Il Regolamento (UE) 2023/2854, meglio noto come Data Act, entrato in vigore l’11 gennaio 2024 e pienamente applicabile dallo scorso 12 settembre 2025, consegna ai consumatori e alle imprese un potere che in precedenza era solo teorico: l’accesso, diretto e strutturato, ai dati generati dai propri dispositivi IoT, sancendo l’obbligo di informativa, da fornire prima della conclusione del contratto di fornitura del prodotto o del servizio correlato, a proposito dei dati generati durante l’uso e delle modalità di accesso degli stessi, compresi i casi in cui l’utente non possa accedere direttamente ai dati. Dal 12 settembre 2025 è altrettanto operativa la norma sui diritti degli utenti a condividere i dati con i terzi (utili anche per interventi manutentivi). Con ciò viene invertito quanto accadeva fino ad oggi, vale a dire la conservazione e l’utilizzo dei dati degli utenti e delle imprese, generati dai dispositivi IoT, che restavano di appannaggio del produttore di questi ultimi.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 ottobre 2025 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente misure urgenti per il finanziamento delle attività economiche e delle imprese, oltre a interventi in ambito sociale, infrastrutturale, dei trasporti e degli enti locali. Novità in materia di lavoro Articolo 6 – Decontribuzione per le lavoratrici madri Il parziale sgravio dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici (dipendenti, escluse le colf, e autonome) previsto dalla legge di bilancio 2024 viene rinviato al 2026. Per il 2025 è introdotto un sostegno economico transitorio: 40 euro al mese erogati dall’INPS su richiesta, esenti da tasse e contributi. Destinatari: Madri lavoratrici dipendenti (escluse le colf) o autonome, con 2 figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio. Madri con più di 2 figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Requisito: reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro. Condizione aggiuntiva: per le madri con più di 2 figli, l’indennità spetta solo se non hanno un contratto a tempo indeterminato o nei mesi in cui non lavorano con questo tipo di contratto. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre 2025, per tutte le mensilità da gennaio a novembre. Queste somme non incidono sull’ISEE. Articolo 14 – Settore turismo Stanziati fondi per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori del comparto turistico: 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per il 2026 e 2027 per finanziare investimenti nella costruzione, riqualificazione o ammodernamento (anche con criteri di efficienza energetica e sostenibilità) di alloggi a canone agevolato. 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2027 per sostenere i costi di affitto di tali alloggi. Beneficiari: soggetti che possiedono e gestiscono, in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per lavoratori del settore turistico-ricettivo, strutture ricettive o esercizi di somministrazione di cibi e bevande. Articolo 14, comma 6-bis – Contratti a termine Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di inserire nei contratti a tempo determinato la causale relativa a esigenze tecniche, organizzative o produttive definite dalle parti.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” . La suddetta legge n. 105/2025 rappresenta un intervento tecnico‐legislativo strutturato sulle infrastrutture strategiche, introducendo novità in ambito ambientale, infrastrutturale, contrattuale e trasportistico, con un approccio multidisciplinare (tanto ambientale, quanto economico ed operativo). La legge è strumento per il rilancio delle opere pubbliche, in linea con il PNRR e con gli obblighi comunitari. In sintesi, sono state introdotte modifiche sui seguenti punti: Cantieri e Ponte sullo Stretto : adeguamento PEF, espropri, roadmap autorizzative (Valutazione di impatto ambientale “VIA”: inserimento dell’art. 3‑ septies con esclusione automatica delle procedure di VIA per progetti finalizzati alla difesa nazionale, con termine per decreto interministeriale di 30 giorni); Energia e FER (Energie Rinnovabili) : controllo aree e tempi autorizzativi (norme più stringenti sui tempi e responsabilità; accelerazione allineata con il PNRR europeo); Appalti e CAM : rafforzate l’efficacia tecnica e la sostenibilità; inserito comma 15‑bis nell’art. 83‑bis del D.L. 112/2008 per cui le violazioni dei termini di pagamento (60 giorni dalla data fattura) costituiscono abuso di dipendenza economica, sanzionabile fino al 10 % del fatturato da parte dell’AGCM; autorizzazione di spesa di 6 milioni € annui per il 2025 e 2026 per le imprese del settore autotrasporto, con decreto interministeriale (MIT–MEF); Autotrasporti, Demanio portuale/marittimo e trasporti ferroviari e stradali : revisione contratti, monitoraggio franchigia, compliance pagamenti (requisiti documentali: sistemi satellitari e tachigrafi intelligenti come prova di arrivo e presenza del conducente durante operazioni; confermate le disposizioni del d.l. Infrastrutture in materia di demanio portuale/marittimo e mobilità ferroviaria e stradale, coerenti con attuazione PNRR e direttive UE.
