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Revocatoria fallimentare: conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva

Tribunale, Bologna, sez. IV civile, sentenza 08/01/2015

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del percipiende deve essere effettiva e non meramente potenziale e può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, in applicazione al disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.(nel caso di specie è stato ritenuto che la sottoscrizione di due piani di rientro e il ritardo nei pagamenti, quale unico elemento indiziario, non possano provare lo stato di crisi ma solo lo stato di difficoltà economica/illiquidità della debitrice e non siano elementi sufficienti per provare la scientia decotionis).

Nel caso di specie il Fallimento Beta aveva convenuto in giudizio la società Alfa, chiedendo revocarsi due pagamenti ricevuti dalla Convenuta nel c.d. periodo sospetto, individuato nei sei mesi precedenti la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo anziché dalla data del successivo fallimento.

Gli argomenti posti a base della domanda del fallimento erano i seguenti:

  • le fatture pagate erano scadute;
  • l’adempimento era avvenuto oltre i termini di scadenza;
  • vi era stata la consecuzione delle procedure di concordato prima e di fallimento poi;
  • la crisi della Fallita era nota ai soggetti operanti nel settore ed era stata portata a conoscenza tramite articoli di stampa;
  • erano stati presentati alle banche dalla fallita ben due piani di ristrutturazione;
  • la fallita si era poi determinata a deliberare e chiedere l’ammissione alle procedure concorsuali.

Il Giudice ha ritenuto tuttavia non sussistere, o comunque non adeguatamente provati, i presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria, in quanto:

  • la Convenuta, avendo sede in altra regione rispetto alla fallita, non aveva avuto accesso alla stampa locale che solo dopo il pagamento aveva evidenziato i ritardi nei pagamenti della Fallita;
  • all’epoca dei pagamenti non vi erano protesti o procedure esecutive o altre iscrizioni pregiudizievoli a carico della fallita;
  • il piano di ristrutturazione era stato presentato alle banche dopo i pagamenti effettuati;
  • la presentazione di due piani di rientro da parte della fallita evidenziava solo una difficoltà economica e non uno stato di crisi conclamata.