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Ispettorato Nazionale del Lavoro: nota 1091/2024 del 18 giugno 2024 e nota 1133/2024 del 24 giugno 2024

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 1 133 /2024 del 24 giugno 2024 L’Ispettorato del Lavoro , con le due note in esame, fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte d a ll ’art. 29 , comma 4, del D.L. 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) nei confronti di ipotesi di somministrazione  non autorizzata  (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2, d.lgs. 276/2003) e  fraudolenta  (art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 276/2003), nonché di appalto e distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 276/2003) . Con il DL 19/2024 è stato quindi ripristinato il rilievo penale delle fattispecie di somministrazione, appalto e distacco non genuini, che erano state depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 e dal 2 marzo 2024, utilizzatore e somministratore non genuini sono puniti entrambi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L’importo di € 60, tuttavia, in ragione dell’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018 diventano € 72 euro. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000. Nel caso in cui, in base al numero di giornate di illecita occupazione, l’importo sia inferiore a € 5.000 euro, andrà applicata tale soglia, che potrà essere ridotta a un quarto (articolo 21, comma 2, del Dlgs 758/1994) a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994 che dovesse essere impartita. In caso di recidiva, il nuovo comma 5-quater dell’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che: gli importi delle sanzioni siano aumentate del 40% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di altri provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali (recidiva semplice); gli importi delle sanzioni siano aumentate del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali per i medesimi illeciti (recidiva specifica). Vi sono poi delle aggravanti in casi di sfruttamento di minori: in tal caso la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino a sei volte. Le nuove sanzioni si applicano alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024. Per le condotte continuate, iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite successivamente, la nota INL del 24.6.2024 chiarisce che si debba ritenere sussistere un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragion d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito comporta pertanto che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Da ciò ne consegue che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno rilievo esclusivamente penale e saranno quindi soggette alla nuova disciplina. Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tenere conto anche del periodo precedente che costituirà un elemento di valutazione della gravità dell’illecito.

Gestione delle risorse umane: l’importanza delle schede di valutazione del personale

I recenti interventi normativi in, sia nazionali sia comunitari, pongono la massima attenzione alla necessità di realizzare un’impresa “responsabile”, che sia rivolta al profitto ma che, nel contempo, sia attenta all’ambiente, agli aspetti sociali e che abbia una governance efficace e rispettosa. In questo ambito, è fondamentale una gestione adeguata delle risorse umane, volta ai principi di inclusione, non discriminazione e trasparenza. Le schede di valutazione del personale sono uno strumento essenziale per la corretta gestione delle risorse umane, in quanto contribuiscono a valutare in maniera quanto più possibile oggettiva l’attività dei dipendenti, a migliorare le loro prestazioni, la loro soddisfazione e aiutano il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il ritorno sugli investimenti. Vediamo in sintesi. Allineamento agli obiettivi aziendali : le schede di valutazione non possono essere standard, ma devono essere redatte al fine di rispondere alle esigenze aziendali. Per fare ciò, gli obiettivi individuali, sui quali poi verterà la valutazione, devono essere allineati con quelli aziendali; in tal modo le schede di valutazione contribuiranno a raggiungere i risultati strategici dell'azienda ed il mantenimento degli standard di qualità aziendali, riducendo gli errori, i costi operativi e migliorando la soddisfazione del cliente. Agli obiettivi professionali, possono poi essere aggiunti obiettivi personali, le c.d. soft skills, volte alla valutazione del dipendente anche negli aspetti caratteriali (es. capacità di lavoro in gruppo, creatività, propensione alla innovazione, capacità di problem solving, ecc.) Gestione delle Risorse : le schede di valutazione forniscono altresì dati oggettivi che Aiutano a identificare i dipendenti con alto potenziale, a pianificare successioni, promozioni, percorsi di carriera e possono essere utilizzate per decisioni relative a retribuzioni, bonus, promozioni, altre questioni strategiche e talvolta per la gestione delle performance insufficienti. Ottimizzazione delle c ompetenze: con valutazioni regolari, i dipendenti possono sviluppare continuamente le loro competenze, aumentando la loro efficienza, produttività e la qualità del lavoro. Miglioramento delle p restazioni : la predisposizione ragionata di schede di valutazione aiuta a identificare le aree in cui i dipendenti eccellono e quelle in cui necessitano di miglioramento, permettendo di sviluppare piani di formazione e sviluppo mirati, identificare le opportunità di carriera all'interno dell'azienda, riducendo la necessità per i dipendenti di cercare opportunità altrove. Gestione delle Prestazioni Insufficienti: le schede di valutazione permettono altresì di affrontare le prestazioni insufficienti in modo strutturato e documentato, riducendo il rischio di problematiche legali. C omunicazione : le schede di valutazione forniscono inoltre un meccanismo strutturato per fornire feedback regolare ai dipendenti, promuovendo una comunicazione aperta e costruttiva tra i l’imprenditore (o per lui il manager o il responsabile d’area o reparto) e il personale, aumentando la soddisfazione, la motivazione ed il coinvolgimento dei dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. R etention : un sistema di valutazione equo e trasparente contribuisce tra l’altro a creare un ambiente di lavoro positivo e di fiducia, e permette altresì di ridurre il turnover ed i costi associati al reclutamento e alla formazione di nuovi dipendenti. D ocumentazione formale, c onformità , riduzione del rischio : infine, le schede di valutazione forniscono una documentazione formale delle prestazioni dei dipendenti, utile per dimostrare la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle richieste aziendali, la qualità del lavoro ai fini dell’ottenimento di certificazioni ed in caso di controversie legali.

