo dei beni aziendali, privacy, uso dei social network, benefits ed altro ancora). Perché è utile? Il Regolamento Aziendale è un alleato del Datore di lavoro e dei Dipendenti, perché fornisce ai Lavoratori tutte le informazioni necessarie per svolgere la prestazione in modo puntuale, corretto ed efficace ed esplicita i diritti, i doveri e le conseguenze in caso di inadempimento. Il Regolamento aziendale risponde altresì alle previsioni del c.d. Decreto Trasparenza (DL 104/2022) che ha imposto ai Datori di lavoro di fornire al personale, al momento dell’assunzione o su richiesta per il personale già in forza, in modo chiaro e completo, le informazioni relative al rapporto di lavoro: identità delle parti, sede di lavoro, CCNL applicato, retribuzione e sua composizione, ferie, permessi e congedi, ecc. Ed ancora. Il Regolamento aziendale può contenere il Codice disciplinare (ovverosia il sunto dei doveri in capo ai lavoratori, le conseguenze della loro violazione e le procedure di contestazione disciplinare, difesa e comminazione delle sanzioni) che l’art. 7 Stat. Lav. (L. 300/1970) impone alle imprese di redigere ed affiggere in luogo visibile ed accessibile. Inserendo nel Regolamento aziendale tutti i contenuti sopra previsti, le Parti avranno a disposizione solo uno strumento, così semplificando il Lavoro a chi è chiamato a verificare eventuali inadempimenti. Peraltro, se le procedure sono chiare e ne viene sottolineata l’importanza, la possibilità di errore si riduce sensibilmente (con un incremento della produttività dell’azienda) e le violazioni saranno valutate con maggiore severità. Chi lo elabora? Il Regolamento aziendale è elaborato dall’imprenditore. Non è necessario il preventivo confronto con le rappresentanze sindacali, trattandosi infatti di espressione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo al datore di lavoro. Nei contesti più grandi o complessi, la consultazione può tuttavia essere di aiuto, perché permette di raccogliere anche le opinioni ed i suggerimenti di coloro i quali, quelle regole, le devono rispettare. Per la stesura di un Regolamento Aziendale corretto e completo è consigliata l’assistenza di un professionista esperto, che aiuti a raccogliere (o a creare ex novo) tutte le procedure aziendali e a riassumere opportunamente gli aspetti normativi, contrattuali e disciplinari. Il nostro studio è a Vostra disposizione per supportarvi nella stesura del documento. ***