Vai al contenuto principale

Deepfake, Garante: stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone

Stop a Clothoff l’app che spoglia le persone. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di una società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l’app Clothoff. Clothoff offre un servizio di AI generativa che rende possibile – gratuitamente e a pagamento – la generazione di immagini di “deep nude”, ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche. L’applicazione consente a chiunque – inclusi i minorenni – di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza apporre alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video. Il blocco del Garante, che comunque ha avviato un’attività di indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione, si è reso necessario a causa degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla tutela della dignità della persona, ai diritti di riservatezza e di protezione dati personali dei soggetti coinvolti in queste tipologie di trattamenti, specie se coinvolgono ragazzi minorenni. Lo confermano i numerosi e recenti fatti di cronaca nazionale italiana, dai quali emerge come l’abuso di immagini in tal modo artefatte stia ormai generando un vero e proprio allarme sociale. Roma, 3 ottobre 2025 (Fonte: garanteprivacy.it – comunicato stampa 3 ottobre 2025)

Tribunale di Bologna – linee guida CCSI

Il Tribunale di Bologna in data 12 marzo 2025 ha aggiornato le Linee Guida per gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Commissari nelle procedure di sovraindebitamento e Liquidatori nelle Liquidazioni controllate ed ha dettato indicazioni riguardanti i compensi degli OCC e degli advisors nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di Liquidazione controllate, facendo seguito e formalizzando riunioni di Sezione ed interlocuzione con gli OCC, cui sono state previamente sottoposte.

Lavoro, il Garante Privacy sanziona un’azienda per questionari post-malattia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di 50mila euro ad un’azienda del settore automotive per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute. Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’azienda: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha però riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute. L’Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale. Il Garante ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda. (Fonte: Newsletter Garante)

Agenzia delle Entrate – risposta n. 199/2025: gli MBO in favore dei dipendenti in mobilità internazionale devono essere tassati nel Paese di residenza al momento della loro erogazione

Una società tedesca, con stabile organizzazione in Italia, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare ad un bonus triennale riconosciuto ad un dipendente nelle seguenti ipotesi: Bonus maturato interamente quando il dipendente risiedeva in UK ma erogato quando il dipendente risiedeva in Italia; Bonus maturato sia quando il dipendente era residente in UK sia nel periodo in cui era residente in Italia, ma erogato quando il dipendente risiedeva in Italia; Con la risposta n. 199/2025, l’ADE , discostandosi dal proprio precedente (risposta n. 81/2025) e ritornando quindi alla prassi precedente (Risoluzione n. 92/2009 e   interpello n. 783/2021 ) ribadisce la centralità dello stato di residenza all’atto di percezione del premio in linea con precedenti documenti di prassi Valorizzando i principi di “ worldwide taxation ” (art. 3 TUIR) e di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51 TUIR), l’ADE ha quindi chiarito che tutti i bonus percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia devono essere tassati nel nostro Paese, anche se maturati per attività svolta all’estero. Pertanto, anche i premi erogati da società estere, ma relativi a periodi precedenti la residenza fiscale in Italia, rientrano nel reddito imponibile del lavoratore italiano al momento dell’erogazione . Per evitare la doppia imposizione fiscale, il dipendente potrà beneficiare del credito d’imposta per le imposte eventualmente versate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR.

Il “Caso Raoul Bova” e il diritto alla privacy sulle conversazioni private

Con un provvedimento del 4 agosto 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha preso posizione sul caso che ha visto protagonista il noto attore le cui conversazioni private, diffuse senza consenso, sono diventate oggetto di scherno mediatico, con gravi ripercussioni sulla sua immagine pubblica e sulla sfera personale. L’Autorità ha ricordato che la diffusione di corrispondenza privata costituisce un trattamento di dati personali tutelato dalla Costituzione e dal Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr). Anche nei confronti di personaggi noti, infatti, il diritto di cronaca deve rispettare il principio di “essenzialità dell’informazione” : solo i dati realmente rilevanti per l’interesse pubblico possono essere diffusi, mentre aspetti intimi e affettivi restano protetti. Alla luce di ciò, il Garante ha avvertito che la circolazione dell’audio e di eventuali estratti delle conversazioni potrebbe violare la normativa vigente, con conseguenze anche sanzionatorie. Un richiamo che rilancia il dibattito sul fragile equilibrio tra diritto di informare e diritto alla riservatezza anche quando in gioco ci sono persone del mondo dello spettacolo.

