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Le nuove politiche di Trump e impatto sulle attività degli studi legali

Pubblicato in ItaliaOggi Affari Legali

Qual è l’impatto delle politiche dell'amministrazione Trump sul panorama del diritto del lavoro europeo? In un articolo su ItaliaOggi, l'Avv. Carla Dehò esamina le principali conseguenze che le nuove direttive statunitensi potrebbero generare sul mercato del lavoro italiano ed europeo: dalla possibile riduzione del personale alla perdita dei benefici legati alle politiche di inclusione, fino al rischio di un ritorno a comportamenti discriminatori nelle pratiche aziendali. Le aziende si trovano ad affrontare una fase di adattamento complessa, dovendo conciliare le nuove dinamiche geopolitiche con le sfide già in corso legate all'innovazione tecnologica, alla globalizzazione e all'evoluzione delle aspettative dei lavoratori. Come evidenziato dall'Avvocato Dehò, l'impatto dipenderà dalle dimensioni aziendali e il ruolo del consulente legale sarà fondamentale per sviluppare strategie di compliance che garantiscano stabilità e competitività sul mercato.

Contratto dirigenziale: l’importanza di una gestione “su misura”

Pubblicato in 4clegal.com

La figura del dirigente si colloca a un livello apicale nell’ organigramma aziendale e assume particolari responsabilità strategiche. Tali responsabilità richiedono un'attenzione specifica nella definizione del rapporto di lavoro : diversi i patti specifici da prevedere per consentire una corretta gestione del rapporto e ridurre il rischio di controversie future. L’Avvocato Barbara Masserelli ne ricostruisce le fasi chiave in un video ora online su 4clegal.com. Il video completo è disponibile a questo link .

Circolare Ministero lavoro n. 6/2025: dimissioni di fatto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sulla disciplina delle dimissioni di fatto, introdotta dall’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis. La circolare interpreta la norma stabilendo: che l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto; che, per quanto riguarda la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l’art. 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, debba essere superiore a quindici giorni; che i giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro; che quello individuato dalla legge costituisce il termine legale minimo perché il datore – a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza – possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo. La disposizione in esame non è applicabile nei casi previsti dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la convalida obbligatoria, con effetto sospensivo dell’efficacia, della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni presentate da: la lavoratrice durante il periodo di gravidanza; la lavoratrice madre o il lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento. comma 7-bis: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”

Garante Privacy: no al controllo a distanza oltre le prescrizioni dell’ITL

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, informa di aver sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE. Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

Certificazione parità di genere: domande entro il 30 aprile 2025 per l’esonero contributivo

Con il messaggio n. 4479/2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda, che permette, ai sensi dell’art. 5 della L. 162/2021, un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere.

Il rinvio dell’entrata in vigore della riforma sulla disabilità e l’ampliamento aree sperimentazione

Il 21 febbraio, il Parlamento ha convertito in legge n. 15 del 2025 il cosiddetto decreto “mille-proroghe” (decreto-legge n. 202 del 2024) e ha introdotto una modifica del testo dell’art. 19 quater del D.Lgs. n. 62 del 2024 prolungando il periodo di sperimentazione, che sarà dunque di 24 mesi e non di 12 mesi con rinvio quindi anche della data di entrata in vigore della riforma a regime che slitterà al 1° gennaio 2027. L’INPS, con il messaggio n. 766 del 3 marzo 2025, illustra  le ulteriori novità introdotte nella riforma dell’accertamento della disabilità  introdotte dal d.l. 202/2024, convertito dalla legge 15/2025. In particolare, a partire  dal 30 settembre 2025 , le attività di sperimentazione sono estese alle  seguenti   province : Alessandria, Aosta, Genova; Isernia; Lecce; Macerata; Matera; Palermo; Teramo; Vicenza; Provincia Autonoma di Trento.

Legge 17 febbraio 2025, n. 21: la sicurezza diventa materia di studio nelle scuole

Con la pubblicazione in GU n. 52 del 4 marzo 2025 è entrata ufficialmente in vigore la  Legge 17 febbraio 2025, n. 21 , concernente  “l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.” La Legge 21/2025 modifica l’articolo 3 della Legge 92 del 20 agosto 2019 e si propone di sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sui diritti e doveri dei lavoratori. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle normative. I principi fondamentali del diritto del lavoro, con particolare attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, verranno integrati nell’insegnamento dell’educazione civica. Per rendere l’apprendimento più efficace, si farà uso anche di testimonianze dirette di persone vittime di infortuni sul lavoro, così da offrire agli studenti un’esperienza educativa più concreta e coinvolgente. Le scuole potranno inoltre collaborare con enti, associazioni ed esperti specializzati in sicurezza sul lavoro per approfondire questi argomenti e fornire una formazione più completa.

