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Convertito in legge il D.L. 212/2023 c.d. “Salva-spese”

Con Legge del 22.02.2024 n. 17 è stato convertito in legge senza modificazioni il Decreto Legge del 29.12.2023 n. 212 in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi. Ricordiamo che il Decreto Legge, è composto da quattro articoli e ha la finalità di evitare che il mancato completamento degli interventi edilizi entro i termini vigenti comporti la revoca dei benefici già erogati. Con il provvedimento è stato anche riconosciuto un contributo per i contribuenti più deboli volto a mitigare gli effetti della riduzione del beneficio fiscale nell’anno 2024. Rimandiamo alla nostra Newsletter n. 10 per il completo esame del Decreto Legge.

Comprare casa all’asta? sì, ma è meglio rivolgersi ad un professionista per evitare imprevisti

Quando si è alla ricerca di un immobile ad uso abitativo o ad uso commerciale spesso non si valuta la possibilità di acquistare il bene all’asta, ritenendo che la procedura sia eccessivamente complessa. In altri casi, invece, si partecipa all’asta senza aver prima adeguatamente valutato lo stato del bene, attratti dal prezzo basso di vendita, finendo così per acquistare un immobile che non ha le caratteristiche ricercate o, addirittura, che presenta importanti criticità. Le aste immobiliari offrono ottime opportunità di investimento, ma è opportuno rivolgersi a un professionista esperto della materia per evitare sorprese. Esiste una “vetrina” dei beni posti in vendita da ciascun Tribunale, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page ovvero sul sito di ciascun Tribunale, se è stata attivata la relativa pagina web. Gli annunci di vendita possono essere consultati anche sui siti https://www.astalegale.net/ https://www.fallcoaste.it/ o sul sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie del competente Tribunale (per il Tribunale di Monza: https://www.ivgmonza.it/ per il Tribunale di Milano: https://www.sivag.com/ ). La ricerca all’interno di tutti i siti è semplice e l’interfaccia consente di impostare diversi parametri, come il luogo di ubicazione del bene (Regione, Provincia o Comune), il suo prezzo od ancora l’uso (residenziale, commerciale, industriale). Una volta individuato il bene, cosa fare? Innanzitutto, è opportuno prenotare la visita, che avviene alla presenza del custode giudiziario, così da accertarsi del reale stato dell’immobile. Benché, infatti, negli annunci di vendita vi siano delle fotografie, è preferibile accedere al bene; nel caso sia occupato ovvero vi siano stati precedenti esperimenti di vendita, il suo stato potrebbe essere mutato nel tempo. Non solo, al momento della visita, oltre a verificare il contesto in cui è inserito il bene, ci si può rendere conto se vi è interesse all’acquisto anche da parte di altri soggetti: maggiori sono i visitatori, maggiore potrebbe essere la partecipazione all’asta e, conseguentemente, maggiore sarà il prezzo di acquisto. Oltre alle fotografie, nell’annuncio tra i documenti si trova anche una perizia, redatta dal tecnico incaricato dal Tribunale, nella quale saranno indicate le eventuali criticità del bene, ad esempio se vi sono difformità edilizie/catastali/abusi e se sono sanabili (nella perizia vi è anche una stima dei costi di sanatoria) o l’ammontare degli eventuali oneri condominiali. All’esito delle verifiche, è possibile presentare un’offerta secondo le modalità stabilite nell’avviso di vendita (reperibile tra i documenti dell’annuncio), previo versamento della cauzione, e in seguito partecipare all’asta. Una volta aggiudicatosi il bene, si dovrà versare il saldo prezzo entro il termine di legge al fine di stipulare l’atto di trasferimento e diventare così (finalmente) proprietari dell’immobile. In tutte queste fasi la consulenza di un avvocato esperto potrà evitare errori nella valutazione del bene o investimenti sbagliati. Nelle aste non esiste il “diritto al ripensamento”; a seguito dell’aggiudicazione, infatti, nel caso si decida di non procedere all’acquisto, la cauzione versata (pari al 20% del prezzo offerto) viene trattenuta dal Tribunale a titolo di sanzione e si procede a nuova asta a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. Con l’aiuto del professionista si potrà quindi rilevare da subito se il bene presenta problematiche o se vi sono criticità nell’acquisto; non solo, l’avvocato può essere delegato a partecipare all’asta e, all’esito dell’aggiudicazione, relazionarsi con i professionisti incaricati dal Tribunale per reperire i documenti necessari alla stipula dell’atto di trasferimento. Da ultimo, ricordiamo che vi sono aste anche di beni mobili, come autovetture, arredamenti o attrezzature professionali. Il nostro Studio ha esperienza nell’assistere i privati e le società interessate a partecipare alle aste, fornendo consulenza e assistenza sia nella fase antecedente la gara (es.: esame documenti, rilievo delle problematiche del bene), sia durante l’asta (es: partecipazione all’asta in nome e per conto dell’offerente), sia nella fase successiva all’aggiudicazione.

