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Contratto di affitto di ramo d’azienda – Deposito cauzionale – Sequestro preventivo
Tribunale di Brindisi, Sentenza, 23 ottobre 2025
Il Tribunale afferma che le somme che il proprietario affittante ha ricevuto a titolo di deposito cauzionale non possono essere trattenute né in caso di fallimento dell’affittuario né in caso di sottoposizione del suo patrimonio a sequestro nell’ambito di procedimento di prevenzione. È pertanto legittimo il decreto ingiuntivo che ordina l’immediato pagamento all’amministratore giudiziario dell’ammontare in deposito.
Nel caso di specie, come previsto dall’articolo 64 del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011), in caso di sequestro successivo al fallimento, i beni della massa attiva, ivi compresi i crediti verso terzi, sono stati trasferiti alla gestione dell’amministratore giudiziario, mentre i crediti dei terzi verso il soggetto dichiarato fallito e i cui beni sono stati sottoposti a sequestro sono stati ritenuti assoggettati al procedimento di verifica di buona fede previsto dagli articoli 57 e ss. del Codice antimafia.