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Patente a punti: come funziona il nuovo strumento per la sicurezza nei cantieri

Il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, la patente a punti per “ le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale ”. Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre è stato pubblicato il  DM 18 settembre 2024 n. 132  recante  “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili“.  Tempistiche La domanda per la patente a crediti deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che è attivo dal 01 ottobre 2024. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva su modulo predefinito tramite l’invio con PEC, all’indirizzo  dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Per chi ricorre l’obbligo Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008. Per cantieri temporanei o mobili si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ allegato X del TU Sicurezza ovvero: 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Soggetti e sclusi Non sono tenuti al possesso della Patente a Crediti i seguenti soggetti: Imprese o lavoratori autonomi che effettuano  mere forniture ; Imprese o lavoratori autonomi che svolgono  prestazioni di natura intellettuale ; Imprese in possesso dell' attestazione di qualificazione SOA  in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'articolo 100, comma 4 del Codice degli Appalti Pubblici. Requisiti per la p atente a c rediti Per ottenere la Patente a Crediti, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa; adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Come funziona la patente a crediti La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Assegnazione di crediti aggiuntivi La patente può avere un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati: crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti; crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri per l’attribuzione di crediti ulteriori sono definiti nell’art. 5 del DM 132/2024 e tabella ivi allegata. Incremento automatico dei crediti  In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti. Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL. A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL. Modalità recupero crediti decurtati In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca. La decurtazione dei punti avviene in misura proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse e individuate come da tabella allegata al DM  18 settembre 2024 n. 132 . Quando viene sospesa la patente a crediti L’adozione del provvedimento di sospensione: è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave; può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p. Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso. Responsabilità Il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di verificare il possesso della Patente da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo incaricato dei lavori, anche nei casi di subappalto. Se l’impresa possiede la qualificazione SOA, il committente deve accertarsi del possesso dell’attestato SOA. Sanzioni per m ancato p ossesso della patente Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Revoca della p atente La Patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti, con una sospensione della validità per 12 mesi. Dopo questo periodo, è possibile richiedere una nuova Patente.

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: protocollo per garantire alle persone disabili un pieno accesso al lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto il protocollo d’intesa tra Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), con l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità il pieno accesso alle opportunità lavorative. Con il documento pubblicato il 18.09.2024 il Ministero vuole confermare il suo impegno alla costruzione di una società inclusiva, in cui ognuno trovi il suo posto, nella consapevolezza che aprirsi ai diversi talenti delle persone è un modo per arricchire i percorsi. Attraverso percorsi tecnologici mirati si vuole ottenere il miglioramento della capacità di inserimento lavorativo e di conseguenza, di un percorso di autonomia.

È entrata in funzione la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR)

Il 03.09.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso dell’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN). Ricordiamo che la normativa di riferimento è il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con la Legge del 15 dicembre 2023 n. 191. Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, ossia dal 02.11.2024 . Ricordiamo che i soggetti obbligati a richiedere il CIN sono: i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Ministero del turismo al seguenti indirizzo: https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-pubblicato-lavviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-per-lassegnazione-del-codice/

Il decreto “Salva-casa” diventa legge

Il Decreto Legge n. 69/2024 c.d. decreto “salva-casa”, di cui abbiamo già scritto nel numero 20 della nostra Newsletter è stato convertito con modifiche dalla Legge n. 105 del 24.07.2024, entrata in vigore il 28.07.2024. La legge di conversione ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto, che troverete qui riassunte. Si ampliano le difformità sanabili Oltre alle difformità sanabili già previste nel decreto “salva-casa” la norma estende la possibilità di sanare anche le difformità connesse alle variazioni essenziali, come gli aumenti di cubatura, purché sussista la doppia conformità semplificata. Non è invece necessaria la doppia conformità per la sanatoria delle varianti i cui titoli sono stati depositati prima del 30.01.1977 e per le irregolarità non contestate dal Comune in fase di rilascio del certificato di agibilità. Allargamento delle tolleranze Le tolleranze costruttive ed esecutive vengono ampliate anche ai requisiti igienico sanitari. Alle tolleranze già indicate nel decreto “salva-casa” va ad aggiungersi quella del 6% per le case con metratura al di sotto di 60 metri quadri. Standard abitativi: si cambia Saranno abitabili anche le case con altezza non superiore a 2.40 metri (inferiore quota di 2.70 metri, fissata oggi) e con superfici di 20 metri quadri per i monolocali e 28 metri quadri per i bilocali. I progetti, però, dovranno garantire la salubrità degli ambienti. Recupero dei sottotetti Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Ciò, a tre condizioni: siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. Stato legittimo del condominio o delle singole unità immobiliari Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 c.c.. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio, non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. Edilizia libera anche per vetrate panoramiche e strutture per la protezione da eventi atmosferici Le vetrate panoramiche amovibili e le strutture per protezione dagli agenti atmosferici potranno essere installate anche senza una specifica autorizzazione amministrativa.

Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, ai fini IRPEF/IRES, in caso di nuove assunzioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , di concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto 25 giugno 2024 , contenente le modalità di attuazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 relative alla super deduzione per le nuove assunzioni pari al 120% o al 130% in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela . La citata disposizione stabilisce, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato Decreto Legislativo n. 216/2023. Il Decreto in esame delinea l’ambito soggettivo, la determinazione dell’incremento occupazionale, nonché le modalità di calcolo della maggiorazione. Ai fini dell’incremento occupazionale rileva anche la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato.

Modificata la normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tra le novità presenti, alcune riguardano la materia lavoro, in particolare la disciplina dei contratti a termine sia nel privato sia nel pubblico impiego. L’articolo 11 del decreto legge ha modificato l’articolo 28 del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato. Prima dell’intervento legislativo, il risarcimento del danno nei casi di illegittimità del termine, poteva essere ricompreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il Decreto Legge ha integrato la predetta disciplina attribuendo al giudice chiamato a quantificare l’indennità onnicomprensiva la facoltà di elevare il trattamento risarcitorio oltre il limite massimo di 12 mensilità quando il lavoratore fornisce la dimostrazione di aver subito “un maggior danno”. Nel caso del lavoro pubblico, il Decreto Legge è intervenuto modificando l’articolo 36 del  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , determinando espressamente l’entità del risarcimento da riconoscere al lavoratore in caso di abuso nell’utilizzo del contratto a termine - indennità risarcitoria ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR - avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, e fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.

Wellbeing aziendale: hai mai valutato il clima all’interno dell’azienda?

Il Wellbeing aziendale, noto anche come benessere organizzativo, si riferisce all'insieme delle pratiche e delle politiche adottate da un'azienda per migliorare la salute fisica, mentale e sociale dei propri dipendenti Questo concetto abbraccia vari aspetti, tra cui l'ambiente di lavoro, la cultura aziendale, le opportunità di sviluppo personale e professionale, il supporto alla conciliazione vita-lavoro. Il Weelbeing si compone di più elementi: Salute Fisica : Promozione di stili di vita sani, programmi di fitness, accesso a strutture sportive, iniziative per ridurre lo stress fisico. Benessere Mentale : Supporto psicologico, programmi di gestione dello stress, iniziative per migliorare la resilienza, politiche anti-mobbing. Benessere Sociale : Creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, team building, politiche di diversità e inclusione. Sviluppo Personale e Professionale : Opportunità di formazione e sviluppo, mentoring, piani di carriera. Equilibrio Vita-Lavoro : Flessibilità oraria, possibilità di smart working, congedi per motivi personali o familiari. Per valutare il benessere aziendale, è possibile utilizzare diversi metodi e strumenti. I più comuni sono i seguenti: Sondaggi e questionari : Strumenti standardizzati che misurano vari aspetti del benessere dei dipendenti, come il livello di soddisfazione lavorativa, il carico di lavoro percepito, il supporto ricevuto dai colleghi e dai superiori, e lo stato di salute mentale e fisica. Interviste e Focus Group : Discussioni approfondite con gruppi di dipendenti per ottenere feedback dettagliati e identificare aree di miglioramento. Indicatori di performance : Analisi di dati quali il tasso di assenteismo, il turnover del personale, la produttività e gli infortuni sul lavoro. Valutazioni della Cultura Aziendale : Esame delle pratiche aziendali, delle politiche interne e della cultura organizzativa per verificare se promuovono un ambiente di lavoro positivo. Audit di Benessere : Valutazioni formali condotte da consulenti esterni per esaminare le politiche e le pratiche aziendali relative al benessere dei dipendenti. Una volta raccolti i dati, è importante analizzarli per identificare aree di forza e debolezza. Le aziende possono quindi sviluppare piani d'azione specifici per migliorare il wellbeing aziendale, che possono includere le seguenti azioni: Migliorare le condizioni di lavoro fisico (es. ergonomia, spazi verdi); Offrire programmi di formazione e sviluppo continuo; Promuovere un equilibrio vita-lavoro più sano con politiche flessibili; Implementare programmi di supporto psicologico e consulenza; Incentivare la partecipazione a programmi di benessere fisico e mentale. Il wellbeing aziendale è un processo continuo che richiede attenzione e adattamento costante alle esigenze dei dipendenti e alle dinamiche organizzative che permette di rendere l’azienda più produttiva e più attrattiva verso le nuove risorse.