Gestione della posta elettronica dipendenti – privacy - modalità conservazione dei dati

Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 21 dicembre 2023 n. 642 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” Nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale. A ciò si aggiunga che è altresì emersa la presenza di limitazioni alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico in capo al cliente – datore di lavoro e al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi. Tenuto conto di quanto precede, visto che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento e ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori, ha ritenuto di adottare il Documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la liberà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il documento chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore. E’ quindi opportuno alla luce dell’invito ivi contenuto rivedere le proprie politiche privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.

Bonifici istantanei – nuovo regolamento UE

Il 07 febbraio 2024 il Parlamento Europeo  ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento  volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo bonifici istantanei arrivino immediatamente sui conti dei clienti. Sulla base della nuova procedura i bonifici istantanei dovranno essere elaborati senza ritardi, garantendo che il denaro raggiunga il beneficiario entro 10 secondi, indipendentemente dal giorno o dall’ora dell’operazione. Il pagatore riceverà conferma dell’esecuzione del pagamento entro lo stesso intervallo di tempo. Gli Stati membri con valuta diversa dall’euro devono comunque adottare le norme per i conti bancari in grado di operare in euro, anche se con un periodo di transizione più lungo rispetto a quelli nella zona euro. Il Regolamento stabilisce costi uniformi per i bonifici istantanei in euro e impone misure rigorose per la prevenzione delle frodi e per il risarcimento danni legati da mancate precauzioni anti-frodi. Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale dell’UE, dando agli Stati membri un periodo di 12 mesi per implementare il Regolamento.

Le novità sull’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

La recente approvazione del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184  - (G.U. n.290 del 13 dicembre 2023) di recepimento della  direttiva UE 2021/2118  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante la modifica della  direttiva 2009/103/CE , introduce nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli ed il controllo dei correlati obblighi, attraverso una serie di interventi di adeguamento del diritto interno al fine di uniformarne l’applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della r.c.a. In particolare, la norma contiene la regolamentazione dei seguenti istituti: l’individuazione dello Stato membro di ubicazione del rischio assicurato nuova definizione normativa di veicolo e di “uso” dello stesso; estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici tra cui i monopattini; definizione dell’obbligo assicurativo legato alla funzione del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro e non alla sua circolazione; introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie e deroghe all’obbligo assicurativo; previsioni in materia di obbligo assicurativo per gare e competizioni sportive, adeguamento degli importi minimi assicurati e del Preventivatore; introduzione di regole uniformi negli Stati UE in tema di “attestati di rischi; nuove disposizioni in tema di copertura assicurativa del “rimorchio” di un veicolo nuove disposizioni in tema di Solvency delle imprese di assicurazioni operanti in UE e nuova disciplina di liquidazione dei sinistri in caso di solvency delle imprese di assicurazioni. Seguirà sul nostro sito pubblicazione per approfondire questa tematica e vi rinviamo nel caso di Vostro interesse alla relativa lettura.