Nella Gazzetta Ufficiale, n. 171 del 25.07.2025 è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025 n. 106 recante “ Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Entrata in vigore : 9 agosto 2025 A chi si applica : Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche “in fase attiva o in follow-up precoce” , oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% o dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità. Chi c ertifica le patologie invalidanti : Medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal Medico di base. Cosa prevede : Congedo di 24 mesi , continuativo o frazionato, decorrenti dall’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere un’altra attività lavorativa. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all’interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vigente. Sono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro. (Art. 1, comma 1). Permessi visite mediche dipendenti e figli . A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata. (Art. 2) Priorità per il lavoro agile . Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile. (Art. 1, comma 4). Sospensione dell’attività per il lavoratore autonomo . I lavoratori autonomi, professionisti e occasionali, potranno sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. (Art. 1, comma 3).
Con provvedimento del 29 aprile 2025 il Garante della Privacy ha sanzionato ai sensi del GDPR per violazione della privacy sui metadati delle e-mail dei dipendenti e delle attività di navigazione web, sulla base delle sue linee guida del 2024 in materia di uso dei metadati nei sistemi di posta elettronica sul luogo di lavoro. Violazioni Durante l’ispezione d’ufficio, il Garante ha scoperto che il datore di lavoro (in questo caso pubblico) conservava: metadati delle e-mail per un massimo di 90 giorni; registri di navigazione web per 12 mesi; dati dei registri dell’helpdesk (contenenti gli identificativi dei dipendenti e la cronologia dei ticket) per quasi 10 anni. Questi periodi di conservazione superavano di gran lunga quelli ritenuti proporzionati dalle Linee guida, soprattutto in assenza di un accordo sindacale o di un’autorizzazione dell’autorità del lavoro. Sanzione Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato al datore di lavoro di: limitare la conservazione dei registri di navigazione a 90 giorni e successivamente procedere all’anonimizzazione; ridurre al minimo e crittografare i metadati delle e-mail; limitare l’accesso ai metadati al solo personale autorizzato; aggiornare le politiche interne e la documentazione sulla privacy; rivedere i contratti con i fornitori IT terzi per riflettere gli obblighi dell’articolo 28 del GDPR; condurre una DPIA per valutare e mitigare i rischi per la privacy; garantire la futura conformità agli obblighi di legge in materia di lavoro per qualsiasi trattamento che possa comportare il monitoraggio dei dipendenti. Cosa sono i metadati e perché costituiscono un dato personale soggetto alla normativa privacy I metadati generati attraverso l’uso aziendale della posta elettronica e di Internet includono informazioni quali gli indirizzi del mittente e del destinatario, l’oggetto, la data e l’ora di trasmissione, la presenza e la dimensione degli allegati e gli indirizzi IP. Non includono il contenuto effettivo dei messaggi, ma possono portare a rivelare modelli di comportamento e, indirettamente, i livelli di rendimento o produttività e in ambito lavorativo la loro analisi diventa un tema delicato. Il loro trattamento deve essere conforme non solo ai principi del GDPR, ma anche alla normativa in materia di controlli a distanza (articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in quanto costituiscono dati personali. I datori di lavoro non devono più trattare i metadati come un dato tecnico ma, attraverso una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, devono: classificarlo; valutarlo in base al rischio proteggerlo e regolamentarlo in quanto dato personale soggetto alla normativa privacy e di diritto del lavoro in quanto controllo a distanza (come la videosorveglianza). Conseguenze sul datore di lavoro E’ quindi importante rivedere le proprie politiche al fine di: verificare i sistemi di conservazione dei metadati relative alle comunicazioni dei dipendenti e alle finalità del trattamento dei loro dati; aggiornare le relative autorizzazioni con gli ispettorati o gli accordi sindacali, se necessario, per coprire nuovi tipi di trattamento dei dati limitare il periodo di conservazione a 21 giorni o ottenere le autorizzazioni sindacali appropriate; valutare i sistemi dei fornitori; adottare informative dettagliate sulla privacy e politiche interne sull’uso dei metadati.
