Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Gazzetta Ufficiale n.262 del 28 ottobre 2020, edizione straordinaria). In sintesi i contenuti delle principali disposizioni di interesse in materia di procedure esecutive immobiliari nella prima casa: Con l’art. 54 ter della L.n. 27/2020 di conversione del decreto-legge “Cura Italia” era stata disposta la sospensione di tutte le procedure di esecuzioni immobiliari che avevano ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato sino al 25.10.2020. In particolare: “ Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del c.p.c, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore; Con il provvedimento odierno la sospensione viene prorogata sino al 31.12.2020 e viene altresì dichiarato inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del codice di procedura civile che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Quindi le nuove esecuzioni che hanno per oggetto l’abitazione principale non possono essere promosse mentre quelle già in essere che erano già sospese in virtù del primo provvedimento, verranno automaticamente sospese fino alla nuova data. Attendiamo i provvedimenti dei singoli Giudici o le circolari dei Tribunali sul punto. Per il resto (disposizioni in materia di crediti e incentivi – fiscali – disposizioni in materia di lavoro – welfare – turismo e cultura – internazionalizzazione – giustizia) si rinvia al testo integrale della norma allegato alla presente.
Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori , recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Gazzetta Ufficiale n.262 del 28 ottobre 2020, edizione straordinaria). In sintesi i contenuti delle principali disposizioni di interesse in materia di Lavoro: Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD: i n merito ai trattamenti di integrazione salariale, la disposizione in commento, nel confermare l’impianto normativo definito dal D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di sei settimane - collocate nell’arco temporale tra il 16 novembre al 31 gennaio 2021 - a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19; Divieto in materia di licenziamenti : l’articolo 12 proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento collettivo prevedendo la preclusione di avvio di nuove procedure e la sospensione di quelle già avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data sono altresì preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di cui all’art. 7, L. 604/1966; Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG : l’articolo 12 proroga l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3, del D.L. “Agosto” per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane , fruibili entro il 31 gennaio 2021, a favore dei datori di lavoro che non richiedono i suddetti trattamenti di sei settimane; Scuole e misure per la famiglia : viene estesa la possibilità di fruire dello smart working , durante l’eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per i contatti di cui all’art. 21 bis, D.L. “Agosto”, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 (anziché di anni 14), anche nei casi di sospensione dell’attività didattica ; Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive : la norma dispone la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail di competenza novembre 2020, a favore dei datori di lavoro privati rientranti nei settori, soggetti alle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., con attività prevalente riconducibile ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento. Si richiama poi l’attenzione su altri interventi della norma, in particolare su: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8) : con la disposizione in esame, la fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene estesa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle imprese operanti in settori economici riportati nella tabella allegata2 al decreto in esame. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4) : la disposizione, modificando l’art. 54-ter, comma 1, del DL 18/2020, proroga, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e rende inefficaci quelle eventualmente effettuate dal 25 ottobre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento Per il resto (disposizioni in materia di crediti e incentivi – fiscali – altre disposizioni in materia di lavoro – welfare – turismo e cultura – internazionalizzazione – giustizia) si rinvia al testo integrale della norma allegato alla presente.
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 c.a., il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 in materia di “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ””.
Il provvedimento, le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 , sostituisce, modificando in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 , come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Fermi i provvedimenti non modificati, ecco in sintesi le nuove norme che sono relative:
misure di informazione e prevenzione (art. 3):
in materia di lavoro privato , la nuova raccomandazione di differenziare l’orario di ingresso del personale (comma 4) e la forte raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile (comma 5).
misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ( art. 1):
viene “fortemente raccomandato” di evitare spostamenti , con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4);
è esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l' obbligo di esporre , all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5);
sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (comma 9, lett. c);
sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali , fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (comma 9, lett. l);
sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (comma 9, lett. m);
restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (comma 9, lett. n);
sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza . Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell'ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza (comma 9, lett. o);
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 ; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e nei limiti ed alle condizioni di cui sopra evidenziate (comma 9, lett. ee);
restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 9, lett. ff);
vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio , che resta fermo l’ obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).
