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Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 18/10/2024, n. 27069

Responsabilità per infortunio durante una partita di calcio amatoriale

In tema di attività sportiva esercitata in ambito amatoriale, la Corte di Cassazione ha considerato gli effetti di mancata stipula di polizza assicurativa a copertura di rischio legato ad attività sportiva svolta da associati e soglia di responsabilità per Gestori della stessa attività.

Questa sentenza sottolinea che in ambito di attività amatoriale calcistica la stessa pur se implica attività agonistica non viene ricondotta ad attività sportiva di tipologia intrinsecamente pericolosa, quale il rafting o manifestazioni di autovetture fuoristrada, e sottolinea alcuni principi chiave di diritto civile:

Ripartizione dell’onere della prova in caso di responsabilità contrattuale: Il creditore danneggiato (giocatore associato) deve solo dimostrare l'inadempimento, non anche l’eventuale vantaggio che avrebbe tratto dall’adempimento, spostando l’onere della prova sull’Associazione per dimostrare la non rilevanza del mancato adempimento.

Accettazione del rischio negli sport amatoriali: Partecipare a sport implica una consapevole accettazione dei rischi standard; pertanto, la soglia di responsabilità dei gestori (Comune e Associazione) è ridotta.

Illuminazione e sicurezza: Il requisito di custodia sui beni pubblici è ridotto in attività non intrinsecamente pericolose e in mancanza di prove tangibili di un difetto (in questo caso l’illuminazione del campo).

Il caso potrebbe avere implicazioni importanti per l’organizzazione di eventi sportivi amatoriali, indicando che le associazioni devono garantire una copertura assicurativa adeguata se promessa, altrimenti rischiano di incorrere in responsabilità risarcitorie.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27106

Interessi moratori usurari – nullità ab origine e non sanabile; funzione della clausola di salvaguardia

La Cassazione ha ribadito il principio fondamentale per cui la clausola che preveda interessi moratori usurari è nulla ab origine e non sanabile da clausole accessorie, rafforzando tale interpretazione la tutela dei debitori nei confronti di tassi contrattuali illeciti ed inserendosi in una giurisprudenza consolidata, che valorizza il rispetto del tasso soglia d'usura come limite inderogabile. Viene, inoltre, precisata la funzione della clausola di salvaguardia, chiarendo come la stessa possa prevenire situazioni di usura derivanti da variazioni successive, non avendo al contrario effetto retroattivo per sanare nullità contrattuali originarie.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, come: “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della "eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora" entro il tasso soglia, vale a dire "vigila" e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante" e come “Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è - autonomamente quindi da ogni altra clausola - nulla, la clausola di salvaguardia essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine ("alla data della stipulazione")”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27042

Inadempimento nel contratto d'opera professionale

Nel contratto d'opera intellettuale, in caso di domanda risarcitoria da parte del committente senza richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento, il professionista ha diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita. La proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera. L'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. III, 11 ottobre 2024, n.26521

La domanda risarcitoria da infiltrazioni da parti comuni può essere proposta nei riguardi del singolo condomino

In caso di azione ex art. 2051 c.c. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 c.c., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 26591

Durata e rinnovazione dell'ipoteca iscritta nei registri immobiliari

L'ipoteca iscritta nei registri immobiliari ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio, questo non rappresenta un termine di durata dell'iscrizione, che può essere rinnovata, ma un caso di inefficacia sopravveniente per cui l'ipoteca mantiene il suo valore fino alla sua cancellazione, che provoca la cessazione degli effetti connessi alla sua pubblicità.


Diritto bancarioCass. Sezione 1 Civile, Ordinanza del 10 ottobre 2024 n. 26380

Contratto autonomo di garanzia e fideiussione – Requisiti di redazione ricorso avanti la Corte di Cassazione

