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Circolare. Focus sulle misure in Lombardia

Per quanto riguarda la Lombardia, in base all’ Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 , da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni. Pertanto, a seguito della citata Ordinanza ministeriale: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’ allegato 23 del D.P.C.M. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale; sono chiusi i mercati , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona . Rimangono aperte le sole attività indicate nell’ allegato 24 del D.P.C.M. (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse); sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie . L’ asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona; sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura , ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento; confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto; sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso; sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento ; sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Circolare - Entro il 1° febbraio l’invio del prospetto informativo disabili

Il Ministero del Lavoro sul portale cliclavoro ricorda che entro il 31 gennaio deve essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili , secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010. Salvo diversa disposizione del Ministero del Lavoro, quando il termine cade in un giorno festivo, come già precisato dallo stesso Ministero con circolare n. 2/2010 , si applica la regola generale (art. 155, comma 4, cpc) secondo cui la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Pertanto, il termine è spostato al 1° febbraio . Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette. Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Circolare - Tutele previdenziali per i lavoratori fragili e in quarantena

L’Inps, con messaggio n. 171 del 15 gennaio c.a., ha fornito chiarimenti in merito alle novità, introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sulle tutele previdenziali previste nei confronti dei lavoratori: sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili). In particolare, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia per i lavoratori posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva , a decorrere dal 1° gennaio 2021 , è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “ gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, l’ equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, D.L. n. 18/2020) per i lavoratori fragil i, si applichi anche nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 . Per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere tale tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio Inps n. 4157/2020 . Inoltre, è stata prorogata al 28 febbraio 2021 la previsione, in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Circolare - INPS: COVID-19 – lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia

Facendo seguito alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, l’INPS è intervenuta con un altro messaggio (n. 3653 del 9 ottobre 2020 qui allegato) fornendo indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, tenuto conto della evoluzione legislativa e degli approfondimenti svolti sulla stessa, anche a fronte delle richieste pervenute dalle varie strutture territoriali. Le indicazioni dell’Istituto sono le seguenti: Quarantena e smart-working . La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 , non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’ attività lavorativa presso il proprio domicilio . In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. Quarantena per ordinanza amministrativa . In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena , ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica . L’Inps precisa infatti che a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10). Quarantena all’estero . Qualora lavoratori assicurati in Italia si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sono tutelati dal citato comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane. Ammortizzatore sociale e malattia . In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015 , la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