L’Amministratore di sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno viene introdotto con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e attualmente la disciplina è regolata agli art. 404 c.c. e ss. L’istituto va ad affiancare le discipline tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione e mira a garantire uno strumento più flessibile e modulabile in grado di adattarsi alla specificità delle diverse situazioni concrete e a salvaguardare la centralità della persona e il principio di autodeterminazione, in quei soggetti che mantengano una capacità, anche residua. L’art. 404 c.c. prevede che “ La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. La misura in concreto permette di sostenere un’ampia categoria di soggetti, tra cui si possono menzionare: Le persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche, come patologie psichiatriche, autismo, Alzheimer, demenza senile, ludopatia; Le persone affette da infermità fisiche in seguito ad ictus, malattie degenerative, patologie tumorali particolarmente aggressive. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, che deve essere presentato al Giudice Tutelare (Sezione Volontaria Giurisdizione) del luogo in cui il beneficiario ha residenza può essere presentato sia direttamente, che mediante l’assistenza di un legale: Dal beneficiario stesso; Dai soggetti individuati dall’art. 417 c.c.: dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. Dai responsabili dei servizi sociosanitari, che siano a conoscenza di fatti tale da rendere necessaria l’istaurazione del procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. Ai sensi dell’art. 407 c.c. il ricorso, che deve sempre essere notificato al beneficiario (anche se lo stesso si trovi ad esempio in un ricovero, RSA, ospedale, o è convivente del ricorrente…), deve indicare necessariamente: Le generalità del beneficiario; La dimora abituale del beneficiario; Le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno; I dati del ricorrente e se conosciuti del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi. Il giudice tutelare, territorialmente competente, deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta di nomina, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, recandosi esso stesso nel luogo in cui quest’ultimo si trova se impossibilitato a muoversi o a potersi spostare o anche avvalendosi di modalità telematiche e se non già svolti dispone, anche d’ufficio, tutti gli accertamenti necessari sulla situazione del beneficiario, anche di natura medica. Il Giudice tutelare deve procedere alla scelta dell’amministratore di sostegno con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria. In primo luogo, dovrà essere valorizzata l’eventuale designazione effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e se il beneficiario sia dotato di capacità di discernimento, il Giudice dovrà tener conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, o durante la sua audizione. Quando il ricorso è proposto da persona diversa dal beneficiario, il ricorrente potrà indicare uno o più soggetti che intendano rivestire il ruolo. In assenza di designazione, la scelta del Giudice tutelare, ove possibile, dovrà comunque ricadere preferibilmente tra i soggetti del nucleo famigliare del beneficiario. Qualora, tuttavia, sussistano ragioni di opportunità, il Giudice potrà procedere alla nomina di un soggetto terzo di propria fiducia, attingendo, ad esempio, dagli elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico. Il decreto di nomina, al quale dovrà seguire formale giuramento, dovrà contenere: Le generalità del beneficiario della misura e dell’amministratore di sostegno; La durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; I limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con le risorse economiche del beneficiario; Le indicazioni in merito alla rendicontazione annuale che l’amministratore di sostegno dovrà presentare al Giudice Tutelare. Qualora sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo. L’istituto dell’amministrazione di sostegno si distingue dalle discipline tradizionali dell’interdizione e inabilitazione per i suoi effetti, il beneficiario, infatti, ai sensi dell’art. 409 c.c., mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore e può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Nello svolgimento dei propri compiti l’amministratore è tenuto sempre ad informare il beneficiario circa gli atti da compiere e deve informare il Giudice tutelare nel caso di dissenso del beneficiario. L’amministratore dovrà sempre tenere in considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. Ai sensi dell’art. 412 c.c. gli atti compiuti dall’amministratore o dal beneficiario stesso in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice possono essere annullati su istanza dell’amministratore, del beneficiario, del PM, degli eredi e aventi causa del beneficiario. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. L’amministratore di sostegno potrà in ogni caso essere sostituito e l’incarico revocato, sia su istanza, che d’ufficio dal Giudice, quando non ricorrano più i presupposti della misura e ogni volta in cui la stessa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

