A pprovato il Decreto che modifica (ancora) la normativa sulle agevolazioni fiscali Il 29.03.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme Il provvedimento prevede, fra tutto l’eliminazione delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito in luogo delle detrazioni. Non solo, il Decreto Legge prevede l’esclusione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis, che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024. La nuova norma introduce anche misure volte ad acquisire maggiori informazioni relative alla realizzazione degli interventi agevolabili e prevede delle sanzioni conseguenti all’omessa trasmissione di tali informazioni; l’omissione, se relativa agli interventi già avviati, determinerà l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale. Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, il Decreto Legge dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto da tali soggetti, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi; ciò, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Infine, è prevista l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, prevedendo che la cessione possa avvenire una sola volta ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette. Le nuove regole non si applicheranno agli immobili danneggiati dai terremoti delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, ma con un limite totale di 400 milioni, 70 dei quali dedicati al sisma del 2009. Altra importante novità è che le precedenti disposizioni continueranno ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge, sia stata presentata una Cilas per i lavori non condominiali di superbonus, oppure sia stata presentata una Cilas e sia stata approvata una delibera per i lavori condominiali di superbonus, od ancora sia stato richiesto un titolo abilitativo, purché al 30.03.2024 vengano documenti con fattura i lavori già effettuali. Insomma, si esclude che gli interventi connessi alle Cilas “ dormienti ”, ossia quelle per le quali non siano ancora iniziati i lavori, possano godere delle precedenti disposizioni normative.
Il 18.03.2024 il Consiglio europeo ha approvato il regolamento sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi agli affitti brevi a destinazione turistica. Si tratta del passaggio finale, a questo punto manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e il regolamento diventerà pienamente operativo tra 24 mesi. Il regolamento prevede la costituzione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi, che conterrà informazioni su un mercato di riferimento. L’obiettivo è aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un processo di registrazione online armonizzato a livello europeo. Il regolamento prevede un processo di registrazione attraverso il quale i proprietari/locatori forniranno le informazioni puntuali sia su loro stessi che sulla loro proprietà quali: l’identità del locatore (persona fisica o società), l’indirizzo, la tipologia di unità offerta in locazione, il numero di posti letto. All’esito sarà rilasciato un numero di registrazione da inserire in un registro pubblico, che rappresenterà l’identificativo dell’immobile, consentirà di affittarlo e faciliterà i controlli da parte delle autorità. Il regolamento dovrebbe così consentire l’incrocio con le informazioni trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7, che consente il tracciamento delle informazioni relative agli affitti messi online dai grandi portali di intermediazione. Benché la normativa potrà aumentare il carico di adempimenti in capo ai locatori europei, dovrebbe essere in grado di portare ad una riduzione dell’area di sommerso. Un ruolo fondamentale sarà svolto dalle piattaforme online, che dovranno garantire la completezza e l’accuratezza dei dati trasmessi alle autorità competenti, insomma, avranno una responsabilità sulla veridicità dei dati a loro trasmessi dagli host. Non solo, le piattaforme saranno chiamate ad eseguire controlli a campione per ridurre gli errori e le incoerenze dei dati trasmessi dai locatori. Saranno invece gli Stati membri a fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha approvato definitivamente il nuovo art. 25-bis del Codice Deontologico forense in materia di equo compenso, che recita: “ L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.”
L’adeguamento del codice deontologico è stato reso necessario al fine di assicurare effettività alle nuove norme di fonte statale in materia di equo compenso. In specie, l’art. 5, comma 5 della legge del 21 aprile 2023, n. 49 dispone: “ Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge ”.
Gli illeciti deontologici, come indicato chiaramente nella relazione di accompagnamento del CNF, sono quindi già prefigurati dal legislatore e si sostanziano:
Nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti; Nella violazione, quando le condizioni contrattuali sono disposte dal solo Avvocato, dell’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
Sempre come indicato nella relazione di accompagnamento del CNF i due illeciti hanno una lesività differente, pertanto, le sanzioni stabilite nel nuovo art.25-bis Codice Deontologico sono l’avvertimento nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione e la sanzione più grave della censura nel caso di violazione sostanziale della normativa sull’equo compenso (accettazione di compensi inferiori ai parametri forensi).
