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Videosorveglianza - Obblighi in capo al datore di lavoro

Videosorveglianza - Obblighi in capo al datore di lavoro Osservanza art. 4 Statuto dei Lavoratori L’art. 4 della Legge 300/70 prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possano essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione territoriale del Lavoro competente, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio). La richiesta preventiva va fatta, a cura del titolare dell'impianto, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall' I.N.L. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all'istanza, l'Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l'azienda. L'obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza. L'obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. Osservanza Codice Privacy L’adozione di un sistema di videosorveglianza impone l’osservanza della disciplina prevista dal Garante della Privacy che prevede adozione e comunicazione di un’informativa agli interessati sull’adozione degli impianti e sull’utilizzo delle immagini; Adozione segnaletica sulla base di un modello individuato dal Garante che dovrà essere adattato alla struttura dell’impianto Le linee generali fornite dall’Autorità sono le seguenti sarà necessario installare appositi cartelli (ben visibili) per segnalare la presenza di telecamere, che devono avere particolari requisiti se le telecamere saranno collegate con le sale operative delle forze di polizia; le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo di tempo massimo di 24 ore, salvo ci siano esigenze di ulteriore conservazione dovute a indagini; dovranno essere predisposte rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro gli accessi non autorizzati; è vietato il controllo a distanza dei lavoratori. Sanzioni in caso di presenza di impianti senza la preventiva autorizzazione La violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. 20.5.1970, n. 300, sono punite con le sanzioni di cui all’art. 38 della medesima legge 20.5.1970, n. 300. E quindi: 1. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ammenda da 154,94 a 1.549 euro, o arresto da 15 giorni a 1 anno; 2. nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente; 3. quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo; 4. nei casi più gravi, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale (art. 38, L. 20.5.1970, n. 300).

Decreto trasparenza e lavoro: le indicazioni del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito con nota del 24.1.2023, al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le prime indicazioni sul Decreto trasparenza. In particolare, il Garante punta l’attenzione sull’obbligo introdotto dal Decreto per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione. Tali obblighi informativi non sostituiscono né modificano quelli già previsti dalla normativa in materia di Privacy e dallo Statuto dei lavoratori. L’adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve sempre essere oggetto di una preliminare verifica, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza e protezione dati, nonché di una valutazione dei rischi per verificarne l’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati. Il Titolare/datore di lavoro dovrà quindi valutare se i trattamenti che si intende realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite - che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (art. 35 del Regolamento) al fine di verificare: la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo; se l’impiego nell’ambito lavorativo di sistemi che comportano il “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti” può presentare rischi, in termini di possibile monitoraggio dell’attività dei dipendenti. Il Titolare del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, deve eseguire un’analisi dei rischi per accertare l’esistenza di trattamenti non compatibili con le finalità del trattamento o che si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento sull’impiego degli strumenti tecnologici sul posto di lavoro. L’attività di verifica dovrà essere riportata in un registro idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione e documentarne la conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Anche al fine di superare le incertezze createsi sul piano interpretativo, il Garante si è reso disponibile ad avviare un tavolo di confronto con il Ministero del lavoro.

Garante privacy provvedimento 13.12.2021 - green pass

Con il provvedimento del 13.12.2021 l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali ha espresso, in via di urgenza, parere favorevole sullo schema di DPCM che aggiorna le disposizioni relative ai Green Pass e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. Nel provvedimento, il Garante ha evidenziato che, nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare il Green Pass al Datore di Lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto ad effettuare il regolare controllo quotidiano della validità della Certificazione, mediante lettura del QR Code della copia in suo possesso, attraverso le procedure di controllo attivate in azienda (app VerificaC19 o altre). E’ stato infatti osservato che, senza la verifica quotidiana del Green Pass, il Datore non avrebbe la possibilità di rilevare l’eventuale revoca della validità della Certificazione (es. in caso di positività sopravvenuta) e ciò sarebbe in contrasto con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali. Pertanto, i Datori di Lavoro che avessero optato per la raccolta delle Certificazioni Verdi quale modalità di controllo, dovranno comunque attivarsi per effettuare la quotidiana verifica della validità del Green Pass. Alleghiamo il provvedimento.

Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021

Con il provvedimento n.231 del 10 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato delle Linee guida in relazione al diritto applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all’interno del terminale di un utente, con specifico riferimento all’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento, nonché con l’obiettivo di specificare, al riguardo, le corrette modalità per la fornitura dell’informativa e per l’acquisizione del consenso on-line degli interessati. Il provvedimento si è reso necessario per armonizzare la normativa tenuto conto dei diversi provvedimenti che si sono succeduti dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE e al fine di richiamare l’attenzione per l’adozione dei comportamenti corretti tenuto conto delle nuove tecnologie che hanno un’incidenza maggiore sulla sfera dei dati personali. L’intervento del Garante disciplina: i cookie che sono di regola stringhe di testo che i siti web (cd. Publisher, o “prime parti”) visitati dall’utente ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano – direttamente, nel caso dei publisher e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle “terze parti” - all’interno di un dispositivo terminale (computer, tablet, smartphone o altro dispositivo in grado di archiviare informazioni) nella disponibilità dell’utente medesimo; altri strumenti di tracciamento che consentono di effettuare trattamenti analoghi a quelli sopra indicati; tra gli strumenti è ricompreso il fingerprinting, ossia quella tecnica che permette di identificare il dispositivo utilizzato dall’utente tramite la raccolta di tutte o alcune delle informazioni relative alla specifica configurazione del dispositivo stesso adottata dall’interessato. Tutti i fornitori dei servizi della società dell’informazione nonché tutti i soggetti che comunque offrono ai propri utenti servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica o cui si riferiscano siti web che facciano impiego di cookie e/o altri strumenti di tracciamento, con specifico riguardo ai trattamenti di dati personali relativi all’utilizzo delle funzionalità offerte, dovranno osservare il provvedimento qui allegato che disciplina: - il consenso preventivo degli utenti in relazione al trattamento, per finalità di tracciamento on line, delle informazioni che li riguardano, anche derivanti dall’uso di cookie ed altri strumenti di tracciamento; - il rispetto del diritto di revoca del consenso; - il rispetto degli obblighi di privacy by design e by default anche per mezzo dell’adozione di misure di minimizzazione dei dati preliminarmente alla comunicazione ed al loro impiego ad opera delle cd. terze parti; - l’informativa da rendere agli interessati ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento, con particolare riguardo all’indicazione dei criteri di codifica utilizzati da ciascun titolare per la classificazione dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento che consenta di distinguere quelli tecnici dagli analytics o da quelli di profilazione; I predetti soggetti dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, I consensi già raccolti, purché conformi alle caratteristiche richieste dal Regolamento, potranno essere ritenuti validi a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque debitamente documentabili, anche mediante evidenze informatiche. Si allegano le Linee Guida e una scheda di sintesi predisposta dal Garante che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Circolare - Firmato Protocollo tra Garante Privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'avvio di una reciproca collaborazione istituzionale. Entrambe le Istituzioni, infatti, sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all'accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della produzione e dell'erogazione dei servizi. Ciò in particolare con riferimento al sempre più frequente ricorso a modelli di prestazione "a distanza" dell'attività lavorativa (ad es. dad, smartworking) e all'adozione di strumenti tecnologici per contenere il rischio di contagio, in ambito lavorativo pubblico e privato (ad es. app da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone). Il Garante e l'Ispettorato si impegnano quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, fornire reciproca collaborazione e attività consultiva, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro. Con tale Protocollo, che ha la durata di due anni, i due organismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.

Decreto Ristori: le novità in materia di procedure esecutive

Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Gazzetta Ufficiale n.262 del 28 ottobre 2020, edizione straordinaria). In sintesi i contenuti delle principali disposizioni di interesse in materia di procedure esecutive immobiliari nella prima casa: Con l’art. 54 ter della L.n. 27/2020 di conversione del decreto-legge “Cura Italia” era stata disposta la sospensione di tutte le procedure di esecuzioni immobiliari che avevano ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato sino al 25.10.2020. In particolare: “ Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del c.p.c, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore; Con il provvedimento odierno la sospensione viene prorogata sino al 31.12.2020 e viene altresì dichiarato inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del codice di procedura civile che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Quindi le nuove esecuzioni che hanno per oggetto l’abitazione principale non possono essere promosse mentre quelle già in essere che erano già sospese in virtù del primo provvedimento, verranno automaticamente sospese fino alla nuova data. Attendiamo i provvedimenti dei singoli Giudici o le circolari dei Tribunali sul punto. Per il resto (disposizioni in materia di crediti e incentivi – fiscali – disposizioni in materia di lavoro – welfare – turismo e cultura – internazionalizzazione – giustizia) si rinvia al testo integrale della norma allegato alla presente.

