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DL n. 19 del 2.3.2024 (DL PNRR- bis)

In Gazzetta Ufficiale del 2.3.2024 è stato pubblicato il c.d. DL PNRR-bis recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “ che introduce importanti novità in diversi ambiti: assunzioni e semplificazioni burocratiche nel mondo delle Pa, della scuola, del lavoro e per le famiglie. Il testo mira ad attuare gli obiettivi del PNRR; è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro due mesi. Qui di seguito le principali novità in tema di diritto del lavoro dove in particolare si vuole introdurre un percorso di premialità per i datori di lavoro che dimostrano comportamenti virtuosi nella gestione del rapporto di lavoro e una serie di misure per prevenire e contrastare il lavoro irregolare e le violazioni contributive. Durc e agevolazioni: vengono introdotte modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e del riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, , fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto introduce altresì la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Appalti e somministrazione : responsabilità solidale (Art. 29, comma 2) - Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. E' prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco. Esternalizzazioni : vengono incrementate le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a tali fini segnaliamo che gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Segue poi una regolamentazione delle sanzioni con specifico riguardo alla somministrazione di lavoro e l'esercizio non autorizzato dell’attività nonché nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge o posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Lista di conformità dell’ Ispettorato: a ll'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia : nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. Emersione lavoro irregolare : al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito domestico è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Patente a punti nei cantieri : a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta un sistema di punteggio con la previsione di decurtazioni e/o sospensioni in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento. Contrasto alle violazioni contributive : il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000n. 388 al fine di favorire l’emersione e gli adempimenti spontanei. Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di favorire l’adempimento degli obblighi contributivi e l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. Orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti : nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, il decreto esclude l'applicazione della sanzione ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. In tal caso sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, c.c. in luogo della sanzione civile precedentemente prevista , in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Comprare casa all’asta? sì, ma è meglio rivolgersi ad un professionista per evitare imprevisti

Quando si è alla ricerca di un immobile ad uso abitativo o ad uso commerciale spesso non si valuta la possibilità di acquistare il bene all’asta, ritenendo che la procedura sia eccessivamente complessa. In altri casi, invece, si partecipa all’asta senza aver prima adeguatamente valutato lo stato del bene, attratti dal prezzo basso di vendita, finendo così per acquistare un immobile che non ha le caratteristiche ricercate o, addirittura, che presenta importanti criticità. Le aste immobiliari offrono ottime opportunità di investimento, ma è opportuno rivolgersi a un professionista esperto della materia per evitare sorprese. Esiste una “vetrina” dei beni posti in vendita da ciascun Tribunale, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page ovvero sul sito di ciascun Tribunale, se è stata attivata la relativa pagina web. Gli annunci di vendita possono essere consultati anche sui siti https://www.astalegale.net/ https://www.fallcoaste.it/ o sul sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie del competente Tribunale (per il Tribunale di Monza: https://www.ivgmonza.it/ per il Tribunale di Milano: https://www.sivag.com/ ). La ricerca all’interno di tutti i siti è semplice e l’interfaccia consente di impostare diversi parametri, come il luogo di ubicazione del bene (Regione, Provincia o Comune), il suo prezzo od ancora l’uso (residenziale, commerciale, industriale). Una volta individuato il bene, cosa fare? Innanzitutto, è opportuno prenotare la visita, che avviene alla presenza del custode giudiziario, così da accertarsi del reale stato dell’immobile. Benché, infatti, negli annunci di vendita vi siano delle fotografie, è preferibile accedere al bene; nel caso sia occupato ovvero vi siano stati precedenti esperimenti di vendita, il suo stato potrebbe essere mutato nel tempo. Non solo, al momento della visita, oltre a verificare il contesto in cui è inserito il bene, ci si può rendere conto se vi è interesse all’acquisto anche da parte di altri soggetti: maggiori sono i visitatori, maggiore potrebbe essere la partecipazione all’asta e, conseguentemente, maggiore sarà il prezzo di acquisto. Oltre alle fotografie, nell’annuncio tra i documenti si trova anche una perizia, redatta dal tecnico incaricato dal Tribunale, nella quale saranno indicate le eventuali criticità del bene, ad esempio se vi sono difformità edilizie/catastali/abusi e se sono sanabili (nella perizia vi è anche una stima dei costi di sanatoria) o l’ammontare degli eventuali oneri condominiali. All’esito delle verifiche, è possibile presentare un’offerta secondo le modalità stabilite nell’avviso di vendita (reperibile tra i documenti dell’annuncio), previo versamento della cauzione, e in seguito partecipare all’asta. Una volta aggiudicatosi il bene, si dovrà versare il saldo prezzo entro il termine di legge al fine di stipulare l’atto di trasferimento e diventare così (finalmente) proprietari dell’immobile. In tutte queste fasi la consulenza di un avvocato esperto potrà evitare errori nella valutazione del bene o investimenti sbagliati. Nelle aste non esiste il “diritto al ripensamento”; a seguito dell’aggiudicazione, infatti, nel caso si decida di non procedere all’acquisto, la cauzione versata (pari al 20% del prezzo offerto) viene trattenuta dal Tribunale a titolo di sanzione e si procede a nuova asta a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. Con l’aiuto del professionista si potrà quindi rilevare da subito se il bene presenta problematiche o se vi sono criticità nell’acquisto; non solo, l’avvocato può essere delegato a partecipare all’asta e, all’esito dell’aggiudicazione, relazionarsi con i professionisti incaricati dal Tribunale per reperire i documenti necessari alla stipula dell’atto di trasferimento. Da ultimo, ricordiamo che vi sono aste anche di beni mobili, come autovetture, arredamenti o attrezzature professionali. Il nostro Studio ha esperienza nell’assistere i privati e le società interessate a partecipare alle aste, fornendo consulenza e assistenza sia nella fase antecedente la gara (es.: esame documenti, rilievo delle problematiche del bene), sia durante l’asta (es: partecipazione all’asta in nome e per conto dell’offerente), sia nella fase successiva all’aggiudicazione.

