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LavoroCassazione ordinanza n. 1476 del 15.01.2024

La giusta causa non è esclusa in assenza di danno per l’azienda

Ai fini del giudizio circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, va valutata, non già la presenza o meno di danno economico in capo all’azienda, ma l’incidenza della condotta del dipendente sul vincolo fiduciario.

La Cassazione rileva che, in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato, valutabile ai fini della legittimità o meno della sanzione, non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro; la condotta del dipendente va valutata sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, esaminando la legittimità del recesso con riferimento alla lesione, quale conseguenza del comportamento addebitato al dipendente, dell'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


LavoroCassazione Civile ordinanza n. 1472 del 15.01.2024

Licenziamento - malattia e altro lavoro

E’ legittimo il licenziamento del dipendente che durante l’assenza per malattia pone in essere comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione lavorativa per la possibile o probabile protrazione dello stato di infermità.

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il lavoratore deve, in ogni caso, astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore alla corretta esecuzione dell'obbligazione principale dedotta in contratto. Per fare ciò, il dipendente in malattia è tenuto a rispettare pedissequamente tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui il lavoratore è obbligato.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, lo svolgimento di attività in periodo di assenza per malattia costituisce illecito di pericolo e non di danno e, quindi, sussiste non soltanto se l'attività extralavorativa abbia effettivamente provocato un'impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il dipendente si sia comportato in modo imprudente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


Real EstateCorte di Appello di Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 81

Il conduttore è responsabile nei confronti del locatore dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, pur temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa

La Corte d’appello meneghina ha avuto modo di recentemente ribadire il principio, espresso dalla Corte di Cassazione, che l’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del

deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento non sia a lui imputabile; in mancanza di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a carico del conduttore.

Il conduttore, poi, se ha scelto di consentire a terzi, anche se per un tempo limitato, l’uso o il godimento del bene locato, risponde nei confronti del locatore anche dei danni cagionati all’immobile anche da tali terzi.


Diritto fallimentareTrib. Bologna, 12 gennaio 2024 n. 248/2023

Liquidazione Giudiziale – Adozione misure cautelari – presupposti (sequestro) – tutela continuità aziendale

Le misure cautelari anche nel codice della Crisi mantengono sia la funzione di conservazione del patrimonio aziendale del debitore rispetto ad eventuali atti dispositivi ed iniziative individuali dei creditori, sia quella di consentire la gestione dell’impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell’impresa, attraverso la continuità aziendale (tramite la disposizione dell’esercizio provvisorio e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori).


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 11/01/2024, n.1261

La clausola che delimita il rischio garantito nel contratto di assicurazione della vita non rientra nella tutela del consumatore contro le clausole abusive

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto, non rientrando nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, in quanto l'art. 34 c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.


Diritto bancarioCorte d’Appello Ancona, Sez. I, sentenza 11.01.2024, n. 53

Conto corrente bancario - Indebito bancario - Onus probandi – Insussistenza

In materia di indebito bancario, con specifico riguardo al conto corrente bancario, il correntista è tenuto comunque a dimostrare, in caso di omessa produzione della documentazione bancaria anteriormente all'introduzione del giudizio di ripetizione dell'indebito, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nella specie, detta prova non è stata assolta, non potendo la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., comunque disposto in modo del tutto esplorativo, colmare l'onus probandi incombente sul correntista che agisce per il ricalcolo del saldo.


SuccessioniCorte di Cassazione Civile, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 982

Donazioni indirette mediante operazioni di bancogiro

Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette (art. 809 cod. civ.), ma configura una donazione tipica (art. 769 cod. civ.) ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (art. 782, primo comma, cod. civ.), salvo che sia di modico valore (art. 783 cod. civ.), poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.), considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.


Real EstateCorte di Cassazione, Sezione II Civile, 9 gennaio 2024, n. 785

Mandato all’agente immobiliare e clausole vessatorie

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sul tema delle clausole vessatorie inserite in un contratto unilateralmente predisposto dal mediatore.

La Suprema Corte ha ritenuto vessatorie ed abusive, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 33 del Codice del Consumo, le clausole che riconoscono al mediatore il diritto alla provvigione anche dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, nel caso in cui l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile”.

Detta clausola, secondo l’interpretazione della Corte, determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.


Diritto condominialeTribunale di Modena, Sezione I Civile, Sentenza del 9 gennaio 2024 n. 18

Sostituire i portoni di accesso ai garage? Potrebbe alterare l’armonia dell’edificio e ledere il decoro architettonico

Il Tribunale di Modena, accogliendo la domanda avanzata in giudizio del Condominio, ha ritenuto che la sostituzione di due portoni di accesso ai garage dal prospetto principale del condominio, alteri la complessiva armonia e fisionomia dell’edificio condominiale e ledendone anche il decoro.