Richieste assegno unico universale: entro il 30 giugno, con gli arretrati

Per ottenere l’Assegno unico e universale, chi non lo ha ancora richiesto o ne ha appreso l’esistenza solo ora deve presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per i percettori con Isee, che intendono aggiornare la propria situazione economica specifica e, contestualmente vedersi rimodulato l’aiuto. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati. In generale, l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi. In particolare, alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva e, quindi, con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, ma sempre entro il prossimo 30 giugno. La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. attraverso l’app “Inps Mobile”. Per assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico alla consistente platea dei beneficiari, con il  messaggio n. 2302  del 20 giugno 2024, l’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti per il periodo luglio - dicembre 2024.

Accordo integrativo all’ipotesi d’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turistico

Il 5 giugno 2024 è stato sottoscritto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE – Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Le Parti, in data 26 giugno 2024, hanno sottoscritto un accordo integrativo con il quale hanno perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, previste agli artt. 161, 162 e 164 del CCNL, con la sistemazione dei relativi arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento. Le tabelle retributive riguardano: i valori di paga base nazionale mensile, quelle relative alla specifica decorrenza riguardante le aziende della ristorazione collettiva; la paga base nazionale delle aziende minori e la retribuzione dei lavoratori extra e di surroga.

Jobs Act: ennesima pronuncia di incostituzionalità

Anche il licenziamento per giustificato motivo per fatti insussistenti comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione attenuata La Corte Costituzionale , con sentenza 128/2024 del 4 giugno 2024 depositata il 16 luglio 2024 , ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2025 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. La Consulta, sul solco già tracciato da precedenti pronunce (vedasi sentenze n. 125/2022 e n. 59/2021) ha ritenuto che, così come previsto per i licenziamenti disciplinari, anche il licenziamento per ragioni economiche insussistenti debba portare alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno in misura non superiore a 12 mensilità (c.d. tutela reintegratoria attenuata). In particolare, è stato ritenuto che la disparità di sanzione tra licenziamenti disciplinari e licenziamenti oggettivi entrambi motivati da fatti poi rivelatisi insussistenti per licenziamenti fondati su fatti poi rivelatisi insussistenti violi il principio di uguaglianza e di ragionevolezza e lascia spazi a strumentalizzazioni. Si legge nella motivazione “Nella misura in cui è possibile per il datore di lavoro estromettere il prestatore dal posto di lavoro solo allegando un fatto materiale insussistente e qualificandolo come ragione d’impresa, la prevista tutela reintegratoria nei casi più gravi di licenziamento (quello nullo, quello discriminatorio, quello disciplinare fondato su un fatto materiale insussistente) risulta fortemente indebolita in quanto aggirabile ad libitum dal datore di lavoro, seppur a fronte del “costo” della compensazione indennitaria.” La censura non riguarda invece il caso di licenziamento per ragioni oggettive dichiarato illegittimo per violazione dell’onere di repechage; in tal caso il lavoratore avrà diritto alla tutela indennitaria (da 6 a 36 mensilità).