Le cambiali in bianco

La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa. La cambiale ha la forma prevista dall’art. 1 della legge cambiaria e deve contenere: La denominazione di cambiale inserita nel titolo e nella lingua in cui lo stesso è redatto; L’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; Il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); L’indicazione della scadenza; L’indicazione del luogo di pagamento; Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento; L’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente). In assenza delle formalità richieste, parte della dottrina, ritiene non potersi nemmeno parlare di cambiale, ma solo di attestazione di credito. La sussistenza di tutti i requisiti cambiari deve essere riscontrata al momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento. Di conseguenza, nel caso in cui manchi uno o più elementi tra quelli indicati, si avrà una cambiale incompleta. Se, tuttavia, vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si tratterà specificamente di cambiale in bianco. La cambiale può, per cui, considerarsi in bianco quando al momento dell’emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, ma tuttavia vi sia un accordo di riempimento. In caso contrario, la cambiale dovrà considerarsi incompleta e inidonea a valere quale titolo di credito ove manchi taluno degli elementi essenziali. La differenza tra cambiale incompleta e cambiale in bianco sta, pertanto, nel fatto che sussista o meno un accordo circa il riempimento del titolo. La fattispecie della cambiale in bianco è menzionata all’art. 14 della legge cambiaria, che recita: “ Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo .” Con riguardo alla natura giuridica della cambiale in bianco, la stessa sembra potersi qualificare come titolo di credito sottoposto alla condizione sospensiva del riempimento, il quale deve avvenire entro tre anni. L’accordo di riempimento si sostanzia normalmente in un contratto a latere del titolo di credito, che completa per relationem il contenuto del titolo cambiario. Chi rilascia una cambiale in bianco è esposto al rischio di abusivo riempimento, ossia di uno riempimento in difformità con quanto pattuito nell’accordo. Il rischio deve intendersi limitato al caso in cui ad avvalersi della cambiale abusivamente riempita è il primo prenditore, in quanto l’emittente gli potrà opporre l’accordo violato. L’eccezione che l’emittente può muovere nei confronti del primo portatore è, quindi, di tipo personale. Se la cambiale circola e chi ne acquista il possesso era in buona fede, l’emittente non potrà opporre nulla nei confronti del nuovo prenditore, salvo che quest’ultimo non sia in mala fede. In difetto della prova della mala fede, il debitore potrà comunque agire nei confronti del primo prenditore per il risarcimento del danno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali per il reato di abuso di foglio in bianco.

Albo nazionale dei CTU: il conferimento dell’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo

Gli artt. 13 e ss. delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile contengono la disciplina dei Consulenti Tecnici del Giudice nei procedimenti ordinari. Presso ogni Tribunale è, infatti, istituito un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), il quale è diviso in categorie, tra cui sono necessariamente ricomprese: Medica; Industriale; Commerciale; Agricola; Bancaria; Assicurativa; Della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense (categoria ricompresa recentemente nell’elenco, entrata in vigore con la legge n. 206 del 2021). L’art. 13 disp. att. c.p.c. demanda l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo e dei settori specializzati di ciascuna categoria ad un decreto ministeriale che dovrà essere adottato dal Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso decreto dovrà anche indicare i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo. Il comma, introdotto con la riforma Cartabia, persegue l’obbiettivo di garantire una maggiore specializzazione dei consulenti tecnici d’ufficio e cerca di favorire delle forme di associazionismo a livello nazionale. Coloro che rispettano i requisiti stabili dal decreto ministeriale di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici. Per ciascuna categoria sono inoltre stabiliti dal medesimo decreto gli obblighi di formazione continua e i diversi doveri da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, i quali saranno periodicamente oggetto di verifica secondo le modalità stabilite dal decreto, che regola anche i casi di sospensione volontaria dall’albo. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Tribunale presso cui il consulente intende svolgere la propria attività; l’albo, infatti, è formato da un comitato a ciò dedicato e presieduto dal Presidente. Contro i provvedimenti del Comitato che decide sulle iscrizioni all’albo e sulla permanenza nello stesso è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notifica. I Giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale devono affidare le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio agli iscritti all’albo del Tribunale medesimo. Il Giudice può comunque, con provvedimento motivato, conferire un incarico ad un consulente iscritto in albo di un diverso Tribunale o anche a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento deve, in tali casi, obbligatoriamente essere comunicato al presidente del Tribunale. La riforma Cartabia, al fine di alleggerire il carico degli incombenti gravanti sul Giudice, che intende nominare un consulente non iscritto all’albo del Tribunale in cui ha sede, ha previsto che lo stesso non debba più preventivamente e obbligatoriamente sentire il Presidente del Tribunale, ma possa procedere in autonomia con provvedimento motivato, il quale deve essere solo comunicato al Presidente del Tribunale. La riforma sembra, pertanto, mostrare una preferenza a che l’affidamento dell’incarico ad un consulente avvenga tra gli iscritti all’albo del Tribunale a cui appartiene il giudice, favorendo anche una mobilità dei consulenti tecnici, ma non esclude che, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento motivato il Giudice possa affidare l’incarico ad un soggetto diverso. Ferma la comunicazione del provvedimento stesso al Presidente del Tribunale di appartenenza. L’iscrizione negli Albi dei CTU non pone, pertanto, nessun limite al potere di scelta discrezionale che spetta al Giudice, il quale può sempre nominare qualunque persona, iscritta o meno all’Albo, che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere. La nomina di un consulente iscritto in albo tenuto da diverso Tribunale sembra comunque presupporre una comunicazione del provvedimento anche al Presidente del Tribunale dal cui elenco viene individuato il CTU, stante che il Presidente è tenuto a vigilare che gli incarichi siano distribuiti equamente tra gli iscritti, in modo tale che a nessun consulente siano conferiti incarichi in misura superiore al 10% rispetto a quelli affidati dal rispettivo ufficio. In attuazione di quanto disposto agli artt. 13 disp. att. c.p.c. e ss., è stato adottato il D.M. 109/2023, composto da 12 articoli, il quale introduce diverse novità, tra cui l’istituzione di un albo unico nazionale dei CTU. L’elenco nazionale sarà gestito dal Ministero della Giustizia e dovrà essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche. Con l’introduzione del nuovo albo unico si mira a garantire una piena trasparenza nell’ambito della giurisdizione e a fornire agli operatori uno strumento informativo rapido e facilmente accessibile per valutare le competenze e la professionalità dei CTU, infatti, tra le novità introdotte il D.M. 109/2023 prevede che: Sia uniformata a cinque anni l’anzianità professionale minima per l’iscrizione agli albi e che l’attività di specializzazione indicata come CTU dovrà essere stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo; Il mantenimento dell’iscrizione all’albo sia legato allo svolgimento continuativo dell’attività professionale, oltre che al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale; per ogni singolo CTU sia indicato il possesso di competenze in ambito conciliativo e sul funzionamento del processo. L’introduzione di un unico albo nazionale permette inoltre al giudice di poter procedere, con maggiore facilità, alla nomina di un CTU non iscritto all’albo presso il Tribunale in cui lo stesso ha sede.