Il Tribunale ha quindi condannato il condomino al ripristino dell'infisso originario o di altro a quest'ultimo esteticamente uniforme.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 8 gennaio 2024, n. 421

Il committente, anche a seguito del recesso unilaterale, ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni all’appaltatore e al direttore dei lavori, in solido tra loro

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso, non gli è preclusa la facoltà di chiedere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per le condotte inadempienti verificatesi in corso d'opera, anche se non terminata, e addebitabili all'appaltatore.

In tal caso, non è, infatti, applicabile la disciplina della garanzia per i vizi dell’opera, poiché tale disciplina esige il totale compimento dell'opera.

Dunque, qualora sia accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull'attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l'appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall'appaltante.


LavoroCassazione ordinanza n. 87 del 3 gennaio 2024

Licenziamento motivo oggettivo e reintegra

La Cassazione afferma che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della L. 300/1970, il giudice deve disporre la reintegra ogniqualvolta ravvisi che il fatto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. non sussiste, a prescindere dall’evidente percezione o meno di tale insussistenza. La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è richiesta:

a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa;

c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.

Per la sentenza, quindi, laddove manchi un nesso causale tra recesso datoriale e giustificato motivo oggettivo addotto a suo fondamento, si integra la manifesta insussistenza del fatto che, come tale, giustifica la reintegra.


Risarcimento danniCorte d'Appello Napoli, Sezione 9, Civile – Sentenza del 2 gennaio 2024 n. 5

Risarcimento del danno conseguente ad eventi atmosferici

In tema di risarcimento danni, il risarcimento dei danni causati da eventi atmosferici prevede due condizioni ovverossia che gli effetti dannosi siano riscontrabili su una pluralità di edifici o proprietà circostanti e che, in caso di danni da bagnamento alle parti interne del fabbricato, l'acqua sia penetrata a causa di rotture, brecce o lesioni causate dalla violenza degli eventi atmosferici.


Diritto bancarioTribunale di Napoli, 30 dicembre 2023 – G.E. Dott. Giuseppe Fiengo

Clausole abusive in favore del consumatore – vendita bene pignorato

Con ordinanza del 30 dicembre 2023 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Fiengo, si è pronunciato in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare eventuali clausole abusive pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, ovvero dopo la vendita del bene pignorato. Ciò, sul presupposto del mancato, esplicito esame dell’abusività delle medesime clausole in sede monitoria e sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito), quanto alla possibilità di avvalersi del rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 C.p.c. Riprendendo i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, l’ordinanza in oggetto ritiene sussistente, anche nel caso in cui sia già avvenuto il trasferimento del bene pignorato, il potere-dovere del giudice di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto, in forza del quale è stato emesso il titolo azionato in sede esecutiva da parte del procedente. Il consumatore, pertanto, deve essere invitato a proporre l’opposizione tardiva mediante un atto da notificare ai sensi degli artt. 138 e ss. C.c. ed introduce alcune ragioni alla base di tale decisione che rimandiamo all’esame integrale della sentenza.

Non basta a coinvolgere il consumatore un semplice atto da comunicare in cancelleria, poiché tale modalità di comunicazione è ritenuta incompatibile con la ragionevole possibilità, per l’esecutato – consumatore, di proporre l’opposizione ex art. 650 C.p.c.

Vengono fornite specifiche indicazioni al consumatore, ovvero le uniche che, in base all’ordinanza in oggetto, possano consentire allo stesso di valutare in modo consapevole ed effettivo se avvalersi o meno del rimedio di cui all’art. 650 C.p.c. (come rimodulato dalle Sezioni Unite), ovvero:

  • le specifiche clausole del contratto che si ritengono abusive, e che hanno incidenza sull’accoglimento integrale o parziale della domanda del creditore;
  • le possibili conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento della concreta abusività delle clausole.

Real EstateCassazione Civile Sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36494

Dopo aver proposto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, il locatore ha interesse alla percezione del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna del bene

La Suprema Corte è recentemente intervenuta sul tema del diritto del locatore a vedersi riconoscere i canoni di locazione dal conduttore moroso sino alla riconsegna dell’immobile.

In particolare, la Corte ha ritenuto che, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 35979

L'amministratore di condominio nominato con delibera illegittima continua a esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio sino alla nomina del nuovo amministratore

In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, e quindi quando non è ancora stata resa la sentenza dichiarativa dell’invalidità di tale delibera, l’amministratore nominato continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari.

Solo il giudice può accertare se permane in capo all’amministratore la legittimazione e tale accertamento non è soggetto ad eccezione di parte, dato che riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale.


Real EstateTribunale di Campobasso, 27 dicembre 2023, n. 1007

Ritardo nella riconsegna dell’immobile alla scadenza della locazione? Il locatore deve provare il danno patrimoniale subito

Il Tribunale, richiamando un precedente della Suprema Corte, ha ribadito che in caso rilevante ritardo nel rilascio dell’immobile alla scadenza della locazione, il conduttore è tenuto a versare al locatore il corrispettivo contrattualmente convenuto sino alla riconsegna e a risarcire il maggior danno subito dal locatore.