La norma, quindi, è volta a garantire agli Avvocati una giusta retribuzione adeguata all’attività prestata, sanzionando sotto un profilo disciplinare la violazione del divieto di compensi ingiusti. Gli Avvocati non possono per cui concordare con il proprio Assistito o prevedere un compenso che non sia giusto e proporzionato al servizio richiesto, e che non sia conforme ai parametri forensi attuali. In caso di stipula di un accordo con il cliente, l’avvocato è tenuto sempre ad informarlo per iscritto che il compenso deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena nullità dell’accordo.
Quando un compenso può essere definito equo?
Per considerare un compenso equo sono previsti due criteri fondamentali:
Il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; Il compenso deve essere in linea con i compensi previsti dai parametri stabiliti dalle norme vigenti.
Proprio con riferimento a questi due criteri, la legge n. 49/2023, che ha reso necessario l’adeguamento del Codice Deontologico, ha introdotto la nullità di tutte le clausole contrattuali “vessatorie” che non rispettano tale principio, che riguardano sia compensi inferiori a parametri stabiliti, ma anche situazioni sintomatiche di uno squilibrio tra il professionista e un cliente, come una grande impresa.
A chi spetta la rideterminazione di compensi iniqui?
La disposizione normativa conferisce al Giudice il compito di rideterminare eventuali compensi iniqui, garantendo una risoluzione equa delle controversie in materia di retribuzione professionale.
La legge disciplina, altresì, la decorrenza dei termini di prescrizione per il diritto al compenso e per l’azione di responsabilità professionale, con l’obiettivo di chiarire e stabilire una tempistica definita per la risoluzione delle controversie. Al professionista viene pertanto garantito il diritto di impugnare davanti al Tribunale competente accordi o convenzioni che prevedono compensi non equi, al fine di far valere la nullità della clausola e chiedere una rideterminazione giudiziale del compenso.
La legge n. 49/2023 ha anche operato una semplificazione della procedura di recupero del compenso, che ora può avvenire attraverso un parere di congruità emesso dall’Ordine professionale di appartenenza.
Presentato alla Camera il 6 marzo 2024 lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia , che apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega (art. 1 L. 206/2021). L’obiettivo dell’intervento è quello di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente, rinviando poi ad un secondo intervento ulteriori valutazioni legate alla legge delega che permette di adottare entro la data del 1° novembre 2024, di più decreti legislativi correttivi. In sintesi, ecco gli interventi previsti nel decreto correttivo della riforma Cartabia legato agli impegni assunti in sede di PNRR: implementazione della digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai superati; semplificazione delle notificazioni a mezzo PEC in ottica di ampliamento dello strumento; nuova formulazione dell’art. 171-bis c.p.c. per rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo; ampliato l’impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo; agevolato il recupero dei crediti attraverso il celere strumento del decreto ingiuntivo; estensione ai procedimenti già pendenti della possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).
Sulla GU n. 27 del 2 febbraio scorso è stato pubblicato il testo del decreto-legge recante le Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Il decreto-legge si compone di 5 articoli e mira a dettare «misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria»
Con Legge del 22.02.2024 n. 17 è stato convertito in legge senza modificazioni il Decreto Legge del 29.12.2023 n. 212 in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi. Ricordiamo che il Decreto Legge, è composto da quattro articoli e ha la finalità di evitare che il mancato completamento degli interventi edilizi entro i termini vigenti comporti la revoca dei benefici già erogati. Con il provvedimento è stato anche riconosciuto un contributo per i contribuenti più deboli volto a mitigare gli effetti della riduzione del beneficio fiscale nell’anno 2024. Rimandiamo alla nostra Newsletter n. 10 per il completo esame del Decreto Legge.