Decreto Rilancio - Misure in materia di locazioni non abitative

Con il testo del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, si introducono nuovi strumenti per contrastare gli effetti economici del coronavirus in materia di credito di imposta sugli affitti. Il nuovo testo, entrato in vigore il 19 maggio, prevede diverse forme di agevolazione contenute nell’articolo 28 del testo ufficiale. Il credito di imposta sul canone d’affitto si applica in linea generale agli immobili a uso non abitativo per il periodo di marzo, aprile e maggio e a una platea più ampia di beneficiari - non quindi più limitato solo ai locali C1 - nel rispetto di particolari requisiti. Sono previste tre forme: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione , con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del testo spetta un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in caso di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente. Questa tipologia di agevolazione spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti , in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale; un credito di imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda , comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, come nel caso precedente, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi è un requisito fondamentale; un credito di imposta del 30% o del 60% , secondo le distinzioni evidenziate in precedenza, per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Chi ha i requisiti previsti può beneficiare del nuovo bonus affitto per tre mesi: marzo, aprile e maggio. Rispetto alle bozze, il testo definitivo specifica tempi diversi per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale: l’agevolazione, in questi casi, è applicabile ad aprile, maggio e giugno. Fondamentale per l’accesso, ad eccezione delle strutture alberghiere, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento a marzo, aprile o maggio 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Nel testo del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche le istruzioni per utilizzare il bonus affitto, nelle sue diverse forme: il credito di imposta maturato, del 30% o 60%, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo dopo aver effettivamente pagato i canoni di locazione ; l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; il nuovo bonus affitto non è cumulabile con quello previsto dal DL Cura Italia per il mese di marzo.

Circolare - Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti

Il Garante della Privacy ha aggiornato, sul proprio sito internet, le FAQ relative al trattamento dei dati personali durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare, il Garante ha precisato che iI datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti solo se disposta dal medico competente . Le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.

Circolare - Chiarimenti in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art. 103). Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con una Circolare del 30 Aprile, indirizzata a Prefetture, Questure, e i vari Compartimenti di Polizia, - qui allegata - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove norme. Termini procedimentali La legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis all'articolo 103 del Cura Italia, secondo il quale il periodo di sospensione previsto dal I comma fino al 15 aprile, trova applicazione pure per i termini di notificazione dei processi verbali di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva, nonché per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 23 dell'8 aprile, il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce di quanto stabilito dall’articolo 37 del medesimo decreto, il quale ha prorogato al 15 maggio il termine del 15 aprile, indicato dal comma I dell’articolo 103 del Cura Italia. Per l’effetto, il Ministero dell’Interno ha chiarito che il termine vigente del 15 maggio è riferibile anche ai procedimenti sopraindicati, i cui termini, di conseguenza, risultano sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio. Termini per irrogare le sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento I termini per irrogare le sanzioni previste per il mancato rispetto delle misure di contagio per l’emergenza epidemiologica in corso e relativi termini per la presentazione dei scritti difensivi, si intendono sospesi fino al 15 maggio. Termini per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida La sospensione dei termini di cui all'articolo 103, I comma, del Cura Italia, comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del guidatore del veicolo, di cui all'articolo 126 bis del C.d.S., nonché per ottemperare all’invito di presentarsi all'ufficio di Polizia per dare informazioni ovvero esibire documenti, come indicato da una circolare del Viminale del 2 Aprile. Lo stesso Ministero chiarisce che anche tali termini risultano sospesi fino al 15 maggio. Scadenza di validità della patente di guida L'articolo 104 del Cura Italia, in tema di validità dei documenti di riconoscimento ed identità, tra i quali è compresa anche la patente di guida, è stato modificato in sede di conversione, dove è stato precisato che la proroga al 31 agosto produce effetti unicamente per i documenti con scadenza a decorrere dal 31 gennaio, come peraltro era stato già indicato nella circolare del MIT del 19 marzo. Proroga termini in ambito assicurativo L'articolo 125 del Cura Italia ha previsto che, fino al 31 luglio, il periodo entro cui la compagnia è tenuta a mantenere la garanzia prestata tramite il contratto assicurativo scaduto, e non ancora rinnovato, viene portata a 30 giorni. Per effetto della modifica apportata in sede di conversione, la stessa previsione trova applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio e il 31 luglio. Di conseguenza, la copertura assicurativa si intende valida fino ai successivi 30 giorni dalla scadenza, anche per tutti i contratti che già risultavano scaduti e non rinnovati nell’intervallo tra il 21 febbraio e il 16 marzo, e ciò per quanto concerne gli effetti che detta previsione produce per eventuali violazioni ex articolo 193 C.d.S. , accertate tra il 21 febbraio ed il 16 marzo. Il Viminale ha precisato, inoltre, che la proroga della copertura assicurativa fino a 30 giorni, trattandosi di una estensione della garanzia operativa per i soli contratti scaduti, non si applica ai contratti rispetto ai quali è stata richiesta la sospensione di validità. Per effetto delle suindicate disposizioni, fino al 31 luglio è consentita la circolazione di veicoli con polizza scaduta fino a 30 giorni successivi rispetto alla sua validità. Inoltre, fino al 31 luglio non è applicabile il la disposizione contenuta nel comma 3, primo periodo, dell'articolo 193 C.d.S., secondo il quale in ipotesi di circolazione con assicurazione scaduta sussiste la possibilità di ridurre alla metà la sanzione amministrativa pecuniaria, quando l'assicurazione del veicolo è comunque resa operante nei 15 giorni successivi il termine previsto dall’ articolo 1901, comma 2, c.c. Detto termine è di 15 giorni ma resta assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza. Notifica atti e verbali a mezzo posta In sede di conversione è stato modificato l'articolo 108 del Cura Italia, così fornendo nuove indicazioni sulle modalità di notifica di atti giudiziari e verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, quindi statuendo che dal 30 aprile, che corrisponde alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per effettuarla, si seguiranno di nuovo le procedure ordinarie dettate dalla legge n. 890 del 1982. L'articolo 108 ha inoltre statuito che per atti e verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati tra il 17 marzo ed il 30 aprile, la compiuta giacenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 890, inizia decorre dal 30 aprile. Per l'effetto, per tali atti, la notifica si intende validamente effettuata al 10 maggio. Tuttavia, per l’adempimento degli obblighi o l’esercizio delle facoltà concesse al destinatario degli atti, deve essere considerata la sospensione dei procedimenti, con la conseguenza che anche per gli atti ed i verbali in questione, che sono da considerare notificati per compiuta giacenza dal 10 maggio, gli effetti per i destinatari principiano a decorrere dal 15 maggio.

