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Decreto per tutelare il lavoro e sostenere le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, con le misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese . Il decreto è in vigore dal 30 giugno 2021. articolo 4: “Misure in materia di tutela del lavoro” che prevede: la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15) (fatte salve le ipotesi di esclusione dal divieto già operanti in precedenza). I datori di lavoro di questo settore possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza contributo addizionale; per i settori nei quali è superato – a partire dal 1° luglio 2021 – il divieto di licenziamento, le imprese che non possano più fruire della Cigs, possono farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare; l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cig e NASpI. L’entrata in vigore della norma è stata preceduta da un incontro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da notizia del 29 giugno 2021 , il ministro del lavoro Andrea Orlando e Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle cooperative, Confapi, nel corso del quale è stata siglata l’intesa comune sul lavoro e illustrato il contenuto della norma. Alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, le parti sociali si sono impegnate “ a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro “.

Sostegni bis – misure introdotte

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio c.a., il Decreto Legge “Sostegni bis” 25 maggio 2021, n. 73 riguardante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ” con entrata in vigore dal 26.05.2021. Interviene in materia di aiuti diretti ad imprese e partite iva con nuovi meccanismi di calcolo del fatturato per i beneficiari ed agevolazioni per incidere sui costi fissi delle imprese nonché introduce misure in ambito di diritto del lavoro, soprattutto con riferimento al divieto di licenziamento. Si articola in 9 Titoli: Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento costi fissi Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese Misure per la tutela della salute Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali Enti territoriali Giovani, scuola, ricerca Cultura Agricoltura e trasporti Disposizioni finali e finanziarie Vi segnaliamo con la presente alcune misure introdotte ed in particolare quelle in ambito di diritto del lavoro: fondo perduto (art. 1) con una parte dedicata a chi ha già ricevuto il ristoro dal decreto sostegni e una nuova erogazione legata al calo di fatturato; la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d’azienda (art. 2) per i mesi da gennaio a maggio 2021. sospensione dei prestiti fino al 31.12.2021 quanto al solo capitale per le PMI che ne faranno richiesta, non essendo più automatica (art. 21); l’art. 32 che conferma il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di euro 200 milioni per il 2021. c ontratto di rioccupazione ( art. 41): a i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori in stato di disoccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi , l' esoner o dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il periodo di inserimento ha la durata di 6 mesi al termine del quale le parti potranno recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c. contratto di espansione (art. 39): lo strumento che permette di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione (che può essere sia di vecchiaia che pensione anticipata) viene esteso anche alle aziende con organico a 100 dipendenti. decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43): a i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto l' esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 , con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. u lteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (art. 40): i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del D.L. n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021 che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45): prorogata la Cigs per cessazione e incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione. NASPI (art. 38): d alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021 , per la Naspi è sospesa la riduzione del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione. proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42): i ndennità una tantum di 1.600 euro per i lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e dello spettacolo. Divieto di licenziamento (art. 40): il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è in vigore senza soluzione di continuità dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del cd. decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Il precedente decreto Sostegni aveva legato la durata del divieto di licenziamento alla fruizione ipotetica degli ammortizzatori Covid, differenziando la configurazione del blocco tra aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria e coloro i quali utilizzano la Cassa integrazione in deroga o l'Assegno ordinario ed era stato introdotta una differenziazione del divieto in questi termini: - il 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro; - dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale. * Vi rinviamo alla lettura del testo integrale per ogni approfondimento.

La legge di conversione del "Decreto Sostegni” – Disposizioni in materia di diritto del lavoro