CCNL collaboratori familiari – lavoro domestico (08.01.2024)

In data 8 gennaio 2024 le parti sociali hanno definito gli importi del trattamento economico dal 1° gennaio 2024 per il personale domestico, di seguito riportati. Minimi tabellari Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2024. Indennità vitto e alloggio A decorre dal 1° gennaio 2024 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,52 euro giornalieri (2,28 euro per ciascun pasto; 1,96 euro per l'alloggio). Indennità variabili È prevista la modifica alla disciplina delle seguenti indennità variabili: alla babysitter inquadrata nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 130,78 euro mensili (0,79 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 91,63 euro; all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 112,97 euro mensili (0,66 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi; i lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 hanno diritto, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, a un'indennità di 9,04 euro mensili per il livello B e di 11,30 euro mensili per i livelli BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per quanto riguarda i lavoratori conviventi di livello DS, tale indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

Gestione della posta elettronica dipendenti – privacy - modalità conservazione dei dati

Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 21 dicembre 2023 n. 642 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” Nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale. A ciò si aggiunga che è altresì emersa la presenza di limitazioni alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico in capo al cliente – datore di lavoro e al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi. Tenuto conto di quanto precede, visto che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento e ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori, ha ritenuto di adottare il Documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la liberà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il documento chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore. E’ quindi opportuno alla luce dell’invito ivi contenuto rivedere le proprie politiche privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.

Bonifici istantanei – nuovo regolamento UE

Il 07 febbraio 2024 il Parlamento Europeo  ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento  volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo bonifici istantanei arrivino immediatamente sui conti dei clienti. Sulla base della nuova procedura i bonifici istantanei dovranno essere elaborati senza ritardi, garantendo che il denaro raggiunga il beneficiario entro 10 secondi, indipendentemente dal giorno o dall’ora dell’operazione. Il pagatore riceverà conferma dell’esecuzione del pagamento entro lo stesso intervallo di tempo. Gli Stati membri con valuta diversa dall’euro devono comunque adottare le norme per i conti bancari in grado di operare in euro, anche se con un periodo di transizione più lungo rispetto a quelli nella zona euro. Il Regolamento stabilisce costi uniformi per i bonifici istantanei in euro e impone misure rigorose per la prevenzione delle frodi e per il risarcimento danni legati da mancate precauzioni anti-frodi. Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale dell’UE, dando agli Stati membri un periodo di 12 mesi per implementare il Regolamento.

Ticket di licenziamento

Con la circolare n. 25 del 29.01.2024  l’INPS ha stabilito che il ticket licenziamento per quest’anno sarà così calcolato: € 635,67 per ogni anno di lavoro effettuato ed € 52,97 per ogni mese di anzianità, con un importo massimo di € 1.916,01 per i rapporti di durata superiore a tre anni.

Coop sociali: firmato il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL

In data 26 febbraio 2024, AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS, hanno sottoscritto il  verbale di accordo  per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Vengono incrementati i minimi conglogati della retribuzione come segue per il livello C1: 60 euro con la mensilità di febbraio 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2025.