Circolare - In materia di locazione

La situazione attuale ha creato numerosi problemi in ambito di locazioni commerciali dove da un lato vi è l’obbligo di pagare il canone e dall’altro lato la chiusura forzata ha comportato la cessazione dell’attività e l’impossibilità in capo al conduttore di far fronte alle proprie obbligazioni. Infatti, la chiusura dell’attività imposta per legge, non comporta automaticamente l’esonero dal pagamento del canone in quanto tale adempimento non è divenuto in linea generale impossibile come invece lo è la singola prestazione (quale ad esempio la fornitura di beni, il completamento di un pezzo per carenza dei pezzi di ricambio ecc). La situazione è alquanto anomala poiché: da un lato i conduttori avrebbero la necessità di essere messi nella condizione di sospendere i pagamenti vista l’assenza di liquidità attuale; dall’altro lato però l’esonero dal pagamento del canone, renderebbe gratuita o priva di una controprestazione quella regolarmente eseguita dal locatore che, in ogni caso, lascia a disposizione del conduttore i locali ed è esposto altresì al versamento delle relative imposte, anche in assenza del versamento del canone. Le normative ad oggi introdotte hanno previsto la chiusura delle attività e la possibilità di una sospensione del canone ma non hanno al tempo stesso statuito la legittimità di un mancato pagamento, con riconoscimento di un mero credito d’imposta, peraltro solo per alcune tipologie di conduttori. In particolare, l’art. 65 comma 1 del Decreto “Cura Italia” riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta per l’anno 2020 nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (corrispondente a negozi e botteghe). Il bonus non è previsto per le attività che sono proseguite perché rientranti nel novero delle categorie ritenute essenziali, quali: Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer , periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse La normativa qui citata è l’unica, al momento, ad essere stata introdotta per arginare, almeno parzialmente, le problematiche emerse per i conduttori commerciali. Vi è però un altro problema da considerare. La possibile necessità di sospendere il canone non è una esigenza limitata al solo periodo di chiusura “forzata” delle attività ma si estende anche per il periodo successivo, ovvero quello derivante dall’impatto sull’attività futura per le nuove disposizioni che verranno emanate per consentire le riaperture all’interno del quale i conduttori dovranno valutare la propria capacità economica di far fronte di nuovo al pagamento del canone che è stato determinato sulla base di regole che non sono più quelle che verranno ad essere applicate e che incideranno sull’attività e il conseguente reddito. Stante l’assenza di una normativa d’emergenza e nell’attesa di verificare se verranno adottate nuovi provvedimenti in materia, al fine di tutelare il conduttore e individuare soluzioni per ovviare al pagamento del canone, si possono invocare i seguenti istituti: impossibilità, temporanea o parziale , come per i contratti a esecuzione continuata e periodica, affinchè il conduttore, che non vuole recedere dal contratto, possa avere il diritto di ottenere una corrispondente sospensione o riduzione del canone di locazione, legata al periodo di mancato utilizzo dell’immobile. Tale possibile è attuabile sulla base del richiamo dell’art. 1218 c.c. contenuto nell’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 il quale introduce all’articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6- bis : “ Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti .” La chiusura dei locali può giustificare l’inadempimento temporaneo, escludendo la possibilità per il locatore di chiedere la risoluzione per inadempimento, ma non permette alla ripresa di non effettuare il pagamento dei canoni anche per i periodi di interruzione; il canone resta dovuto, ma il mancato pagamento delle mensilità maturate durante il periodo di sospensione può non essere considerato grave; eccessiva onerosità della prestazione: il pagamento del canone può diventare eccessivamente oneroso se per un determinato periodo, il locale è chiuso. Tale ipotesi non offre soluzioni immediate per il conduttore atte ad evitare il pagamento