Tale danno, però, non può essere riconosciuto automaticamente in ragione della ritardata consegna, ma è necessario che il locatore provi l’esistenza di una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di una specifica attuale utilizzazione, nonché all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo.


Diritto fallimentareCass. Sez. 1, 27 dicembre 2023, n. 35955

Fallimento in estensione del socio illimitatamente Responsabile - Termine – Perdita qualità socio

In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale (vedasi 147 L.F. comma 2) per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio a titolo personale in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall’iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l’interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt. 2284 ss c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.


Diritto bancarioCorte di Cassazione, Sez. II sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023

Nullità di un contratto di finanziamento - Clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il  principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.


LavoroCassazione ordinanza n. 35576 del 20.12.2023

L’inerzia del lavoratore non equivale alla rinuncia del diritto

La Cassazione afferma che l'inerzia o il ritardo del lavoratore nell’esercizio di un proprio diritto non sono sufficienti ai fini di un accertamento circa una volontà abdicativa del dipendente.

Affinché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il dipendente ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso.

In particolare, per la sentenza, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà del lavoratore di rinunciare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al dipendente, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il datore-debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato.


LavoroCon l’ordinanza n. 35516 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che deve essere dichiarato illegittimo, per insussistenza del fatto, il licenziamento irrogato per una condotta che rientra, in realtà, in una prassi aziendale condivisa dai superiori.

Cassazione: niente licenziamento se la condotta addebitata è una prassi condivisa dai superiori

La lavoratrice, cassiera presso il punto vendita della società, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver creato una fittizia carta fedeltà (intestata ad una persona inesistente) ed averla utilizzata in più occasioni per acquisti effettuati da clienti in modo da ottenere un indebito accumulo di punti. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo dimostrata l'esistenza in azienda della prassi di utilizzare la carta irregolare.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di specie, non è ravvisabile il vantaggio della dipendente per interessi del tutto personali e a detrimento dell'interesse aziendale: elementi questi che rappresentavano componenti necessari dell'addebito.

In particolare, per la sentenza, la fattispecie contestata rientrava nell’ambito di una prassi aziendale diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali, che in mancanza vi avrebbero rinunciato.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, anche a fronte dell’avallo di detta condotta da parte dei superiori gerarchici della dipendente, non può ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento.


LavoroCon l’ordinanza n. 35527 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che la cessazione dell'attività, unica causale legittimante il recesso della lavoratrice nel primo anno di età del figlio, va interpretata in maniera rigorosa e può integrarsi solo in assenza di qualsivoglia continuazione dell’impresa.

Cassazione: licenziamento in maternità legittimo solo con cessazione definitiva dell’attività di impresa

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’unico motivo che consente all’azienda di licenziare una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del figlio è la cessazione dell’attività.

Secondo i Giudici di legittimità, il concetto di cessazione dell’attività che prevede una deroga al divieto di licenziamento deve essere considerato in senso sostanziale e non formale.

Per la sentenza, ciò significa che deve essere esclusa, dal perimetro operativo della cessazione di azienda come innanzi considerata, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell'impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga.

Su tali presupposti, visto che nel caso di specie erano in corso attività conservative dell'impresa al momento dell’impugnato recesso, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal fallimento e conferma la nullità del licenziamento.


Diritto bancarioCorte di Giustizia UE, 14.12.2023 nella causa C – 28/22

Consumatore – contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo - ripetizione controprestazioni

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.

Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l’applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l’effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.

Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell’abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall’invito di quest’ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.

La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un’interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.

In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.

Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un’interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.


SuccessioniOrdinanza interlocutoria Corte di Cassazione, Seconda Sezione, Numero: 34852, del 13/12/2023, Presidente A. Carrato, Relatore G. Fortunato

Successioni "mortis causa" - trasmissione del ricorso alla Prima Presidente

In tema di successioni “mortis causa”, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto ovvero una questione di massima di particolare importanza in relazione alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell’inventario.

In particolare:

se, nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;

se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;

se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c., ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.


LavoroCorte di Giustizia UE: sentenza emessa il 07 dicembre 2023, nella causa C-518/2022

Non vi è discriminazione basata sull’età se il fine da perseguire è la tutela del disabile e il suo diritto di scelta

Non è discriminatoria la procedura di assunzione che richieda una specifica età anagrafica per una risorsa da adibire alla assistenza personale di persona disabile, se tale requisito è richiesto dalla persona da assistere; la preferenza per una determinata fascia di età espressa dalla persona disabile beneficiaria di servizi di assistenza personale può promuovere il rispetto del diritto all’autodeterminazione di tale persona al momento della prestazione di tali servizi di assistenza personale, in quanto appare ragionevole aspettarsi che una persona appartenente alla stessa fascia di età della persona disabile si integri più facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di quest’ultima.