Finalmente il testo Unico del CCNL per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Confcommercio e Manageritalia, in data 11 giugno 2024, facendo seguito all’accordo di rinnovo del 12 aprile 2023, hanno predisposto un’unica fonte contrattuale nella quale hanno riunito tutti gli accordi succedutisi nel tempo ed in particolare: il Testo Unico del 23 gennaio 2008; l’accordo di rinnovo del 27 settembre 2022; gli accordi del 3 e 25 luglio 2012; l’accordo del 31 luglio 2013; l’accordo del 21 luglio 2016; l’accordo dell’11 luglio 2019; l’accordo del 10 settembre 2019; l’accordo del 16 giugno 2021 e l’accordo del 12 aprile 2023. Il Testo Unico del CCNL per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi è pertanto applicabile nella sua interezza ed è vigente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.

Aggiornamento tabelle Milano danno alla persona

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella seduta del 21 maggio 2024, ha proceduto alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo- vita alla data dell'O1.01.2024, di tutte le Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e anche della Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita. Le Tabelle non sono state, invece, modificate nel merito, riservandosi successivi aggiornamenti una volta conclusi i lavori avviati Sono state quindi pubblicate le nuove tabelle e relativi criteri orientativi; nel dettaglio sono state messe a disposizione: "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica - Edizione 2024" e relativa tabella allegata; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza — Edizione 2024"; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale C.d. terminale Edizione 2024"; "Relazione illustrativa del quesito medico-legale" e modello di quesito; “Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale — Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la capitalizzazione anticipata di una rendita - Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 terzo comma c.p.c. ".

CCNL: rinnovato il contratto della ristorazione, dei pubblici esercizi e del turismo

E’ stato sottoscritto, in data 5 giugno 2024, tra FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo. Scaduto il 31 dicembre 2021, il CCNL interessa oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori. Tra le principali novità: l’aumento in busta paga, al 4°livello, di 200 euro a regime (da riparametrare). La prima tranche di aumento salariale di 50 euro sarà corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2024, seguiranno altre 4 tranche di 40, 40, 30 e 40 euro; l’aumento di 3 euro del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027; il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre del 2027; relativamente alla classificazione del personale, è stato rivisto l’impianto esistente, aggiornando le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti; previsti ulteriori 90 giorni di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai 90 giorni previsti dalla Legge. Inoltre, per le donne vittime di violenza di genere, viene definita la possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati; rivisitati, aggiornandoli alle norme di legge, gli articolati riferiti ai congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, migliorando l’articolato esistente, anche in riferimento alle pari opportunità e alla parità di genere; per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.

