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Collocamento obbligatorio - Chiarimenti dal Ministero

Scopertura delle quote del collocamento obbligatorio – nota 316 del 18.07.2018 Ministero del Lavoro

  • Pubblicato il:  19 settembre 2018
  • Categoria:   Circolari

Con nota 6316 del 18.07.2018 il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sulle conseguenze nel caso di mancata assunzione di lavoratore con disabilità dopo 60 gg. dalla data in cui sorge l’obbligo.

Le imprese che non procedono sono soggette ad una sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota prevista dall’art. 3 della legge 68/1999 e la misura di detta sanzione è pari, per ogni giorno lavorativo, a cinque volte la misura del contributivo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato.

L’azienda che viene a trovarsi in queste condizioni di scopertura, può utilizzare lo strumento della convenzione ovvero una sorta di impegno che l’azienda stipula con il servizio territorialmente competente, attraverso un progetto di assunzioni articolate in più fasi e con diverse modalità.

Vi è tuttavia da precisare che non è possibile percorrere tale strada nel momento in cui, all’esito di un accertamento ispettivo, risultino scoperture che abbiano dato origine alla notifica della diffida ad adempiere. In questo caso, la strada percorribile per regolarizzare le inosservanze sanabili, è quella procedere alla richiesta di assunzione nel termine concesso.

L’Ispettorato ha precisato inoltre che l’illecito commesso dal datore va configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege , senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla .

La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo.

Infatti, agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall’art. 5, comma 1 lett. b), del – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “ tempus regit actum ”. Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione, l’ispettorato avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.

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