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Circolare - Chiarimenti in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

  • Pubblicato il:  5 maggio 2020
  • Categoria:   Circolari

dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art. 103).

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con una Circolare del 30 Aprile, indirizzata a Prefetture, Questure, e i vari Compartimenti di Polizia, - qui allegata - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove norme.

Termini procedimentali

La legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis all'articolo 103 del Cura Italia, secondo il quale il periodo di sospensione previsto dal I comma fino al 15 aprile, trova applicazione pure per i termini di notificazione dei processi verbali di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva, nonché per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 23 dell'8 aprile, il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce di quanto stabilito dall’articolo 37 del medesimo decreto, il quale ha prorogato al 15 maggio il termine del 15 aprile, indicato dal comma I dell’articolo 103 del Cura Italia. Per l’effetto, il Ministero dell’Interno ha chiarito che il termine vigente del 15 maggio è riferibile anche ai procedimenti sopraindicati, i cui termini, di conseguenza, risultano sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio.

Termini per irrogare le sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento

I termini per irrogare le sanzioni previste per il mancato rispetto delle misure di contagio per l’emergenza epidemiologica in corso e relativi termini per la presentazione dei scritti difensivi, si intendono sospesi fino al 15 maggio.

Termini per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida

La sospensione dei termini di cui all'articolo 103, I comma, del Cura Italia, comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del guidatore del veicolo, di cui all'articolo 126 bis del C.d.S., nonché per ottemperare all’invito di presentarsi all'ufficio di Polizia per dare informazioni ovvero esibire documenti, come indicato da una circolare del Viminale del 2 Aprile. Lo stesso Ministero chiarisce che anche tali termini risultano sospesi fino al 15 maggio.

Scadenza di validità della patente di guida

L'articolo 104 del Cura Italia, in tema di validità dei documenti di riconoscimento ed identità, tra i quali è compresa anche la patente di guida, è stato modificato in sede di conversione, dove è stato precisato che la proroga al 31 agosto produce effetti unicamente per i documenti con scadenza a decorrere dal 31 gennaio, come peraltro era stato già indicato nella circolare del MIT del 19 marzo.

Proroga termini in ambito assicurativo

L'articolo 125 del Cura Italia ha previsto che, fino al 31 luglio, il periodo entro cui la compagnia è tenuta a mantenere la garanzia prestata tramite il contratto assicurativo scaduto, e non ancora rinnovato, viene portata a 30 giorni. Per effetto della modifica apportata in sede di conversione, la stessa previsione trova applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio e il 31 luglio.

Di conseguenza, la copertura assicurativa si intende valida fino ai successivi 30 giorni dalla scadenza, anche per tutti i contratti che già risultavano scaduti e non rinnovati nell’intervallo tra il 21 febbraio e il 16 marzo, e ciò per quanto concerne gli effetti che detta previsione produce per eventuali violazioni ex articolo 193 C.d.S., accertate tra il 21 febbraio ed il 16 marzo. Il Viminale ha precisato, inoltre, che la proroga della copertura assicurativa fino a 30 giorni, trattandosi di una estensione della garanzia operativa per i soli contratti scaduti, non si applica ai contratti rispetto ai quali è stata richiesta la sospensione di validità.

Per effetto delle suindicate disposizioni, fino al 31 luglio è consentita la circolazione di veicoli con polizza scaduta fino a 30 giorni successivi rispetto alla sua validità. Inoltre, fino al 31 luglio non è applicabile il la disposizione contenuta nel comma 3, primo periodo, dell'articolo 193 C.d.S., secondo il quale in ipotesi di circolazione con assicurazione scaduta sussiste la possibilità di ridurre alla metà la sanzione amministrativa pecuniaria, quando l'assicurazione del veicolo è comunque resa operante nei 15 giorni successivi il termine previsto dall’articolo 1901, comma 2, c.c. Detto termine è di 15 giorni ma resta assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

Notifica atti e verbali a mezzo posta

In sede di conversione è stato modificato l'articolo 108 del Cura Italia, così fornendo nuove indicazioni sulle modalità di notifica di atti giudiziari e verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, quindi statuendo che dal 30 aprile, che corrisponde alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per effettuarla, si seguiranno di nuovo le procedure ordinarie dettate dalla legge n. 890 del 1982. L'articolo 108 ha inoltre statuito che per atti e verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati tra il 17 marzo ed il 30 aprile, la compiuta giacenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 890, inizia decorre dal 30 aprile. Per l'effetto, per tali atti, la notifica si intende validamente effettuata al 10 maggio. Tuttavia, per l’adempimento degli obblighi o l’esercizio delle facoltà concesse al destinatario degli atti, deve essere considerata la sospensione dei procedimenti, con la conseguenza che anche per gli atti ed i verbali in questione, che sono da considerare notificati per compiuta giacenza dal 10 maggio, gli effetti per i destinatari principiano a decorrere dal 15 maggio.

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