Il Garante Privacy rivede la propria posizione sui metadati

Con provvedimento del 6 giugno 2024 il Garante per la protezione dei dati personali aggiorna il documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” e fornisce nuove indicazioni in merito ai criteri che possono orientare i datori di lavoro nell’individuazione del periodo di conservazione dei metadati (LOG). Il documento ha natura orientativa e di indirizzo e pertanto non contiene prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento; l’obiettivo è fornire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili e richiamare l’attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro. I Metadati di cui al provvedimento sono le informazioni registrate nei log generati dai sistemi di server di gestione e smistamento della posta elettronica e dalle postazioni nell’interazione tra i diversi server interagenti e tra questi e i client (postazioni terminali che effettuano l’invio dei messaggi e che consentono la consultazione della corrispondenza in entrata) . I Metadati possono comprendere gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei clienti coinvolti nell’instradamento del messaggio, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, in relazione al sistema di gestione del servizio di posta elettronica utilizzato, anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto. Le indicazioni non riguardano, quindi, i contenuti dei messaggi di posta elettronica (né le informazioni tecniche che ne fanno comunque parte integrante) che rimangono nella disponibilità dell’utente/lavoratore, all’interno della casella di posta elettronica attribuitagli Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, deve rispettare tutti i principi generali di trattamento e quindi: deve verificare la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (non può acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera) deve fornire ai Lavoratori prima che il trattamento abbia inizio una informativa corretta e completa contenente tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento (specificando i tempi di conservazione dei dati, gli eventuali controlli, ecc.). nel rispetto del principio di “responsabilizzazione” deve valutare se i trattamenti da realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite – che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (tale necessità ricorre, in particolare, in caso di raccolta e memorizzazione dei log della posta elettronica, stante la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché il rischio di “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti). Deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità, l’accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati. deve, altresì, adottare misure volte ad assicurare il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dei dati, deve garantire che l’attività di raccolta e conservazione dei metadati/log sia limitata a quelli necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, può essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni (a titolo orientativo, 21 giorni ). l’eventuale conservazione per un termine ancora più ampio potrà essere effettuata, solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione, comprovando adeguatamente, in applicazione del principio di accountability (ad esempio, finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all’obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure) Gli obblighi sopra previsti rimangono anche quando il titolare del trattamento utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi. Da ciò ne consegue che il Titolare deve verificare, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della protezione dei dati, ove designato, la conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati adottando, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio.

G.U. del 3 giugno 2024, serie generale n. 128

Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti dalle banche dati pubbliche nell’ambito delle procedure per la crisi di impresa Dal 2 agosto le cancellerie dei tribunali concorsuali, nell’ambito delle procedure della crisi di impresa, potranno accedere direttamente alle banche dati di Inps, Agenzia delle Entrate e Registro delle Imprese, grazie alle convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e le tre amministrazioni, al fine di ottenere bilanci, visure, informazioni su debiti erariali, debiti contributivi, e tutti gli elementi utili alla ricostruzione integrale della situazione patrimoniale dell’impresa in stato di crisi o insolvenza.

Varato dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo del CCII

Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto correttivo al Codice della Crisi. Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019 e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato ieri in prima lettura provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti interventi normativi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. È attesa a breve la verifica di compatibilità e copertura da parte della Ragioneria dello Stato.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 8 maggio 2024 - Linee Guida sui principi di attestazione dei piani di risanamento

L’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha aggiornato le linee Guida a suo tempo pubblicate in materia di principi di attestazione nei piani di risanamento sia sulla base delle nuove previsioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sia sulla base delle sentenze che si sono susseguite dopo l’entrata in vigore del primo documento.

Il decreto legge n. 39/2024 in materia di bonus edilizi diventa legge: le novità della legge di conversione