Ticket mensa durante le ferie? un tema ancora aperto

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 342 del 3 marzo 2025, ha stabilito che nel calcolo della retribuzione da corrispondere al dipendente durante le ferie non devono essere considerati i buoni pasto , poiché questi hanno una natura non retributiva. La pronuncia napoletana si discosta dalla recente ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024 con la quale la Corte di Cassazione aveva concluso per il diritto ai ticket mensa anche durante le ferie (vedasi nostra newsletter n. 27). La Corte di Appello di Napoli - pur richiamando i medesimi principi di diritto e la giurisprudenza comunitaria già citati dalla ordinanza della Cassazione – giunge ad una diversa conclusione. Secondo i Giudici Napoletani, la retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto durante le ferie, è costituita dalle voci retributive direttamente collegate all'esecuzione del lavoro e connesse alla posizione professionale e personale del lavoratore; i buoni pasto in quanto costituiscono un beneficio assistenziale , legato al rapporto di lavoro solo in modo occasionale, non sono quindi parte integrante della retribuzione ordinaria. Le diverse interpretazioni delle norme europee evidenziano un dibattito ancora aperto. Sarà interessante seguire le future pronunce.

Parlamento: convertito in legge il decreto Milleproroghe 2025

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Per quanto riguarda la materia lavoro, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2025 dell’utilizzo della causale basata sulle « esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva », che le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all’avvio di contratti a tempo determinato.

Email aziendali post-dimissioni: guida alla compliance

Pubblicato in 4clegal.com

Per quanto tempo è lecito conservare le email di un dipendente dopo che il rapporto di lavoro è cessato? Come gestire correttamente questi dati? Una sentenza del Garante Privacy fa chiarezza sul tema: l’avvocato Carla Dehò ne ha parlato in una video-intervista ora online su 4clegal.com Il caso è emblematico: un'azienda conserva per tre anni email e log di accesso di un ex dipendente, utilizzandoli poi in una vertenza giudiziaria. Il risultato? Sanzione per violazione della privacy e controlli a distanza illeciti. Abbiamo ripercorso la vicenda analizzando le motivazioni del Garante, gli errori da evitare e le best practice per tutelare gli interessi aziendali. Il video completo è disponibile a questo link .

Rimborsi spese e trasferte dei lavoratori

La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto modifiche sulle regole di gestione dei rimborsi spese e delle trasferte effettuate dai lavoratori, soci, amministratori e collaboratori a partire dal 1° gennaio 2025. La modifica legislativa introduce la regola che solo il pagamento con strumenti tracciati comporterà per il lavoratore la garanzia dell’esenzione fiscale e previdenziale e per l’azienda la piena deducibilità fiscale. In attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, qui di seguito i principi alla base della modifica; in particolare: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), non concorrono alla formazione del reddito per il lavoratore solo qualora le spese stesse siano effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari); I rimborsi analitici relativi alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, potranno essere deducibili ai fini IRES sempre qualora effettuati mediante pagamenti tracciabili; Viene inoltre prevista l’esenzione delle spese di viaggio e trasporto che, qualora documentate e comprovate, non solo alle trasferte fuori del territorio comunale ma anche a quelle effettuate entro il territorio comunale. E’ necessario quindi per le aziende adottare nuove politiche e strumenti per uniformarsi alle nuove disposizioni al fine di agevolare entrambe le parti nella delle spese relative agli spostamenti lavorativi.

Parità di genere: un traguardo ancora distante

In data 24.02.2025 l’INPS ha pubblicato il Rendiconto di genere che fotografa una situazione ancora molto preoccupante della condizione femminile in Italia. Infatti, benché le donne risultino più istruite, rappresentando il 52,6% dei diplomati e il 59,9% dei laureati, emerge una disparità salariale che rende evidente quanto sia ancora lungo il cammino verso la parità di genere e quanto il genere femminile si trovi a dover coniugare ancora troppo faticosamente vita familiare e vita lavorativa. Ecco i dati più salienti evidenziati per l’anno 2023: Gendergap di 17,9 punti percentuali: il tasso di occupazione femminile si è attestato al 52,5%, quello degli uomini al 70,4%; Tasso occupazione femminile pari solo al 42,3% sul totale della popolazione; Instabilità occupazionale prevalentemente femminile: solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato, contro il 22,6% degli uomini; Tipologia di contratto di lavoro: le assunzioni a tempo indeterminato delle donne sono il 36,1% contro il 63,1% degli uomini, mentre per i contratti a termine la situazione è più paritaria: 43,8% delle donne contro il 56,2% degli uomini; Maggior ricorso al contratto part time: il 64,4% delle lavoratrici sceglie l’orario ridotto e anche il part time involontario è prevalentemente femminile; Stipendi inferiori per le lavoratrici di oltre 20 punti percentuali rispetto agli uomini; Ruoli dirigenziali: solo il 21,1% della popolazione femminile ricopre questo ruolo e solo il 32,4% di esse appartiene alla categoria di Quadro; Congedo parentale utilizzato dalle lavoratrici madri per un numero di giornate pari a 14,4 milioni, a fronte di appena 2,1 milioni di giornate fruite dai lavoratori padri; Pensioni di anzianità e di invalidità femminili inferiori del 25,5% e del 32% rispetto agli uomini, mentre nelle pensioni di vecchiaia il divario raggiunge addirittura il 44,1%.