Ammortizzatori sociali - Circolari e messaggi INPS

L’INPS ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri degli ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto). I documenti di riferimento sono la circolare n. 115 del 30.9.2020 e il messaggio n. 3525 dell’1.10.2020, che integrano il precedente messaggio 3131 del 21.8.2020 che però si limitava ad illustrare la nuova norma, senza chiarirne la portata. Cosa dicono in sintesi. Chi può chiedere gli ammortizzatori I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per cause imputabili al Covid-19 posso chiedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale, anche se non hanno utilizzato ammortizzatori sociali per periodi fino al 12.7.2020 ed anche se li hanno utilizzati solo in parte. Durata ammortizzatori Il trattamento di integrazione salariale di riferimento sarà di 9 settimane, alle quali si possono aggiungere ulteriori 9 settimane, a condizione che sia stato interamente autorizzato e fruito il primo periodo. La durata massima dei trattamenti sarà quindi di 18 settimane. I periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi delle precedenti normative, che si collocano anche solo parzialmente in periodi successivi al 12.7.2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi a tale data (quindi da 13.7.2020) alle prime 9 settimane di cui al DL 104/2020. Domande già presentate Una azienda che è già stata autorizzata per un periodo di CIG successivo al 12.7.2020, potrà chiedere di fruire solo del periodo mancante (es. ne ha autorizzate 3, quindi ne ha ancora 6) Una azienda che ha chiesto la CIG per periodi successivi al 12.7.2020, ma non è stata ancora autorizzata, l’istanza sarà valutata alla luce della nuova normativa, quindi per le nuove 9 settimane. Le aziende che una volta esaurito il trattamento di integrazione salariale precedente, abbiano utilizzato la causale ordinaria, potranno trasmettere all’INPS una comunicazione tramite cassetto previdenziale nella quale nella quale chiedono la conversione della causale da ordinaria a Covid-19. Modalità di fruizione Il legislatore di fatto azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina. Quindi le aziende che avevano periodi sfalsati legati alle c.d. zone rosse o zone arancio, che per queste ultime zone non avevano ancora utilizzati tutti i periodi di CIG, avranno un livellamento del trattamento. Inoltre il periodo di CIG fa riferimento al periodo temporale di richiesta e non all’effettivo utilizzo. Pertanto, una volta che le prime 9 settimane siano state richieste ed autorizzate, i datori di lavoro potranno richiedere le ulteriori 9 anche se non avranno fruito (in tutto o in parte) la CIG nel periodo richiesto. Anzianità di servizio dei lavoratori Non è richiesta una anzianità di servizio minima. Potranno accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori che risulteranno assunti alla data del 13.7.2020. Causale La causale del trattamento per le prime 9 settimana sarà sempre “Covid-19 nazionale”. Mentre per le ulteriori 9 settimane la causale sarà “Civid-19 – fatturato” in quanto il pagamento o meno del contributo addizionale è legato al fatturato aziendale. Fatturato: comparazione 1° semestre 2020 con 1° semestre 2019 Mentre le prime 9 settimane non richiedono il pagamento di alcun contributo addizionale, le ulteriori 9 settimane legano la debenza o meno del contributo addizionale al dato di fatturato. La misura del contributo addizionale sarà pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, al 18% per le imprese che non hanno avuto una riduzione del fatturato. Non sarà invece dovuto alcun contributo addizionale dalle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% o che hanno avviato l’attività di impresa dopo l’1.1.2019 (si deve tenere conto della data di inizio attività di impresa comunicata alla CCIAA e quindi fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale, La domanda andrà quindi accompagnata da una autocertificazioni relativamente al fatturato. Consultazione sindacale e accordi La disciplina è immutata. Sarà quindi necessaria la consultazione, da effettuare anche in via telematica. Per le CIGD saranno necessari anche gli accordi, salvo che per le imprese fino a 5 dipendenti. Neutralità del periodo La disciplina è immutata. Il periodo di Cassa Covid non è computabile ad altri periodi di trattamento di integrazione salariale. Slittamento del termine Visto il ritardo nella pubblicazione dei documenti chiarificatori, l’INPS ha fatto slittare termine per la presentazione delle istanze relative ai mesi di luglio e agosto 2020 è slittato al 31.10.2020. Pertanto, le aziende che non hanno richiesto il trattamento perché non avevano ancora chiara la portata della norma, potranno ancora farlo, andando a rivedere e cedolini già emessi e relative dichiarazioni obbligatorie. Per i periodi successivi la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di Cassa. Mentre i dati necessari al pagamento diretto da parte di INPS dovranno essere forniti entro la fine del mese successivo a quello fi fruizione o, se posteriore entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di concessione.

Circolare - Lavoratori in rientro dall'estero, cosa fare

SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Romania e Bulgaria . Croazia, Grecia, Malta e Spagna , devono: presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. inoltre devono: comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici. segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario. SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per : comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza motivi di salute comprovate ragioni di studio rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di : cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia) cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari. (Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio) obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea. percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue ( elenco completo sul sito del Ministero degli esteri ). ARRIVO DA PAESI A RISCHIO periodo di quarantena. Colombia. Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da: Serbia Kosovo Macedonia del Nord Bosnia Erzegovina Montenegro QUANDO NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio; presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi tosse di recente comparsa difficoltà respiratorie perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto raffreddore o naso che cola mal di gola diarrea (soprattutto nei bambini) contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio; aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay. L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione. Si consiglia di consultare anche https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaon... Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione: come da modello che si allega prescrizioni sono aggiornate al 14 agosto 2020 . Fonte (DottrinaLavoro)

Circolare - Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020

Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 – qui allegata - contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020 , salvo dove diversamente indicato. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate all’ordinanza. Rilevazione della temperatura corporea Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 prevede l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.

Circolare - INL: decreto Rilancio – modifiche di interesse per l’attività di vigilanza

Richiamata la nostra circolare 22.07 u.s, informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 468 del 21 luglio 2020 qui allegata, con la quale fornisce indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte dalla Legge “Rilancio” ( Legge n. 77/2020, di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 ) e d’interesse per l’attività dell’Ispettorato del lavoro. Nel commentare le modifiche all’art. 93 – su proroga automatica dei contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 e dei contratti a termine anche in regime di somministrazione – l’Ispettorato si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato. Attendiamo gli auspicati chiarimenti.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 580

Il 14.07.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 580) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Rimane valido: l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. La mascherina deve essere in ogni caso sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego; al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Negli allegati sono contenute le misure di riapertura specifiche per ogni attività economica. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dal 15.7.2020 al 31.07.2020.