Il 28.05.2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 67/2024, che ha reso definitive le misure introdotte con il Decreto Legge n. 39/2024, di cui avevano parlato nel numero 16 della nostra Newsletter. Nella legge di conversione sono state confermate tutte le misure del D.L. n. 39/2024 e, quindi, sono definitivamente entrate in vigore le restrizioni retroattive sui bonus edilizi. Ecco le novità e i chiarimenti introdotti con la legge di conversione. Ripartizione delle detrazioni derivanti dai bonus edilizi È stato chiarito che la ripartizione in dieci anni delle detrazioni derivanti da superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus per le spese sostenute dall’inizio dell’anno 2024 non riguarda i crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Blocco della cessione rate residue È stato introdotto il blocco della cessione delle rate residue per i contribuenti che avevano già portato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Insomma, i contribuenti non potranno più utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere, invece, negli anni successivi le rate che non intendono portare in detrazione. Eliminazione della remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione La remissione in bonis non si applicherà in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. Eliminazione della compensazione “indiretta” Dal 01.01.2025 gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Norma “anti-usura” per l’acquisto dei crediti sotto il 75% del valore Le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni, che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, dovranno ripartire in 6 anni le quote utilizzabili dal 2025 dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Tale norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022. Obbligo di segnalazione a carico dei Comuni I Comuni dovranno segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai Comune sarà riconosciuta una quota del 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni. Bonus ristrutturazione al 30% È stata prevista la riduzione della detrazione del bonus relativo alle ristrutturazioni edilizie per le spese che saranno sostenute dal 01.01.2028 al 31.12 2033; l’aliquota, infatti, sarà del 30% e non più del 36%. Fatti salvi correttivi che potranno essere adottati successivamente, sino al 31.12.2024 l’aliquota è del 50%, dal 01.01.2025 al 31.12.2027 l’aliquota sarà del 36% e dal 01.01.2028 si passerà al 30%. Fondo per il Terzo settore Per l’anno 2025 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 100.000.000 di euro finalizzato al contributo diretto alla realizzazione di interventi sugli immobili utilizzati da Enti del Terzo settore. Disposizioni per gli immobili terremotati Sono state introdotte specifiche disposizioni per la cessione del credito o sconto in fattura riguardante interventi eseguiti con il superbonus su immobili terremotati a seconda della regione dove si trova l’immobile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Salva-casa”

Il 29 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 69/2024 c.d. decreto “ salva-casa ”, che reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Ecco gli obiettivi della norma: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, per far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando anche gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, rilanciare il mercato delle vendite immobiliari, consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche attraverso la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Le misure introdotte sono diverse, andiamo a brevemente analizzarle. Tolleranze costruttive ed esecutive per gli interventi realizzati entro il 24.05.2024 Il Decreto Legge ha previsto che sono da intendersi tolleranze costruttive: il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Esse non costituiscono violazioni edilizie, se contenuto entro i seguenti limiti: del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. Ai fini del computo della superficie utile si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio, che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Sono, invece, tolleranze esecutive: la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Anch’esse non costituiscono violazioni edilizie e sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. Sanatoria delle difformità edilizie Viene introdotta dal D.L. 69/2024 la possibilità di sanare difformità, purché venga rispettata la disciplina edilizia del tempo dell’intervento e quella urbanistica del tempo di presentazione della domanda. La nuova procedura, entrata in vigore il 30.05.2024, non prevede più la doppia conformità urbanistico-edilizia, che però rimane obbligatoria per gli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali, per i quali non operano le nuove norme. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme espressamente previste dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001. A seguito del deposito dell’istanza di permesso in sanatoria il Dirigente del Comune dovrà pronunciarsi con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intenderà accolta. Stabilizzazione delle strutture amovibili Il Decreto “ salva casa ” prevede che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 possono rimanere installate, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti e senza pregiudizio dei diritti di terzi. Mutamento della destinazione d’uso Il D.L. 69/2024 ha previsto che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore. Anche il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali è sempre consentito, ma resta salva la facoltà dei Comuni di fissare condizioni specifiche. O pere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici Il Decreto “ salva casa ” ha previsto una semplificazione delle norme per l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, che non potranno, in ogni caso, determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici e dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Porticati Il D.L. 69/2024 ha introdotto tra gli interventi che si possono eseguire senza necessità di titoli abilitativi anche i porticati rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Entro il 15 luglio 2024 le aziende con oltre 50 dipendenti, al 31 dicembre 2023, hanno l’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, mentre le aziende che hanno tra i 14 e 50 dipendenti potranno redigerlo ed inviarlo su base volontaria. Tale adempimento è previsto dall'articolo 46 del D.Lgs. n.198/2006 c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla Legge n. 162/2021. Il rapporto biennale dettaglia i dipendenti occupati, suddividendoli per genere, categorie, promozioni, assunzioni e tipologie di contratto, cessazioni, sospensioni di orario, CIG, informazioni generali sui processi di selezione e reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, retribuzione e sua composizione con riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2023.

