Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato il D.L. 79/2024 che apporta alcune significative modifiche alla normativa in tema di appalti privati e pubblici, al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, il Decreto prevede, in caso di appalto superiore a 70.000 euro, che il committente, prima della fine dei lavori, dovrà ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione della congruità del costo della manodopera sull’opera complessiva. In sostanza, il committente dovrà verificare che l’impresa edile sia regolare o abbia regolarizzato le posizioni “ in nero ” prima di procedere al saldo dei lavori; in mancanza, sarà soggetto a una sanzione amministrativa. La norma, però, non è una novità. Già prima d’ora il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 aveva introdotto l’obbligo di verifica di congruità per gli appalti privati in caso di lavori superiori a 70.000 euro, mentre con la L. 56/2024 di conversione del Decreto PNRR era stata prevista, in caso di appalti superiori a euro 150.000, la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del committente in caso di omissione dell’anzidetta verifica. Quindi il Decreto Coesione ha allineato la soglia minima (euro 70.000) prevista per l’obbligo di verifica a carico del committente sia negli appalti privati che in quelli pubblici. Si ricorda che il Decreto PNRR aveva anche rivisto le sanzioni per l’impiego di lavoro irregolare e reintrodotto le fattispecie penali e, in particolare è previsto: l’aumento al 30% della sanzione pecuniaria in caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in caso di esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro; la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 euro a 4.500 euro in caso di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È stata pubblicata, sul Suppl. Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Questi gli articoli di particolare interesse per quanto riguarda la materia lavoro: articolo 29 – disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare: benefici normativi e contributivi: restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Confermata anche la possibilità – introdotta con il decreto – di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola, purché intervenga una successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori; novità in materia di appalti: per il personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Confermata l’ipotesi di estensione dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti. Le sanzioni connesse agli adempimenti vengono aumentate del 30 e 20 per cento; aumento delle sanzioni e ripenalizzazione: tra le altre disposizioni confermate, quelle che riguardano l’assetto sanzionatorio penale e amministrativo delle esternalizzazioni di manodopera nuovamente ripenalizzate. Elevata dal 20% al 30% gli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”; lista di conformità: previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. I datori di lavoro in possesso di detto attestato non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL: verifica della congruità della manodopera: nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono stabilite altresì sanzioni in caso di violazioni; appalti pubblici e privati per la realizzazione di lavori edili: è stata riscritta la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cd. Patente a crediti). La patente sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. articolo 30 – misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo: al fine di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Nel caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, viene previsto il versamento di una sanzione civile ridotta nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. articolo 31 – ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro: è previsto un potenziamento del personale ispettivo.
Il Ministero dell'Interno ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare 2829/2024 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati. Nel documento viene precisato che il cittadino extracomunitario altamente qualificato, nei cui riguardi è stato richiesto il rilascio del nulla osta per la Carta blu Ue, può svolgere l’attività lavorativa ancora prima di essere convocato presso lo sportello unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. La circolare fa seguito al dlgs. 152/2023 che recepisce la direttiva dell’Unione europea 2021/1883 che apporta importanti novità sull’accesso al mercato del lavoro dei Paesi membri di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati.
L’uso del riconoscimento facciale per monitorare le presenze dei lavoratori in azienda infrange il diritto alla privacy dei dipendenti. Attualmente, non ci sono leggi che permettano l’impiego di informazioni biometriche per questo scopo, come indicato dal Regolamento. In seguito a ciò, l’ Autorità garante per la protezione dei dati personali , con provvedimenti del 22.02.2024, ha imposto multe a cinque aziende – tutte operanti in un impianto di trattamento rifiuti – con sanzioni che ammontano rispettivamente a 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro, per aver gestito in maniera non autorizzata i dati biometrici di numerosi lavoratori, oltre ad imporre la cancellazione di tutte le informazioni raccolte.