Coronavirus – Ultimi provvedimenti LOMBARDIA

La regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 573 , che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020 . Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato. Viene confermato: l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca , anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive; il rispetto dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno per lo svolgimento di attività produttive ed economiche; il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza; le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti , comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”; la misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istitu...

Circolare - Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, messaggio INPS n. 2489 del 17.6.2020

Il D.L. 52/2020 pubblicato in GU n. 151 del 16.6.2020 stabilisce Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. L’INPS con messaggio n. 2489 del 17.6.2020 fornisce le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande, in attesa della pubblicazione delle specifiche circolari di dettaglio. Qui di seguito un sunto di quanto previsto: Trattamenti di integrazione salariale I Datori di lavoro che hanno fruito integralmente dei trattamenti previsti dal DL 34/2020 (9+5 settimane) possono anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre. Per CIGO e FIS è possibile la presentazione di un’unica domanda per le 14 settimane (9+5) mentre la domanda delle ulteriori 4 settimane dovrà essere distinta e successiva, al termine della intera fruizione delle 14 settimane di cui sopra. Per la CIGD alle 18 settimane (9+5+4) si aggiungono le 4 settimane per le zone gialle e i 3 mesi per le zone rosse. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione o riduzione oraria. In sede di prima applicazione detto termine è sportato al 17.7.2020 e al 15.7.2020 per le domande riferite ai periodi dal 23.2.2020 al 30.4.2020. In caso di presentazione di domande errate, cioè presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti per legge, il datore di lavoro potrà ripresentare la domanda corretta entro 30 gg dalla notificazione dell’errore. La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata unicamente alle domande di CIGO, FIS e CIGD a decorrere dal 18.6.2020. A partire da oggi è disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande. Domanda di Reddito di emergenza Il termine per la presentazione della domanda di REM è prorogato dal 30.6.2020 al 31.7.2020. Istanze di regolarizzazione del lavoro irregolare Il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione è prorogato dal 15.7.2020 al 15.8.2020.

Circolare - infezione da COVID-19 in azienda – responsabilità del datore di lavoro

Si segnala che in materia di responsabilità del datore di lavoro, nei casi accertati di infezione da COVID-19 durante la prestazione lavorativa, il Parlamento è intervenuto inserendo, all’interno del Decreto “Liquidità” (Decreto Legge 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), l’articolo 29-bis, titolato: “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” che prevede: << 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonchè' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale >>.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 566

Il 12.06.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 566) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti da oggi al 30.06.2020.

Circolare - Regione Lombardia - Differimento di termini in tema di collocamento obbligatorio

Vi informiamo che, con Delibera di Giunta n. 3013 del 30 marzo , la Regione Lombardia ha differito alcuni termini in tema di collocamento obbligatorio dei disabili , in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica che il Paese sta attraversando. In particolare: Avviamenti al lavoro ex L. 68/99 : le preselezioni per adesione ad una specifica occasione di lavoro, gli avviamenti per scorrimento della graduatoria e le chiamate con avviso pubblico degli iscritti alle liste del collocamento mirato, effettuati secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art 7 della Legge della Legge 68/99, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 151/2015, sono sospese per due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. I datori di lavoro destinatari di tali procedure di avviamento sono considerati ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure al termine dello stesso. Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento Convenzioni ex art. 11 L. 68/99 : tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all’interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell’Articolo 11 della Legge 68/1999 , vengono prorogate di sei mesi. Per le nuove convezioni ex art 11, che verranno stipulate dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020. Tutte le imprese in convenzione art. 11 oggetto della presente disposizione sono considerate ottemperanti fino alle nuove scadenze. Convenzioni ex art. 14 D.LGS 276/2003 : nel caso in cui l’azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da considerarsi sospesa. L’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto il periodo della sospensione della commessa. Le Cooperative sociali coinvolte nella sospensione delle attività possono fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e dalle parti sociali ai sensi del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020; fatta salva la possibilità delle parti di riconoscere, nel periodo di sospensione, una quota alla cooperativa per l’attività di tutoraggio ed i costi generali comunque presenti. Versamenti esoneri ex art. 5 L. 68/99: la scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del 5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020. In allegato il provvedimento.