INL: Patenti a crediti - le nuove Faq

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al  2 febbraio 2025 , le  FAQ sulla Patente a crediti . La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo è quello di assicurare maggiori livelli di sicurezza sul lavoro, attraverso La patente a crediti in edilizia, introdotta come strumento normativo innovativo, rappresenta un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo principale è garantire livelli più elevati di sicurezza sul lavoro, promuovendo il rispetto delle norme con riconoscimento di un sistema di accumulo e decurtazione di crediti per i soggetti che le rispettano. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 17 gennaio 2025 un aggiornamento delle indicazioni già fornite con la circolare n. 4/2024 per fornire ulteriori chiarimenti su diverse questioni pratiche emerse con l’applicazione delle normative vigenti.

... Ma è proprio colpa dei disabili?

Nei giorni scorsi si è molto parlato del Disastro Aereo avvenuto a Washington D.C., a seguito della collisione tra un volo di linea ed un elicottero militare. Le responsabilità del grave incidente non sono state ancora accertate ma il Presidente Trump ha già pronunciato la sua sentenza: la colpa è delle persone con disabilità, fisiche e psichiche, che sono state assunte grazie al piano di inclusione (DEI) attuato dalle Presidenze Obama e Biden. Secondo il Presidente Trump, l’inclusione di persone con disabilità nel contesto lavorativo avrebbe fatto diminuire lo standard qualitativo del servizio aereo che dovrà, a suo dire, da oggi in poi essere affidato solo a geni, talentuosi, senza alcuna disabilità. Nemmeno una parola alle gravi inefficienze del sistema di controllo dei voli aerei (pare che sul posto di lavoro vi fosse un numero inadeguato di risorse umane rispetto alle specifiche esigenze), nemmeno un progetto concreto per risolverle. Inaccettabile poi il richiamo al buon senso, in quanto proprio questo dovrebbe far comprendere come l’errore umano prescinde dalle caratteristiche della persona e l’essere genio non è garanzia di perfezione. È invece evidente che, per finalità strettamente politiche, si è preferito colpire i più deboli, dimenticando pilastri normativi e fondamentali conquiste sociali . Ricordiamo che il processo di inclusione della persona con disabilità è: iniziato con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 che ha sancito i principi di pari dignità e pari diritti e il divieto di discriminazione; articolato nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili del 1975, che ha evidenziato la necessità di prevenire le invalidità fisiche e mentali, e di aiutare i portatori di handicap a sviluppare le loro attitudini nei più disparati campi d'attività, nonché a promuovere, nella misura più ampia possibile, la loro integrazione in una vita sociale normale; proseguito con l’ADA ( Americans with Disabilities Act ) del 1990 che proibisce la discriminazione basata sulla disabilità; e affermato nel 2006 dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità volta a promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. L’inclusione è anche richiamata dalla Agenda 2030 che, per il raggiungimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, indica il principio cardine che “no one will be left behind” . Affermare il contrario significherebbe non solo interrompere un percorso di crescita sociale, ma anche fare marcia indietro sul riconoscimento dei diritti. La gravità delle affermazioni è data non solo dalla paventata ghettizzazione delle persone con disabilità, a prescindere dalle capacità delle stesse (Stephen Hawking era sia un genio sia una persona con disabilità), ma anche dalla promessa esclusione lavorativa di tutti coloro che non siano l’eccellenza; la paura dell’isolamento potrebbe portare i più fragili a nascondere la loro situazione personale , ove possibile, mettendo anche a repentaglio la salute, propria, di colleghi, dell’impresa. Non dimentichiamo che le procedure di inclusione prevedono un collocamento mirato della persona con disabilità attraverso un percorso complesso che parte dalla valutazione delle  capacità lavorative  e delle competenze professionali del disabile, dalle necessità e possibilità di inserimento nell’impresa (valutando la struttura aziendale e le mansioni possibili), e dalle azioni opportune per garantire la salute e   sicurezza della persona con disabilità, al fine di consentire l’inserimento nella posizione occupazionale migliore, anche con l’ausilio di ragionevoli accomodamenti , che consentono di, o aiutano a, eliminare le barriere di diversa natura  che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. È pertanto necessario abbattere i preconcetti e proseguire nella opera di sensibilizzazione attraverso una corretta informazione e formazione sulle modalità di inserimento del lavoratore con disabilità nel mondo del lavoro.     We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger everywhere; to combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just and inclusive societies; to protect human rights and promote gender equality and the empowerment of women and girls; and to ensure the lasting protection of the planet and its natural resources. We resolve also to create conditions for sustainable, inclusive and sustained economic growth, shared prosperity and decent work for all, taking into account different levels of national development and capacities. As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left behind . https://sdgs.un.org/2030agenda