In data 29 marzo 2024 è stata sottoscritta, da Confcooperative Consumo e Utenza, Ancc-Coop, AGCI Settore consumo e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTuCS, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa. L’accordo prevede un aumento a regime di 240 euro lordi al quarto livello e una tantum di 350 euro riparametrati e riproporzionati per tutte le posizioni. Rafforzate anche le misure a sostegno del welfare per gli oltre 60.000 lavoratori delle cooperative coinvolte: permessi aggiuntivi alle neomamme, incentivi economici ai padri che decidono di fruire del congedo facoltativo in alternativa alla madre, facilitazioni per la fecondazione assistita e per i ricongiungimenti familiari. Sono previsti, inoltre, congedi e facilitazioni per le donne vittime di violenza ed è stato riconosciuto un mese di congedo retribuito per i malati oncologici al termine del periodo di comporto. Confermate le numerose norme sociali già vigenti nel contratto della cooperazione, benché più onerose rispetto a quelle delle imprese private.
Con l'ipotesi di accordo 22 marzo 2024 Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027. Come per il ccnl terziario confcommercio viene ampliato il campo di applicazione di alcune aree di attività; introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti, insieme alla nuova classificazione per i dipendenti dalle imprese elencate nell’intesa; ridefiniti gli importi dei minimi tabellari e corrisposto un importo forfettario una tantum; aumentata la contribuzione per l’assistenza integrativa; inserite nuove causali contrattuali per i contratti a termine; recepito il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile. Il contratto scadrà il 31 marzo 2027, con decorrenza dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa.
Il 22 marzo è stata sottoscritta tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 e che avrà vigenza fino al 31 marzo 2027. Le Parti hanno riconosciuto un aumento a regime pari a 240 euro mensili, al IV livello e riparametrato sugli altri, comprensivi dei 30 euro di AFAC già decorrenti dal mese di aprile 2023, a seguito della sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022. L’aumento contrattuale verrà erogato su più tranches, disposte nelle seguenti modalità: 70 euro a decorrere dal mese di aprile 2024; 30 euro a decorrere dal mese di marzo 2025; 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2025; 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2026; 40 euro a decorrere dal mese di febbraio 2027. Inoltre, viene riconosciuto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 350 euro, al IV livello e riparametrato sugli altri, da erogare in due momenti differenti: 175 euro a luglio 2024; 175 euro a luglio 2025. Oltre alla parte economica, sono intervenute importanti modifiche al CCNL riguardanti: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione; la disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute con l‘introduzione di nuove causali; i contratti part-time; la bilateralità. Alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi, e preso atto del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, le Parti hanno concordato che il rinnovo per la parte economica decorre dal 1° aprile 2023 e sarà efficace fino a tutto il 31 marzo 2027. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorrono dal 1° aprile 2024.
Abrogazione da parte della legge di bilancio 2024 dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi
L’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023) in materia di redditi di lavoro dipendente. La circ. n. 5/E del 7.03.2024 offre una disamina delle nuove misure pensate per colmare la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni attraverso : Innalzamento della soglia e ampliamento della gamma di beni e servizi prestati e somme erogate o rimborsate ai lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro oggetto di esenzione fiscale (cd. fringe benefit); Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale nella misura del 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario notturno o festivi; Riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota sostitutiva agevolata sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa; Effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.
La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 521 del 13 marzo 2024, con la quale ha fornito alcune indicazioni circa le novità contenute nel Decreto Legge n. 19/2024 e in particolare in materia di: DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1); Appalto e distacco (art. 29, comma 2); Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3); Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5); Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6); Lista di conformità (art. 29, commi 7-9); Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13); Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18); Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19); Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30); Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9); Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10); Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11); Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12).
In data 8 gennaio 2024 è stata sottoscritta l’intesa per l’aumento dei minimi retributivi del Ccnl per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl. Tenuto conto degli ultimi dati inflattivi pubblicati dall’Istat, le parti hanno concordato di anticipare al 1° gennaio 2024 l’erogazione degli aumenti contrattuali e l’inserimento nel Tem degli importi prelevati dall’Edr, già previsti dall’accordo 13 giugno 2022, con decorrenza luglio 2024.