Sfratto di affitto di azienda: i tribunali non sono concordi sull’ammissibilità del procedimento

La riforma Cartabia ha inteso estendere il procedimento di sfratto anche all’affitto di azienda. A pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, però, i Tribunali non sono concordi sull’ammissibilità del procedimento. Il Tribunale di Roma, infatti, sembra aver adottato un orientamento negativo, condiviso pure dal Tribunale di Foggia (ordinanza 16 ottobre 2023), mentre il Tribunale di Milano (ordinanza 18 dicembre 2023) come quello di Verona ritengono ammissibile il procedimento di sfratto anche in caso di affitto di azienda. Si auspica che intervenga a breve un intervento del Ministero ovvero che si formi un indirizzo giurisprudenziale univoco sul punto.

Nuova direttiva in materia di credito al consumo

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul Credito al Consumo 8UE) del 18.10.2023 che abroga la precedente con l’obiettivo di creare un quadro normativo armonizzato che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi per adeguarla all’evoluzione del settore Tra le novità della nuova Direttiva vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa. Sono ivi inclusi, tra l’altro: i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni; tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire); i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori; i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo». L’ambito di riferimento è il seguente per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale; per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali. Il testo della norma si sviluppa poi in un serie di disposizioni alla cui lettura si rinvia per un esame integrale del provvedimento e il relativo ambito di applicazione.

Nuove disposizioni in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi nel Decreto Legge “Salva spese” (D.L. 212/2023)

Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212, con il quale sono state adottate misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali connesse al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 30 dicembre, reca diverse disposizioni. Innanzitutto, all’articolo 1 è previsto che le detrazioni spettanti ai contribuenti, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura, per gli interventi edilizi eseguiti sino al 31.12.2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dei lavori e anche se tale circostanza non comporterà il miglioramento di due classi energetiche. In altre parole, ai contribuenti, che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, sarà riconosciuto il credito di imposta per i lavori eseguiti e asseverati entro il 31.12.2023, anche in mancanza del “salto” di due classi energetiche dell’immobile. Nel medesimo articolo è previsto anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00, per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024, purché alla data del 31.12.2023 sia stato raggiunto uno stato avanzamento lavori del 60%. Tale contributo andrà a coprire la differenza tra l’agevolazione prevista sino al 31.12.2023 pari al 110% e quella in vigore dal 01.01.2024 pari al 70%. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con un decreto ad hoc entro sessanta giorni dal 30.12.2023. All’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 è previsto che a partire dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito in caso di intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali non sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di detti lavori. Inoltre, i contribuenti che usufruiranno delle detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti dal 30.12.2023 nei comuni colpiti da eventi sismici, ove sia sitato dichiarato lo stato di emergenza, dovranno stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori dei contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali agli immobili oggetto dei lavori. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy. All’articolo 3, infine, viene rivista la disciplina sulle detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È, infatti, prevista una limitazione dei lavori edilizi per le quali sarà possibile avere le agevolazioni vigenti; in particolare, l’agevolazione è ora prevista solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, per usufruire delle agevolazioni fiscali sarà necessario apposita asseverazione attestante che gli interventi rispettano i requisiti di cui al D.M. 236/1989. Da ultimo, il Decreto Legge “Salva spese” ha previsto che a decorrere dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, salvo che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese successive al 31.12.2023 sarà ancora possibile anche per le persone fisiche, che svoltano interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, purché: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.