Dirigenti: come gestire la conclusione del rapporto di lavoro

Pubblicato in 4clegal.com

Una gestione efficace della conclusione del rapporto di lavoro tra impresa e dirigente parte dalla stesura del contratto. Diverse le clausole che si possono prevedere per tutelare gli interessi strategici dell'azienda e del dirigente stesso: dal severance agreement ai patti di non concorrenza , fino al divieto di storno e sollecitazione . In un nuovo articolo per 4clegal.com l’avvocato Barbara Masserelli esplora gli strumenti giuridici che regolano l'uscita del dirigente.

Entry bonus, patti di stabilità e clausole di retention: come attrare e trattenere manager di valore

Pubblicato in 4clegal.com

Il rapporto contrattuale tra un’impresa e un dirigente è spesso disciplinato da patti specifici , che integrano la disciplina generale del lavoro subordinato dirigenziale. Ci sono diverse clausole che si possono utilizzare in un’ottica di attrazione e fidelizzazione dei manager. Dall’entry bonus ai patti di stabilità, fino alle clausole di retention, in questo articolo per 4clegal.com l’avvocato Barbara Masserelli offre una guida completa di questi specifici elementi.

Agenzia Entrate, risposta n. 5/2025

Chiarite le regole sull'utilizzo di carte di debito concesse ai dipendenti per fringe benefits nell’ambito di piani di welfare aziendale. Con la risposta ad interpello n. 5/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro chiaro per l’utilizzo di questi strumenti in conformità alla normativa fiscale vigente. Qui di seguito una sintesi Criteri per il riconoscimento come voucher cumulativo: La carta deve essere nominativa, non cedibile a terzi, e vincolata a un budget figurativo non monetizzabile. Deve essere utilizzabile esclusivamente presso esercenti convenzionati per beni o servizi definiti dal datore di lavoro. L’importo complessivo deve rispettare i limiti normativi sui fringe benefits: 1.000 euro per il 2025 (elevato a 2.000 euro per dipendenti con figli a carico). Se il limite viene superato, l’intero importo concorre a formare reddito da lavoro dipendente. Conseguenze fiscali: Se rispetta i criteri di cui sopra, la carta costituisce un valido documento di legittimazione ai sensi dell’art. 51, c. 3-bis del TUIR. Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto in busta paga. Viene confermato che l'uso di un budget figurativo assicura tracciabilità e previene usi impropri, come già espresso nella Circolare n. 28/E del 2016 e nella risposta n. 273/2019. La posizione favorevole dell’Agenzia delle Entrate garantisce un quadro chiaro per l’utilizzo di questi strumenti in conformità alla normativa fiscale vigente.