del canone in quanto contempla unicamente la richiesta di risoluzione della prestazione, che l’altro contraente può evitare offrendo la riduzione del prezzo. I principi testè analizzati, unitamente alle norme introdotte dal Decreto Cura Italia, consentono al conduttore di resistere all’eventuale domanda del locatore di risoluzione o di risarcimento per mancato pagamento del canone durante il periodo di chiusura e si può anche ipotizzare, per il periodo immediatamente successivo, sulla base di prove oggettive. Detti rimedi però non portano all’esclusione automatica dal pagamento del canone e alla possibilità di non corrisponderlo senza alcun accordo con la proprietà. Sarebbe opportuno disciplinare tali aspetti al fine di tutelare le parti coinvolte tenuto conto che siamo in presenza di un evento straordinario e imprevedibile, non rientranti nell’alea normale del contratto, al fine di riportare l’equilibrio tra le rispettive prestazioni con possibilità di risoluzione senza conseguenze economiche e/o penalità nel caso di mancata accettazione della nuova regolamentazione del rapporto. Chiaramente quanto precede anche con incidenza sui rispettivi obblighi fiscali. E’ chiaro che in assenza di un intervento normativo si auspica la possibilità di ricorso alla buona fede che permetta di addivenire ad accordi al fine di evitare contenziosi con la proprietà e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, tenuto anche conto tali accordi non sono soggetti a tassazione, sulla base del dl 133/2014. Il testo dell'art. 19 stabilisce infatti che “La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”. Si ricorda in ogni caso che per il periodo dal 08/03 al 31/05 la registrazione degli atti è sospesa: quindi è possibile registrare un atto i cui termini scadevano in quel periodo nei 30 gg successivi ovvero entro il 30.6.2020.

Circolare - nota 2.3.2020 Garante Privacy in materia di Coronavirus

Il Garante della Privacy, con comunicazione del 2 marzo c.a. pubblicata sul proprio sito Internet, in merito alla possibilità da parte dei datori di lavoro di raccogliere informazioni sui propri dipendenti circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio, precisa che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere , a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi. L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano, infatti, agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In allegato nota integrale.

Circolare - Garante privacy: illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente

commette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica. . Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy nel definire il reclamo di un dipendente che lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale aveva lavorato. L’ex dipendente contestava, in particolare, alla società la mancata disattivazione della email aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L’interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo quest’ultima depositato agli atti una email giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal servizio. Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa del dipendente. Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell’ex lavoratore. Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo. L’adozione di tali misure tecnologiche – ha spiegato il Garante – consente di contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi. Lo scambio di email con altri dipendenti o con persone esterne all’azienda consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari). Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni.

Circolare - Min.Lavoro: interpello 3/2019 – autorizzazione ITL per installazione strumenti di controllo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’ interpello n. 3 dell’8 maggio 2019 , con il quale risponde ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 . E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. Più in particolare, si chiede se il silenzio dell’organo amministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti. Secondo il Ministero non è configurabile alle istanze ex art. 4 S.L. l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza. Si allega il testo dell’interpello.