No alla violenza di genere!

La Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024 introduce norme volte a combattere la violenza sulle donne e contro la violenza domestica Sul solco tracciato dalla Convenzione OIL n. 190 contro la violenza e le molestie nel modo del lavoro (ratificata i Italia in 29 ottobre 2021) la Direttiva 2024/1385 fornisce un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione Europea Un ulteriore passo verso gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l’Obiettivo 5 sul raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’Obiettivo e 8 per la promozione del lavoro dignitoso e della crescita economica. Fondamentali sono le nuove e più ampie definizioni di “violenza contro le donne” e di “vittima”. La Convenzione OIL n. 190 aveva già fornito una prima definizione, riconosciuta a livello internazionale, di violenza e molestie legate al lavoro, includendovi la violenza e le molestie basate sul genere che riteneva “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili” che “si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico” ai danni di tutti i lavoratori/lavoratrici, ivi compresi tirocinanti e apprendisti/e, imprenditore/imprenditrice, nel settore pubblico e privato, ivi comprese le molestie che si verifichino anche solo in connessione con il lavoro (es. spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro o addirittura durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro a casa). Per la Direttiva 2024/1385 si intende “violenza contro le donne” qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata e viene definita “vittima” la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica. L’ampiezza delle definizioni della Direttiva 2024/1385 fa sì che rientrino nella violenza contro le donne anche le molestie sul luogo di lavoro , sia a sfondo sessuale sia di tipo economico e psicologico, in quanto ledono la persona e la sua dignità e costituiscono una forma di discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le vittime di discriminazione intersezionale (quella in cui vi è una combinazione di motivi di discriminazione) sono quelle più esposte al rischio di violenza. Parliamo delle discriminazioni verso le donne con disabilità, le donne a basso reddito, le persone LGBT, le donne anziane, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che vivono in zone rurali, ecc.. Per raggiugere lo scopo, la Direttiva rafforza ed introduce strumenti importanti: definizione dei reati e delle sanzioni, misure di protezione e assistenza delle vittime, una migliore raccolta dei dati, misure di prevenzione oltre che coordinamento e cooperazione nelle politiche attive. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove previsioni della Direttiva entro 14 giugno 2027. Nel modo del lavoro, è quantomai necessario che le imprese, i datori di lavoro, attuino politiche di governance inclusiva e sociale, tese a principi paritari e di fermo contrasto a qualsivoglia forma di discriminazione. La parità di genere e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi valori e diritti, minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita e impediscono loro di partecipare alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini. La violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 795 del 24 aprile 2024

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Svolgimento di attività stagionali. Chiarimenti. Con nota n. 795 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che è possibile stipulare un contratto di apprendistato stagionale di primo livello anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato. L’utilità del contratto di apprendistato è difatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”.

Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge sull’intelligenza artificiale

Il 23 aprile 2024 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge proposto dal Governo in tema di intelligenza artificiale. Il disegno di legge, composto da 26 articoli, mira a regolare e garantire un uso adeguato, etico e responsabile dell’IA, che ponga sempre al centro i diritti umani e tale da garantire un uso della nuova tecnologia che sia sicuro, trasparente, tracciabile, non discriminatorio e anche rispettoso dell’ambiente. In particolare, il disegno di legge, si concentra sulle seguenti macroaree: sviluppo e promozione dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale; adozione di un piano nazionale per regolare l’uso dell’intelligenza artificiale e definire in modo chiaro i doveri delle autorità nazionali coinvolte; tutela del diritto d’autore; cyber security. Lo scopo della nuova normativa è per cui quello di assicurare che i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale siano sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo e in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. Viene altresì specificato che l’uso dell’intelligenza artificiale non dovrà andare a discapito di un’obbiettiva informazione, del pluralismo dei mezzi di comunicazione e del più ampio diritto di espressione. L’accesso all’IA dovrà inoltre essere sottoposto alla supervisione e autorizzazione dei genitori o di un tutore per quanto riguarda i minori di anni quattordici. Dal punto di vista economico, posti questi importanti paletti, l’Italia si impegna a promuovere e supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cyber security, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori.