Con Ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con
Regione Lombardia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID – 19, sono state introdotte
limitazioni agli spostamenti in
orario notturno su tutto il territorio della Regione Lombardia.
Conseguentemente, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
La sussistenza delle situazioni che consentono la
possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere
assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni della citata Ordinanza producono i
loro
effetti dalla data
del 22 ottobre 2020
e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
Facendo seguito alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, l’INPS è intervenuta con un altro messaggio (n. 3653 del 9 ottobre 2020 qui allegato) fornendo indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, tenuto conto della evoluzione legislativa e degli approfondimenti svolti sulla stessa, anche a fronte delle richieste pervenute dalle varie strutture territoriali. Le indicazioni dell’Istituto sono le seguenti: Quarantena e smart-working . La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 , non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’ attività lavorativa presso il proprio domicilio . In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. Quarantena per ordinanza amministrativa . In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena , ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica . L’Inps precisa infatti che a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10). Quarantena all’estero . Qualora lavoratori assicurati in Italia si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sono tutelati dal citato comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane. Ammortizzatore sociale e malattia . In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015 , la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
DPCM 13/10/2020
In considerazione dei dati relativi alla emergenza sanitaria in corso con riferimento all’ultimo periodo e visto l’andamento probabile nell’immediato futuro, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato nella giornata di ieri nuovo DPCM in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Fermi i precedenti provvedimenti, in sintesi i punti oggetto di modifica.
Utilizzo delle mascherine
L'articolo 1 del dpcm prescrive che " è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande " . Da tale obbligo vengono esclusi coloro che fanno attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità tali da essere incompatibili con l'utilizzo della mascherina.
Novità rispetto alle disposizioni precedenti è la forte raccomandazione con riferimento all'uso della mascherina " anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ".
Feste pubbliche e private
Le sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso, resteranno chiuse mentre non vale lo stesso divieto per le fiere e i congressi.
Le feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto ad eccezione delle cerimonie civili o religiose come i matrimoni con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida attualmente già vigenti.
Inoltre, altra vera novità, è “ … raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi " in numero " superiore a 6 " nelle abitazioni private.
Gite scolastiche e d’istruzione
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio.
Attività ludiche (con particolare riferimento ai giovani)
Sono state limitate le attività dei pubblici esercizi come Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.
Le attività dei servizi di ristorazione sono infatti da ora consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo.
Consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21, al fine di scongiurare possibili assembramenti.
Spettacoli e manifestazioni sportive
Per tutti gli spettacoli resta inalterato il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo del rispetto della distanza di almeno un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere.
Sono vietati tutti gli eventi che implichino assembramenti in cui non sia possibile mantenere il rispetto delle distanze. E' stata lasciata la possibilità alle regioni e le province autonome di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
La problematica relativa alla presenza del pubblico nelle gare sportive è stata risolta consentendole "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Naturalmente il tutto fermo restando il rispetto della distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso.
Non sono consentite le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche e le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno continuare a svolgere sport di contatto, sempre nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali.