Il “Decreto Bollette” , convertito in legge il 29 aprile 2025, vieta il pignoramento della prima casa di soggetti vulnerabili (es. disabili, over 75) se contestati debiti condominiali sotto i 5 000 €.
La Legge regionale 6 giugno 2025, n. 8, nota come "Legge di semplificazione 2025" , entrata in vigore il 10 giugno 2025, apporta modifiche nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, quali: viene facilitata la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uffici, anche in deroga a limiti e prescrizioni dei piani di governo del territorio e dei regolamenti edilizi comunali, a determinate condizioni ivi previste; vengono aggiornate e semplificate le normative relative agli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione a quelli di grandi dimensioni e flottanti, definendo anche le competenze tra enti locali al fine di snellire le procedure autorizzative; vengono disciplinati gli accordi di programmazione negoziata di interesse regionale, apportando modifiche e semplificazioni.
Con l’entrata in vigore del Regolamento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 56 del 25 marzo 2025, che concerne la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), le Compagnie Assicurative dall’08.04.2025 ed entro 12 mesi da tale data (di entrata in vigore) saranno obbligate a fornire ai propri clienti strumenti per compilare e inviare la denuncia di sinistro anche online. In particolare, ogni Compagnia Assicurativa dovrà mettere a disposizione dei propri clienti un’app per smartphone o tablet, oppure un sito web o una webapp accessibile da computer, attraverso i quali strumenti sarà possibile compilare il modulo CAI/CID direttamente online, firmarlo con sistemi di autenticazione digitale come SPID o carta d’identità elettronica (CIE) e inviarlo all’assicurazione. Per completare la procedura, sarà necessario avere a disposizione i dati della propria polizza, i dati del veicolo e del conducente, oltre alla documentazione fotografica dell’incidente, se disponibile. IVASS ha in ogni caso deciso di mantenere il valore legale del modulo tradizionale – cartaceo - , che potrà continuare a essere compilato e firmato nella maniera tradizionale (cartacea), rappresentando la nuova modalità online soltanto una modalità aggiuntiva.
L’Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno stesso. Sancito nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, l’Accordo, è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
La Legge 15 maggio 2025, n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 contiene disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. La legge disciplina la partecipazione dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione. La legge si applica a tutte le aziende, indipendentemente da dimensione, settore o natura giuridica. In questo articolo per @4cLegal https://www.4clegal.com/hot-topic/partecipazione-lavoro-nuova-legge-76 l’Avv. Barbara Masserelli sintetizza i punti salienti della disposizione, sollevando diverse riflessioni sul suo reale impatto
L’articolo 5 della Legge 15 aprile 2025 n. 63 , ha individuato una nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio ovvero le vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. Essi sono equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che fruiscono del collocamento obbligatorio nei termini indicati dall’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998.
Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, il 03.04.2025 la proposta della Commissione UE, di posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri dovranno applicare alcuni obblighi sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e i doveri di diligenza delle imprese, ai fini della sostenibilità (anche nota come proposta “Stop the clock“, del pacchetto Omnibus, facendo parte del pacchetto “Omnibus I”, adottato dalla Commissione alla fine di febbraio 2025, al fine di semplificare la legislazione dell’UE in materia di sostenibilità, con modifica di alcune disposizioni della CSRD – vale a dire Corporate Sustainability Reporting Directive - e della CSDDD – vale a dire Corporate Sustainability Due Diligence -). In particolare, si prevede: il rinvio di due anni dell’applicazione della CSRD : in quanto la CSRD prevedeva per le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico, con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con la stessa media di dipendenti, su base consolidata, l’obbligo di comunicazione nel 2025 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2024, per le altre grandi imprese e le altre imprese madri di un grande gruppo, l’obbligo di comunicazione nel 2026 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2025, e per le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, l’obbligo di comunicazione nel 2027 delle informazioni per gli esercizi aventi inizio il 01.01.2026; il rinvio di un anno dell’applicazione della CSDDD per il primo insieme di società che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2004/109/CE”.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 73 del 28.03.2025) la Legge n. 35/2025, contenente la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, che, apportando modifiche all’articolo 2407 c.c., introduce limiti alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in vigore dal 12.04.2025 e che si applicherà alle condotte successive alla sua approvazione, divenendo operativa a partire dai bilanci dell’esercizio 2024. Viene, per esempio, introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale (responsabilità concorrente dei sindaci limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce), non trovando la suddetta limitazione applicazione nei casi in cui l’organo di controllo abbia agito con dolo, ovvero violando intenzionalmente i propri doveri. Viene, inoltre, precisato che il limite temporale di cinque anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno. Salvo specifico intervento normativo, le nuove limitazioni alle responsabilità non potranno essere invocate nei giudizi pendenti o per condotte passate.