I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti (sia in relazione al complesso delle unità produttive, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti) sono obbligati a redigere un rapporto biennale relativo al personale maschile e femminile. Non è escluso che anche le imprese con un numero inferiore di dipendenti possano comunque, volontariamente, decidere di presentare tale rapporto biennale. Il biennio 2022-2023 sarà il prossimo oggetto di rapporto, e sarà da compilare e trasmettere telematicamente attraverso il portale Servizi Lavoro, entro il 30 aprile 2024 (salvo proroghe). In merito al contenuto, il rapporto deve includere una serie di dati, ed in particolare: i dati generali dell’azienda; il CCNL applicato ed eventuale contrattazione di secondo livello; informazioni sul numero degli occupati (occupazione totale, promozioni, assunzioni, cessazioni, trasformazioni, formazione del personale effettuata – il tutto diviso per genere e categoria); informazioni su processi e strumenti di selezione del personale, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, misure di conciliazione e criteri di progressione; retribuzione percepita dai lavoratori, suddivisi per categoria professionale e livello di inquadramento (nonché per genere) all’inizio del biennio e al termine dello stesso. La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. La trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall’ispettorato Nazionale del Lavoro prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Con il verbale di accordo 5 marzo 2024 AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl, Uil FPL e Uiltucs hanno sciolto la riserva sull'ipotesi di accordo 26 gennaio 2024 di rinnovo del c.c.n.l. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, che diventa pertanto efficace. Con la ratifica le Parti hanno fornito nuove tabelle retributive, aggiornate a seguito di una verifica tecnica congiunta.
Sottoscritto in data 1° marzo 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL Alimentari Industria per il periodo 2023 – 2027 da parte di tutte le sigle datoriali e da FAI – CISL, FLAI – CGIL e UILA – UIL. Viene anzitutto previsto un incremento del trattamento economico, da realizzarsi in più step, che a regime sarà pari a 280 € e che vedrà il primo riconoscimento nel periodo di competenza novembre 2023. Il raggiungimento del complessivo incremento del trattamento economico verrà raggiunto nel corso del 2027, quando a partire da gennaio verrà riconosciuta l’ultima tranche per quanto concerne il Trattamento Economico Minimo, mentre da settembre dello stesso anno sarà erogato l’ulteriore valore a titolo di IAR (Incremento Aggiuntivo della Retribuzione). Sotto il profilo del welfare , viene incrementata la contribuzione al Fondo FASA, così come la percentuale di contribuzione a carico azienda connessa all’eventuale obbligo nei confronti del Fondo Alifond. Sono, poi, incrementante le riduzioni orario di lavoro, in fase di prima applicazione nei confronti di lavoratori che svolgono la prestazione con determinate modalità a turni, con successiva estensione generalizzata. Viene, poi, fissata nel 25% (rispetto ai rapporti a tempo indeterminato) la soglia di contratti a tempo determinato, staff leasing e somministrazione. Viene, inoltre, previsto un innalzamento delle ore di congedo parentale volte a favorire l’ingresso in asili nido. Particolari previsioni, anche attraverso delega alla contrattazione di secondo livello, potranno poi essere introdotte a favore di lavoratrici madri e donne vittime di violenza.