Tribunale di Roma, 19 giugno 2025: circolare generale sugli obblighi informativi e sugli adempimenti funzionali nelle procedure fallimentari e nelle liquidazioni giudiziali

Il Tribunale di Roma, con la circolare generale del 19 giugno 2025, in sostituzione della precedente (n. 48/2025), riassume i principali obblighi a cui sono tenuti i curatori nell’esercizio del loro ufficio per le procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale, disciplinando il registro informatico, gli obblighi gestionali, il programma di liquidazione ed i rendiconti, le modalità di segretazione degli atti, di ricostruzione del patrimonio, di elaborazione delle relazioni iniziali e periodiche e di richiesta di liquidazione dei compensi.

Banca d’Italia: nota n. 1284256/25 del 24 giugno 2025

La Banca d’Italia, con tale nota, ha chiarito a partire dalla data contabile di giugno 2025, dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi anche scoperti (sconfinamenti) di conto corrente c.d. “non affidati” purché superino le soglie previste per la segnalazione (di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 prevista per i conti correnti affidati). Per conto corrente non affidato si intende il conto corrente che non disponga di una linea di credito formalmente concessa dall’istituto di credito. Anche se tali conti correnti permettono ai clienti della banca di utilizzare solo il saldo disponibile, vi sono pagamenti che comportano un addebito irrevocabile sul conto corrente, anche in assenza di disponibilità, che non possono essere respinti o stornati dalla banca (per esempio: addebito di carte di credito, imposte di bollo, competenze ecc…) e che generano sconfinamento. Tale modifica verrà formalmente integrata nel prossimo aggiornamento della Circolare n. 139/1991, ma, visti la rilevanza delle informazioni che confluiscono nella Centrale dei Rischi ed i possibili impatti sulla clientela, gli intermediari finanziari sono tenuti a informare circa il contenuto della nota di Banca d’Italia i clienti interessati, alla prima occasione utile e secondo le modalità previste dall’art. 119 del T.U.B..

Provvedimento n. 288/2025: vietato l’utilizzo ai fini disciplinari di contenuti estratti da social network e da chat private

Il Garante ha inflitto una pesante sanzione da 420.000 euro ad una azienda che aveva utilizzato contenuti estratti dal profilo Facebook e da chat private su  Messenger  e  Whatsapp di una Lavoratrice per avviare un procedimento disciplinare ai danni della stessa, culminato con un licenziamento. Tra i contenuti utilizzati dal Datore di lavoro vi erano scambi di opinione avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro che erano stati trasmessi al Datore di Lavoro attraverso  screenshot  da alcuni colleghi che erano anche “amici” su  Facebook  della Lavoratrice e membri delle conversazioni su  Messenger  e  Whatsapp . La Lavoratrice ha presentato reclamo all’Autorità Garante, ritenendo che la Datrice di Lavoro avesse trattato in modo illecito i suoi dati personali. Il Garante ha sottolineato che, una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti, pubblicati peraltro in ambienti digitali ad accesso limitato, la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso vista la palese violazione dei principi posti alla base del trattamento di dati personali (liceità, soddisfatta da un’idonea base giuridica, finalità determinata, esplicita e legittima e minimizzazione dei dati che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario). A supporto di tali argomentazioni, il Garante richiama a sentenza n. 21107/2014 della Corte di Cassazione che aveva sancito che “ deve riconoscersi il dato oggettivo dell'acquisizione d'informazioni attinenti [al] dipendente, di per sé sufficiente a rendere configurabile un trattamento di dati […], le cui modalità ed i cui limiti devono essere ricostruiti avendo riguardo alla gestione del rapporto di lavoro, cui è indiscutibilmente preordinata l'adozione di provvedimenti disciplinari ”; - “ l'immissione di alcuni dei propri dati personali in rete, pur lasciando presumere la volontà dell'interessato di permetterne l'utilizzazione in vista degli obiettivi per cui gli stessi sono stati posti a disposizione del pubblico, non consente tuttavia di ritenere che quel consenso sia stato implicitamente prestato anche in funzione di qualsiasi altro trattamento. L’utilizzazione dei dati diffusi per finalità diverse da quella per cui ne è stata consentita la divulgazione costituisce d'altronde un'eventualità già presa in considerazione da questa Corte  …”. La prova acquisita illecitamente, in violazione di un diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza nella corrispondenza privata, conclude il Garante, è essa stessa un fatto illecito.