Circolare - Chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro su alcune disposizioni del Decreto Rilancio

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 160 del 3 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, dal D.L. n. 34/2020 tra cui le modifiche intervenute al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e alle proroghe o rinnovi "acausali" dei contratti di lavoro a tempo determinato. All'articolo 46 del D.L. n. 18/2020 in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, in sede di conversione, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”. Il divieto non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto, al contrario i lavoratori che non transitano al nuovo appaltatore non potranno essere licenziati, ma, in presenza dei presupposti, l'appaltatore uscente potrà chiedere il trattamento di integrazione salariale. Il nuovo termine di 5 mesi, che decorre dal 17 marzo u.s., per il divieto di licenziamento riguarda le procedure di licenziamento collettivo nuove e pendenti avviate dopo il 23 febbraio e quelle per giustificato motivo oggettivo, di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, comprese quelle in corso, ovvero non ancora definite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. Riguardo alla proroga o rinnovi del contratto a termine, l’articolo 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione: il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi. Alleghiamo testo integrale della circolare.

Circolare - Regione Lombardia: obbligo rilevazione temperatura prorogato al 14.6.2020

Il 29.5.2020 è stata emessa la ordinanza 555 della Regione Lombardia contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro. Rispetto alla precedente ordinanza (546 del 13.5.2020) il provvedimento qui allegato precisa inoltre che, nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. Rimane infine la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Circolare - Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti

Il Garante della Privacy ha aggiornato, sul proprio sito internet, le FAQ relative al trattamento dei dati personali durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare, il Garante ha precisato che iI datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti solo se disposta dal medico competente . Le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.

Circolare - L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

L’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, con comunicato stampa precisa che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. I presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono diversi. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro , con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, l’Inail precisa infine, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Circolare - Regione Lombardia: nuova ordinanza per misurazione temperatura a carico datori di lavoro e approvazione test sierologici

Alleghiamo il testo della ordinanza 546 del 13.5.20 della Regione Lombardia con la quale è stata introdotta una nuova misura nell’ottica di prevenzione e gestione della emergenza Covid-19 a carico dei datori di lavoro. Questi Ultimi devono osservare le seguenti prescrizioni: a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi; b) è raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante; c) è fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. Le predette disposizioni producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza. Segnaliamo inoltre che la Giunta regionale ha altresì emanato la delibera 3131 qui allegata che detta le linee guida per i test sierologici che potranno essere eseguiti in Lombardia, compresi quelli rapidi e a pagamento. Gli esami sierologici per anticorpi Sars-Cov-2 potranno essere erogati dai laboratori pubblici e privati specializzati in microbiologia e virologia o con sezioni specializzate in microbiologia e virologia. Nel caso in cui lo screening si voglia effettuare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro, va data comunicazione all'Ats e i costi non saranno a carico del Servizio sanitario regionale. Le aziende potranno chiedere i test anche a laboratori esterni alla rete lombarda, purché riconosciuti dal Ministero della Salute. I laboratori accreditati ed autorizzati inseriti nella rete lombarda per Covid 19, invece, dovranno processare in via prioritaria i test secondo le indicazioni regionali e per quantitativi non inferiori a quelli che verranno definiti con un'apposita delibera. Ogni datore di lavoro è obbligato per legge alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, in forza di diverse fonti normative. Anche nel contrasto al Covid 19 le imprese sono chiamate a rispettare, tra le altre, il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020” che impone in primo luogo, un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, oltre a una serie di altre misure. In quest'ottica il test sierologico su base volontaria, pur essendo una facoltà, rappresenta senz'altro una misura idonea ad aumentare la sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro oltre che offrire un'ulteriore tutela per il datore di lavoro qualora si verifichino casi sintomatici tra i lavoratori.