OCC Emilia, 13.11.2023 - Linee Guida Vademecum per il Gestore della Crisi

L’OCC Emilia ha predisposto un vademecum per fornire indicazioni ai professionisti nominati in seno a procedure di gestione della crisi per un corretto adempimento dell’incarico. Trattasi di buone prassi da seguire in materia di avvio della procedura, audizione del debitore, predisposizione del preventivo, gestione della procedura su Fallco Gestore, chiusura della procedura.

Condominio: no a sistemi di videosorveglianza senza delibera dell’assemblea

Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell’assemblea condominiale. La delibera condominiale rappresenta infatti il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere. Nel caso oggetto del provvedimento, i condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail. Dall’istruttoria del Garante, avviata a seguito di un reclamo di un condomino, era risultato che presso il condominio era stato istallato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L’informativa che avvertiva della presenza delle telecamere per quanto fosse segnalata da alcuni cartelli era priva dell’indicazione del titolare del trattamento. Il dispositivo poi, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell’amministratore. Nelle sue memorie difensive l’amministratore aveva dichiarato che, essendo i condomini concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il condominio, aveva installato l’impianto in via d’urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile. Nel suo provvedimento di sanzione l’Autorità ha ricordato che, laddove i condomini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’Amministratore. Il trattamento effettuato dall’amministratore è quindi risultato illecito e ha determinato l’applicazione della sanzione.

Convertito in legge il DL 145/2023 “Decreto Anticipi”

Il 14.12.2023 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione con modificazioni del DL 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi). Diventa, così, legge la regolamentazione degli affitti brevi. La norma prevede che il Ministero del Turismo, che detiene e gestisce la relativa banca dati, assegni, tramite procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (Cin) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 29 novembre 2023

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il tasso legale degli interessi sarà dimezzato dall’attuale 5% al 2,5%. La misura andrà ad interessare tutti i crediti liquidi ed esigibili, gli interessi che spettano al venditore sul prezzo pattuito ai sensi dell’art. 1499 c.c., gli interessi dovuti dal giorno della mora del debitore, salvo per le transazioni a cui si applica il D.Lgs. 231/2002. La variazione del tasso legale avrà un impatto anche sul calcolo dell’usufrutto e della nuda proprietà.

Tribunale di Roma - aggiornamento tabelle danno biologico

L'11 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha approvato l'aggiornamento delle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale poi pubblicate il 10 novembre 2023 in sostituzione delle precedenti del 2019. Tale aggiornamento nasce dall'esigenza, di garantire, da una parte, l'adeguamento all'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022 che è stato incrementato del 15,8% e, dall'altra parte, di proseguire l'opera di ricerca dei criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione delle ulteriori ipotesi di danno (quali ad esempio il danno riflesso subito dai congiunti a causa delle lesioni permanenti dei danneggiati).