Lavoro, novità sulle assenze ingiustificate: definita la procedura

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 579/2025 , ha aggiornato le istruzioni operative per la gestione delle assenze ingiustificate, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 19 della Legge 203/2024, nota come Collegato Lavoro . La nuova normativa punta a semplificare le procedure per i datori di lavoro, introducendo le dimissioni per fatti concludenti che finora la giurisprudenza prevalente aveva negato. L’obiettivo è quello di sollevare le imprese dagli oneri burocratici (uno per tutti il ticket di licenziamento) e dalle complicazioni del licenziamento disciplinare, valorizzando l’assenza prolungata come un comportamento che dimostra implicitamente la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto. Cosa cambia con la nuova norma? La disciplina, che integra l’articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015, consente al datore di lavoro di sciogliere il rapporto in caso di assenza ingiustificata prolungata oltre i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza, per più di 15 giorni consecutivi. La procedura: comunicazioni, verifiche e risoluzione Il datore di lavoro deve notificare l’assenza ingiustificata all’INL, preferibilmente tramite PEC (il modello al seguente link Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015.docx ). La comunicazione deve includere tutte le informazioni disponibili, i dati personali e i recapiti del dipendente. Il datore di lavoro può procedere con la cessazione del rapporto attraverso il sistema UNILAV una volta inviata la comunicazione all’Ispettorato. L’Ispettorato, di contro, ha 30 giorni di tempo per effettuare verifiche, che possono comprendere il contatto diretto con il lavoratore, interviste con altri dipendenti o altri accertamenti utili. Il Lavoratore opporsi alla risoluzione dimostrando di non essere stato in grado di comunicare i motivi della sua assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro. In caso di dichiarazioni false o inadempienze gravi da parte dell’azienda, l’Ispettorato può annullare la risoluzione o riqualificare le dimissioni tacite in dimissioni per giusta causa.

Ammissibilità dei referendum: la decisione della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale in data 20 gennaio 2025 ha deciso sull’ammissibilità di cinque quesiti referendari. Quattro di essi sono direttamente legati al mondo del lavoro richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana” ; richiesta di referendum abrogativo denominata “ Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi” ; richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità ” ; richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato , durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi ”; richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici” .

Collegato Lavoro (legge n. 203 del 13 dicembre 2024)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 303 del 28 dicembre 2024) il c.d. Collegato Lavoro . La norma entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025 . Tante sono le novità per imprese e lavoratori: Assenze ingiustificate e dimissioni Le assenze oltre i 15 giorni comportano la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Viene quindi meno la disoccupazione involontaria e il lavoratore, pertanto, non avrà diritto alla NASPI. La norma modifica l' art. 26 D.Lgs. 151/2015 , introducendo il nuovo articolo 7-bis che recita “In caso di  assenza ingiustificata  del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza” . Sorveglianza sanitaria A modifica dell’art. 41 del d.lgs. 81/08: la idoneità alla mansione specifica potrà essere valutata già in fase pre-assuntiva (art. 1, a modifica dell’art. 41 comma 2 del d.lgs. 81/08). la visita medica al rientro di un’assenza per ragioni di salute protrattasi per oltre 60 giorni, dovrà essere disposta solo se il Medico Competente la ritiene necessaria; il Medico Competente per le sue valutazioni potrà altresì utilizzare le risultanze degli esami e delle indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva Durata del periodo di prova Sono stati forniti criteri univoci per la definizione della durata nei contratti a termine. Fatta salva una previsione  più favorevole nei CCNL , la durata del patto di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per  ogni 15 giorni di calendario  a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, per i rapporti di lavoro aventi durata  non superiore a sei mesi , la durata del periodo di prova non può essere inferiore a  due giorni  né superiore a  quindici giorni e per i rapporti di lavoro aventi durata  superiore a sei mesi  e  inferiore a dodici mesi , la durata del periodo di prova non può essere superiore a  trenta giorni . Smart working Le comunicazioni obbligatorie al Ministero su date di inizio e fine del lavoro agile dovranno essere effettuate entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Somministrazione Sono stati rivisti i limiti quantitativi e di durata all’ impiego di lavoratori somministrati. L’art. 10 abroga il quinto e sesto periodo del comma 1 dell’art. 31 del d.lgs. 81/2015, secondo i quali “nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025” . Sono poi esclusi dai limiti quantitativi di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 anche i contratti di somministrazione a tempo determinato di lavoratori e di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. È stato poi modificato l’art. 34, comma 2, specificando che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che indicano la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato “non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 31, comma 2, del presente decreto”. Rateizzazione dei debiti INPS e INAIL Sarà possibile richiedere il pagamento rateizzato dei debiti contributivi, se non affidati alla riscossione, per un massimo di 60 rate a partire dal 1° gennaio 2025. Attività stagionali L’art. 11 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali prevedendo che “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro , ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Decreto milleproroghe (decreto legge n. 202 del 27 dicembre 2024)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 302 del 27 dicembre 2024) il c.d. 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗲𝗽𝗿𝗼𝗿𝗼𝗴𝗵𝗲. Il DL ha previsto 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗿𝗼𝗴𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 della possibilità, in assenza di 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮𝗹𝗶 individuate 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 (𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮), di applicare ai contratti a termine più lunghi di 12 mesi, anche in virtù della sommatoria di precedenti contratti con lo stesso lavoratore, una motivazione individuata dal datore di lavoro ed il lavoratore tra le 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮, 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮. La disposizione era contenuta nell’art. 19, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 81/2015 ed era stata prevista come temporanea.