Circolare - I dati dei lavoratori iscritti ai sindacati vanno protetti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Newsletter n. 447 del 7 dicembre 2018, ribadisce che le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili e come tali il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente. Pertanto, in caso di revoca da parte del dipendente dell’affiliazione ad una sigla sindacale, per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono tale revoca, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza ma non può comunicare all’organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto. Di seguito le disposizioni fornite dal garante: Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto. Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza. È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale. A giustificazione del proprio comportamento l’Azienda ha affermato, tra l’altro, di aver ritenuto necessario informare la Rappresentanza sindacale della variazione per evitare il rischio che senza questa comunicazione l’organismo avrebbe continuato ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale. Le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili – ha osservato l’Autorità – ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela. Il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente. In questo caso invece l’amministrazione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione di alcuni lavoratori, ma ha inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti . A conclusione dell’istruttoria il Garante ha ritenuto che dalla valutazione degli elementi acquisiti la condotta dell’Azienda, pur difforme dalla disciplina applicabile, abbia esaurito i suoi effetti e non sussistono quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio. L’Autorità si è riservata però di avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.

Tutela segreti aziendali

Dal 22.06.2018 sono in vigore le modifiche della normativa sulla tutela del Know how e delle informazioni commerciali riservate, introdotte dal D.Lgs. 11.05.2018 n. 63 in attuazione della direttiva UE 2016/943 che aveva l’obiettivo di uniformare le misure di protezione adottate dai singoli membri e di salvaguardare le pratiche di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di informazioni. In particolare, la modifica ha colpito l’art. 99 del Dlgs 30/2005 – codice della proprietà industriale - che vieta di acquisire, rilevare o utilizzare i segreti commerciali (fatti salvi quelli ottenuti in modo indipendente). Mentre la precedente formulazione si limitava a un divieto di carattere generale, la nuova norma attribuisce al detentore del segreto il diritto e la possibilità di vietarne l’utilizzo. L’obiettivo quindi delle norma è di introdurre una politica di responsabilizzazione delle imprese affinché adottino meccanismi di tutela, come, protezione informatica dei dati, prassi e protocolli di secretazione del know how, accordi di riservatezza con tutti coloro (dipendenti, collaboratori esterni, consulenti) che possono venire a contatto con le informazioni “strategiche” per la vita dell’azienda. Tenendo altresì presente che il nuovo articolo 99 del D.Lgs. 30/2005 prevede che l’utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale, sono considerati illeciti, non solo nel caso in cui il soggetto che lo ha diffuso sia stato effettivamente a conoscenza del fatto che si trattasse di informazioni riservate ma anche nel caso in cui “secondo le circostanze” avrebbe dovuto esserlo. Quindi il divieto si estende anche alle condotte meramente colpose di chi, per mera negligenza, abbia utilizzato o diffuso informazioni segrete senza prima verificare in modo adeguato le fonti. E’ stata altresì introdotta la possibilità di tutelare i segreti aziendali nell’ambito dei contenziosi civili e l’innalzamento delle pene nel caso di utilizzo di strumenti informatici con la modifica dell’art. 623 del c.p. che sanziona la condotta di chiunque riveli o impieghi a proprio o altrui profitto segreti commerciali di cui è venuto a conoscenza grazie al suo stato, ufficio, professione o arte, oppure acquisiti in modo abusivo. La pena viene inoltre aumentata se il fatto è stato commesso tramite qualsiasi strumento informatico. Le condotte possono però essere considerate illecite a due condizioni: se è stata accertata la conoscenza o conoscibilità della provenienza illecita delle informazioni e se il legittimo detentore dei segreti commerciali da tutelare ne abbia vietato l’utilizzo ed abbia adottato tutte le necessarie iniziative per conservarne la segretezza.

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) pubblicato GUUE 4.5.2017: nuovi adempimenti a carico delle imprese

In data 24.5.2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Da tale data le imprese dovranno garantire il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento. Il Regolamento contiene numerose novità rispetto alla normativa di cui al nostro Testo Unico Privacy (d.lgs. 196/2003): Necessaria una mappatura aggiornata dei trattamenti e delle modalità di trattamento; Aggiornamento della valutazione dei rischi; Ridefinizione delle procedure di trattamento e di compliance aziendale; Revisione dei contenuti delle informative; Nuove incombenze e responsabilità per il Responsabile Privacy e revisione delle lettere di nomina; Necessità di designazione di un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Office DPO); Istituzione del Registri delle attività di trattamento L’adeguamento alla nuova regolamentazione è di rilevante importanza per inevitabili riflessi sul Modelli 231 e per le sanzioni in caso di inadempimento. E’ bene quindi non farsi trovare impreparati ed intervenire per tempo.