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Decreto trasparenza e lavoro – le indicazioni del Garante

  • Pubblicato il:  27 gennaio 2023
  • Categoria:   Articoli

Decreto trasparenza e lavoro – Le indicazioni del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito con nota del 24.1.2023, al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le prime indicazioni sul Decreto trasparenza.

In particolare, il Garante punta l’attenzione sull’obbligo introdotto dal Decreto per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione.

Tali obblighi informativi non sostituiscono né modificano quelli già previsti dalla normativa in materia di Privacy e dallo Statuto dei lavoratori.

L’adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve sempre essere oggetto di una preliminare verifica, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza e protezione dati, nonché di una valutazione dei rischi per verificarne l’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati.

Il Titolare/datore di lavoro dovrà quindi valutare se i trattamenti che si intende realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite - che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (art. 35 del Regolamento) al fine di verificare:

  • la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo;
  • se l’impiego nell’ambito lavorativo di sistemi che comportano il “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti” può presentare rischi, in termini di possibile monitoraggio dell’attività dei dipendenti.

Il Titolare del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, deve eseguire un’analisi dei rischi per accertare l’esistenza di trattamenti non compatibili con le finalità del trattamento o che si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento sull’impiego degli strumenti tecnologici sul posto di lavoro.

L’attività di verifica dovrà essere riportata in un registro idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione e documentarne la conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Anche al fine di superare le incertezze createsi sul piano interpretativo, il Garante si è reso disponibile ad avviare un tavolo di confronto con il Ministero del lavoro.

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