Esonero contributivo per le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza

L’Inps, con circolare n. 75 del 28 giugno 2024, ha fornito indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di beneficiari del reddito di cittadinanza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Coesione

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la  Legge n. 95 del 4 luglio 2024  di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Si ricordano, di seguito, le disposizioni in materia di lavoro e previdenza, di maggior interesse per le aziende: Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (Art. 21) Bonus giovani (Art. 22) Bonus donne (Art. 23) Bonus ZES – Zone Economica Speciale (art. 24) Si ricorda che, per la concreta operatività degli incentivi, occorrerà attendere: i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’autorizzazione della Commissione Europea (ad eccezione del bonus donne); le relative circolari operative dell’INPS.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: nota 1091/2024 del 18 giugno 2024 e nota 1133/2024 del 24 giugno 2024

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 1 133 /2024 del 24 giugno 2024 L’Ispettorato del Lavoro , con le due note in esame, fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte d a ll ’art. 29 , comma 4, del D.L. 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) nei confronti di ipotesi di somministrazione  non autorizzata  (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2, d.lgs. 276/2003) e  fraudolenta  (art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 276/2003), nonché di appalto e distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 276/2003) . Con il DL 19/2024 è stato quindi ripristinato il rilievo penale delle fattispecie di somministrazione, appalto e distacco non genuini, che erano state depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 e dal 2 marzo 2024, utilizzatore e somministratore non genuini sono puniti entrambi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L’importo di € 60, tuttavia, in ragione dell’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018 diventano € 72 euro. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000. Nel caso in cui, in base al numero di giornate di illecita occupazione, l’importo sia inferiore a € 5.000 euro, andrà applicata tale soglia, che potrà essere ridotta a un quarto (articolo 21, comma 2, del Dlgs 758/1994) a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994 che dovesse essere impartita. In caso di recidiva, il nuovo comma 5-quater dell’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che: gli importi delle sanzioni siano aumentate del 40% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di altri provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali (recidiva semplice); gli importi delle sanzioni siano aumentate del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali per i medesimi illeciti (recidiva specifica). Vi sono poi delle aggravanti in casi di sfruttamento di minori: in tal caso la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino a sei volte. Le nuove sanzioni si applicano alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024. Per le condotte continuate, iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite successivamente, la nota INL del 24.6.2024 chiarisce che si debba ritenere sussistere un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragion d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito comporta pertanto che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Da ciò ne consegue che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno rilievo esclusivamente penale e saranno quindi soggette alla nuova disciplina. Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tenere conto anche del periodo precedente che costituirà un elemento di valutazione della gravità dell’illecito.

Gestione delle risorse umane: l’importanza delle schede di valutazione del personale