È stata pubblicata, sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 , che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Il decreto-legge impone l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e amplia le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli. In particolare, a decorrere dal 08/10/2020 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza nonchè il ricorso alla firma di lavoro dello smart working. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
L’INPS ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri degli
ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto). I documenti di riferimento sono la circolare n. 115
del 30.9.2020 e il messaggio n. 3525 dell’1.10.2020, che integrano il
precedente messaggio 3131 del 21.8.2020 che però si limitava ad illustrare la
nuova norma, senza chiarirne la portata. Cosa dicono in sintesi. Chi può chiedere gli ammortizzatori I Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per cause
imputabili al Covid-19 posso chiedere al nuovo periodo di trattamenti di
integrazione salariale, anche se non hanno utilizzato ammortizzatori sociali
per periodi fino al 12.7.2020 ed anche se li hanno utilizzati solo in parte. Durata ammortizzatori Il trattamento di integrazione salariale di riferimento sarà
di 9 settimane, alle quali si possono aggiungere ulteriori 9 settimane, a
condizione che sia stato interamente autorizzato e fruito il primo periodo. La durata massima dei trattamenti sarà quindi di 18
settimane. I periodi di integrazione salariale già richiesti ed
autorizzati ai sensi delle precedenti normative, che si collocano anche solo
parzialmente in periodi successivi al 12.7.2020 sono imputati, limitatamente ai
periodi successivi a tale data (quindi da 13.7.2020) alle prime 9 settimane di
cui al DL 104/2020. Domande già presentate Una azienda che è già stata autorizzata per un periodo di
CIG successivo al 12.7.2020, potrà chiedere di fruire solo del periodo mancante
(es. ne ha autorizzate 3, quindi ne ha ancora 6) Una azienda che ha chiesto la CIG per periodi successivi al
12.7.2020, ma non è stata ancora autorizzata, l’istanza sarà valutata alla luce
della nuova normativa, quindi per le nuove 9 settimane. Le aziende che una volta esaurito il trattamento di
integrazione salariale precedente, abbiano utilizzato la causale ordinaria, potranno
trasmettere all’INPS una comunicazione tramite cassetto previdenziale nella
quale nella quale chiedono la conversione della causale da ordinaria a
Covid-19. Modalità di fruizione Il legislatore di fatto azzera il conteggio delle settimane
riferite alla pregressa disciplina. Quindi le aziende che avevano periodi
sfalsati legati alle c.d. zone rosse o zone arancio, che per queste ultime zone
non avevano ancora utilizzati tutti i periodi di CIG, avranno un livellamento
del trattamento. Inoltre il periodo di CIG fa riferimento al periodo
temporale di richiesta e non all’effettivo utilizzo. Pertanto, una volta che le
prime 9 settimane siano state richieste ed autorizzate, i datori di lavoro
potranno richiedere le ulteriori 9 anche se non avranno fruito (in tutto o in
parte) la CIG nel periodo richiesto. Anzianità di servizio dei lavoratori Non è richiesta una anzianità di servizio minima. Potranno
accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori che risulteranno
assunti alla data del 13.7.2020. Causale La causale del trattamento per le prime 9 settimana sarà
sempre “Covid-19 nazionale”. Mentre per le ulteriori 9 settimane la causale sarà
“Civid-19 – fatturato” in quanto il pagamento o meno del contributo addizionale
è legato al fatturato aziendale. Fatturato: comparazione 1° semestre 2020 con 1° semestre
2019 Mentre le prime 9 settimane non richiedono il pagamento di
alcun contributo addizionale, le ulteriori 9 settimane legano la debenza o meno
del contributo addizionale al dato di fatturato. La misura del contributo addizionale sarà pari al 9% per le
imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, al 18%
per le imprese che non hanno avuto una riduzione del fatturato. Non sarà invece dovuto alcun contributo addizionale dalle
imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% o che
hanno avviato l’attività di impresa dopo l’1.1.2019 (si deve tenere conto della
data di inizio attività di impresa comunicata alla CCIAA e quindi fare
riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice
fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale, La domanda andrà quindi accompagnata da una
autocertificazioni relativamente al fatturato. Consultazione sindacale e accordi La disciplina è immutata. Sarà quindi necessaria la
consultazione, da effettuare anche in via telematica. Per le CIGD saranno necessari anche gli accordi, salvo che
per le imprese fino a 5 dipendenti. Neutralità del periodo La disciplina è immutata. Il periodo di Cassa Covid non è
computabile ad altri periodi di trattamento di integrazione salariale. Slittamento del termine Visto il ritardo nella pubblicazione dei documenti
chiarificatori, l’INPS ha fatto slittare termine per la presentazione delle
istanze relative ai mesi di luglio e agosto 2020 è slittato al 31.10.2020. Pertanto, le aziende che non hanno richiesto il trattamento
perché non avevano ancora chiara la portata della norma, potranno ancora farlo,
andando a rivedere e cedolini già emessi e relative dichiarazioni obbligatorie. Per i periodi successivi la domanda dovrà essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
Cassa. Mentre i dati necessari al pagamento diretto da parte di
INPS dovranno essere forniti entro la fine del mese successivo a quello fi
fruizione o, se posteriore entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di
concessione.