Il domicilio digitale

Dal 06 luglio 2023 tutti i cittadini, dotati di PEC, potranno eleggere il proprio domicilio digitale, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali con la Pubblica Amministrazione. Il domicilio digitale del privato cittadino potrà essere consultato sull’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Il domicilio digitale è, quindi, un indirizzo elettronico, che coincide con la PEC o con un recapito certificato qualificato a norma eIDAS – Regolamento UE n. 910/2014. Si tratta di uno strumento di semplificazione, volto a migliorare i rapporti tra amministrazione, cittadini e aziende e in grado di garantire la sicurezza e la tracciabilità delle notifiche di atti pubblici e di comunicazioni. Con la registrazione del proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno, per cui, in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevole risparmio di tempo e costi di spedizione. Le comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e cittadini mediante domicilio digitale hanno, pertanto, valore legale di notifica . Gli effetti dell’utilizzo del domicilio digitale sono equiparati agli effetti prodotti dalla raccomandata ordinaria, ragione per cui il domicilio digitale deve essere un dato pubblico, reperibile per il suo utilizzo. Possono eleggere il proprio domicilio digitale, consultabile nel registro INAD: Le persone fisiche maggiorenni; I professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi, o collegi ai sensi della l. 4/2013; Gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel registro INI-PEC. Le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute, a partire dal 6 luglio 2023, ad utilizzare per tutte le comunicazioni con valenza legale (es. verbali di sanzioni amministrative) il domicilio digitale eventualmente eletto dal cittadino. L’indice Nazionale dei Domicili Digitali potrà essere consultato da chiunque, senza necessità di autenticazione e solo inserendo il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale. Per eleggere il proprio domicilio digitale sarà necessario accedere al portale: https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, si dovrà inserire il proprio indirizzo pec, da eleggere come domicilio digitale. Per i professionisti iscritti già a INI-PEC è prevista l’automatica importazione su INAD del domicilio digitale, in qualità di persona fisica, ferma la possibilità di modificarlo, indicando un diverso indirizzo pec. Il registro INAD andrà quindi ad affiancarsi al Registro INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) e al Registro IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). Tutte le informazioni relative ai domicili digitali (elezione, modifica o cessazione) sono, per cui, contenute in tre diversi elenchi pubblici di libera consultazione: Registro INI-PEC per le imprese e i professionisti iscritti in albi e ordini professionali o presenti in elenchi pubblici gestiti dallo Stato (obbligati ad eleggere domicilio digitale). Registro IPA per la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi (obbligati ad eleggere domicilio digitale). Registro INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) per le persone fisiche maggiorenni, i professionisti e gli enti di diritto privato non presenti negli elenchi INI-PEC o IPA (facoltà e non obbligo di eleggere domicilio digitale).

Ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. – la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate

Dal mese di ottobre 2023 è operativa la convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate per l’accesso autonomo da parte degli Ufficiali Giudiziari alle Banche dati dell’Agenzia, rendendo così efficace lo strumento previsto dal Codice di procedura civile all’art. 492bis. L’Ufficiale Giudiziario potrà, dunque, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, ricercare i beni da sottoporre ad esecuzione, nel caso la richiesta provenga dal creditore, ovvero da sottoporre a procedura concorsuale, nel caso di istanza formulata dal curatore della liquidazione giudiziale. Bisogna quindi verificare le modalità operative che verranno introdotte nelle singole Corte d’Appello.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 22 settembre 2023

È stato approvato il modello dell’ istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi per l’anno 2023 detraibili al 90% . Trattasi del contributo previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) in favore delle persone fisiche, che abbiano effettuano interventi agevolati con il Superbonus nella misura del 90% su un immobile adibito ad abitazione principale e che abbiano un reddito relativo all’anno precedente a quello di sostenimento delle spese agevolate non superiore a 15.000,00 euro. Il contributo riguarda i costi sostenuti dal 01.01.2023 al 31.10.2023. L’istanza per il riconoscimento del bonus potrà essere inviata dal richiedente o dal suo intermediario, delegato al servizio del Cassetto fiscale, in via telematica a partire dal 02.10.2023 sino al 31.10.2023 . In caso di errore, il contribuente può presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella in precedenza trasmessa. Nel termine del 31.10.2023 è possibile anche presentare istanza di rinuncia. Il contributo , pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600,00 euro , è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000,00 euro; il limite è ridotto in misura proporzionale in caso anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. Visto l’ammontare delle risorse finanziarie (euro 20.000.000,00), l’Agenzia delle Entrate ha già previsto due ipotesi in caso i contributi richiesti eccedessero le risorse stanziate: se il rapporto percentuale tra le risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 10%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale determinata; se, invece, il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie e l’ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. Nella seconda ipotesi il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico delle date nelle quali è stato effettuato il primo bonifico in pagamento delle spese a partire dal 01.01.2023. La percentuale per la ripartizione dei fondi sarà comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30.11.2023 . Il provvedimento, l’istanza e le istruzioni per la compilazione sono reperibile al seguente LINK: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-22-settembre-2023-cfp