La firma dei Ministri sotto i due decreti di attuazione dei bonus per giovani e donne previsti dal Decreto Coesione apre all’ultima fase per l’applicazione degli esoneri per le assunzioni di lavoratori rientranti nelle due tipologie. Ora al vaglio degli organi di controllo ci sono quindi i due decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione del Bonus Giovani , previsto dall’articolo 22 e del Bonus Donne , come definito dall’articolo 23, del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024). I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. Entrambe le misure, finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027 prevedono un doppio binario di attuazione poiché sottoposte in parte alla necessaria autorizzazione Ue. Grazie a un’intensa attività di confronto con la Commissione Europea infatti è stato possibile svincolare la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella “speciale” per le aree ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dando ai datori di lavoro privati che abbiano assunto dal primo settembre 2024, la possibilità di accedere al beneficio per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (massimo 500 euro al mese per 2 anni) o di donne disoccupate da oltre 24 mesi (massimo 650 euro per 2 anni), ovunque residenti. Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l’esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l’Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l’iter. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha dichiarato: "Sono due strumenti molto importanti per dare risposte concrete e consolidare gli ottimi risultati registrati sul fronte dell'occupazione. Interveniamo su due criticità strutturali che nascono da lontano, ossia la partecipazione di giovani e donne. Con questi decreti diamo certezze e prospettiva alle imprese e ai lavoratori, continuando sulla strada di incentivazione del lavoro di qualità, a tempo indeterminato, con una particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno . Voglio ringraziare il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il collega Giancarlo Giorgetti , per la collaborazione e per il risultato ottenuto". (Fonte: https://www.lavoro.gov.it/)
Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata.
Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII):
Art. 12 CCII : chiarimento in merito all’accesso alla composizione negoziata: esso può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche - diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi - soltanto quando versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario; Art. 13 CCII : viene richiesto all’esperto di: curare l’aggiornamento del proprio curriculum vitae con l’indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito; integrare i contenuti della scheda sintetica con l’indicazione degli esiti di quelle gestite. Si richiede ai soggetti deputati alla nomina dell’esperto di tenere conto, nell’individuazione del profilo professionale più adatto rispetto alle peculiarità e alle esigenze della singola impresa, anche degli esiti delle composizioni negoziate seguite; Art. 16 CCII : modifiche per quanto riguarda la figura degli esperti ( su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative). Con riferimento, invece, alla posizione delle banche e degli intermediari finanziari, vengono risolte le criticità applicative emerse rispetto alla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell’accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito e che, nel corso delle trattative, la classificazione del credito va determinata effettuando una valutazione sulle concrete prospettive di risanamento dell’impresa e sulla situazione di difficoltà dell’impresa tale da far scattare la normativa prudenziale. Viene inoltre stabilito che l’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando atto delle specifiche ragioni alla base della decisione assunta. Infine, viene stabilito che la prosecuzione dei rapporti non è di per sé motivo di responsabilità della banca e degli intermediari finanziari; Art. 17 CCII : modifiche operate riguardo a molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese; Art. 18 CCII : in materia di misure protettive e cautelari, intervento per risolvere le criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII ai sensi del quale, in presenza di misure protettive, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all’imprenditore, oppure revocare in tutto o in parte linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive. Il nuovo Decreto, quindi: esplicita