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Circolare tutela segreti aziendali

  • Pubblicato il:  17 settembre 2018
  • Categoria:   Circolari

Dal 22.06.2018 sono in vigore le modifiche della normativa sulla tutela del Know how e delle informazioni commerciali riservate, introdotte dal D.Lgs. 11.05.2018 n. 63 in attuazione della direttiva UE 2016/943 che aveva l’obiettivo di uniformare le misure di protezione adottate dai singoli membri e di salvaguardare le pratiche di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di informazioni.

In particolare, la modifica ha colpito l’art. 99 del Dlgs 30/2005 – codice della proprietà industriale - che vieta di acquisire, rilevare o utilizzare i segreti commerciali (fatti salvi quelli ottenuti in modo indipendente). Mentre la precedente formulazione si limitava a un divieto di carattere generale, la nuova norma attribuisce al detentore del segreto il diritto e la possibilità di vietarne l’utilizzo.

L’obiettivo quindi delle norma è di introdurre una politica di responsabilizzazione delle imprese affinché adottino meccanismi di tutela, come, protezione informatica dei dati, prassi e protocolli di secretazione del know how, accordi di riservatezza con tutti coloro (dipendenti, collaboratori esterni, consulenti) che possono venire a contatto con le informazioni “strategiche” per la vita dell’azienda.

Tenendo altresì presente che il nuovo articolo 99 del D.Lgs. 30/2005 prevede che l’utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale, sono considerati illeciti, non solo nel caso in cui il soggetto che lo ha diffuso sia stato effettivamente a conoscenza del fatto che si trattasse di informazioni riservate ma anche nel caso in cui “secondo le circostanze” avrebbe dovuto esserlo.

Quindi il divieto si estende anche alle condotte meramente colpose di chi, per mera negligenza, abbia utilizzato o diffuso informazioni segrete senza prima verificare in modo adeguato le fonti.

E’ stata altresì introdotta la possibilità di tutelare i segreti aziendali nell’ambito dei contenziosi civili e l’innalzamento delle pene nel caso di utilizzo di strumenti informatici con la modifica dell’art. 623 del c.p. che sanziona la condotta di chiunque riveli o impieghi a proprio o altrui profitto segreti commerciali di cui è venuto a conoscenza grazie al suo stato, ufficio, professione o arte, oppure acquisiti in modo abusivo. La pena viene inoltre aumentata se il fatto è stato commesso tramite qualsiasi strumento informatico. Le condotte possono però essere considerate illecite a due condizioni: se è stata accertata la conoscenza o conoscibilità della provenienza illecita delle informazioni e se il legittimo detentore dei segreti commerciali da tutelare ne abbia vietato l’utilizzo ed abbia adottato tutte le necessarie iniziative per conservarne la segretezza.