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Novità materia di lavoro Di particolare importanza, per quanto riguarda la materia lavoro, quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 18: la proroga al 31 dicembre 2024 delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Come già si era anticipato, non c’è stata alcuna proroga della disciplina dello smart working che, dopo il prossimo 31 marzo 2024, torna alla normativa pre-pandemica. Procedure concorsuali Il provvedimento contiene la proroga al 31.12.2024 della norma che consente all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi di depositare, in luogo della documentazione richiesta dal CCII, una dichiarazione sostitutiva. La disposizione è volta a favorire l’accesso degli imprenditori alla procedura di composizione attraverso la semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente. Stop al divieto di aggiornamento dei canoni di locazione per gli immobili locati dagli Enti locali Termina il lunghissimo periodo di mancato aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili condotti dagli Enti locali. Dal 2012 è stata, infatti, di anno in anno prorogata la norma di cui all’art. 3 comma 1 del D.L. 95/2012, nella quale era espressamente previsto che, in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, non si applicava al canone di locazione dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
In Gazzetta Ufficiale del 2.3.2024 è stato pubblicato il c.d. DL PNRR-bis recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “ che introduce importanti novità in diversi ambiti: assunzioni e semplificazioni burocratiche nel mondo delle Pa, della scuola, del lavoro e per le famiglie. Il testo mira ad attuare gli obiettivi del PNRR; è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro due mesi. Qui di seguito le principali novità in tema di diritto del lavoro dove in particolare si vuole introdurre un percorso di premialità per i datori di lavoro che dimostrano comportamenti virtuosi nella gestione del rapporto di lavoro e una serie di misure per prevenire e contrastare il lavoro irregolare e le violazioni contributive. Durc e agevolazioni: vengono introdotte modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e del riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, , fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto introduce altresì la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Appalti e somministrazione : responsabilità solidale (Art. 29, comma 2) - Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. E' prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco. Esternalizzazioni : vengono incrementate le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a tali fini segnaliamo che gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Segue poi una regolamentazione delle sanzioni con specifico riguardo alla somministrazione di lavoro e l'esercizio non autorizzato dell’attività nonché nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge o posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Lista di conformità dell’ Ispettorato: a ll'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia : nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. Emersione lavoro irregolare : al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito domestico è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Patente a punti nei cantieri : a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta un sistema di punteggio con la previsione di decurtazioni e/o sospensioni in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento. Contrasto alle violazioni contributive : il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000n. 388 al fine di favorire l’emersione e gli adempimenti spontanei. Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di favorire l’adempimento degli obblighi contributivi e l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. Orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti : nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, il decreto esclude l'applicazione della sanzione ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. In tal caso sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, c.c. in luogo della sanzione civile precedentemente prevista , in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il 07 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo bonifici istantanei arrivino immediatamente sui conti dei clienti. Sulla base della nuova procedura i bonifici istantanei dovranno essere elaborati senza ritardi, garantendo che il denaro raggiunga il beneficiario entro 10 secondi, indipendentemente dal giorno o dall’ora dell’operazione. Il pagatore riceverà conferma dell’esecuzione del pagamento entro lo stesso intervallo di tempo. Gli Stati membri con valuta diversa dall’euro devono comunque adottare le norme per i conti bancari in grado di operare in euro, anche se con un periodo di transizione più lungo rispetto a quelli nella zona euro. Il Regolamento stabilisce costi uniformi per i bonifici istantanei in euro e impone misure rigorose per la prevenzione delle frodi e per il risarcimento danni legati da mancate precauzioni anti-frodi. Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale dell’UE, dando agli Stati membri un periodo di 12 mesi per implementare il Regolamento.
La recente approvazione del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 - (G.U. n.290 del 13 dicembre 2023) di recepimento della direttiva UE 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante la modifica della direttiva 2009/103/CE , introduce nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli ed il controllo dei correlati obblighi, attraverso una serie di interventi di adeguamento del diritto interno al fine di uniformarne l’applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della r.c.a. In particolare, la norma contiene la regolamentazione dei seguenti istituti: l’individuazione dello Stato membro di ubicazione del rischio assicurato nuova definizione normativa di veicolo e di “uso” dello stesso; estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici tra cui i monopattini; definizione dell’obbligo assicurativo legato alla funzione del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro e non alla sua circolazione; introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie e deroghe all’obbligo assicurativo; previsioni in materia di obbligo assicurativo per gare e competizioni sportive, adeguamento degli importi minimi assicurati e del Preventivatore; introduzione di regole uniformi negli Stati UE in tema di “attestati di rischi; nuove disposizioni in tema di copertura assicurativa del “rimorchio” di un veicolo nuove disposizioni in tema di Solvency delle imprese di assicurazioni operanti in UE e nuova disciplina di liquidazione dei sinistri in caso di solvency delle imprese di assicurazioni. Seguirà sul nostro sito pubblicazione per approfondire questa tematica e vi rinviamo nel caso di Vostro interesse alla relativa lettura.