che anche i creditori bancari sono destinatari dei divieti di cui all’art. 18, comma 5, CCII; precisa che restano in ogni caso ferme le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; inserisce un nuovo comma 5 bis nell’art. 18 CCII prevedendo che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; chiarisce che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario. Art. 19 CCII : modifiche apportate in relazione alle disposizioni processuali relative alla conferma o alla revoca delle misure cautelari e protettive; Art. 22 CCII : modifiche in materia di autorizzazioni che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale dell’impresa (per esempio, specifica che nei finanziamenti autorizzabili rientra anche la richiesta di emissione di garanzie, ovvero autorizzazione da parte del Tribunale dell’accordo con la banca o l’intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese, ovvero specifica che le autorizzazioni concesse dal Tribunale possono essere attuate anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se previsto dal Tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto); Art. 23 CCII : modifiche in tema di fase della conclusione delle trattative e alle consequenziali soluzioni percorribili dalle parti (per esempio, previsione che, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, la percentuale di adesione dei creditori sia ridotta al 60%; ovvero introduzione della possibilità di raggiungere degli accordi transattivi con le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero ancora inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell’art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente); Art. 25 bis CCII : interventi in relazione alle misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA; Art. 25 ter CCII : modifiche in tema di compenso dell’esperto; Art. 25 quinquies CCII : modifiche per i limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Il cd Correttivo ter, D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 , recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto novità in materia di composizione negoziata. Il Correttivo ter si applica alle composizioni negoziate pendenti al 28.09.2024 e a quelle successivamente instaurate. Le disposizioni, invece, che disciplinano la formulazione di proposte transattive alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-riscossione (nuovo comma 2 bis dell’art. 23 CCII) si applicano, per espressa previsione dell’art. 56, comma 2 del Decreto, alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore. Modifiche apportare al Codice della Crisi e dell’insolvenza (CCII): Accesso alla composizione negoziata (requisiti) - Art. 12 CCII ; Requisiti per esperto ed individuazione del profilo professionale da parte dei soggetti deputati alla nomina dell’esperto - Art. 13 CCII ; Figura degli esperti (su incompatibilità ovvero ruolo degli esperti per parere e conduzione delle trattative); Posizione delle banche e degli intermediari finanziari (anche per comunicazione dell’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito disposte dall’istituto bancario) - Art. 16 CCII ; Molti aspetti: Documentazione allegata all’istanza di accesso alla composizione; Doveri dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative; Condizioni di revoca dell’esperto; Condizioni e modalità di proroga; Relazione finale dell’esperto; Iscrizioni nel registro delle imprese - Art. 17 CCII ; Misure protettive e cautelari – per risolvere criticità relative all’applicabilità o meno ai creditori bancari della previsione di cui all’art. 18, comma 5, CCII - Art. 18 CCII , nonché relativamente alle disposizioni processuali – Art. 19 CCII ; Autorizzazioni concesse su richiesta dell’imprenditore dal Tribunale - Art. 22 CCII ; Conclusione delle trattative e consequenziali soluzioni percorribili dalle parti - Art. 23 CCII ; Misure premiali di natura fiscale, integrandole con le disposizioni introdotte ad opera del d.l. n. 13/2023 e relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale (fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa) nonché con alcune previsioni recanti ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di detrazioni IVA - Art. 25 bis CCII ; Compenso dell’esperto - Art. 25 ter CCII ; Limiti di accesso alla composizione negoziata, chiarendo che l’accesso alla composizione è precluso solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già presentato una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO), mentre non opera in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Art. 25 quinquies CCII .