Circolare - Chiarimenti in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art. 103). Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con una Circolare del 30 Aprile, indirizzata a Prefetture, Questure, e i vari Compartimenti di Polizia, - qui allegata - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove norme. Termini procedimentali La legge di conversione ha aggiunto il comma 1 bis all'articolo 103 del Cura Italia, secondo il quale il periodo di sospensione previsto dal I comma fino al 15 aprile, trova applicazione pure per i termini di notificazione dei processi verbali di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva, nonché per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 23 dell'8 aprile, il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce di quanto stabilito dall’articolo 37 del medesimo decreto, il quale ha prorogato al 15 maggio il termine del 15 aprile, indicato dal comma I dell’articolo 103 del Cura Italia. Per l’effetto, il Ministero dell’Interno ha chiarito che il termine vigente del 15 maggio è riferibile anche ai procedimenti sopraindicati, i cui termini, di conseguenza, risultano sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio. Termini per irrogare le sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento I termini per irrogare le sanzioni previste per il mancato rispetto delle misure di contagio per l’emergenza epidemiologica in corso e relativi termini per la presentazione dei scritti difensivi, si intendono sospesi fino al 15 maggio. Termini per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida La sospensione dei termini di cui all'articolo 103, I comma, del Cura Italia, comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del guidatore del veicolo, di cui all'articolo 126 bis del C.d.S., nonché per ottemperare all’invito di presentarsi all'ufficio di Polizia per dare informazioni ovvero esibire documenti, come indicato da una circolare del Viminale del 2 Aprile. Lo stesso Ministero chiarisce che anche tali termini risultano sospesi fino al 15 maggio. Scadenza di validità della patente di guida L'articolo 104 del Cura Italia, in tema di validità dei documenti di riconoscimento ed identità, tra i quali è compresa anche la patente di guida, è stato modificato in sede di conversione, dove è stato precisato che la proroga al 31 agosto produce effetti unicamente per i documenti con scadenza a decorrere dal 31 gennaio, come peraltro era stato già indicato nella circolare del MIT del 19 marzo. Proroga termini in ambito assicurativo L'articolo 125 del Cura Italia ha previsto che, fino al 31 luglio, il periodo entro cui la compagnia è tenuta a mantenere la garanzia prestata tramite il contratto assicurativo scaduto, e non ancora rinnovato, viene portata a 30 giorni. Per effetto della modifica apportata in sede di conversione, la stessa previsione trova applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio e il 31 luglio. Di conseguenza, la copertura assicurativa si intende valida fino ai successivi 30 giorni dalla scadenza, anche per tutti i contratti che già risultavano scaduti e non rinnovati nell’intervallo tra il 21 febbraio e il 16 marzo, e ciò per quanto concerne gli effetti che detta previsione produce per eventuali violazioni ex articolo 193 C.d.S. , accertate tra il 21 febbraio ed il 16 marzo. Il Viminale ha precisato, inoltre, che la proroga della copertura assicurativa fino a 30 giorni, trattandosi di una estensione della garanzia operativa per i soli contratti scaduti, non si applica ai contratti rispetto ai quali è stata richiesta la sospensione di validità. Per effetto delle suindicate disposizioni, fino al 31 luglio è consentita la circolazione di veicoli con polizza scaduta fino a 30 giorni successivi rispetto alla sua validità. Inoltre, fino al 31 luglio non è applicabile il la disposizione contenuta nel comma 3, primo periodo, dell'articolo 193 C.d.S., secondo il quale in ipotesi di circolazione con assicurazione scaduta sussiste la possibilità di ridurre alla metà la sanzione amministrativa pecuniaria, quando l'assicurazione del veicolo è comunque resa operante nei 15 giorni successivi il termine previsto dall’ articolo 1901, comma 2, c.c. Detto termine è di 15 giorni ma resta assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza. Notifica atti e verbali a mezzo posta In sede di conversione è stato modificato l'articolo 108 del Cura Italia, così fornendo nuove indicazioni sulle modalità di notifica di atti giudiziari e verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, quindi statuendo che dal 30 aprile, che corrisponde alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per effettuarla, si seguiranno di nuovo le procedure ordinarie dettate dalla legge n. 890 del 1982. L'articolo 108 ha inoltre statuito che per atti e verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati tra il 17 marzo ed il 30 aprile, la compiuta giacenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 890, inizia decorre dal 30 aprile. Per l'effetto, per tali atti, la notifica si intende validamente effettuata al 10 maggio. Tuttavia, per l’adempimento degli obblighi o l’esercizio delle facoltà concesse al destinatario degli atti, deve essere considerata la sospensione dei procedimenti, con la conseguenza che anche per gli atti ed i verbali in questione, che sono da considerare notificati per compiuta giacenza dal 10 maggio, gli effetti per i destinatari principiano a decorrere dal 15 maggio.