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre c.a., il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2020 . Di particolare interesse, in materia di lavoro, l’articolo 5 relativo al “ Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici ”. Il citato articolo dispone che: Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici , disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al punto 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del punto 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del punto 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai punti 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio può essere riconosciuto , ai sensi del punto 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 . Il beneficio di cui ai punti da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente punto. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande In allegato il testo del provvedimento.
Il Ministero del Lavoro, congiuntamente con il Ministero della Salute, con circolare n. 13 del 4 settembre c.a., in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, ha precisato che il parametro dell’età da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competente. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività. All’esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici per fronteggiare il rischio Covid, riservando il giudizio di non inidoneità temporanea solo per quei casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. In allegato il testo integrale della circolare.
Va provata la coincidenza dei permessi con corsi frequentati ed esami sostenuti, documentando orario e durata della connessione web all'università (Tribunale Monza, sentenza n. 64/2020)
SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Romania e Bulgaria . Croazia, Grecia, Malta e Spagna , devono: presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. inoltre devono: comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici. segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario. SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per : comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza motivi di salute comprovate ragioni di studio rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di : cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia) cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari. (Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio) obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea. percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue ( elenco completo sul sito del Ministero degli esteri ). ARRIVO DA PAESI A RISCHIO periodo di quarantena. Colombia. Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da: Serbia Kosovo Macedonia del Nord Bosnia Erzegovina Montenegro QUANDO NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio; presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi tosse di recente comparsa difficoltà respiratorie perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto raffreddore o naso che cola mal di gola diarrea (soprattutto nei bambini) contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio; aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay. L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione. Si consiglia di consultare anche https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaon... Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione: come da modello che si allega prescrizioni sono aggiornate al 14 agosto 2020 . Fonte (DottrinaLavoro)
Il Decreto Agosto ( n. 104 del 14.4.2020) apporta ulteriori
modifiche alla disciplina dei contratti a termine in periodo emergenziale. L’art. 8 modifica, ancora una volta, l’art. 93 del c.d.
Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020). Il comma 1 dell’art. 93 viene completamente riscritto e la
nuova disciplina prevede che fino al 31.12.2020 è possibile, in deroga all’art.
21 del d.lgs. 81/2015, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi
e per una sola volta i contratti a termine, anche in assenza delle specifiche
condizioni previste dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015. Ferma tuttavia la durata
massima complessiva di 24 mesi. E’ stato invece abrogato il comma 1bis dell’art. 93, che
tanto aveva fatto discutere. Tuttavia, posto che l’abrogazione vale a far data
dall’entrata in vigore del Decreto Agosto, rimane aperto il problema sui
contratti rinnovati in forza della norma ora abrogata o dei contratti che sono
stati comunque cessati durante il breve periodo di vigenza del comma eliminato. Si auspicano chiarimenti.
Alleghiamo un riepilogo delle principali novità in materia
giuslavoristica previste dal Decreto Legge 14.8.2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto) Vista la formulazione non sempre chiara di alcune
disposizioni, attendiamo nei prossimi giorni le circolari esplicative di INPS e
Ministero e le procedure per la richiesta degli ammortizzatori sociali.
Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 – qui allegata - contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020 , salvo dove diversamente indicato. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate all’ordinanza. Rilevazione della temperatura corporea Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 prevede l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Con tale decreto, a seguito della proroga dello stato di emergenza disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 Luglio 2020 , vengono spostati tutti i riferimenti normativi che riguardano i termini per lo stato di emergenza, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 . Il decreto prevede, inoltre, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato 1 del decreto stesso (ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell’allegato stesso). I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. In particolare, la proroga delle disposizioni relative al lavoro agile riguarda: Art. 39 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Disposizioni in materia di lavoro agile (n. 14 dell'Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3, Legge n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa Art. 90, co. 1, 3 e 4 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – Lavoro agile nel settore privato (n. 32 dell’Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l ’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile , di cui all’art 90 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Il diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni viene invece prorogato al 14 settembre 2020
Richiamata la nostra circolare 22.07 u.s, informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 468 del 21 luglio 2020 qui allegata, con la quale fornisce indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte dalla Legge “Rilancio” ( Legge n. 77/2020, di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 ) e d’interesse per l’attività dell’Ispettorato del lavoro. Nel commentare le modifiche all’art. 93 – su proroga automatica dei contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 e dei contratti a termine anche in regime di somministrazione – l’Ispettorato si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato. Attendiamo gli auspicati chiarimenti.