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (supplemento n. 120 del 21.05.2021), la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” ) Sostegno alle imprese e all'economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche) comprende gli articoli da 1 a 6-novies; Disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale) comprende gli articoli da 7 a 19; Salute e sicurezza comprende gli articoli da 19-bis a 22-bis; Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali comprende gli articoli da 23 a 30-sexies; Altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità comprende gli articoli da 31 a 43.Ecco i principali punti in materia di diritto del lavoro: Blocco dei licenziamentiBlocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori. Il divieto di licenziamento non si applica : nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo . A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8) La disposizione, integrata in sede parlamentare con i commi 2 bis, 3 bis e 3 ter, prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere: il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; l’ Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Il nuovo comma 2 bis prevede che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito le integrazioni salariali previste dall’art. 1, comma 300 dalla Legge di Bilancio per il 2021. Con l’introduzione dei commi 3 bis e 3 ter i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti e dei dati necessari per il pagamento e saldo, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità (art. 15) La disposizione proroga fino al 30 giugno 2021 l’ equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero , laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. In sede di conversione, è stato precisato che i predetti periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto dal 17 marzo 2020. La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021 , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto). Disposizioni in materia di Naspi (art. 16) L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine (art. 17) Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogarecontratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi. Le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies) Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter di conversione, viene prorogata al 2021 la misura di incentivazione di welfare aziendale , introdotta dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 112), che incrementa - da 258,23 euro a 516,46 euro - l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito.

Disposizioni in materia di lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio c.a., la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 30/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. In particolare, l’articolo 2 della citata Legge prevede quanto segue: Il genitore di figlio minore di sedici anni , lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore , può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio , alla durata dell’ infezione da SARS Covid-19 del figlio , nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Possibilità di svolgere lavoro in modalità agile è riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della Legge n. 170/2010, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il lavoratore che svolge l’attività in modalità agile ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche , nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile , il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro genitore , può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo in questione può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i predetti periodi di astensione , è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’ indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto , al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo (ovvero quando la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 , e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Proroga stato di emergenza

Segnaliamo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale viene disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. La decisione è stata assunta in quanto risultano ancora in essere gli interventi per il superamento del contesto di criticità e la necessità di adottare le opportune misure volte all’organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione. Il provvedimento è stato pubblicato nella a Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021.

Circolare - Firmato Protocollo tra Garante Privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'avvio di una reciproca collaborazione istituzionale. Entrambe le Istituzioni, infatti, sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all'accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della produzione e dell'erogazione dei servizi. Ciò in particolare con riferimento al sempre più frequente ricorso a modelli di prestazione "a distanza" dell'attività lavorativa (ad es. dad, smartworking) e all'adozione di strumenti tecnologici per contenere il rischio di contagio, in ambito lavorativo pubblico e privato (ad es. app da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone). Il Garante e l'Ispettorato si impegnano quindi a realizzare processi di stabile connessione tra le due istituzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, fornire reciproca collaborazione e attività consultiva, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro. Con tale Protocollo, che ha la durata di due anni, i due organismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.

Circolare - Pubblicato il "Decreto Riaperture" con le misure per la ripresa

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile c.a., il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che introduce "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19" , entrato in vigore da oggi 23 aprile 2021. Il provvedimento dispone, innanzitutto, la proroga dello stato di emergenza , dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (articolo 10) ed, inoltre, prevede, dal 1 maggio fino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle nuove misure, ad eccezione di quelle concernenti: gli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, attuazione a partire dal prossimo 26 aprile. Le disposizioni del provvedimento in oggetto aggiornano le misure contenute nel D.P.C.M. 2 marzo 2021 che, ove non modificato, continua a trovare applicazione. Di seguito una sintesi delle principali misure del nuovo quadro regolatorio delineato dal provvedimento in esame. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 11) - LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA Prorogati fino al 31 luglio 2021, i termini allegato 2 del provvedimento in esame. In particolare: l’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio ( Allegato 2 , punto n. 23); le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata , prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile ( Allegato 2 , punto n. 24). Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1) Dal 1 maggio al 31 luglio misure previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 dal prossimo 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla. Misure relative agli spostamenti (articolo 2) Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti , oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 , disciplinate dall’art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore (articolo 3) Dal 26 aprile Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Attività dei servizi di ristorazione (articolo 4) Dal 26 aprile 2021,zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena , nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal D.P.C.M. del 2 marzo e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno 2021, nella zona giallaservizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso , con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18 , rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5) Dal 26 aprile 2021zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesisale da ballo, discoteche e locali assimilati. Piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6) In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, dal: 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto; 15 maggio 2021 sono consentite le attività delle piscine all’aperto ; 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre . Fiere, convegni e congressi (articolo 7) Dal 15 giugno, in zona giallaconsentito lo svolgimento in presenza delle fiere, rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021consentiti i convegni e i congressi. Centri termali e parchi tematici e di divertimento (articolo 8) Dal 1° luglio 2021 D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. Certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9) Il decreto prevede, nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all’interno dell’Unione, l’ introduzione, sul territorio nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 . Tali certificazioni sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo avrà una validità di 48 ore. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Circolare - Aggiornamento check-list sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus

L'Ispettorato ha pubblicato la nota 9 aprile 2021, n. 2181 con cui ha adeguato la check-list dei controlli che effettuano gli ispettori del lavoro dell’INL a seguito delle novità introdotte dal Protocollo 6 aprile 2021, “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. In particolare, i profili di novità recepiti nella check list allegata alla nota in oggetto, attengono a: - ruolo e compiti del medico competente; - previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile; - indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori. Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In allegato la nota con la check list aggiornata per i controlli, da utilizzare quale strumento di verifica del rispetto della normativa.

Adozione del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure e piani aziendali per la campagna di vaccinazione

In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021 , è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro , che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, in ultimo il DPCM 2 marzo 2021 . Ecco in sintesi le principali raccomandazioni contenute nel protocollo che sono in linea con quanto già in precedenza adottato: Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda delle disposizioni delle Autorità e delle relative modalità di ottemperanza; Accesso alla sede di lavoro con particolare richiamo alle modalità di gestione del dato relativo alla misurazione della temperatura e all’ingresso di personale esterno Pulizia e sanificazione dell’ambiente di lavoro con particolare richiamo alle precauzioni igieniche personali; Adozione di sistemi di protezione individuale Gestione degli spazi comuni e degli spostamenti (entrata ed uscita, riunioni, eventi di formazione) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi) Gestione di una persona sintomatica in azienda Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS Aggiornamento protocolli Sempre il 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro , al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. Il documento prevede che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Decreto Sostegni - novità in tema di lavoro in pillole

NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8) I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere: il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale. I lavoratori beneficiari dei trattamento sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23.3.2021). Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore). BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART. 8, commi 9, 10 e 11) E’ previsto il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori. Il divieto di licenziamento non si applica: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' (ART. 15) E’ stata prorogata sino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI (ART. 16) L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (ART. 17) E’ stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi. Le deroghe hanno efficacia a far data dal 23.3.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT (ART. 10) Sono state previste particolari indennità per le seguenti categorie: lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 15 e 15 bis del D.L. n. 137/2020 (comma 1) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2) dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5) lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6) Alleghiamo Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) Slides Ministero del Lavoro Slides Presidenza del Consiglio dei Ministri

Focus sulle misure introdotte a favore dei lavoratori con figli in quarantena e DAD

Con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 il Governo ha introdotto anche interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare: il genitore di figlio convivente minore di sedici anni , lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile , il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di quattordici anni , alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i predetti periodi di astensione , è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 , e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto , al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Governo: nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 - periodi e zone

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di venerdì 12 marzo 2021, un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. Il testo prevede: Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; dal 15 marzo al 6 aprile 2021 , l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona; dal 15 marzo al 6 aprile 2021 , la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal D.L. n. 19/2020, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave; dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021 , nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale , ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca , si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa . In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Circolare. Focus sulle misure in Lombardia

Per quanto riguarda la Lombardia, in base all’ Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 , da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni. Pertanto, a seguito della citata Ordinanza ministeriale: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’ allegato 23 del D.P.C.M. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale; sono chiusi i mercati , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona . Rimangono aperte le sole attività indicate nell’ allegato 24 del D.P.C.M. (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse); sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie . L’ asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona; sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura , ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento; confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto; sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso; sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento ; sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Circolare. Regione Lombardia: incentivi occupazionali regionali ai datori di lavoro che assumono