Garante Privacy - Sì all'accesso alla relazione investigativa

Sì all’accesso alla relazione investigativa Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 6.7.2023 stabilisce che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto, anche con riferimento a tutte le informazioni non trasferite in una contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), nel rispetto dell’esercizio del diritto di difesa. Stante il comportamento, il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento dati e sanzionato un’azienda. (Newsletter Garante dell’11 settembre 2023),

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Prima dell’estate il Garante Privacy ha pubblicato sul sito una guida che si pone come strumento da consultare per segnale i principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento. Il Garante coglie l’occasione per ricordare che la privacy non deve essere intesa solo come obbligo formale e come adempimento da scadenziare per essere in regola ma deve diventare parte integrante delle attività di un’organizzazione attraverso l’adozione di comportamenti e attività finalizzate al rispetto della normativa. E’ quindi importante analizzare quanto ad oggi effettuato in azienda e alla periodicità degli aggiornamenti. Ricordiamo che il Titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla nomina dele figure introdotte dalla normativa per occuparsi della protezione dei dati e delle relative misure di sicurezza. Dal lato, invece, delle persone fisiche, il Garante ricorda che il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte. Un ulteriore approfondimento è dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue. La pubblicazione è disponibile sul sito del Garante ( www.gpdp.it ).

La Corte di Cassazione e la tutela del consumatore

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9476 del 06.04.2023 è tornata sul tema della tutela del consumatore nell’ambito dei contratti stipulati con i professionisti con una pronuncia a tratti dirompente Ricordiamo che in Italia la normativa consumeristica è oggi codificata nel D.Lgs. 205/2006, c.d. Codice del Consumo, che ha armonizzato e riordinato la disciplina riguardante i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. All’art. 33 del Codice del Consumo troviamo l’elenco, non esaustivo, delle clausole vessatorie, ossia le clausole da ritenersi nulle, se inserite in un contratto stipulato tra il consumatore e il professionista. Qui di seguito alcuni esempi di clausole: foro competente se diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore; facoltà di recesso dal contratto; penale in caso di recesso per prestazioni non ancora adempiute; limitazioni alla facoltà di eccezione d'inadempimento da parte del consumatore. Le clausole vessatorie possono considerarsi valide solo se sono state oggetto di specifica trattative tra il professionista e il consumatore e l’onere di provare detta trattativa incombe sul professionista. Proprio partendo da tale caratteristica alla base della disciplina in materia di consumatore, la sentenza della Corte di Cassazione richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità che la tutela giurisdizionale del consumatore nei confronti del professionista sia effettiva. A tali fini, in ambito giudiziale, sarà necessario verificare d’ufficio, ove non effettuato in precedenza, la sussistenza o meno di clausole vessatorie nel contratto e nei titoli posti alla base degli atti giudiziali. Le procedure pertanto subiranno un rallentamento per permettere ai Giudici di effettuare tale controllo. Nel caso di rilievo della presenza di clausole vessatorie, il Giudice sarà tenuto ad informare il consumatore della facoltà di opporre tardivamente il titolo esecutivo del professionista per tutelare la Sua posizione. Al fine di evitare tale intervento e per rimuovere ab origine la presenza di clausole che potrebbero rientrare nel vaglio del Magistrato e bloccare le azioni poste in essere sulla base dei contratti sarà necessario procedere con la verifica dei contratti già stipulati, per accertare l’eventuale presenza di clausole vessatorie e, in tal caso, adottare i rimedi necessari a renderle valide per superare il controllo del Magistrato oppure espungerle dal testo contrattuale. Per i futuri contratti, è consigliabile per l’impresa o per il professionista, al fine di evitare nel caso di contenzioso una difficoltà o un ritardo nell’ottenimento un provvedimento giudiziale di condanna del consumatore, rivedere i propri contratti con particolare attenzione alle clausole considerate vessatorie. Una volta rivisti i contratti, prima della sottoscrizione da parte del consumatore, le singole clausole dovranno essere oggetto di una specifica trattativa che legittimerà il relativo inserimento nel contratto. E’ pertanto necessario adottare nell’ambito dei rapporti con i consumatori nuove prassi in osservanza della normativa vigente al fine di evitare ripercussioni nel caso di inadempimenti.