Le novità sull’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

La recente approvazione del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184  - (G.U. n.290 del 13 dicembre 2023) di recepimento della  direttiva UE 2021/2118  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante la modifica della  direttiva 2009/103/CE , introduce nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli ed il controllo dei correlati obblighi, attraverso una serie di interventi di adeguamento del diritto interno al fine di uniformarne l’applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della r.c.a. In particolare, la norma contiene la regolamentazione dei seguenti istituti: l’individuazione dello Stato membro di ubicazione del rischio assicurato nuova definizione normativa di veicolo e di “uso” dello stesso; estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici tra cui i monopattini; definizione dell’obbligo assicurativo legato alla funzione del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro e non alla sua circolazione; introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie e deroghe all’obbligo assicurativo; previsioni in materia di obbligo assicurativo per gare e competizioni sportive, adeguamento degli importi minimi assicurati e del Preventivatore; introduzione di regole uniformi negli Stati UE in tema di “attestati di rischi; nuove disposizioni in tema di copertura assicurativa del “rimorchio” di un veicolo nuove disposizioni in tema di Solvency delle imprese di assicurazioni operanti in UE e nuova disciplina di liquidazione dei sinistri in caso di solvency delle imprese di assicurazioni. Seguirà sul nostro sito pubblicazione per approfondire questa tematica e vi rinviamo nel caso di Vostro interesse alla relativa lettura.

Nuovi importi per trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASPI

L'Inps, con circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, ha reso noto i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASPI, relativi all'anno 2024: Trattamenti di integrazione salariale: Importo lordo di 1.392,89€, pari ad un importo netto di 1.311,56€ Indennità di disoccupazione NASPI: Retribuzione 1.425,21€ - Importo massimo 1.550,42€.

I minimali e massimali Inps di retribuzione per l'anno 2024

L'Inps, con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2024. I valori riguardano: minimali di retribuzione giornaliera; minimali per i lavoratori a tempo parziale; aliquota aggiuntiva dell'1%; massimale della base contributiva e pensionabile; limite retributivo per copertura assicurativa; importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente; retribuzione annua per periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

Esonero contributivo lavoratrici madri

L’Inps, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo dei contributi previdenziali   per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per le  lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024). Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, ai sensi del comma 181 della citata legge, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ,  anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Bonus assunzioni 2024: esoneri contributivi ed agevolazioni per i datori di lavoro previsti dalla legge di bilancio

Decontribuzione Sud: agevolazione prorogata al 30 giugno 2024 La Decontribuzione Sud – ovvero la misura che agevola le imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno garantendo un esonero contributivo del 30% per ogni dipendente - è stata prorogata fino al 30.6.2024. Incentivo nuove assunzioni a tempo indeterminato Si tratta di un incentivo al 120 e al 130%, per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato nel 2024. La detrazione è pari: al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; al 130% per chi assume lavoratori “ svantaggiati ” (allegato 1 del DL n. 216/2023): L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Sono, dunque, escluse le imprese di nuova costituzione. L’incentivo, inoltre, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Non è chiaro, però, quale sia la data di riferimento per la verifica del requisito. Si attende il decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro. Bonus assunzione per i percettori di SFL e ADI Il bonus per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza è venuto meno dal 31 dicembre, ed è stato sostituito da due nuovi strumenti: il supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione. Il decreto lavoro, infatti, nel disciplinare le due nuove misure ha previsto anche l’introduzione di specifici  bonus assunzione , che prevede un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato: a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato; a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro. Incentivi all’assunzione dei disoccupati: bonus NASPI E’ previsto il  bonus per l’assunzione di disoccupati che percepiscono un trattamento NASPI. Consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore per un periodo massimo di 2 anni. L’importo spettante non può superare l’importo dell’indennità NASPI percepita dal lavoratore. L’agevolazione non spetta per i lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato. Bonus assunzione under 30 e over 50 Si tratta dei bonus per i giovani con meno di 30 anni e per le persone con più di 50 anni. Il primo, spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato e consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali fino al raggiungimento dell’importo di € 3.000. Il secondo, invece, spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato soggetti con almeno 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi. In questo caso spetta un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato. In entrambi i casi sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