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul Credito al Consumo 8UE) del 18.10.2023 che abroga la precedente con l’obiettivo di creare un quadro normativo armonizzato che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi per adeguarla all’evoluzione del settore Tra le novità della nuova Direttiva vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa. Sono ivi inclusi, tra l’altro: i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni; tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire); i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori; i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo». L’ambito di riferimento è il seguente per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale; per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali. Il testo della norma si sviluppa poi in un serie di disposizioni alla cui lettura si rinvia per un esame integrale del provvedimento e il relativo ambito di applicazione.
Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212, con il quale sono state adottate misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali connesse al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 30 dicembre, reca diverse disposizioni. Innanzitutto, all’articolo 1 è previsto che le detrazioni spettanti ai contribuenti, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura, per gli interventi edilizi eseguiti sino al 31.12.2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dei lavori e anche se tale circostanza non comporterà il miglioramento di due classi energetiche. In altre parole, ai contribuenti, che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, sarà riconosciuto il credito di imposta per i lavori eseguiti e asseverati entro il 31.12.2023, anche in mancanza del “salto” di due classi energetiche dell’immobile. Nel medesimo articolo è previsto anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00, per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024, purché alla data del 31.12.2023 sia stato raggiunto uno stato avanzamento lavori del 60%. Tale contributo andrà a coprire la differenza tra l’agevolazione prevista sino al 31.12.2023 pari al 110% e quella in vigore dal 01.01.2024 pari al 70%. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con un decreto ad hoc entro sessanta giorni dal 30.12.2023. All’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 è previsto che a partire dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito in caso di intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali non sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di detti lavori. Inoltre, i contribuenti che usufruiranno delle detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti dal 30.12.2023 nei comuni colpiti da eventi sismici, ove sia sitato dichiarato lo stato di emergenza, dovranno stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori dei contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali agli immobili oggetto dei lavori. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy. All’articolo 3, infine, viene rivista la disciplina sulle detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È, infatti, prevista una limitazione dei lavori edilizi per le quali sarà possibile avere le agevolazioni vigenti; in particolare, l’agevolazione è ora prevista solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, per usufruire delle agevolazioni fiscali sarà necessario apposita asseverazione attestante che gli interventi rispettano i requisiti di cui al D.M. 236/1989. Da ultimo, il Decreto Legge “Salva spese” ha previsto che a decorrere dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, salvo che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese successive al 31.12.2023 sarà ancora possibile anche per le persone fisiche, che svoltano interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, purché: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.
L’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto anticipi) ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR relativamente alla determinazione del valore imponibile, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti. Tali disposizioni stabiliscono che, in caso di concessione di prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi (calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La nuova regola si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la Legge recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (L. n. 193/2023). In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è da evidenziare l'art. 4 concernente l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per quanto riguarda invece l’accesso al lavoro e alla formazione professionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi). Tra le modifiche apportate vi è la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 del diritto allo smart working (articolo 18-bis) per:
Con Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 288 dell’11 dicembre 2023 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50% con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
La misura del suddetto tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Il 14.12.2023 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione con modificazioni del DL 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi). Diventa, così, legge la regolamentazione degli affitti brevi. La norma prevede che il Ministero del Turismo, che detiene e gestisce la relativa banca dati, assegni, tramite procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (Cin) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il tasso legale degli interessi sarà dimezzato dall’attuale 5% al 2,5%. La misura andrà ad interessare tutti i crediti liquidi ed esigibili, gli interessi che spettano al venditore sul prezzo pattuito ai sensi dell’art. 1499 c.c., gli interessi dovuti dal giorno della mora del debitore, salvo per le transazioni a cui si applica il D.Lgs. 231/2002. La variazione del tasso legale avrà un impatto anche sul calcolo dell’usufrutto e della nuda proprietà.