Circolare - Inizia la Fase 2 - Cosa fare

INIZIA LA FASE 2 COSA SERVE? VADEMECUM IN PILLOLE Le attività di impresa e professionali - sia quelle già attive, sia quelle in fase di riapertura - dovranno ottemperare ai numerosi provvedimenti che sono intervenuti in questo periodo ed in particolare: il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 (allegato al Dpcm 26 aprile 2020) in aggiornamento del precedente Protocollo del 14 marzo 2020; il Documento tecnico redatto dall’Inail, pubblicato il 23 aprile 2020 contenente le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e relative strategie di prevenzione; le linee guida sul trattamento dei dati in materia di privacy; le linee guida di eventuali organismi di riferimento, sindacali o di categoria o territoriali nonché aziendali. I predetti documenti hanno evidenziato l’obbligatorietà della valutazione del rischio biologico coronavirus (SARSCoV-2), in quanto le infezioni da coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro, come da circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020. I datori di lavoro dovranno quindi: istituire al loro interno un Comitato di Regolamentazione, composto dalla rappresentanza dei lavoratori, l’RLS, l’RSPP ed il medico competente, con il compito di condividere le misure di sicurezza e verificarne l’applicazione, la efficacia e l’aggiornamento; definire dei Protocolli di sicurezza concertati (eventualmente coinvolgendo anche le OOSS, oltre che le rappresentanze dei Lavoratori a livello aziendale), rispettosi dei protocolli condivisi ed adeguati alla specifica realtà aziendale, andando quindi a ridefinire la metodologia di lavoro (es. mansioni, orari, turni, adozione di DPI) in maniera efficace ad evitare le compresenze; a titolo esemplificativo detti Protocolli dovranno riguardare: modalità di ingresso, uscita e spostamenti in azienda; modalità di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale (gestione mascherine, guanti); gestione spazi comuni; organizzazione aziendale (turnazione e organizzazione orari, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi); gestione entrata e uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica che ha avuto contatti con l’azienda; sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS; registro accessi. adeguare le policy aziendali, i codici disciplinari ed il Mod. 231; garantire ai Lavoratori una adeguata formazione sulle nuove procedure; fornire ai Lavoratori, ai Fornitori esterni ed alla clientela che accede in azienda, indicazioni operative per aumentare l’efficacia delle misure di precauzione adottate per contrastare l’epidemia e per la protezione sia dei propri dipendenti sia delle persone che entreranno in contatto con la realtà aziendale; adeguare le politiche in materia di privacy, introducendo modalità di trattamento dei dati specifici legati all’emergenza Covid-19 (es. controllo temperature, raccolta certificati, raccolta comunicazioni di contatto stretto, con successivo adeguamento delle informative e dei registri di trattamento, e nel rispetto dei principi generali di trattamento, con particolare riferimento alla finalità e alla necessità, per la salvaguardia dei lavoratori e dei dati sensibili; verificare le coperture assicurative, per una piena copertura anche per le nuove ipotesi di rischio. La mancata attuazione del Protocollo 24.4.2020 e delle successive normative determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di contagio all’interno del luogo di lavoro, il Datore di Lavoro potrebbe essere chiamato responsabile, dovendo quindi fornire prova di avere messo in campo tutte le misure sopra previste.

