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Rettifica dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi – Contratto preliminare di compravendita

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 novembre 2025, n. 29059

In tema di rettifica della dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c .nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo di crediti (debito derivante da un contratto preliminare di compravendita), la Suprema Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi”.