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Separazione coniugi - Mutuo cointestato – Chat WhatsApp quale prova scritta atipica dell'accollo interno
Tribunale di Catanzaro, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 luglio 2025, n. 1620
Il Tribunale afferma che la chat WhatsApp, pur informale, risponde ai requisiti della libertà negoziale e della reciprocità, facendo valere il principio di “prova scritta atipica” fondato sulla buona fede e sull’affidabilità del dato informatico. Essendo il patto intercorso via WhatsApp, non disconosciuto dal marito né dai figli, sentiti in udienza, la chat è stata equiparata dal Tribunale a una confessione stragiudiziale e ammessa in giudizio come prova documentale, ex art. 2722 c.c., non essendo il suddetto patto in contrasto “con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli”.
Nel caso specifico, due ex coniugi avevano regolato – attraverso una chat WhatsApp – la gestione economica post-separazione: l’ex marito si impegnava a sostenere il pagamento del mutuo familiare, mentre l’ex moglie dichiarava di rinunciare all’assegno di mantenimento.