Venerdì 16 febbraio 2024 Confprofessioni ha sottoscritto, con le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di rinnovo del contratto, scaduto nel 2018, che ha una durata triennale e coinvolge circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. Il Contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, riprende, innova e migliora l’impianto del precedente Ccnl scaduto nel 2018. Di seguito le novità. Aumenti contrattuali e una tantum - Sulla parte economica l'intesa definisce un aumento contrattuale di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. Previste quattro tranche di erogazione: 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026. L'intesa stabilisce anche la corresponsione dell'una tantum, pari a 400 euro, erogata in due tranche: 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025. Classificazione del personale - L'accordo interviene sulla sfera di applicazione, con l'inserimento di alcune figure professionali. Inoltre, con riferimento al sistema di classificazione del personale, in ragione della dinamicità del settore e della importante innovazione tecnologica e digitale che lo investe, viene istituito un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare la declaratoria contrattuale. Bilateralità - Sull'assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l'accordo dispone un incremento di 5 euro del contributo al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. Il CCNL Studi Pofessionali 2024 – 2027 conferma e precisa ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità anche in favore delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari. Formazione & apprendistato – Con il nuovo accordo la formazione costituisce un diritto soggettivo del lavoratore. L’ apprendistato svolge un ruolo centrale e per questo viene aggiornata la sua disciplina riconoscendo la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Contratti a termine – Con il rinnovo viene nuovamente normata la disciplina del contratto a termine con l’introduzione di due nuove causali per l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro. Queste permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi in caso di: incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi; nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione. Lavoro agile – Al fine di valorizzare ulteriormente l’istituto, le parti hanno aggiornato la disciplina in materia di smart working con l’adeguamento alle più recenti disposizioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
Per richiamare l’attenzione su alcuni aspetti che potrebbero essere in contrasto con la disciplina di protezione dei dati e le norme a tutela del lavoratore, l’Autorità ha recentemente pubblicato il documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” , con cui - in particolare - veniva indicato in 7 giorni, estensibili di 48 ore per comprovate esigenze, il periodo di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica. Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute, il Garante ha deciso di differire l’efficacia del documento di indirizzo e promuovere una consultazione pubblica di 30 giorni sulle forme e modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella ipotizzata nel documento di indirizzo. Datori di lavoro pubblici e privati, esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per inviare al Garante le proprie osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, tramite posta ordinaria o alle caselle protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it.
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Novità materia di lavoro Di particolare importanza, per quanto riguarda la materia lavoro, quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 18: la proroga al 31 dicembre 2024 delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Come già si era anticipato, non c’è stata alcuna proroga della disciplina dello smart working che, dopo il prossimo 31 marzo 2024, torna alla normativa pre-pandemica. Procedure concorsuali Il provvedimento contiene la proroga al 31.12.2024 della norma che consente all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi di depositare, in luogo della documentazione richiesta dal CCII, una dichiarazione sostitutiva. La disposizione è volta a favorire l’accesso degli imprenditori alla procedura di composizione attraverso la semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente. Stop al divieto di aggiornamento dei canoni di locazione per gli immobili locati dagli Enti locali Termina il lunghissimo periodo di mancato aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili condotti dagli Enti locali. Dal 2012 è stata, infatti, di anno in anno prorogata la norma di cui all’art. 3 comma 1 del D.L. 95/2012, nella quale era espressamente previsto che, in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, non si applicava al canone di locazione dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
In Gazzetta Ufficiale del 2.3.2024 è stato pubblicato il c.d. DL PNRR-bis recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “ che introduce importanti novità in diversi ambiti: assunzioni e semplificazioni burocratiche nel mondo delle Pa, della scuola, del lavoro e per le famiglie. Il testo mira ad attuare gli obiettivi del PNRR; è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro due mesi. Qui di seguito le principali novità in tema di diritto del lavoro dove in particolare si vuole introdurre un percorso di premialità per i datori di lavoro che dimostrano comportamenti virtuosi nella gestione del rapporto di lavoro e una serie di misure per prevenire e contrastare il lavoro irregolare e le violazioni contributive. Durc e agevolazioni: vengono introdotte modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e del riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, , fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto introduce altresì la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Appalti e somministrazione : responsabilità solidale (Art. 29, comma 2) - Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. E' prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco. Esternalizzazioni : vengono incrementate le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a tali fini segnaliamo che gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Segue poi una regolamentazione delle sanzioni con specifico riguardo alla somministrazione di lavoro e l'esercizio non autorizzato dell’attività nonché nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge o posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Lista di conformità dell’ Ispettorato: a ll'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia : nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. Emersione lavoro irregolare : al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito domestico è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Patente a punti nei cantieri : a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta un sistema di punteggio con la previsione di decurtazioni e/o sospensioni in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento. Contrasto alle violazioni contributive : il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000n. 388 al fine di favorire l’emersione e gli adempimenti spontanei. Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di favorire l’adempimento degli obblighi contributivi e l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. Orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti : nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, il decreto esclude l'applicazione della sanzione ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. In tal caso sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, c.c. in luogo della sanzione civile precedentemente prevista , in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con Interpello n. 1/2024 il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti sull’obbligo di verifica dell’idoneità alla mansione in caso di assenza per malattia superiore ai 60 giorni.