I recenti interventi normativi in, sia nazionali sia comunitari, pongono la massima attenzione alla necessità di realizzare un’impresa “responsabile”, che sia rivolta al profitto ma che, nel contempo, sia attenta all’ambiente, agli aspetti sociali e che abbia una governance efficace e rispettosa. In questo ambito, è fondamentale una gestione adeguata delle risorse umane, volta ai principi di inclusione, non discriminazione e trasparenza. Le schede di valutazione del personale sono uno strumento essenziale per la corretta gestione delle risorse umane, in quanto contribuiscono a valutare in maniera quanto più possibile oggettiva l’attività dei dipendenti, a migliorare le loro prestazioni, la loro soddisfazione e aiutano il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il ritorno sugli investimenti. Vediamo in sintesi. Allineamento agli obiettivi aziendali : le schede di valutazione non possono essere standard, ma devono essere redatte al fine di rispondere alle esigenze aziendali. Per fare ciò, gli obiettivi individuali, sui quali poi verterà la valutazione, devono essere allineati con quelli aziendali; in tal modo le schede di valutazione contribuiranno a raggiungere i risultati strategici dell'azienda ed il mantenimento degli standard di qualità aziendali, riducendo gli errori, i costi operativi e migliorando la soddisfazione del cliente. Agli obiettivi professionali, possono poi essere aggiunti obiettivi personali, le c.d. soft skills, volte alla valutazione del dipendente anche negli aspetti caratteriali (es. capacità di lavoro in gruppo, creatività, propensione alla innovazione, capacità di problem solving, ecc.) Gestione delle Risorse : le schede di valutazione forniscono altresì dati oggettivi che Aiutano a identificare i dipendenti con alto potenziale, a pianificare successioni, promozioni, percorsi di carriera e possono essere utilizzate per decisioni relative a retribuzioni, bonus, promozioni, altre questioni strategiche e talvolta per la gestione delle performance insufficienti. Ottimizzazione delle c ompetenze: con valutazioni regolari, i dipendenti possono sviluppare continuamente le loro competenze, aumentando la loro efficienza, produttività e la qualità del lavoro. Miglioramento delle p restazioni : la predisposizione ragionata di schede di valutazione aiuta a identificare le aree in cui i dipendenti eccellono e quelle in cui necessitano di miglioramento, permettendo di sviluppare piani di formazione e sviluppo mirati, identificare le opportunità di carriera all'interno dell'azienda, riducendo la necessità per i dipendenti di cercare opportunità altrove. Gestione delle Prestazioni Insufficienti: le schede di valutazione permettono altresì di affrontare le prestazioni insufficienti in modo strutturato e documentato, riducendo il rischio di problematiche legali. C omunicazione : le schede di valutazione forniscono inoltre un meccanismo strutturato per fornire feedback regolare ai dipendenti, promuovendo una comunicazione aperta e costruttiva tra i l’imprenditore (o per lui il manager o il responsabile d’area o reparto) e il personale, aumentando la soddisfazione, la motivazione ed il coinvolgimento dei dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. R etention : un sistema di valutazione equo e trasparente contribuisce tra l’altro a creare un ambiente di lavoro positivo e di fiducia, e permette altresì di ridurre il turnover ed i costi associati al reclutamento e alla formazione di nuovi dipendenti. D ocumentazione formale, c onformità , riduzione del rischio : infine, le schede di valutazione forniscono una documentazione formale delle prestazioni dei dipendenti, utile per dimostrare la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle richieste aziendali, la qualità del lavoro ai fini dell’ottenimento di certificazioni ed in caso di controversie legali.

Finalmente il testo Unico del CCNL per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Confcommercio e Manageritalia, in data 11 giugno 2024, facendo seguito all’accordo di rinnovo del 12 aprile 2023, hanno predisposto un’unica fonte contrattuale nella quale hanno riunito tutti gli accordi succedutisi nel tempo ed in particolare: il Testo Unico del 23 gennaio 2008; l’accordo di rinnovo del 27 settembre 2022; gli accordi del 3 e 25 luglio 2012; l’accordo del 31 luglio 2013; l’accordo del 21 luglio 2016; l’accordo dell’11 luglio 2019; l’accordo del 10 settembre 2019; l’accordo del 16 giugno 2021 e l’accordo del 12 aprile 2023. Il Testo Unico del CCNL per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi è pertanto applicabile nella sua interezza ed è vigente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.

Aggiornamento tabelle Milano danno alla persona

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella seduta del 21 maggio 2024, ha proceduto alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo- vita alla data dell'O1.01.2024, di tutte le Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e anche della Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita. Le Tabelle non sono state, invece, modificate nel merito, riservandosi successivi aggiornamenti una volta conclusi i lavori avviati Sono state quindi pubblicate le nuove tabelle e relativi criteri orientativi; nel dettaglio sono state messe a disposizione: "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica - Edizione 2024" e relativa tabella allegata; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza — Edizione 2024"; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale C.d. terminale Edizione 2024"; "Relazione illustrativa del quesito medico-legale" e modello di quesito; “Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale — Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la capitalizzazione anticipata di una rendita - Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 terzo comma c.p.c. ".

CCNL: rinnovato il contratto della ristorazione, dei pubblici esercizi e del turismo

E’ stato sottoscritto, in data 5 giugno 2024, tra FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo. Scaduto il 31 dicembre 2021, il CCNL interessa oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori. Tra le principali novità: l’aumento in busta paga, al 4°livello, di 200 euro a regime (da riparametrare). La prima tranche di aumento salariale di 50 euro sarà corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2024, seguiranno altre 4 tranche di 40, 40, 30 e 40 euro; l’aumento di 3 euro del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027; il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre del 2027; relativamente alla classificazione del personale, è stato rivisto l’impianto esistente, aggiornando le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti; previsti ulteriori 90 giorni di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai 90 giorni previsti dalla Legge. Inoltre, per le donne vittime di violenza di genere, viene definita la possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati; rivisitati, aggiornandoli alle norme di legge, gli articolati riferiti ai congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, migliorando l’articolato esistente, anche in riferimento alle pari opportunità e alla parità di genere; per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.

