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Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23815

Contratto preliminare di vendita immobiliare – risoluzione del contratto per inadempimento – effetto interruttivo della prescrizione

L'effetto interruttivo della prescrizione si estende anche ai diritti subordinati inerenti al medesimo rapporto contrattuale, come la domanda di risoluzione del contratto, nonostante nel primo giudizio fosse stata proposta solo la domanda principale di esecuzione in forma specifica.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23822

Circolazione stradale – tutela risarcitoria per terzo trasportato ex art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 e L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato

La tutela prevista dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento 'a prescindere dall'accertamento della responsabilità', presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Non è applicabile, quindi, ai sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo. La Suprema Corte afferma che “La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963)”.


Diritto condominialeTribunale di Napoli, Sentenza, 25 agosto 2025, n. 7717

Responsabilità per danni a proprietà di altri condomini - individuazione dei soggetti tenuti a partecipare alle spese necessarie per la riparazione degli impianti di scarico

Il Tribunale sostiene che, in ragione della disponibilità della parte dell' impianto in capo al singolo condomino, quest'ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi dalla sua rottura.

Per fare ciò, il Tribunale parte dal presupposto secondo cui l'art. 1117 c.c. stabilisce, tra l'altro, che i tubi, ed i loro collegamenti, sono parti comuni "fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche", cosicché le tubazioni orizzontali si considerano appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare (appartamento o negozio) in cui sono situate, anche se la lesione viene riscontrata a livello della braga, ossia l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale - di pertinenza del singolo appartamento - e la tubatura verticale, che rientra nella competenza condominiale.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23857

Interpretazione contrattuale (contratto preliminare di compravendita di immobili in costruzione) – canoni ermeneutici ex artt. 1362-1365 c.c. nonché canoni integrativi ex artt. 1366-1371 c.c

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 20 agosto 2025, n. 23592

Legittimità del recesso del promissario acquirente in caso di mancata tempestiva attivazione del promittente venditore per l’ottenimento dei documenti necessari

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora il promittente venditore non si attivi tempestivamente per ottenere il rilascio dei documenti necessari alla definizione della pratica di sanatoria edilizia e alla liberazione del bene da vincoli quali gli usi civici, il recesso del promissario acquirente può essere considerato legittimo.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 11 agosto 2025, n. 23039

Azione di inefficacia ex art. 64 L. fall. – Trascrizione dell’atto, conseguenze, fattispecie

In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 L. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferire a quest'ultimo effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come atto gratuito un contratto di compravendita che prevedeva, a titolo di prezzo, la cessione di un credito vantato nei confronti di un debitore già insolvente).


Real EstateCassazione Civile, Sez. un., 11 agosto 2025, n. 23093

La rinuncia alla proprietà immobiliare: natura, effetti e autonomia causale dell'atto unilaterale ex artt. 827 e 832 c.c

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare 'trova causa', e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".



Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 7 agosto 2025, n. 22779

Rappresentanza processuale della persona giuridica – onere della prova del potere rappresentativo – potere del Giudice ex art. 182 c.p.c. di rilevare d’ufficio il difetto di rappresentanza

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il fatto che l'onere di dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, sussista solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte, e sempre che la fonte di detti poteri non sia soggetta a un regime di pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.


Diritto fallimentareTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 agosto 2025, Pres. Est. Quaranta

Procedimento unitario - Competenza territoriale - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Superamento

In tema di competenza territoriale per l'apertura degli strumenti e delle procedure di cui al Codice della crisi, la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore (COMI) con i luoghi elencati dall'art. 27, comma 3, CCII ha carattere relativo, ed è superabile in forza della prova che in nessuno di tali luoghi si trovi l'amministrazione dell'impresa, o che ivi non si svolga alcuna attività economica. Tale interpretazione si impone al fine di recepire la nozione di COMI contenuta nel Regolamento (UE) 2015/848 (che contempla analoghe presunzioni, espressamente qualificandole come relative), e contribuisce a dare contenuto alla disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. m), che fa coincidere il COMI con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi (nel caso di specie, la presunzione è stata vinta dimostrando che la sede legale della società debitrice non fosse più che un semplice domicilio postale e fiscale, mentre tanto la direzione dell'impresa quanto la prevalente attività economica di quella si svolgevano altrove).


Diritto condominialeTribunale di Rovereto, Sentenza, 1 agosto 2025, n. 193

Impianto fotovoltaico – art. 1102 c.c

Il Tribunale rammenta come l’installazione di impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, lecita, dal momento che è espressamente ammessa dall’art. 1122 bis, comma 2 c.c., che stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” e come, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative; solo nel caso in cui la realizzazione dell’impianto comporti delle modificazioni alle parti comuni il condomino deve dare comunicazione all’amministratore e l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative (rispetto alla rimozione integrale dell’impianto, quale la sola riduzione del numero di pannelli installati) e può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione di idonea garanzia (art. 1122 bis comma 3 c.c.), in quanto un utilizzo così intenso e totalizzante rappresenta senz’altro un uso non consentito ai sensi dell’art. 1102 c.c., perché esclude in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari.

Il Tribunale afferma che ridurre l’impianto fotovoltaico a una porzione di tetto corrispondente alla sua quota millesimale di edificio - oltre a porsi in contrasto con l’interpretazione consolidata dell’art. 1102 c.c., secondo cui il bene comune può essere usato dal singolo comunista anche in maniera più intensa e più ampia rispetto all’uso astrattamente riconducibile alla sua quota - rischia di impedire di fatto ai singoli condomini di trarre dal bene comune determinate utilità (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui la riduzione dei pannelli fotovoltaici a una superficie di tetto corrispondente alla quota millesimale si traduca nella realizzazione di un impianto sottodimensionato rispetto a un normale impianto a uso domestico).