Legge di Bilancio 2024

Proseguiamo l’analisi della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) pubblicata sulla GU del 30.12.2023: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1, commi 126-130) In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata INPS, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che non siano ancora titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi fino al 31.12.2023, parificandoli a periodi di lavoro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all’1.1.1996, il riscatto già effettuato sarà annullato d’ufficio ed i contributi restituiti. Il riscatto può essere pagato fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Per i lavoratori del settore privato, il costo può essere sostenuto anche dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso; in tal l’importo è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 136-140) APE Sociale Potranno accedere all’APE sociale fino al compimento del requisito anagrafico per l’ottenimento della pensione di vecchiata (67 anni) i lavoratori che raggiungono i 63 anni + 5 mesi di età e che abbiano: - 30 anni di contribuzione, se disoccupati per ragioni involontarie (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione del contratto a termine), caregiver da almeno 6 mesi e invalidi civili dal 74%; - 36 anni di contribuzione per gli addetti ai lavori gravosi (32 per edili e ceramisti). Le donne hanno diritto ad una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due. Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui e non può superare l’importo di € 1.500 mensili. Opzione Donna Potranno accedere al trattamento pensionistico c.d. Opzione Donna le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica al 31.12.2023. Mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento: caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi; coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale riconosciuta dal Ministero. L’età anagrafica è diminuita di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due. L’età anagrafica è diminuita di 2 anni, a prescindere dal numero dei figli, nell’ipotesi di licenziamento per crisi aziendale riconosciuta dal Ministero. Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103) La pensione anticipata è ottenibile con 41 anni di contributi versati e 62 anni di età anagrafica. La decorrenza della pensione varia: se il requisito è stato raggiunto entro il 2023 rimane sempre di 3 mesi dalla maturazione per il dipendente privato o 6 mesi per il dipendente pubblico, mentre se il requisito è stato raggiunto nel 2024 la decorrenza è di 7 mesi dalla maturazione nel settore privato, 9 nel settore pubblico. Per coloro i quali raggiungono il requisito nel 2024 la pensione sarà calcolata col sistema contributivo e il suo valore massimo, sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, sarà pari a 4 volte il trattamento minimo (prima era 5). Come per l’anno passato, i lavoratori che maturino i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione Quota 103, possono rinunciare all’accredito della quota di contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà e, con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE Iva sui prodotti femminili e per l’infanzia (art. 1, comma 45) E’ previsto un aumento dell’aliquota IVA, dal 5% al 10%, per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; pannolini per bambini. Il medesimo comma prevede un aumento dell’aliquota IVA dal 5% al 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Proroga aliquota IVA ridotta per cessione pellet (art. 1, comma 46) E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni aventi ad oggetto pellet, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (art. 1, commi da 60 a 62) Le disposizioni in esame introducono la realizzazione di una connessione e interoperabilità delle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo scambio e l’analisi dei dati. Al fine, quindi, di favorire l’adempimento spontaneo del singolo contribuente, l’Agenzia delle Entrate mette a sua disposizione i dati e le informazioni da essa acquisiti, che saranno utilizzati anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. La sinergia permetterà altresì interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, commi da 64 a 67) A decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, vengono considerati redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, in relazione ai quali siano stati eseguiti e conclusi, da non più di dieci anni all’atto della cessione, gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus 110 per cento” (ai sensi dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Sono esclusi da tale previsione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se inferiore, per la maggior parte di tale periodo. Ai fini della corretta individuazione dei redditi diversi, le ipotesi indicate dalla nuova lettera b-bis) porta ad escludere le stesse dalle previsioni della precedente lettera b), che individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Viene poi disciplinata la modalità di calcolo della plusvalenza qui introdotta. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi 89 e 90) L’articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, prevedeva che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES dovuta sulle provvigioni per l’attività di mediazione. La disposizione in esame abroga tale esenzione e, pertanto, dal 1° aprile 2024, la suddetta ritenuta sarà dovuta, con aliquota del 23%: - dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; - dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, rifinanziamento del Fondo prima casa e interventi per famiglie numerose (art. 1, commi da 7 a 13) Il comma 7 modifica, estendendolo, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul relativo Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024. A ciò si aggiunga che per l’anno 2024, il comma 9 estende il perimetro delle categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo, ricomprendendovi anche specifiche tipologie di famiglie numerose. Il successivo comma 10 indica, al ricorrere di determinate condizioni, i diversi livelli di copertura della garanzia del Fondo per ciascuna di esse. Di conseguenza, il comma 11 indica le relative percentuali di accantonamento del Fondo, a titolo di coefficiente di rischio. Il comma 12 stabilisce che anche su tali finanziamenti la garanzia all’80% può essere concessa, sempre al ricorrere di determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM. Il comma 13 prevede, infine, che per l’anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative rispetto a quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi da 101 a 111) Entro il 31 dicembre 2024, ai sensi del comma 101, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terrenti e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Ai sensi del comma 102, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese sarà tenuto in considerazione in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. DISPOSIZIONI VARIE Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art.1, commi da 2 a 6) Viene incrementata di 600 milioni di euro, per l’anno 2024, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 1, comma 68) Al comma 68 è stata previsto l’ampliamento degli enti per i quali la durata di concessione o locazione di beni immobili appartenenti allo Stato può avere una durata di 50 anni, in considerazione delle particolari finalità perseguite dal richiedente e nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione dell’immobile stesso. Nell’elenco ora sono inseriti: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti pubblici di ricerca; le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro che perseguono in ambito nazionale obiettivi di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, svolgendo la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale e perseguendo la valorizzazione e la fruibilità dei beni statali in uso. Ai sensi del comma 103, le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese di assicurazione. Novità sulla tassazione degli affitti brevi (art. 1 comma 63) Modificato il regime fiscale delle locazioni brevi o turistiche, ossia quelle della durata massima di 30 giorni, prevedendo un aumento della cedolare secca. In caso di opzione da parte del locatore dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, il reddito derivante dai contratti di locazione brevi sconti un’aliquota del 26% e non più del 21%. L’imposta sostitutiva come prevista nella Legge di bilancio 2024 sarà applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione brevi stipulati da persone fisiche qualora più di un appartamento per ciascun periodo di imposta venga destinato alla locazione breve.

