
Novità Legislative
Approvato il Decreto che modifica (ancora) la normativa sulle agevolazioni fiscali
Il 29.03.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme
Il provvedimento prevede, fra tutto l’eliminazione delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito in luogo delle detrazioni.
Non solo, il Decreto Legge prevede l’esclusione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis, che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.
La nuova norma introduce anche misure volte ad acquisire maggiori informazioni relative alla realizzazione degli interventi agevolabili e prevede delle sanzioni conseguenti all’omessa trasmissione di tali informazioni; l’omissione, se relativa agli interventi già avviati, determinerà l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, il Decreto Legge dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto da tali soggetti, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi; ciò, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Infine, è prevista l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, prevedendo che la cessione possa avvenire una sola volta ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
Le nuove regole non si applicheranno agli immobili danneggiati dai terremoti delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, ma con un limite totale di 400 milioni, 70 dei quali dedicati al sisma del 2009.
Altra importante novità è che le precedenti disposizioni continueranno ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge, sia stata presentata una Cilas per i lavori non condominiali di superbonus, oppure sia stata presentata una Cilas e sia stata approvata una delibera per i lavori condominiali di superbonus, od ancora sia stato richiesto un titolo abilitativo, purché al 30.03.2024 vengano documenti con fattura i lavori già effettuali.
Insomma, si esclude che gli interventi connessi alle Cilas “dormienti”, ossia quelle per le quali non siano ancora iniziati i lavori, possano godere delle precedenti disposizioni normative.
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