Diritto condominialeCorte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 4008

Condominio – art. 1102 c.c., diritto di ciascun comproprietario ma divieto di alterazione della cosa comune o di compromissione del diritto al pari uso degli atri condomini

Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune anche un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, apportandovi opportune modificazioni, purché non alteri la destinazione della cosa comune o comprometta il diritto al pari uso degli altri comunisti, secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c..


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21901

Circolazione stradale – assicurazione della responsabilità civile – valutazione della condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro

La valutazione della concreta condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro e la conseguente ripartizione dell'apporto causale rispettivamente dato rientrano nella competenza del giudice di merito e restano sottratte al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.


Diritto bancarioCorte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sentenza, 30 luglio 2025, n. 4026

Contratto di mutuo fondiario – validità del calcolo interessi nel piano di ammortamento “alla francese”

Il piano di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, essendo calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente. Pertanto, tale metodo non viola il divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20415

Separazione o divorzio – validità degli accordi regolanti i rapporti patrimoniali tra coniugi se considerati contratti atipici con condizione sospensiva lecita

Gli accordi tra coniugi che regolano i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio sono validi se considerati meri contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.


Area CivileTribunale di Catanzaro, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 luglio 2025, n. 1620

Separazione coniugi - Mutuo cointestato – Chat WhatsApp quale prova scritta atipica dell'accollo interno

Il Tribunale afferma che la chat WhatsApp, pur informale, risponde ai requisiti della libertà negoziale e della reciprocità, facendo valere il principio di “prova scritta atipica” fondato sulla buona fede e sull’affidabilità del dato informatico. Essendo il patto intercorso via WhatsApp, non disconosciuto dal marito né dai figli, sentiti in udienza, la chat è stata equiparata dal Tribunale a una confessione stragiudiziale e ammessa in giudizio come prova documentale, ex art. 2722 c.c., non essendo il suddetto patto in contrasto “con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli”.

Nel caso specifico, due ex coniugi avevano regolato – attraverso una chat WhatsApp – la gestione economica post-separazione: l’ex marito si impegnava a sostenere il pagamento del mutuo familiare, mentre l’ex moglie dichiarava di rinunciare all’assegno di mantenimento.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 luglio 2025, n. 19844

Concordato preventivo – revoca ex art. 173 L.Fall

In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 L.Fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenza n. 1521/2013), relativamente ai connotati di natura negoziale riscontrabili nella disciplina dell'istituto rilevano come, non escludono "evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia"


Diritto bancarioTribunale di Lucca, Sentenza n. 511 del 17 luglio 2025

Contratto di mutuo a tasso variabile – Anatocismo

Deve ritenersi – in linea di principio – esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, si è in presenza di anatocismo, “poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo. Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 16 luglio 2025, n. 19680

Vendite speciali di immobili (contratto preliminare di compravendita) – risoluzione del contratto per inadempimento – valutazione delle prove

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. D'altro canto, l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1, prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19600

Revocazione delle sentenze di legittimità – presupposti – contitolarità di conto corrente bancario

In tema di revocazione delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso. La Suprema Corte rileva come, nel caso concreto, la suddetta "mancata prospettazione della dimensione endofamiliare", configura una doglianza tendente a criticare la valutazione di un motivo del ricorso per cassazione fondata sull'omesso esame delle ragioni espresse dall'impugnazione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19435

Cessione del credito – obbligo di informazione – segnalazione di inesistenza del credito ceduto

Il debitore ceduto, reso edotto della cessione del credito, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario per la mancata segnalazione dell'inesistenza del credito ceduto, non configurandosi un obbligo di informazione che aggravi la sua posizione, né una violazione del principio di correttezza e buona fede.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 14 luglio 2025, n. 19334

Contratto preliminare di bene immobile – requisiti per la validità – non necessaria l’indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto

Nel contratto preliminare di vendita di bene immobile, l'indicazione del bene può essere anche incompleta e mancare dei dati catastali e degli altri elementi distintivi del bene, purché il bene sia determinato o determinabile, anche per relationem. Ai fini della validità del preliminare non è necessaria l'indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto, ma è sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali.


Diritto fallimentareTribunale di Locri, Sentenza, 12 luglio 2025, n. 14/2025, Est. Cardona

Concordato minore – Professionista sovraindebitato – Requisiti dimensionali ex art. 77 CCII –“Cram down” fiscale e previdenziale ex art. 80, comma 3, CCII

Il professionista sovraindebitato, in quanto soggetto non imprenditore, può accedere al concordato minore senza essere assoggettato ai requisiti dimensionali previsti dall’art. 77 CCII, potendo proporre un piano in continuità fondato sui redditi futuri derivanti dall’attività professionale. Nella valutazione di fattibilità del piano, deve essere garantito al debitore e al suo nucleo familiare un sostentamento minimo vitale, quale espressione del diritto ad una vita dignitosa. È ammissibile l’omologazione del concordato minore nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, qualora la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18399

Circolazione stradale – accertamento della dinamica del sinistro (con costituzione in giudizio della Compagnia assicurativa)

L'accertamento della dinamica del sinistro non è discutibile in sede di legittimità, per cui ogni ulteriore contestazione sul punto si risolve nel tentativo di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito, dal momento che lo stabilire quale sia stata la dinamica di un sinistro stradale; il valutare se alcuno dei conducenti abbia vinto la presunzione posta a suo carico dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e il graduare le colpe dei corresponsabili sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.