In data 8 gennaio 2024 le parti sociali hanno definito gli importi del trattamento economico dal 1° gennaio 2024 per il personale domestico, di seguito riportati. Minimi tabellari Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2024. Indennità vitto e alloggio A decorre dal 1° gennaio 2024 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,52 euro giornalieri (2,28 euro per ciascun pasto; 1,96 euro per l'alloggio). Indennità variabili È prevista la modifica alla disciplina delle seguenti indennità variabili: alla babysitter inquadrata nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 130,78 euro mensili (0,79 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 91,63 euro; all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 112,97 euro mensili (0,66 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi; i lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 hanno diritto, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, a un'indennità di 9,04 euro mensili per il livello B e di 11,30 euro mensili per i livelli BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per quanto riguarda i lavoratori conviventi di livello DS, tale indennità è assorbita dall'indennità di funzione.
Con la circolare n. 25 del 29.01.2024 l’INPS ha stabilito che il ticket licenziamento per quest’anno sarà così calcolato: € 635,67 per ogni anno di lavoro effettuato ed € 52,97 per ogni mese di anzianità, con un importo massimo di € 1.916,01 per i rapporti di durata superiore a tre anni.
Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 21 dicembre 2023 n. 642 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” Nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale. A ciò si aggiunga che è altresì emersa la presenza di limitazioni alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico in capo al cliente – datore di lavoro e al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi. Tenuto conto di quanto precede, visto che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento e ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori, ha ritenuto di adottare il Documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la liberà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il documento chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore. E’ quindi opportuno alla luce dell’invito ivi contenuto rivedere le proprie politiche privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.
In data 26 febbraio 2024, AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS, hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Vengono incrementati i minimi conglogati della retribuzione come segue per il livello C1: 60 euro con la mensilità di febbraio 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2025.
Decontribuzione Sud: agevolazione prorogata al 30 giugno 2024 La Decontribuzione Sud – ovvero la misura che agevola le imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno garantendo un esonero contributivo del 30% per ogni dipendente - è stata prorogata fino al 30.6.2024. Incentivo nuove assunzioni a tempo indeterminato Si tratta di un incentivo al 120 e al 130%, per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato nel 2024. La detrazione è pari: al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; al 130% per chi assume lavoratori “ svantaggiati ” (allegato 1 del DL n. 216/2023): L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Sono, dunque, escluse le imprese di nuova costituzione. L’incentivo, inoltre, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Non è chiaro, però, quale sia la data di riferimento per la verifica del requisito. Si attende il decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro. Bonus assunzione per i percettori di SFL e ADI Il bonus per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza è venuto meno dal 31 dicembre, ed è stato sostituito da due nuovi strumenti: il supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione. Il decreto lavoro, infatti, nel disciplinare le due nuove misure ha previsto anche l’introduzione di specifici bonus assunzione , che prevede un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato: a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato; a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro. Incentivi all’assunzione dei disoccupati: bonus NASPI E’ previsto il bonus per l’assunzione di disoccupati che percepiscono un trattamento NASPI. Consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore per un periodo massimo di 2 anni. L’importo spettante non può superare l’importo dell’indennità NASPI percepita dal lavoratore. L’agevolazione non spetta per i lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato. Bonus assunzione under 30 e over 50 Si tratta dei bonus per i giovani con meno di 30 anni e per le persone con più di 50 anni. Il primo, spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato e consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali fino al raggiungimento dell’importo di € 3.000. Il secondo, invece, spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato soggetti con almeno 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi. In questo caso spetta un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato. In entrambi i casi sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.