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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27460

L’applicazione dell’anatocismo ai contratti stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e l’onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse

Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 ottobre 2025, n. 27279

Vendita di un terreno confinante con altro terreno sul quale insiste un fabbricato edificato – Vizi/difetti della cosa venduta

La consegna di una cosa venduta che difetta delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale realizza la fattispecie di aliud pro alio. Il giudice, nel risolvere la controversia, può qualificare d'ufficio l'azione proposta, interpretando le domande dell'attore in termini di domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 13 ottobre 2025, n. 27367

Esecuzione forzata - società in nome collettivo

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti. Di conseguenza, in caso di mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci resta indipendente da quella della società anche in caso di accoglimento dell’opposizione di quest’ultima.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 11 ottobre 2025, n. 27226

Opposizione allo stato passivo (art. 98 L.F.) – Liquidazione Coatta Amministrativa – Privilegio ex art. 2751 bis c.c. n. 5

Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c., n. 5), spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Al di fuori della procedura di concordato preventivo, il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa ad ottenerla non genera alcuna presunzione né assoluta né relativa di sussistenza del carattere cooperativo, rimanendo il relativo onere a carico del creditore.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826

Responsabilità sanitaria – perdita feto

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”


Gestione del personaleCommento alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1399 del 6 ottobre 2025

Trasparenza amministrativa e rispetto della privacy: necessario un giusto equilibrio

La divulgazione di dati personali di un lavoratore, quali nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, effettuata tramite pubblicazione “in chiaro” nell’Albo Comunale di una sentenza resa tra parti i un giudizio per mobbing avanti il Giudice del lavoro, costituiscono una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente, anche se la finalità della comunicazione era quella di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti ai sensi degli artt. 183 e 194 comma 1, lett. a D.Lgs n. 267 del 2000.

I passaggi più significativi:

  • I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione (Cass. Civ., SSUU, n. 30981 del 2017)
  • Costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato (Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013)
  • Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza
  • La pubblicazione dei dati personali nell'Albo del Comune, ivi compreso quello on-line, di un piccolo territorio è fonte di sicuro disagio e integra danno non patrimoniale.

Diritto bancarioCorte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025

Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)

La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.

La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 ottobre 2025, n. 26702

Installazione di ascensore o piattaforme elevatrici realizzati da uno o più condomini

L'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni del fabbricato per eliminare le barriere architettoniche deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., secondo il criterio del pari uso, conferendo a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 30 settembre 2025, n. 26415

Procedimento di apertura della Liquidazione Giudiziale – verifiche preliminari da parte del Giudice

In sede di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale deve verificare sommariamente e in via incidentale l'esistenza di un credito di cui sia titolare il ricorrente, senza richiedere un definitivo e giudiziale accertamento del credito o l'esecutività del titolo. Il giudice può accertare in via indiziaria il trasferimento del credito attraverso notificazioni delle singole cessioni dei crediti.


Diritto fallimentareTribunale di Roma, 23 settembre 2025, Est. Miccio

Composizione negoziata della crisi - Misure cautelari - Richiesta di ordine nei confronti dell'INPS di rilascio del DURC - Fumus boni iuris

Le misure cautelari nella composizione negoziata, compresa la richiesta di rilascio del DURC, hanno quale necessario presupposto il fumus boni iuris del diritto a tutela del quale vengono richieste, con la conseguenza che non possono avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge anche qualora tale disapplicazione appaia funzionale al buon esito delle trattative. Per il Tribunale, quindi, è “onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio ovvero di raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata che renda possibile il rilascio del documento”. Il Tribunale chiarisce, poi, come la composizione negoziata, diversamente da altre procedure concorsuali, non prevede alcun divieto di pagamento di crediti anteriori (e dunque non è applicabile l’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30.01.2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative).


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 settembre 2025, n. 25495

Scioglimento di unione civile – requisiti per riconoscimento assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, presenta un riepilogo dei principi alla base del riconoscimento dell’assegno nel matrimonio, che considera valevoli anche nelle unioni civili, vista l’applicazione del comma 6 art. 5 delle Legge sul divorzio (Legge 01 dicembre 1970 n. 898), precisando come la funzione assistenziale dell'assegno si identifica nell’inadeguatezza dei mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell’impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo. La funzione compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico dipende dalle scelte connesse alla conduzione della vita comune e dal sacrificio di una delle parti nel fornire un apprezzabile contributo alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune.

La Suprema Corte afferma come “Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa” e come “Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 25446

Approvazione rendiconto condominiale – documenti necessari e requisiti

Per l'approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L'obiettivo è fornire trasparenza, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che la documentazione giustificativa sia comprensibile e permetta il controllo delle operazioni dell'amministratore.