L’Amministratore di sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno viene introdotto con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e attualmente la disciplina è regolata agli art. 404 c.c. e ss. L’istituto va ad affiancare le discipline tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione e mira a garantire uno strumento più flessibile e modulabile in grado di adattarsi alla specificità delle diverse situazioni concrete e a salvaguardare la centralità della persona e il principio di autodeterminazione, in quei soggetti che mantengano una capacità, anche residua. L’art. 404 c.c. prevede che “ La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. La misura in concreto permette di sostenere un’ampia categoria di soggetti, tra cui si possono menzionare: Le persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche, come patologie psichiatriche, autismo, Alzheimer, demenza senile, ludopatia; Le persone affette da infermità fisiche in seguito ad ictus, malattie degenerative, patologie tumorali particolarmente aggressive. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, che deve essere presentato al Giudice Tutelare (Sezione Volontaria Giurisdizione) del luogo in cui il beneficiario ha residenza può essere presentato sia direttamente, che mediante l’assistenza di un legale: Dal beneficiario stesso; Dai soggetti individuati dall’art. 417 c.c.: dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. Dai responsabili dei servizi sociosanitari, che siano a conoscenza di fatti tale da rendere necessaria l’istaurazione del procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. Ai sensi dell’art. 407 c.c. il ricorso, che deve sempre essere notificato al beneficiario (anche se lo stesso si trovi ad esempio in un ricovero, RSA, ospedale, o è convivente del ricorrente…), deve indicare necessariamente: Le generalità del beneficiario; La dimora abituale del beneficiario; Le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno; I dati del ricorrente e se conosciuti del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi. Il giudice tutelare, territorialmente competente, deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta di nomina, dopo aver sentito personalmente il beneficiario, recandosi esso stesso nel luogo in cui quest’ultimo si trova se impossibilitato a muoversi o a potersi spostare o anche avvalendosi di modalità telematiche e se non già svolti dispone, anche d’ufficio, tutti gli accertamenti necessari sulla situazione del beneficiario, anche di natura medica. Il Giudice tutelare deve procedere alla scelta dell’amministratore di sostegno con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria. In primo luogo, dovrà essere valorizzata l’eventuale designazione effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e se il beneficiario sia dotato di capacità di discernimento, il Giudice dovrà tener conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, o durante la sua audizione. Quando il ricorso è proposto da persona diversa dal beneficiario, il ricorrente potrà indicare uno o più soggetti che intendano rivestire il ruolo. In assenza di designazione, la scelta del Giudice tutelare, ove possibile, dovrà comunque ricadere preferibilmente tra i soggetti del nucleo famigliare del beneficiario. Qualora, tuttavia, sussistano ragioni di opportunità, il Giudice potrà procedere alla nomina di un soggetto terzo di propria fiducia, attingendo, ad esempio, dagli elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico. Il decreto di nomina, al quale dovrà seguire formale giuramento, dovrà contenere: Le generalità del beneficiario della misura e dell’amministratore di sostegno; La durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; I limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con le risorse economiche del beneficiario; Le indicazioni in merito alla rendicontazione annuale che l’amministratore di sostegno dovrà presentare al Giudice Tutelare. Qualora sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo. L’istituto dell’amministrazione di sostegno si distingue dalle discipline tradizionali dell’interdizione e inabilitazione per i suoi effetti, il beneficiario, infatti, ai sensi dell’art. 409 c.c., mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore e può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Nello svolgimento dei propri compiti l’amministratore è tenuto sempre ad informare il beneficiario circa gli atti da compiere e deve informare il Giudice tutelare nel caso di dissenso del beneficiario. L’amministratore dovrà sempre tenere in considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. Ai sensi dell’art. 412 c.c. gli atti compiuti dall’amministratore o dal beneficiario stesso in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice possono essere annullati su istanza dell’amministratore, del beneficiario, del PM, degli eredi e aventi causa del beneficiario. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. L’amministratore di sostegno potrà in ogni caso essere sostituito e l’incarico revocato, sia su istanza, che d’ufficio dal Giudice, quando non ricorrano più i presupposti della misura e ogni volta in cui la stessa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