La Regione Lombardia, nell’ambito delle azioni avviate per il rilancio del sistema economico, ha approvato la D.G.R. n. 4398 del 10 marzo c.a. avente ad oggetto “Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali dote unica lavoro e azioni di rete per il lavoro” . La pubblicazione del bando con le modalità per la presentazione delle domande è prevista entro il mese di aprile. Destinatari Gli incentivi sono rivolti all’ assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro. I destinatari, oltre ad essere in possesso dei suddetti requisiti, devono anche essere: se disoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia ; se occupati sospesi, dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione). Con provvedimento attuativo saranno specificati i requisiti di accesso relativi ai destinatari privi di residenza in Lombardia, al fine di favorire prioritariamente l’occupazione stabile dei lavoratori che vivono sul territorio lombardo. Beneficiari Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia , rientranti in una delle seguenti categorie: le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo; gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata; le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti. Sono esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Ammontare del contributo Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro: lavoratori fino a 54 anni: 5.000 € lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 € lavoratori over 55: 7.000 € lavoratrici over 55: 9.000 € A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”). Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste. Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti: a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). Sono esclusi i contratti di somministrazione. L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda: a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale; in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo. Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa

DPCM e Milleproroghe

D.P.C.M. DEL 02.03.2021 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo , il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Il contenuto del documento che si allega presenta alcune novità mentre mantiene inalterata la struttura per quanto riguarda le mire da adottare rispetto ai lavoratori dove viene richiamato il protocollo condiviso del 24.04.2020 (che si allega per maggiore comodità). Ecco le novità salienti: Attività commerciali: i n tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Servizi alle persona: n elle zone rosse , saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Spostamenti all’estero: si rinvia alla relativa disciplina; si segnala l’ampliamento dei paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”; Musei, teatri, cinema ed impianti sportivi: n elle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo , sempre nelle zone gialle , è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo , nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema , con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. Scuola Zone rosse: dal 6 marzo , si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado , comprese le scuole dell’infanzia ed elementari . Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica : nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla , pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). * Legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe – novità in ambito di diritto del lavoro conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe ) Ecco le principali novità in ambito di diritto del lavoro: sospensione sino al 30 giugno 2021 della decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria . differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020. proroga, per l'anno 2021 , della possibilità, in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge, di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 19) ed i n particolare: dell’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Allegato 1, punto n. 13); le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata , prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (Allegato 1, punto n. 29). stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (articolo 22-sexies) spettante per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro, introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020.

Circolare - Entro il 1° febbraio l’invio del prospetto informativo disabili

Il Ministero del Lavoro sul portale cliclavoro ricorda che entro il 31 gennaio deve essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili , secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010. Salvo diversa disposizione del Ministero del Lavoro, quando il termine cade in un giorno festivo, come già precisato dallo stesso Ministero con circolare n. 2/2010 , si applica la regola generale (art. 155, comma 4, cpc) secondo cui la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Pertanto, il termine è spostato al 1° febbraio . Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette. Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Circolare - Tutele previdenziali per i lavoratori fragili e in quarantena

L’Inps, con messaggio n. 171 del 15 gennaio c.a., ha fornito chiarimenti in merito alle novità, introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sulle tutele previdenziali previste nei confronti dei lavoratori: sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili). In particolare, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia per i lavoratori posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva , a decorrere dal 1° gennaio 2021 , è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “ gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, l’ equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, D.L. n. 18/2020) per i lavoratori fragil i, si applichi anche nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 . Per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere tale tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio Inps n. 4157/2020 . Inoltre, è stata prorogata al 28 febbraio 2021 la previsione, in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Circolare - Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione annuale sull'utilizzo del lavoro somministrato

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all' utilizzo dei lavoratori somministrati. La comunicazione – che può anche essere trasmessa attraverso le associazioni datoriali - deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2020 e deve contenere i seguenti dati: il numero dei contratti di somministrazione conclusi; la durata dei contratti di somministrazione; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2021 (salvo diverso termine stabilito nella contrattazione collettiva) e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti. Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Pubblicazione Legge di Bilancio e Decreto Milleproroghe