Approvato il 28.03.2025 un decreto legge che differisce i termini per la stipula delle polizze catastrofali. Per le imprese di medie dimensioni rinvio per l’adozione della polizza al 1 ottobre 2025. Per le piccole e microimprese ci sarà tempo per regolamentare sino al 01 gennaio 2026
Con la pubblicazione in GU n. 52 del 4 marzo 2025 è entrata ufficialmente in vigore la Legge 17 febbraio 2025, n. 21 , concernente “l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.” La Legge 21/2025 modifica l’articolo 3 della Legge 92 del 20 agosto 2019 e si propone di sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sui diritti e doveri dei lavoratori. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle normative. I principi fondamentali del diritto del lavoro, con particolare attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, verranno integrati nell’insegnamento dell’educazione civica. Per rendere l’apprendimento più efficace, si farà uso anche di testimonianze dirette di persone vittime di infortuni sul lavoro, così da offrire agli studenti un’esperienza educativa più concreta e coinvolgente. Le scuole potranno inoltre collaborare con enti, associazioni ed esperti specializzati in sicurezza sul lavoro per approfondire questi argomenti e fornire una formazione più completa.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 con cui è stata istituita la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. La T.U.N. sostituirà a partire dal 05.03.2025 le tabelle in precedenza utilizzate dai differenti Tribunali di merito con riferimento ai sinistri e agli eventi clinici verificatisi a partire dalla data di attuazione del Decreto. Il Decreto si compone di due allegati: 1) il primo fornisce i coefficienti da applicare per calcolare il valore economico del punto di invalidità, con una riduzione progressiva in relazione all’età del danneggiato; 2) il secondo riporta le tabelle relative al danno biologico e morale, con i valori corrispondenti per i diversi livelli di invalidità e per le diverse fasce di età. Il nuovo sistema, che prevede una formula uniforme, include anche la liquidazione per il danno temporaneo e del danno morale e costituisce uno strumento flessibile per il Giudice nella valutazione e nella personalizzazione del risarcimento dei danni.
Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Per quanto riguarda la materia lavoro, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2025 dell’utilizzo della causale basata sulle « esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva », che le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all’avvio di contratti a tempo determinato.
“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01.10.2024 n. 230” Oggetto Con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, l’Italia ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/2555 (“ NIS 2 ”) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione. Le disposizioni normative prevedono specifici obblighi applicabili a tutti i soggetti che si riconoscono in uno dei settori previsti dalla nuova normativa e presentino i requisiti dimensionali previsti (>50 dipendenti e >10.000.000,00 € di fatturato annuo riferito al gruppo). Entro il 28 febbraio 2025 i soggetti privati a cui si applica la NIS2 avevano l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma digitale dell’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale ( ACN ). La registrazione si compone di tre fasi: il censimento del Punto di Contatto (soggetto destinatario delle comunicazioni con l’ACN), la sua associazione al soggetto NIS 2 e la compilazione della dichiarazione. La mancata registrazione è una violazione assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato annuo del soggetto obbligato. Ambito di applicazione Il decreto NIS2 si applica ai soggetti dei c.d. “settori ad alta criticità” e “altri settori critici” che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE. L’art. 3, comma 2, del decreto NIS, testualmente riporta che “ il presente decreto si applica ai soggetti di cui all’allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE ”. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che “ nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR ”. Dunque, si rinvengono criteri di calcolo dei dati delle imprese per l’assoggettamento alla normativa, ma nessuna disposizione sulla rilevanza – cumulativa o alternativa – degli effettivi e/o delle soglie finanziarie di un’impresa che si aggiunga a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della Raccomandazione 2003/361/CE A ciò si aggiunga che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la FAQ 2.3 - Sezione “ Ambito di applicazione ” -, fornendo un indirizzo interpretativo che integra il dettato normativo del Decreto NIS, rinviando anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, ma discostandosi dai commi 2 e 4 del medesimo decreto, in quanto ritiene che gli elementi afferenti agli effettivi e alle soglie finanziarie di un’impresa non debbano intendersi come cumulativi (come visto sopra, da un’interpretazione del Decreto NIS in combinazione con la Raccomandazione 2003/361/CE), ma come criteri potenzialmente alternativi. La FAQ 2.3 infatti indica che: “(…) Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore ”, chiarendo, a titolo esemplificativo, che “ un’organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese ”. Ciò apparentemente genera contrasto interpretativo, che occorre superare di volta in volta, vagliando il caso concreto, tenendo a mente che le FAQ non sono fonti del diritto, né possono essere assimilate a strumenti di interpretazione autentica. Obblighi per le aziende Le aziende soggette alla Direttiva NIS2 devono adottare misure tecniche, organizzative e operative per ridurre il rischio di incidenti informatici garantendo la conformità alla normativa Le aziende devono implementare le misure tecniche e organizzative già in essere tenuto conto delle disposizioni in materia di privacy e sicurezza già vigenti, al fine di migliorarle e adeguarle al nuovo contesto di mercato
La legge di Bilancio 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese produttive (di tutte le dimensioni e categorie, salvo alcune eccezioni per il settore dell’agricoltura) di stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni). Il Decreto Milleproroghe ha spostato il termine previsto per il 31.12.2024 al prossimo 31.03.2025, nell’attesa del Regolamento Interministeriale. Il Decreto attuativo è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (verosimilmente prevista per fine del corrente mese di febbraio 2025). La Legge prevede che una copertura assicurativa sulle catastrofi naturali è condizione per accedere ad incentivi, ad aiuti o a garanzie pubbliche, anche quelli su prestiti erogate dal fondo per le Piccole Medie Imprese.