Il nuovo manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica

Dopo la disamina della nuova figura del titolare effettivo, che ricordiamo essere “ la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale […] la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica ” (Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007 - art. 2) – per cui vi rimandiamo alla nostra quinta Newsletter – Uniocamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, definiti all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’accesso alle informazioni contenute nel registro del titolare effettivo viene, infatti, garantito con modalità differenti a seconda dei soggetti che vi intendono accedere. La visione del registro è garantita alle Autorità (Art. 5 D.M. 55/2022) previa stipulazione di apposite convenzioni con Unioncamere. Diversamente, i soggetti con un interesse giuridico rilevante e differenziato, che hanno interesse all’accesso al registro per difendere/tutelare un proprio interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 7 D.M. 55/2022), possono accedervi solo mediante la presentazione di una specifica e puntuale richiesta a Unioncamere, che deve essere adeguatamente motivata. I soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio devono invece seguire una preliminare procedura di accreditamento. Qual è quindi la funzione del nuovo Manuale operativo? Il Manuale operativo pubblicato, oltre a chiarire e ribadire chi sono i c.d. soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, individuandoli specificamente, fornisce tutte le informazioni dettagliate e la procedura da seguire per l’accreditamento da parte di tali soggetti, a partire dalla relativa richiesta. Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto solo a seguito dell’accreditamento, i soggetti obbligati potranno consultare le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi. Di seguito il link per consultare il manuale: https://www.to.camcom.it/sites/default/files/visure-certificati/TE-Accreditamento_Manuale_Per_Utenti_04_24_123.pdf

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Coesione

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione con i seguenti principiali obiettivi: sostenere l’autoimpiego e promuovere l’occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno; investire sulle competenze, anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi; valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL. Tra le misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno si evidenziano, in particolare: il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi; un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno; il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti. Da segnalare anche le due specifiche misure di sostegno all’autoimprenditorialità e alla libera professione ai fini della promozione dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo. Si tratta delle due misure previste agli art. 17 e 18 del decreto “Autoimpiego Centro Nord“ e “Resto al SUD 2.0“. Entrambe supportano, con  voucher  e contributi a fondo perduto, l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, da parte di giovani under 35; disoccupati da almeno 12 mesi; donne inoccupate, inattive e disoccupate; disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.

Il DDL capitali è legge – le novità in tema di svolgimento delle assemblee delle società

Il 27.02.2024 era stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti ”. Il Ddl capitali è stato convertito in legge con la L. 05 marzo 2024 n. 21. Ecco le novità riguardanti lo svolgimento delle assemblee societarie. La stabilizzazione dell’intervento in assemblea e del l’esercizio del diritto di voto tramite il rappresentante designato nelle società per azioni quotate Il legislatore ha introdotto nel TUF – Testo Unico Finanziario (D.Lgs 58/1998) l’articolo 135-undecies 1, che ha, di fatto, reso stabile una misura emergenziale prevista nell’articolo 106, commi 4 e 5 del D.L. 18/2020. Il nuovo articolo consente alle società per azioni quotate di prevedere nello statuto che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, al quale potranno conferite anche deleghe o sub-deleghe. Non è, però, consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno o proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea. Il diritto di porre domande di cui all’articolo 127-ter TUF è poi esercitato unicamente prima dell’assemblea. La società dovrà fornire le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell’assemblea. La volontà del legislatore, come emerge dalla relazione illustrativa, è quella di adottare una modalità di celebrazione delle assemblee che tenga conto dell’evoluzione del modello decisionale, dato che l’assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione del voto da esprimere, voto che è già indirizzato, prima della riunione. Proroga del termine al 31.12.2024 per lo svolgimento delle assemblee da remoto di società ed enti Il legislatore ha prorogato al 31.12.2024 il termine previsto dall’art. 106 del D.L. 18/2020, disposizione emergenziale che ha consentito alle società e agli enti non economici, di svolgere, fra tutto, assemblee da remoto. Sino al 31.12.2024, quindi, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; lo svolgimento dell’assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata potranno inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479 quarto comma del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

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