La pronuncia, nel dichiarare inammissibile il ricorso, mette in evidenza l’importanza della redazione precisa e conforme del ricorso per cassazione, soprattutto in relazione ai requisiti di autosufficienza e chiarezza espositiva. La Suprema Corte ha fatto ampio riferimento ai principi processuali volti a evitare ricorsi eccessivamente complessi e non sintetici, riaffermando al contempo il dovere del giudice di merito di interpretare i contratti in base alla volontà delle parti e alle clausole specifiche, come quella "a prima richiesta", caratteristica tipica dei contratti autonomi di garanzia (e non delle fideiussioni, come da qualifica contrattuale di parte ricorrente), esponendo come “il giudice non può immutare i fatti, mentre può certo mutare le qualificazioni giuridiche dei fatti in se stessi fermi: "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato" (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832)” e come “questa Corte ha ormai più volte ribadito il principio secondo cui: "Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative" (p. es. Cass. 31 marzo 2023, n. 9071). Ma, nel caso di specie, a cagione della fattura del ricorso, non è dato comprendere quali sarebbero, esattamente, le eccezioni di nullità formulate, ed in che cosa, nonché in quale ipotetica misura, tali nullità si ripercuoterebbero sulla sussistenza del credito fatto valere in giudizio: basterà evidenziare che dalla sua lettura - per vero, come si è visto, l'autosufficienza va rapportata a ciascuno dei motivi, ma in questo caso gli elementi necessari non sono indicati non solo nel motivo, ma nell'intero contesto del ricorso - non riesce a comprendersi neppure a quando risalissero i contratti autonomi di garanzia conclusi dalle parti, che cosa con precisione essi garantissero, e, almeno, a quando risalisse il rapporto principale, visto che l'epoca di esso incide sulla disciplina giuridica di volta in volta applicabile. E cioè, nella situazione data, in cui si comprende che i ricorrenti avrebbero dedotto talune nullità, quantunque non meglio circostanziate, parrebbe del rapporto principale, se la Corte cassasse perché anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia il garante può dedurre la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, casserebbe al buio, senza avere la benché minima consapevolezza dell'incidenza delle asserite nullità sulla vicenda in concreto dedotta in giudizio. Non meno inammissibile è l'ultimo mezzo, per l'ovvia considerazione che, al di là di ogni altro approfondimento, Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 si riferisce a fideiussioni contenenti determinate clausole, che qui non risulta neppure fossero effettivamente state pattuite, contenute in fideiussioni stipulate nell'arco temporale, scrutinato dalla Banca d'Italia, 2002 - 2005, non contratti autonomi di garanzia".


Obbligazioni e contrattiTrib. Chieti, 10 ottobre 2024, Est. Cozzolino

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

Nella composizione negoziata della crisi, tra le misure cautelari rientra, se funzionale allo scopo perseguito dal debitore e in mancanza di opposizioni del ceto creditorio, anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie prestate da M.C.C., da SACE S.p.A. e dal F.E.I. In tal caso anche questi ultimi, quali enti terzi rispetto ai creditori, devono essere sentiti nel relativo procedimento, essendo imposta un’interlocuzione dall’art. 19, comma 4, terzo periodo, CCII.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre, n.26185

Liquidazione del danno da perdita parentale - sistema tabulare modulare a punti

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. III, 07 ottobre 2024, n.26127

Azione revocatoria - accordi tra coniugi aventi ad oggetto un trasferimento immobiliare

L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.


Obbligazioni e contrattiCorte Costituzionale, sentenza, 3 ottobre 2024, n. 160

Composizione negoziata della crisi: Misure cautelari – Divieto per le Banche di escussione delle garanzie pubbliche – Ammissibilità – Necessità di interlocuzione nei confronti degli istituti che hanno prestato le garanzie – Sussistenza

È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (e l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del D.P.R. n. 380 del 2001), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, Est. Bernardel

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa - Misure cautelari; Requisiti: Fumus boni iuris e Periculum in mora

In tema di misure cautelari, il fumus boni iuris si può ragionevolmente basare sulla precondizione di squilibrio patrimoniale od economico finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e nel giudizio di risanabilità secondo criteri di razionalità della situazione di crisi. Il periculum in mora è invece da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l’andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa, il cui presupposto va verificato sulla base delle trattative in corso (fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto le trattative caratterizzate da concretezza e serietà, oltre che da buona fede).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile Sez. II, 27 settembre 2024, n.25820

Pubblicità comparativa – rispetto principi deontologici di trasparenza, correttezza, funzionalità e verità

In tema di responsabilità disciplinare del medico, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dal D.L. n. 223 del 2006 (conv. in L. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dagli art. 55 e 56 del codice deontologico, di un'informazione sanitaria non trasparente, rigorosa e prudente, non rispettosa nelle forme e nei contenuti dei principi propri della professione medica, non veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, equivoca, ingannevole e denigratoria.


Risarcimento danniTribunale Milano, Sezione 10, 17 settembre 2024, n. 8068

Responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive

In tema di responsabilità extracontrattuale per danni causati durante attività sportive, l'istruttore e l'associazione sportiva non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. per fatti imputabili agli allievi se manca la prova di una condotta negligente, imprudente o contraria alle regole da parte dell'allievo.

L'attività di ginnastica dolce, anche con l'utilizzo di strumenti come palline da tennis, non può essere considerata di per sé pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., e non sussiste responsabilità ex art. 2043 c.c. se l'istruttore ha agito con la diligenza richiesta.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezione terza, 16 settembre 2024, n. 24806

Accertamento del passivo - Pendenza di giudizio in appello di accertamento del credito - Intervenuto fallimento

La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.