Le cambiali in bianco

La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa. La cambiale ha la forma prevista dall’art. 1 della legge cambiaria e deve contenere: La denominazione di cambiale inserita nel titolo e nella lingua in cui lo stesso è redatto; L’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; Il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); L’indicazione della scadenza; L’indicazione del luogo di pagamento; Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento; L’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente). In assenza delle formalità richieste, parte della dottrina, ritiene non potersi nemmeno parlare di cambiale, ma solo di attestazione di credito. La sussistenza di tutti i requisiti cambiari deve essere riscontrata al momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento. Di conseguenza, nel caso in cui manchi uno o più elementi tra quelli indicati, si avrà una cambiale incompleta. Se, tuttavia, vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si tratterà specificamente di cambiale in bianco. La cambiale può, per cui, considerarsi in bianco quando al momento dell’emissione sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, ma tuttavia vi sia un accordo di riempimento. In caso contrario, la cambiale dovrà considerarsi incompleta e inidonea a valere quale titolo di credito ove manchi taluno degli elementi essenziali. La differenza tra cambiale incompleta e cambiale in bianco sta, pertanto, nel fatto che sussista o meno un accordo circa il riempimento del titolo. La fattispecie della cambiale in bianco è menzionata all’art. 14 della legge cambiaria, che recita: “ Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo .” Con riguardo alla natura giuridica della cambiale in bianco, la stessa sembra potersi qualificare come titolo di credito sottoposto alla condizione sospensiva del riempimento, il quale deve avvenire entro tre anni. L’accordo di riempimento si sostanzia normalmente in un contratto a latere del titolo di credito, che completa per relationem il contenuto del titolo cambiario. Chi rilascia una cambiale in bianco è esposto al rischio di abusivo riempimento, ossia di uno riempimento in difformità con quanto pattuito nell’accordo. Il rischio deve intendersi limitato al caso in cui ad avvalersi della cambiale abusivamente riempita è il primo prenditore, in quanto l’emittente gli potrà opporre l’accordo violato. L’eccezione che l’emittente può muovere nei confronti del primo portatore è, quindi, di tipo personale. Se la cambiale circola e chi ne acquista il possesso era in buona fede, l’emittente non potrà opporre nulla nei confronti del nuovo prenditore, salvo che quest’ultimo non sia in mala fede. In difetto della prova della mala fede, il debitore potrà comunque agire nei confronti del primo prenditore per il risarcimento del danno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali per il reato di abuso di foglio in bianco.

Albo nazionale dei CTU: il conferimento dell’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo

Gli artt. 13 e ss. delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile contengono la disciplina dei Consulenti Tecnici del Giudice nei procedimenti ordinari. Presso ogni Tribunale è, infatti, istituito un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), il quale è diviso in categorie, tra cui sono necessariamente ricomprese: Medica; Industriale; Commerciale; Agricola; Bancaria; Assicurativa; Della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense (categoria ricompresa recentemente nell’elenco, entrata in vigore con la legge n. 206 del 2021). L’art. 13 disp. att. c.p.c. demanda l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo e dei settori specializzati di ciascuna categoria ad un decreto ministeriale che dovrà essere adottato dal Ministro della Giustizia in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso decreto dovrà anche indicare i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo. Il comma, introdotto con la riforma Cartabia, persegue l’obbiettivo di garantire una maggiore specializzazione dei consulenti tecnici d’ufficio e cerca di favorire delle forme di associazionismo a livello nazionale. Coloro che rispettano i requisiti stabili dal decreto ministeriale di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. possono ottenere l’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici. Per ciascuna categoria sono inoltre stabiliti dal medesimo decreto gli obblighi di formazione continua e i diversi doveri da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, i quali saranno periodicamente oggetto di verifica secondo le modalità stabilite dal decreto, che regola anche i casi di sospensione volontaria dall’albo. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Tribunale presso cui il consulente intende svolgere la propria attività; l’albo, infatti, è formato da un comitato a ciò dedicato e presieduto dal Presidente. Contro i provvedimenti del Comitato che decide sulle iscrizioni all’albo e sulla permanenza nello stesso è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notifica. I Giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale devono affidare le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio agli iscritti all’albo del Tribunale medesimo. Il Giudice può comunque, con provvedimento motivato, conferire un incarico ad un consulente iscritto in albo di un diverso Tribunale o anche a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento deve, in tali casi, obbligatoriamente essere comunicato al presidente del Tribunale. La riforma Cartabia, al fine di alleggerire il carico degli incombenti gravanti sul Giudice, che intende nominare un consulente non iscritto all’albo del Tribunale in cui ha sede, ha previsto che lo stesso non debba più preventivamente e obbligatoriamente sentire il Presidente del Tribunale, ma possa procedere in autonomia con provvedimento motivato, il quale deve essere solo comunicato al Presidente del Tribunale. La riforma sembra, pertanto, mostrare una preferenza a che l’affidamento dell’incarico ad un consulente avvenga tra gli iscritti all’albo del Tribunale a cui appartiene il giudice, favorendo anche una mobilità dei consulenti tecnici, ma non esclude che, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento motivato il Giudice possa affidare l’incarico ad un soggetto diverso. Ferma la comunicazione del provvedimento stesso al Presidente del Tribunale di appartenenza. L’iscrizione negli Albi dei CTU non pone, pertanto, nessun limite al potere di scelta discrezionale che spetta al Giudice, il quale può sempre nominare qualunque persona, iscritta o meno all’Albo, che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere. La nomina di un consulente iscritto in albo tenuto da diverso Tribunale sembra comunque presupporre una comunicazione del provvedimento anche al Presidente del Tribunale dal cui elenco viene individuato il CTU, stante che il Presidente è tenuto a vigilare che gli incarichi siano distribuiti equamente tra gli iscritti, in modo tale che a nessun consulente siano conferiti incarichi in misura superiore al 10% rispetto a quelli affidati dal rispettivo ufficio. In attuazione di quanto disposto agli artt. 13 disp. att. c.p.c. e ss., è stato adottato il D.M. 109/2023, composto da 12 articoli, il quale introduce diverse novità, tra cui l’istituzione di un albo unico nazionale dei CTU. L’elenco nazionale sarà gestito dal Ministero della Giustizia e dovrà essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche. Con l’introduzione del nuovo albo unico si mira a garantire una piena trasparenza nell’ambito della giurisdizione e a fornire agli operatori uno strumento informativo rapido e facilmente accessibile per valutare le competenze e la professionalità dei CTU, infatti, tra le novità introdotte il D.M. 109/2023 prevede che: Sia uniformata a cinque anni l’anzianità professionale minima per l’iscrizione agli albi e che l’attività di specializzazione indicata come CTU dovrà essere stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo; Il mantenimento dell’iscrizione all’albo sia legato allo svolgimento continuativo dell’attività professionale, oltre che al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale; per ogni singolo CTU sia indicato il possesso di competenze in ambito conciliativo e sul funzionamento del processo. L’introduzione di un unico albo nazionale permette inoltre al giudice di poter procedere, con maggiore facilità, alla nomina di un CTU non iscritto all’albo presso il Tribunale in cui lo stesso ha sede.

