
Prassi
Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”) (art.17 Codice Privacy) - pazienti guariti da patologie terminali

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Il cosiddetto diritto “all’oblio” si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari che hanno “reso pubblici” i dati personali dell’interessato, ad esempio pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”. L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento.
Con particolare riferimento al diritto all’oblio delle persone guarite da un tumore, è partito l’iter per mettere a punto i provvedimenti attuativi come disposto dalla nuova legge 193 del 2023 entrato in vigore il 2 gennaio di questo anno.
In particolare, la legge introduce il diritto delle persone guarite a non dare informazioni, né a subire indagini sulla precedente condizione di pazienti quando sottoscrivono un contratto o una polizza assicurativa
Un settore su cui la nuova normativa avrà un impatto significativo è proprio quello delle assicurazioni e in particolare della polizze vita
Per realizzare questi obiettivi antidiscriminatori, si prevede che l’assicurato possa rifiutarsi di fornire (all’assicuratore o all’intermediario) informazioni su malattie oncologiche guarite da oltre dieci anni e/o posa chiedere il diritto alla cancellazione se i dati siano in possesso della stessa. A ciò si aggiunga che tali informazioni, in qualunque modo ottenute, possano incidere sulle condizioni contrattuali e/o limitare il rinnovo e/o causare aumenti di costi e/o istituti contrattuali quali franchigie. È inoltre disposto il divieto alle imprese di assicurazione e ai loro intermediari di «richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari» per verificare, in vista della stipula di una polizza, l’esistenza di tumori guariti. Le nuove norme non si applicano ai contratti in corso ma alle sole polizze stipulate dopo l’entrata in vigore della legge, senza attendere i decreti attuativi.

