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Nuova procedura in materia di dimissioni

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015 La piena operatività del Decreto Ministeriale è prevista per il 12 marzo 2016 e a partire da tale data non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse. La procedura, illustrata anche mediante un diagramma di flusso, viene articolata in tre macro fasi: Accesso al sistema da parte del lavoratore Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest'ultimo a verificare l'identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all'accertamento. Compilazione del modello Il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale lavoro.gov.it. Invio del modello Il modello verrà trasmesso dal Ministero al datore di lavoro e alle DTL competenti. Qualora il lavoratore sia stato assistito da un soggetto abilitato sarà necessaria la firma digitale del lavoratore stesso. La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato: Patronato, Organizzazione sindacale, Ente bilaterale, Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003). La disposizione ha una portata onnicomprensiva nel senso che, fatta eccezione per le ipotesi che si riferiscono alle lavoratrici ed ai lavoratori padri di bambino fino ai tre anni di età (o tre anni dall’affido o dall’adozione) per i quali esiste la procedura di convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro (art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001), essa dovrà essere adottata in tutti quei casi in cui il rapporto si risolve prima del termine anche attraverso una risoluzione concordata. Faranno eccezioni i rapporti di lavoro domestico e le risoluzioni avvenute “in sede protetta” (art. 26, comma 7). La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, dovrebbe garantire: il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità); l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale); la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione; l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca. Agli effetti positivi della nuova legge potrebbero accompagnarsi effettivi negativi in quanto in pratica, per presentare le dimissioni, sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico. L’incombenza è notevole per il lavoratore dimissionario ma di fatto, senza questo passaggio, le dimissioni non hanno efficacia. I problemi si presenteranno nel caso in cui i dipendenti si dimettano con una semplice lettera senza usare il modulo telematico. In questo caso il rapporto non si interrompe e quindi il datore di lavoro deve attivarsi per chiudere formalmente il rapporto di lavoro, licenziando il lavoratore dimissionario previo avvio di una procedura disciplinare. In tale caso il rapporto di lavoro cesserà quindi per licenziamento e non per dimissioni, con pagamento pertanto del cd. ticket del licenziamento. Si auspica che vi si siano circolari esplicative per ovviare ai possibili inconvenienti della nuova procedura.

Indicazioni operative per il personale ispettivo sulle nuove co.co.co.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016 , con le indicazioni operative, al proprio ispettivo, circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015 . In particolare, il Ministero fornisce i primi chiarimenti interpretativi relativamente alle “ Collaborazioni organizzate dal committente ” e la procedura di “ Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 , viene prevista l’applicazione della “ disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente. Il Dicastero spiega anche il significato di: “ prestazioni di lavoro esclusivamente personali “: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; “ continuative “: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “ disciplina del rapporto di lavoro subordinato La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, l’applicazione della disposizione comporterà altresì l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Stabilizzazione delle collaborazioni I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni: i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L’adesione alla procedura “ comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione “. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione. Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

L'Inps fornisce chiarimenti sulla NASPI

L’Inps, con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 , fornisce chiarimenti in merito all’introduzione della NASpI . La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 . Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 – gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001 , nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni; possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Non vi accedono i lavoratori che si siano dimessi volontariamente – eccetto il caso della giusta causa – e quelli che abbiano risolto consensualmente il rapporto, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della proecdura conciliativa dei licenziamenti economici che non è ostativa alla concessione del sussidio. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni . Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro . A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda : via web , attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore). alleghiamo il testo integrale della circolare

Vademecum privacy e lavoro anno 2015

Vi informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in data 24 aprile 2015, un Vademecum con le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati che Vi alleghiamo per Vostro opportuna conoscenza. Il Vademecum tratta, in forma semplificata, della gestione dei dati sensibili dei lavoratori. In particolare: del cartellino identificativo della bacheca aziendale della pubblicazione del curriculum della pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne della gestione dei dati sanitari dei dati biometrici della posta aziendale (internet/intranet) dei controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza dei controlli a distanza (videosorveglianza e geolocalizzazione).

Somministrazione 2014: comunicazione obbligatoria entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2015 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali. I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello qui allegato, sono: il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; i motivi dell’utilizzo; la durata dei contratti; il numero e la qualifica dei lavoratori Il periodo di riferimento è l’anno 2014 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata (PEC). In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, la normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro. Per completezza ricordiamo che la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso e solo ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione. Si allegano i modelli per le predette comunicazioni.