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Si richiama l’attenzione in particolare sull’attuale formulazione dell’art. 93, anche a seguito dell’inserimento del comma 1bis. Il testo della norma è il seguente: << 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .>> La norma, per il contenuto letterale della stessa e anche alla luce delle prime interpretazioni, parrebbe avere introdotto una “proroga automatica e di legge” senza alcuna considerazione in merito all’eventuale persistenza, caso per caso, della ragione di temporaneità che aveva portato il datore di lavoro a ricorrere al contratto a termine. Sebbene tale proroga possa essere condivisa per il contratto di apprendistato – per la natura formativa dell’istituto, che già prevede peraltro altre cause sospensive (es. malattia e infortunio) che spostano il termine finale del contratto – sul rapporto di lavoro a tempo determinato la regola introdotta, per come in prima battuta formulata, può aprire la scena a diverse situazioni critiche. Per citarne alcuni a titolo di esempio: nel caso di contratti a termine per ragioni sostitutive per i quali la ragione è venuta meno (rientro in servizio del sostituito); situazioni di intervenuta chiusura aziendale o crisi conseguente al lockdown; perdita dell’appalto ove era impiegato il lavoratore a termine. Auspichiamo che vi siano interpretazioni chiarificatrici della norma. In assenza, il consiglio al momento è quello di valutare caso per caso le diverse situazioni per assumere una decisione confacente alle esigenze aziendali, chiaramente ponderando i possibili rischi.
Il 14.07.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 580) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Rimane valido: l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. La mascherina deve essere in ogni caso sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego; al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Negli allegati sono contenute le misure di riapertura specifiche per ogni attività economica. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dal 15.7.2020 al 31.07.2020.
La regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 573 , che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020 . Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato. Viene confermato: l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca , anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive; il rispetto dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno per lo svolgimento di attività produttive ed economiche; il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza; le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti , comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”; la misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istitu...
Il D.L. 52/2020 pubblicato in
GU n. 151 del 16.6.2020 stabilisce Ulteriori misure urgenti in materia di
trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di
reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. L’INPS con messaggio n. 2489
del 17.6.2020 fornisce le prime indicazioni operative per la presentazione
delle domande, in attesa della pubblicazione delle specifiche circolari di
dettaglio. Qui di seguito un sunto di
quanto previsto: Trattamenti di
integrazione salariale I Datori di lavoro che hanno
fruito integralmente dei trattamenti previsti dal DL 34/2020 (9+5 settimane)
possono anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente
dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre. Per CIGO e FIS è possibile la
presentazione di un’unica domanda per le 14 settimane (9+5) mentre la domanda
delle ulteriori 4 settimane dovrà essere distinta e successiva, al termine
della intera fruizione delle 14 settimane di cui sopra. Per la CIGD alle 18 settimane
(9+5+4) si aggiungono le 4 settimane per le zone gialle e i 3 mesi per le zone
rosse. La domanda deve essere
presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della
sospensione o riduzione oraria. In sede di prima applicazione detto termine è
sportato al 17.7.2020 e al 15.7.2020 per le domande riferite ai periodi dal
23.2.2020 al 30.4.2020. In caso di presentazione di
domande errate, cioè presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti per
legge, il datore di lavoro potrà ripresentare la domanda corretta entro 30 gg
dalla notificazione dell’errore. La nuova disciplina
dell’anticipo può essere applicata unicamente alle domande di CIGO, FIS e CIGD
a decorrere dal 18.6.2020. A partire da oggi è
disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande. Domanda di Reddito di
emergenza Il termine per la
presentazione della domanda di REM è prorogato dal 30.6.2020 al 31.7.2020. Istanze di
regolarizzazione del lavoro irregolare Il termine per la
presentazione delle istanze di regolarizzazione è prorogato dal 15.7.2020 al
15.8.2020.
SLDM
Studio Legale Dehò Masserelli
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