Real EstateTribunale di Vicenza, 13 settembre 2025, Est. Limitone

Trust - registro delle Imprese: iscrizione di una sentenza da parte del Conservatore

Il Conservatore del registro delle imprese, quando iscrive una sentenza, non deve compiere un’attività interpretativa della medesima, ricavandone alcunché, ma deve solo dare conto di ciò che è scritto nel dispositivo, senza alcuna possibilità di intervenire in sede interpretativa sul medesimo, né deducendone alcuna conseguenza di legge, e neppure debba dirimere questioni inerenti la “corretta catena di trasferimenti”, che vanno risolte in sede giudiziaria, essendo il Registro delle Imprese solo il prisma in cui leggere ciò che avviene nell’impresa e non il luogo di risoluzione delle controversie che riguardano la stessa.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. III, sentenza 12 settembre 2025, n. 25121.

Assicurazione sulla vita

La Cassazione ha ribadito che l’assicurazione sulla vita è un contratto inter vivos con effetti post mortem, in cui il diritto del beneficiario nasce direttamente dal contratto e non dall’eredità

Se il beneficiario è indicato genericamente come “erede testamentario” (senza nomi perché il testamento non esiste ancora), la sua identificazione avviene al momento della morte dello stipulante, in base alle disposizioni testamentarie successivamente redatte.

L’art. 1920, comma 2, c.c. consente infatti la designazione generica del beneficiario, fondata sul principio del favor tertii, permettendo l’individuazione “per relationem”. Questo vale per casi come il “futuro coniuge”, il “concepturus” o, appunto, gli eredi testamentari.

La designazione può quindi avvenire anche in incertam personam, rinviando l’identificazione concreta al verificarsi dell’evento assicurato, senza che ciò comprometta la validità del contratto. Infatti, la designazione del beneficiario non è elemento essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Inoltre, una successiva attribuzione testamentaria in favore di una persona determinata equivale a designazione ai sensi dell’art. 1920, comma 2, c.c. Questo non trasforma l’attribuzione in una successione ereditaria, perché il diritto del beneficiario nasce comunque dal contratto di assicurazione, che rimane un contratto a favore di terzi, con la peculiarità che la designazione può avvenire anche dopo la stipulazione, mediante dichiarazione o testamento.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25062

Contratto preliminare di vendita immobile di pregio storico ristrutturato dal promittente venditore

L'inadempimento della parte venditrice che non pone la parte acquirente nelle condizioni di effettuare una verifica finale sull'effettiva consistenza dell'immobile legittima l'acquirente a sospendere l'effettuazione della propria prestazione senza che tale comportamento possa essere considerato contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c.


Diritto fallimentareTribunale di Milano, 5 settembre 2025, Est. De Simone

Procedimento unitario – Concessione di misure cautelari – Progetto di piano

Nell’accesso con riserva al procedimento unitario, la concessione di misure cautelari non può prescindere da una seppur minima disclosure circa i contenuti del progetto di regolazione della crisi, ai fini della dimostrazione della sussistenza del fumus boni iuris. Il debitore, depositando il ricorso con contestuale domanda cautelare, deve depositare un progetto – anche embrionale – di piano, in modo tale da consentire al Tribunale e al Commissario Giudiziale di apprezzarne, almeno in via sommaria, la coerenza, la plausibilità e la concreta prospettiva di risanamento.

Il Tribunale sul punto rammenta come la discovery minima richiesta non equivale alla presentazione di un piano definitivo, ma esige la produzione di un progetto sufficientemente articolato da fungere da base di giudizio preliminare sulla serietà e sulla praticabilità del percorso di regolazione della crisi.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24567

Responsabilità contrattuale dell’appaltatore - eccezione di inadempimento

L'appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Ove le istruzioni del committente siano palesemente errate, l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è sufficiente che la volontà di sollevarla sia desumibile dalle difese della parte in modo non equivoco.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 settembre 2025, n. 24465

Nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) - Rapporto tra contratto preliminare e definitivo

Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. Tale invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24404

Equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 anche per le persone giuridiche - requisiti

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 agosto 2025, n. 24056

Cose in custodia – richiesta giudiziale di risarcimento danni - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 27 agosto 2025, n. 23954

Fallimento – Necessaria autorizzazione del G.D. per azione di responsabilità promossa dal Curatore nei confronti degli amministratori

In materia fallimentare, l'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori per danni alla società fallita e ai creditori richiede l'autorizzazione del giudice delegato. La mancanza del previo parere del comitato dei creditori non inficia la validità del decreto di autorizzazione se non è stato reclamato, sanando eventuali vizi procedurali.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 agosto 2025, n. 23881

Immissioni intollerabili, ex art. 2043 c.c. – immobile condotto in locazione – non rileva la responsabilità per danni da cose in custodia per l’attività illecita altrui

In materia di immissioni intollerabili ex art. 2043 c.c., la responsabilità del locatore si configura solo ove abbia concorso al fatto dannoso, anche locando l'immobile con consapevolezza della possibile produzione di immissioni o omettendo iniziative difensive; è necessaria la prova della prevedibilità del pregiudizio. Non è configurabile una custodia dell'attività illecita del conduttore ex art. 2051 c.c. Quanto al condominio, la vigilanza sull'osservanza del regolamento è affidata all'amministratore ex art. 1130 c.c., sicché l'omissione di quest'ultimo non comporta automatica responsabilità solidale del condominio