Lo scorso 30 gennaio 2025 è entrata in vigore la Direttiva UE 2025/25 - recante la modifica delle Direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario -, che ha l’obiettivo di incentivare la trasparenza dei documenti, delle informazioni e degli atti delle società di capitali e delle società di persone commerciali, mediante l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, in modo tale da poterli utilizzare garantendo un elevato livello di accuratezza e affidabilità, sia nel mercato interno sia in situazioni transfrontaliere (si suggerisce per esempio che sia essenziale rendere disponibili più informazioni sulle società in tutta l’Unione Europea e garantire che tali informazioni siano comparabili e più facilmente accessibili, essendo opportuno basarsi sulle informazioni sulle società già presenti nei registri nazionali, rendere tali informazioni disponibili a livello dell’Unione Europea attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché fornire accesso a più informazioni sia nei registri nazionali che attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Si prevede, come ulteriore esempio, l’applicazione del principio “ una tantum ” per la richiesta di informazioni societarie, utilizzando quelle già presenti a sistema. Si prevende, come altro esempio, il rilascio del certificato di società UE, che contiene tutte le informazioni relative alla società, con possibilità di ottenerlo dal registro su richiesta presentata per via elettronica o su supporto cartaceo). Ciò mediante la previsione da parte degli Stati membri di alcuni controlli preventivi – di tipo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie -, con la previsione di obbligatorietà di tali controlli, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, la Direttiva UE prevede che tali controlli dovrebbero essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli, adattando tali controlli e altri requisiti alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società (per esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società). Nella Direttiva UE si prevede l’opportunità di effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto (se quest’ultimo forma oggetto di atto separato) e di qualsiasi modifica di tali documenti, trattandosi dei documenti più importanti riguardanti una società. La Direttiva suggerisce agli Stati membri di prevedere controlli elettronici pubblici complementari sull’identità, la capacità giuridica e la legalità (per l’identificazione corretta e sicura dei fondatori e degli amministratori della società, nonché per la verifica della loro capacità giuridica), che potrebbero includere controlli pubblici audiovisivi a distanza dell’identità, compresi controlli elettronici delle foto d’identità. La Direttiva ricorda come sia opportuno istituire una procura digitale dell’UE, che dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La Direttiva, al fine di garantire che tutti i cittadini dell’Unione Europea possano beneficiare dei vantaggi derivanti dalla messa a disposizione di un maggior numero di informazioni sulle società nei registri delle imprese, reputa essenziale che tali informazioni siano fornite alle persone con disabilità in formati accessibili.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2025, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06 novembre 2024, n. 215 , con il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo (anche noto come arbitro assicurativo). Il Regolamento, in particolare: determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione definisce i criteri di composizione dell’organo decidente chiarisce la natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’art. 187.1 del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) incarica IVASS, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento di adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l’operatività dell’arbitro assicurativo verrà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi). Le controversie rimesse all’arbitro assicurativo Vi rientrano le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa. La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché non superi i seguenti importi: per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 2, c. 1, del codice delle assicurazioni: euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal n. 1), e i contratti degli altri rami vita per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni: euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’art. 11, c. 5 euro 25.000,00 in tutti gli altri casi. Sono escluse: le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP le fattispecie di cui all’art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni (ovvero i grandi rischi)