Il Garante Privacy rivede la propria posizione sui metadati

Con provvedimento del 6 giugno 2024 il Garante per la protezione dei dati personali aggiorna il documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” e fornisce nuove indicazioni in merito ai criteri che possono orientare i datori di lavoro nell’individuazione del periodo di conservazione dei metadati (LOG). Il documento ha natura orientativa e di indirizzo e pertanto non contiene prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento; l’obiettivo è fornire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili e richiamare l’attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro. I Metadati di cui al provvedimento sono le informazioni registrate nei log generati dai sistemi di server di gestione e smistamento della posta elettronica e dalle postazioni nell’interazione tra i diversi server interagenti e tra questi e i client (postazioni terminali che effettuano l’invio dei messaggi e che consentono la consultazione della corrispondenza in entrata) . I Metadati possono comprendere gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei clienti coinvolti nell’instradamento del messaggio, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, in relazione al sistema di gestione del servizio di posta elettronica utilizzato, anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto. Le indicazioni non riguardano, quindi, i contenuti dei messaggi di posta elettronica (né le informazioni tecniche che ne fanno comunque parte integrante) che rimangono nella disponibilità dell’utente/lavoratore, all’interno della casella di posta elettronica attribuitagli Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, deve rispettare tutti i principi generali di trattamento e quindi: deve verificare la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (non può acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera) deve fornire ai Lavoratori prima che il trattamento abbia inizio una informativa corretta e completa contenente tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento (specificando i tempi di conservazione dei dati, gli eventuali controlli, ecc.). nel rispetto del principio di “responsabilizzazione” deve valutare se i trattamenti da realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite – che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (tale necessità ricorre, in particolare, in caso di raccolta e memorizzazione dei log della posta elettronica, stante la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché il rischio di “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti). Deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità, l’accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati. deve, altresì, adottare misure volte ad assicurare il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dei dati, deve garantire che l’attività di raccolta e conservazione dei metadati/log sia limitata a quelli necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, può essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni (a titolo orientativo, 21 giorni ). l’eventuale conservazione per un termine ancora più ampio potrà essere effettuata, solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione, comprovando adeguatamente, in applicazione del principio di accountability (ad esempio, finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all’obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure) Gli obblighi sopra previsti rimangono anche quando il titolare del trattamento utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi. Da ciò ne consegue che il Titolare deve verificare, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della protezione dei dati, ove designato, la conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati adottando, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio.

G.U. del 3 giugno 2024, serie generale n. 128

Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti dalle banche dati pubbliche nell’ambito delle procedure per la crisi di impresa Dal 2 agosto le cancellerie dei tribunali concorsuali, nell’ambito delle procedure della crisi di impresa, potranno accedere direttamente alle banche dati di Inps, Agenzia delle Entrate e Registro delle Imprese, grazie alle convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e le tre amministrazioni, al fine di ottenere bilanci, visure, informazioni su debiti erariali, debiti contributivi, e tutti gli elementi utili alla ricostruzione integrale della situazione patrimoniale dell’impresa in stato di crisi o insolvenza.

Varato dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo del CCII

Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto correttivo al Codice della Crisi. Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019 e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato ieri in prima lettura provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti interventi normativi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. È attesa a breve la verifica di compatibilità e copertura da parte della Ragioneria dello Stato.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 8 maggio 2024 - Linee Guida sui principi di attestazione dei piani di risanamento

L’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha aggiornato le linee Guida a suo tempo pubblicate in materia di principi di attestazione nei piani di risanamento sia sulla base delle nuove previsioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sia sulla base delle sentenze che si sono susseguite dopo l’entrata in vigore del primo documento.