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge n. 178/2020 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato da 1150 commi. Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. Vediamo qui di seguito in sintesi le novità in materia di LAVORO : Rinnovo dei contratti a tempo determinato Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.. Se il datore di lavoro ha già fruito di questa possibilità sotto il vigore del Decreto Agosto, non potrà più farlo. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che il 31/03/2021 è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi. Proroga CIG Covid I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra: Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste. Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati: - dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile; - in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi). Lavoratori fragili Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 Il comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Sgravio contributivo per l’assunzione di donne I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012. Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto). Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Rientro al lavoro delle madri lavoratrici Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse. Congedo paternità Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale. Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021. Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Infine in materia di pensioni in sintesi le novità: al comma 336 si prevede la proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale; il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. Informiamo altresì che sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato, il Decreto Legge n. 183/2020 disposizioni urgenti in materia di termini legislativi , di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. L’ allegato 1 , al Decreto Milleproroghe, contiene una lista di disposizioni legislative relative all’emergenza epidemiologica, i cui termini sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 , convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020.

Conversione in legge Decreto Ristori

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2020 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori . La legge recepisce anche i contenuti dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157, c.d. Ristori bis, ter e quater, che vengono abrogati , ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza. Si evidenziano i seguenti aspetti maggiormente rilevanti in tema di lavoro e previdenza: in tema di trattamenti di integrazione salariale, la legge prevede: la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento - tranne determinate esclusioni - del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (art.12, c. 1-8); la possibilità di applicare tali trattamenti per i periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (artt. 12-bis e 12-ter); in materia di sgravi contributivi è sancito: un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (art. 12, c. 14-17); la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (art. 15-bis, c. 12 e 13); in materia di licenziamenti: viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi, con sospensione delle procedure in corso, per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art.12, c. 9-11). in tema di sostegno economico a particolari lavoratori: viene riconosciuta l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro in favore di diverse categorie di lavoratori e a specifiche condizioni: ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra i l 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori ( 15, c. 1 e 2, e 15-bis, c 1); ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti( 15, c. 1 e 5, e 15-bis, c. 1 e 5); ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 ( 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (art. 15-bis, c. 3); agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); in materia di conciliazione vita-lavoro: viene esteso l'ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsto) e introducendo l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (art. 22); si definisce - limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile - un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura (art. 22-bis). in tema di inserimento dei lavoratori disabili: le imprese sociali vengono inserite tra i soggetti con i quali è possibile stipulare convenzioni ex art. 14 dlgs 276/03 al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro. L’assunzione da parte dell’impresa sociale della persona disabile diventa utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi della legge 68/99 (art. 1-septies); in materia previdenziale la conversione in legge: sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.13). Tale sospensione è estesa, ad eccezione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL, anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (art. 13-bis). Si allega il testo integrale della norma.

Nuovo DPCM in vigore dal 6.11.2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 3 novembre 2020 in vigore dalla data del 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 , in sostituzione di quello del 24 ottobre 2020. Gialla nella quale rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Sardegna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano; Arancione quella giudicata di "criticità medio alta", dove si trovano Puglia e Sicilia; Rossa, quelle con "criticità alta", dove rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Sono state introdotte disposizioni che si estendono a tutto il territorio nazionale e restrizioni specifiche in base alle zone predette. Per quanto riguarda le imprese, ecco alcune delle norme in sintesi: valide su intero territorio (e zone gialle) divieto di spostamento dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, se non "per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute". In allegato l’autocertificazione da usare; raccomandazione al più ampio uso dello smart working per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel pubblico impiego; le attività produttive industriali e commerciali, continuano l’attività nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e Parti sociali; sospensione dei servizi di ristorazione – bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie – dalle 18 alle 5; capienza al 50% per il trasporto pubblico locale e il servizio ferroviario regionale. valide nelle zone arancione : oltre alle misure che si applicano per le zone gialle, è previsto: divieto di spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, alvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza, con la raccomandazione di "evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune". In allegato l’autocertificazione da usare; chiusi, 7 giorni su 7, bar e ristoranti. L'asporto è consentito fino alle 22, nessuna restrizione per le consegne a domicilio. valide nella fascia rossa vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. In allegato l’autocertificazione da usare; chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. Per ogni altra misura introdotta, alleghiamo i “cartelli” riepilogativi delle varie zone, nonché il testo integrale del DPCM.

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