Messaggio da INPS del 13 giugno 2025, n. 1872

L’Istituto comunica il rilascio per le aziende e gli intermediari di un nuovo servizio di assistenza virtuale denominato "Desktop On Text" (DOT), basato su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, che consente l'accesso rapido e diretto ai servizi per le aziende (vale a dire per i datori di lavoro) e gli intermediari, tramite istruzioni e comandi in linguaggio naturale, sia testuali che vocali, attivando ogni specifico servizio di interesse in una finestra interattiva dedicata e dando la possibilità agli utenti di avere contemporaneamente attive più finestre per visualizzare le informazioni richieste o interagire con i servizi richiesti.

Elevazione dell’indennità di congedo parentale 2025: le istruzioni INPS

L’Inps, con circolare n. 95 del 26 maggio 2025 , ha offerto istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, che per l’anno 2025 ha elevato l’indennità di congedo parentale all’80% per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale, purché i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore o entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi (in applicazione delle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli 2 mesi indennizzati all’80%. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Si rinvia al contenuto della circolare per le modalità e gli esempi concreti. Qui di seguito il link: Circolare numero 95 del 26-05-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

Firmato il protocollo d’intesa 2025 per il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro

In data 14 maggio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Consigliera per le Pari Opportunità hanno sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa 2025, al fine di individuare e sanzionare le violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità. Quali strumenti volti a far emergere le violazioni sono stati individuati: le segnalazioni tempestive di azioni discriminatorie, la condivisione strutturata dei dati statistici e delle risultanze ispettive, l’avvio di iniziative formative e informative a livello nazionale e territoriale per ispettori e Consigliere di parità. Il Protocollo è scaricabile al segue link: Protocollo-INL-Consigliere-parita-14-maggio-2025.pdf

Dimissioni di fatto: l’Ispettorato del Lavoro aggiorna il modello di comunicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la  nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 , con la quale, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la  circolare n. 6 del 27 marzo 2025 , aggiorna il  modello di comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro , riguardante l’ informativa  circa l’ assenza ingiustificata  commessa dal lavoratore, prevista dall’ articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015 , introdotto dall’ articolo 19 della Legge n. 203/2024 ). Tale aggiornamento recepisce quanto previsto dalla circolare n. 6/2025 , nella quale il Ministero del Lavoro ha approfondito le principali novità introdotte dalla Legge n. 203/2024 tra cui anche quelle concernenti l’istituto delle cd. dimissioni di fatto. Il nuovo modello , da trasmettere anche al lavoratore, prevede informazioni aggiuntive inerenti al datore di lavoro, al dipendente e al rapporto di lavoro intercorrente tra i due. Inoltre, viene precisato che la dichiarazione del numero di giorni di assenza ingiustificata debba essere resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. Il nuovo modulo è reperibile al seguente link: https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2025/04/Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015-1.pdf

Garante privacy: smart working - no alla geolocalizzazione dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 534 dell’8 maggio 2025, ha affermato che il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Nel caso specifico il datore di lavoro rilevava la posizione geografica dei propri dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile, in modo da verificare la corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.

Circolare Ministero lavoro n. 6/2025: dimissioni di fatto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sulla disciplina delle dimissioni di fatto, introdotta dall’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis. La circolare interpreta la norma stabilendo: che l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto; che, per quanto riguarda la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l’art. 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, debba essere superiore a quindici giorni; che i giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro; che quello individuato dalla legge costituisce il termine legale minimo perché il datore – a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza – possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo. La disposizione in esame non è applicabile nei casi previsti dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la convalida obbligatoria, con effetto sospensivo dell’efficacia, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni presentate da: la lavoratrice durante il periodo di gravidanza; la lavoratrice madre o il lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento. comma 7-bis: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”

Garante Privacy: no al controllo a distanza oltre le prescrizioni dell’ITL

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, informa di aver sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE. Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.