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Fideiussione bancaria - piano di rientro - pretesa novazione e liberazione ex art. 1956 c.c. del Garante – esclusione

Trib. Civ. Milano, Sez. VI Civile, sentenza n. 10546/2015 del 18.9.2015

  • Pubblicato il:  13 giugno 2016
  • Categoria:   Sentenze

Banca con gli Avv. Carla Dehò e Barbara Masserelli / BL con l’Avv. …

BL opponeva un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca nei suoi confronti, ritenendo che la Banca, avendo concesso al debitore principale due piani di rientro alla scadenza del fido, avesse di fatto concesso un nuovo credito al debitore principale.

BL invocava quindi la propria liberazione ex art. 1956 c.c.

Il Tribunale di Milano ha del tutto disatteso le tesi del debitore ritenendo che la mera concessione di un rientro rateale, cioè di una dilazione del debito, non è in alcun modo assimilabile alla erogazione di nuovo credito, escludendo quindi il requisito del “nuovo credito” richiesto per l’operatività dell’invocato art. 1956 c.c.

Tra l’altro, ha correttamente sottolineato il Giudice, ai sensi dell’art. 1231 c.c. l’apposizione o la eliminazione di un termine e ogni modifica accessoria dell’obbligazione non producono una novazione ed in particolare i piani di rientro non variano l’oggetto dell’obbligazione e l’ammontare del capitale, ma modificano semplicemente i termini di pagamento e la misura degli interessi.

Inoltre ai sensi dell’art. 1230 c.c. la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare, in modo non equivoco, e tale volontà non emergeva in alcun modo.

Nota a cura di Avv. Carla Dehò e Avv. Barbara Masserelli