Rinnovo CCNL grafici editoriali: una tantum a gennaio

Con Accordo sottoscritto il 19 dicembre, le rappresentanze imprenditoriali Assografici, Aie e Anes, insieme alle OO.SS dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno rinnovato il CCNL 19 gennaio 2021, scaduto il 31.12.2022, applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini. Il nuovo accordo sarà vigente dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026. Sono previsti incremento economici delle retribuzioni al fine di recuperare il potere d’acquisto dei salari nonché u una tantum per il periodo di carenza contrattuale nell'anno 2023 per i dipendenti in forza alla data del 19 dicembre, pari a 200 euro, da erogare in due rate da 100 euro ciascuno; stabilito anche un aumento del contributo del Fondo Salute Sempre e l'introduzione di causali aggiuntive per la stipula o la proroga di contratti a termine oltre i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi. E’ stata anche rivista la classificazione del personale attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nell’ambito digital E’ stato costituito l’Ente Bilaterale Permanente che avrà il compito di gestire e monitorare durante la vigenza contrattuale, l’andamento del settore, l’evoluzione professionale, l’organizzazione del lavoro e gli effetti delle tecnologie e degli strumenti di innovazione tra cui l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di creare e rafforzare la filiera dell’industria. È prevista una prossima riunione ad inizio anno per illustrare i contenuti dell’accordo, darà il via al ciclo di assemblee dei lavoratori per l'approvazione definitiva dell'accordo .

Sfratto di affitto di azienda: i tribunali non sono concordi sull’ammissibilità del procedimento

La riforma Cartabia ha inteso estendere il procedimento di sfratto anche all’affitto di azienda. A pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma, però, i Tribunali non sono concordi sull’ammissibilità del procedimento. Il Tribunale di Roma, infatti, sembra aver adottato un orientamento negativo, condiviso pure dal Tribunale di Foggia (ordinanza 16 ottobre 2023), mentre il Tribunale di Milano (ordinanza 18 dicembre 2023) come quello di Verona ritengono ammissibile il procedimento di sfratto anche in caso di affitto di azienda. Si auspica che intervenga a breve un intervento del Ministero ovvero che si formi un indirizzo giurisprudenziale univoco sul punto.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 2401 del 20 dicembre 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di: conservare   una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti : il contratto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente), il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito al primo punto, ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con  circolare n. 1/2023 potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante. Invece, rispetto al secondo punto, l'Ispettorato chiarisce che il soggetto referente, che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

INPS: visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici – fasce di reperibilità

L’INPS, con il  messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 , a seguito della sentenza del  Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023 , fornisce le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Nuova direttiva in materia di credito al consumo

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul Credito al Consumo 8UE) del 18.10.2023 che abroga la precedente con l’obiettivo di creare un quadro normativo armonizzato che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi per adeguarla all’evoluzione del settore Tra le novità della nuova Direttiva vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa. Sono ivi inclusi, tra l’altro: i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni; tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire); i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori; i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo». L’ambito di riferimento è il seguente per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale; per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali. Il testo della norma si sviluppa poi in un serie di disposizioni alla cui lettura si rinvia per un esame integrale del provvedimento e il relativo ambito di applicazione.

Nuove disposizioni in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi nel Decreto Legge “Salva spese” (D.L. 212/2023)

Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212, con il quale sono state adottate misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali connesse al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 30 dicembre, reca diverse disposizioni. Innanzitutto, all’articolo 1 è previsto che le detrazioni spettanti ai contribuenti, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura, per gli interventi edilizi eseguiti sino al 31.12.2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dei lavori e anche se tale circostanza non comporterà il miglioramento di due classi energetiche. In altre parole, ai contribuenti, che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, sarà riconosciuto il credito di imposta per i lavori eseguiti e asseverati entro il 31.12.2023, anche in mancanza del “salto” di due classi energetiche dell’immobile. Nel medesimo articolo è previsto anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00, per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024, purché alla data del 31.12.2023 sia stato raggiunto uno stato avanzamento lavori del 60%. Tale contributo andrà a coprire la differenza tra l’agevolazione prevista sino al 31.12.2023 pari al 110% e quella in vigore dal 01.01.2024 pari al 70%. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con un decreto ad hoc entro sessanta giorni dal 30.12.2023. All’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 è previsto che a partire dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito in caso di intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali non sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di detti lavori. Inoltre, i contribuenti che usufruiranno delle detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti dal 30.12.2023 nei comuni colpiti da eventi sismici, ove sia sitato dichiarato lo stato di emergenza, dovranno stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori dei contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali agli immobili oggetto dei lavori. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy. All’articolo 3, infine, viene rivista la disciplina sulle detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È, infatti, prevista una limitazione dei lavori edilizi per le quali sarà possibile avere le agevolazioni vigenti; in particolare, l’agevolazione è ora prevista solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, per usufruire delle agevolazioni fiscali sarà necessario apposita asseverazione attestante che gli interventi rispettano i requisiti di cui al D.M. 236/1989. Da ultimo, il Decreto Legge “Salva spese” ha previsto che a decorrere dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, salvo che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese successive al 31.12.2023 sarà ancora possibile anche per le persone fisiche, che svoltano interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, purché: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.

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