Diritto condominialeRegolamento - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) - Sentenza di accoglimento della domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c. - Natura costitutiva - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione del condominio ad agire ex art. 2041 c.c. in caso di versamento di errate quote condominiali da parte del singolo condomino prima della modifica.

Cassazione Civile Sez. II, 04/09/2024, n.23739

In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all'art. 69 disp. att. c.c., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell'unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell'intero condominio, e non dei singoli condomini.


Real EstateCass. civ., Sez. II, ordinanza 28 agosto 2024, n. 23233

Immissioni acustiche provenienti da un impianto sportivo? il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale

La Cassazione ha precisato che, in tema di immissioni di rumore, mentre i parametri dettati dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 sono volti a proteggere la salute pubblica, nei rapporti tra privati vige la disciplina dell'art. 844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.

In tali casi, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sicché la valutazione ex art. 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.


Real EstateCassazione Civile Sez. un., 19 agosto 2024, n. 22893

Domanda di usucapione di un bene civico demaniale? La giurisdizione è del giudice ordinario se il convenuto è lo Stato

Quando la domanda di usucapione ha ad oggetto un bene per il quale è controversa l'appartenenza al demanio civico occorre distinguere se destinatario della domanda è lo Stato o il Comune.

Nel caso in cui il destinatario della domanda è lo Stato (per esso l'Agenzia del Demanio), lo Stato non essendo titolare del demanio civico né ente rappresentativo della comunità dei suoi utenti, assume, di fronte all'accertamento richiesto, una posizione estranea, assimilabile a quella dei terzi, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Qualora, invece, il convenuto è il Comune, che oppone, in veste di ente esponenziale della collettività degli utenti, la demanialità civica quale impedimento all'accoglimento della domanda, la questione, essendo insorta nei confronti del titolare del demanio civico, si pone in via principale e deve essere decisa con efficacia di giudicato e la giurisdizione spetta al commissario degli usi civici.


Obbligazioni e contrattiFALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - Esecuzione individuale del creditore fondiario – Privilegio processuale ex art. 41 TUB – Riforma della crisi di impresa – Sopravvivenza – Liquidazione giudiziale e controllata – Prosecuzione dell’azione esecutiva per entrambe le procedure concorsuali – Questione pregiudiziale.

Corte di Cassazione 19 agosto 2024, n. 22914

La Sezione Prima civile, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brescia, ha affermato che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. dello stesso Codice, potendo perciò proseguire l’azione esecutiva già pendente su iniziativa del creditore fondiario al momento dell’apertura di entrambe le procedure concorsuali.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 08 agosto 2024, n. 22493

Distanze legali: è da considerare come costruzione anche un garage coperto da un terrapieno

In materia di distanze legali, si considerano "costruzioni", agli effetti dell'art. 873 c.c., sia il terrapieno che i locali in esso ricompresi, in quanto il terrapieno svolge la funzione essenziale di stabilizzare il terreno posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno stesso, e potendo ugualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire delle costruzioni (nel caso di specie un garage), senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla "costruzione" la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza stabilita dall'art. 891 c.c..


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 02 agosto 2024, n. 21823

Contratto di appalto: le variazioni all’opera apportate dall’appaltatore devono essere autorizzate per iscritto

In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 c.c. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam.

Diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 31 luglio 2024, n. 21483

Il conduttore ha il diritto di avere le chiavi per accedere alle parti comuni del condominio per installare la canna fumaria

Il conduttore di un'unità immobiliare in condominio ha il diritto di installare una canna fumaria per l'esercizio di un'attività commerciale, purché non alteri la destinazione delle parti comuni e non pregiudichi il pari uso da parte degli altri condomini; il condominio non può ostacolare questo diritto rifiutando la consegna delle chiavi per l'accesso alle aree comuni necessarie per l'installazione.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 31 luglio 2024, n. 21336

La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è presupposto di ammissibilità a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20%, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161) del pagamento.


Diritto condominialeTribunale Ivrea, 30 luglio 2024, n. 917

La richiesta del condomino di prendere visione dei documenti condominiali deve essere evasa celermente e in tempi ragionevoli dell’amministratore

Ciascun condomino ha diritto di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza che l'esercizio di tale diritto sia condizionato a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli, che il Tribunale di Ivrea non ha ritenuto essere tre o quattro mesi.


Real EstateCassazione Civile Sez. III, 27 luglio 2024, n. 21051

Se il co-conduttore recede dal contratto, l’altro conduttore deve comunque pagare integralmente il debito se l’obbligazione è solidale

Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.