In data 6 novembre 2023 è stato presentato alla Camera il Disegno di Legge in materia di lavoro già in precedenza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° maggio 2023. Questi gli articoli di maggior interesse in materia di lavoro: articolo 1 – Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 articolo 3 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione articolo 4 – Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali articolo 5 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro articolo 6 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine articolo 7 – Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile articolo 8 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato articolo 9 – Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni) articolo 13 – Modifiche al Codice del terzo settore articolo 14 – Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi articolo 15 – Pagamento dilazionato dei debiti contributivi articolo 16 – Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi articolo 17 – Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva articolo 20 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto articolo 23 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 la legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe) , recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali “. Tematiche di maggior interesse: Smart working per i super fragili (art. 8) Resta invariata la disposizione che prevede la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre del termine per lo smart working dei lavoratori fragili ( art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022 ). I lavoratori fragili (ovverosia quelli che si trovano nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, manterranno fino alla fine dell’anno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart-working i datori di lavoro dovranno assicurare, lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli. Nel comparto dell’istruzione, il personale docente che svolge la prestazione in modalità agile deve adibito ad attività di supporto nell’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Riapertura dei termini per il ravvedimento operoso speciale (art. 3-bis) Sono stati riaperti i termini per aderire al ravvedimento operoso speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023: chi non ha pagato quanto dovuto entro il 30.9.2023 potrà regolarizzare effettuando il versamento in un'unica soluzione entro il 20.12.2023. Amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (art. 15) Nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità della cessione dei complessi aziendali, il termine di esecuzione del programma del commissario straordinario è prorogato di ulteriori 24 mesi. L’attività esecutiva e di vigilanza dei Commissari è prolungata sino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Differimento pay-back (art. 9, c. 1-ter) E’ stato differito sino al 30.11.2023 il termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2025-2018. Differimento agevolazioni prima casa (art. 1) Confermata l’estensione al 31.12.2023 della garanzia del fondo prima casa all’80% per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani under 36 che hanno un ISEE non superiore a € 40.000.
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.10.2023 è stato approvato il testo di un nuovo decreto legislativo su “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in tema di adempimenti tributari” attuativo della riforma fiscale che, tra le novità, introduce nuovi termini e regole per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il testo mira a semplificare le procedure riducendo gli oneri dichiarativi ed introducendo una modulistica semplificata nonché armonizzando le scadenze tributarie. Rinviamo alla bozza del Decreto per l’analisi delle singole misure.
È stato approvato il modello dell’ istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi per l’anno 2023 detraibili al 90% . Trattasi del contributo previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) in favore delle persone fisiche, che abbiano effettuano interventi agevolati con il Superbonus nella misura del 90% su un immobile adibito ad abitazione principale e che abbiano un reddito relativo all’anno precedente a quello di sostenimento delle spese agevolate non superiore a 15.000,00 euro. Il contributo riguarda i costi sostenuti dal 01.01.2023 al 31.10.2023. L’istanza per il riconoscimento del bonus potrà essere inviata dal richiedente o dal suo intermediario, delegato al servizio del Cassetto fiscale, in via telematica a partire dal 02.10.2023 sino al 31.10.2023 . In caso di errore, il contribuente può presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella in precedenza trasmessa. Nel termine del 31.10.2023 è possibile anche presentare istanza di rinuncia. Il contributo , pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600,00 euro , è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000,00 euro; il limite è ridotto in misura proporzionale in caso anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. Visto l’ammontare delle risorse finanziarie (euro 20.000.000,00), l’Agenzia delle Entrate ha già previsto due ipotesi in caso i contributi richiesti eccedessero le risorse stanziate: se il rapporto percentuale tra le risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 10%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale determinata; se, invece, il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie e l’ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. Nella seconda ipotesi il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico delle date nelle quali è stato effettuato il primo bonifico in pagamento delle spese a partire dal 01.01.2023. La percentuale per la ripartizione dei fondi sarà comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30.11.2023 . Il provvedimento, l’istanza e le istruzioni per la compilazione sono reperibile al seguente LINK: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-22-settembre-2023-cfp