Il decreto legge n. 39/2024 in materia di bonus edilizi diventa legge: le novità della legge di conversione

Il 28.05.2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 67/2024, che ha reso definitive le misure introdotte con il Decreto Legge n. 39/2024, di cui avevano parlato nel numero 16 della nostra Newsletter. Nella legge di conversione sono state confermate tutte le misure del D.L. n. 39/2024 e, quindi, sono definitivamente entrate in vigore le restrizioni retroattive sui bonus edilizi. Ecco le novità e i chiarimenti introdotti con la legge di conversione. Ripartizione delle detrazioni derivanti dai bonus edilizi È stato chiarito che la ripartizione in dieci anni delle detrazioni derivanti da superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus per le spese sostenute dall’inizio dell’anno 2024 non riguarda i crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Blocco della cessione rate residue È stato introdotto il blocco della cessione delle rate residue per i contribuenti che avevano già portato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Insomma, i contribuenti non potranno più utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere, invece, negli anni successivi le rate che non intendono portare in detrazione. Eliminazione della remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione La remissione in bonis non si applicherà in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. Eliminazione della compensazione “indiretta” Dal 01.01.2025 gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Norma “anti-usura” per l’acquisto dei crediti sotto il 75% del valore Le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni, che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, dovranno ripartire in 6 anni le quote utilizzabili dal 2025 dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Tale norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022. Obbligo di segnalazione a carico dei Comuni I Comuni dovranno segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai Comune sarà riconosciuta una quota del 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni. Bonus ristrutturazione al 30% È stata prevista la riduzione della detrazione del bonus relativo alle ristrutturazioni edilizie per le spese che saranno sostenute dal 01.01.2028 al 31.12 2033; l’aliquota, infatti, sarà del 30% e non più del 36%. Fatti salvi correttivi che potranno essere adottati successivamente, sino al 31.12.2024 l’aliquota è del 50%, dal 01.01.2025 al 31.12.2027 l’aliquota sarà del 36% e dal 01.01.2028 si passerà al 30%. Fondo per il Terzo settore Per l’anno 2025 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 100.000.000 di euro finalizzato al contributo diretto alla realizzazione di interventi sugli immobili utilizzati da Enti del Terzo settore. Disposizioni per gli immobili terremotati Sono state introdotte specifiche disposizioni per la cessione del credito o sconto in fattura riguardante interventi eseguiti con il superbonus su immobili terremotati a seconda della regione dove si trova l’immobile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Salva-casa”

Il 29 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 69/2024 c.d. decreto “ salva-casa ”, che reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Ecco gli obiettivi della norma: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, per far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando anche gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, rilanciare il mercato delle vendite immobiliari, consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche attraverso la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Le misure introdotte sono diverse, andiamo a brevemente analizzarle. Tolleranze costruttive ed esecutive per gli interventi realizzati entro il 24.05.2024 Il Decreto Legge ha previsto che sono da intendersi tolleranze costruttive: il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Esse non costituiscono violazioni edilizie, se contenuto entro i seguenti limiti: del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. Ai fini del computo della superficie utile si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio, che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Sono, invece, tolleranze esecutive: la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Anch’esse non costituiscono violazioni edilizie e sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. Sanatoria delle difformità edilizie Viene introdotta dal D.L. 69/2024 la possibilità di sanare difformità, purché venga rispettata la disciplina edilizia del tempo dell’intervento e quella urbanistica del tempo di presentazione della domanda. La nuova procedura, entrata in vigore il 30.05.2024, non prevede più la doppia conformità urbanistico-edilizia, che però rimane obbligatoria per gli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali, per i quali non operano le nuove norme. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme espressamente previste dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001. A seguito del deposito dell’istanza di permesso in sanatoria il Dirigente del Comune dovrà pronunciarsi con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intenderà accolta. Stabilizzazione delle strutture amovibili Il Decreto “ salva casa ” prevede che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 possono rimanere installate, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti e senza pregiudizio dei diritti di terzi. Mutamento della destinazione d’uso Il D.L. 69/2024 ha previsto che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore. Anche il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali è sempre consentito, ma resta salva la facoltà dei Comuni di fissare condizioni specifiche. O pere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici Il Decreto “ salva casa ” ha previsto una semplificazione delle norme per l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, che non potranno, in ogni caso, determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici e dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Porticati Il D.L. 69/2024 ha introdotto tra gli interventi che si possono eseguire senza necessità di titoli abilitativi anche i porticati rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

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