Circolare - In materia di locazione

La situazione attuale ha creato numerosi problemi in ambito di locazioni commerciali dove da un lato vi è l’obbligo di pagare il canone e dall’altro lato la chiusura forzata ha comportato la cessazione dell’attività e l’impossibilità in capo al conduttore di far fronte alle proprie obbligazioni. Infatti, la chiusura dell’attività imposta per legge, non comporta automaticamente l’esonero dal pagamento del canone in quanto tale adempimento non è divenuto in linea generale impossibile come invece lo è la singola prestazione (quale ad esempio la fornitura di beni, il completamento di un pezzo per carenza dei pezzi di ricambio ecc). La situazione è alquanto anomala poiché: da un lato i conduttori avrebbero la necessità di essere messi nella condizione di sospendere i pagamenti vista l’assenza di liquidità attuale; dall’altro lato però l’esonero dal pagamento del canone, renderebbe gratuita o priva di una controprestazione quella regolarmente eseguita dal locatore che, in ogni caso, lascia a disposizione del conduttore i locali ed è esposto altresì al versamento delle relative imposte, anche in assenza del versamento del canone. Le normative ad oggi introdotte hanno previsto la chiusura delle attività e la possibilità di una sospensione del canone ma non hanno al tempo stesso statuito la legittimità di un mancato pagamento, con riconoscimento di un mero credito d’imposta, peraltro solo per alcune tipologie di conduttori. In particolare, l’art. 65 comma 1 del Decreto “Cura Italia” riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta per l’anno 2020 nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (corrispondente a negozi e botteghe). Il bonus non è previsto per le attività che sono proseguite perché rientranti nel novero delle categorie ritenute essenziali, quali: Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer , periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse La normativa qui citata è l’unica, al momento, ad essere stata introdotta per arginare, almeno parzialmente, le problematiche emerse per i conduttori commerciali. Vi è però un altro problema da considerare. La possibile necessità di sospendere il canone non è una esigenza limitata al solo periodo di chiusura “forzata” delle attività ma si estende anche per il periodo successivo, ovvero quello derivante dall’impatto sull’attività futura per le nuove disposizioni che verranno emanate per consentire le riaperture all’interno del quale i conduttori dovranno valutare la propria capacità economica di far fronte di nuovo al pagamento del canone che è stato determinato sulla base di regole che non sono più quelle che verranno ad essere applicate e che incideranno sull’attività e il conseguente reddito. Stante l’assenza di una normativa d’emergenza e nell’attesa di verificare se verranno adottate nuovi provvedimenti in materia, al fine di tutelare il conduttore e individuare soluzioni per ovviare al pagamento del canone, si possono invocare i seguenti istituti: impossibilità, temporanea o parziale , come per i contratti a esecuzione continuata e periodica, affinchè il conduttore, che non vuole recedere dal contratto, possa avere il diritto di ottenere una corrispondente sospensione o riduzione del canone di locazione, legata al periodo di mancato utilizzo dell’immobile. Tale possibile è attuabile sulla base del richiamo dell’art. 1218 c.c. contenuto nell’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 il quale introduce all’articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6- bis : “ Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti .” La chiusura dei locali può giustificare l’inadempimento temporaneo, escludendo la possibilità per il locatore di chiedere la risoluzione per inadempimento, ma non permette alla ripresa di non effettuare il pagamento dei canoni anche per i periodi di interruzione; il canone resta dovuto, ma il mancato pagamento delle mensilità maturate durante il periodo di sospensione può non essere considerato grave; eccessiva onerosità della prestazione: il pagamento del canone può diventare eccessivamente oneroso se per un determinato periodo, il locale è chiuso. Tale ipotesi non offre soluzioni immediate per il conduttore atte ad evitare il pagamento del canone in quanto contempla unicamente la richiesta di risoluzione della prestazione, che l’altro contraente può evitare offrendo la riduzione del prezzo. I principi testè analizzati, unitamente alle norme introdotte dal Decreto Cura Italia, consentono al conduttore di resistere all’eventuale domanda del locatore di risoluzione o di risarcimento per mancato pagamento del canone durante il periodo di chiusura e si può anche ipotizzare, per il periodo immediatamente successivo, sulla base di prove oggettive. Detti rimedi però non portano all’esclusione automatica dal pagamento del canone e alla possibilità di non corrisponderlo senza alcun accordo con la proprietà. Sarebbe opportuno disciplinare tali aspetti al fine di tutelare le parti coinvolte tenuto conto che siamo in presenza di un evento straordinario e imprevedibile, non rientranti nell’alea normale del contratto, al fine di riportare l’equilibrio tra le rispettive prestazioni con possibilità di risoluzione senza conseguenze economiche e/o penalità nel caso di mancata accettazione della nuova regolamentazione del rapporto. Chiaramente quanto precede anche con incidenza sui rispettivi obblighi fiscali. E’ chiaro che in assenza di un intervento normativo si auspica la possibilità di ricorso alla buona fede che permetta di addivenire ad accordi al fine di evitare contenziosi con la proprietà e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, tenuto anche conto tali accordi non sono soggetti a tassazione, sulla base del dl 133/2014. Il testo dell'art. 19 stabilisce infatti che “La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”. Si ricorda in ogni caso che per il periodo dal 08/03 al 31/05 la registrazione degli atti è sospesa: quindi è possibile registrare un atto i cui termini scadevano in quel periodo nei 30 gg successivi ovvero entro il 30.6.2020.