E’ stato sottoscritto, in data 5 giugno 2024, tra FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo. Scaduto il 31 dicembre 2021, il CCNL interessa oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori. Tra le principali novità: l’aumento in busta paga, al 4°livello, di 200 euro a regime (da riparametrare). La prima tranche di aumento salariale di 50 euro sarà corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2024, seguiranno altre 4 tranche di 40, 40, 30 e 40 euro; l’aumento di 3 euro del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027; il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre del 2027; relativamente alla classificazione del personale, è stato rivisto l’impianto esistente, aggiornando le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti; previsti ulteriori 90 giorni di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai 90 giorni previsti dalla Legge. Inoltre, per le donne vittime di violenza di genere, viene definita la possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati; rivisitati, aggiornandoli alle norme di legge, gli articolati riferiti ai congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, migliorando l’articolato esistente, anche in riferimento alle pari opportunità e alla parità di genere; per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella seduta del 21 maggio 2024, ha proceduto alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT costo- vita alla data dell'O1.01.2024, di tutte le Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e anche della Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita. Le Tabelle non sono state, invece, modificate nel merito, riservandosi successivi aggiornamenti una volta conclusi i lavori avviati Sono state quindi pubblicate le nuove tabelle e relativi criteri orientativi; nel dettaglio sono state messe a disposizione: "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica - Edizione 2024" e relativa tabella allegata; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza — Edizione 2024"; "Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale C.d. terminale Edizione 2024"; "Relazione illustrativa del quesito medico-legale" e modello di quesito; “Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale — Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa — Edizione 2024"; "Criteri orientativi per la capitalizzazione anticipata di una rendita - Edizione 2024" e relativi allegati; "Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 terzo comma c.p.c. ".
Con provvedimento del 6 giugno 2024 il Garante per la protezione dei dati personali aggiorna il documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” e fornisce nuove indicazioni in merito ai criteri che possono orientare i datori di lavoro nell’individuazione del periodo di conservazione dei metadati (LOG). Il documento ha natura orientativa e di indirizzo e pertanto non contiene prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento; l’obiettivo è fornire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili e richiamare l’attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro. I Metadati di cui al provvedimento sono le informazioni registrate nei log generati dai sistemi di server di gestione e smistamento della posta elettronica e dalle postazioni nell’interazione tra i diversi server interagenti e tra questi e i client (postazioni terminali che effettuano l’invio dei messaggi e che consentono la consultazione della corrispondenza in entrata) . I Metadati possono comprendere gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei clienti coinvolti nell’instradamento del messaggio, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, in relazione al sistema di gestione del servizio di posta elettronica utilizzato, anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto. Le indicazioni non riguardano, quindi, i contenuti dei messaggi di posta elettronica (né le informazioni tecniche che ne fanno comunque parte integrante) che rimangono nella disponibilità dell’utente/lavoratore, all’interno della casella di posta elettronica attribuitagli Il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, deve rispettare tutti i principi generali di trattamento e quindi: deve verificare la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (non può acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera) deve fornire ai Lavoratori prima che il trattamento abbia inizio una informativa corretta e completa contenente tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento (specificando i tempi di conservazione dei dati, gli eventuali controlli, ecc.). nel rispetto del principio di “responsabilizzazione” deve valutare se i trattamenti da realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite – che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (tale necessità ricorre, in particolare, in caso di raccolta e memorizzazione dei log della posta elettronica, stante la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché il rischio di “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti). Deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità, l’accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati. deve, altresì, adottare misure volte ad assicurare il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dei dati, deve garantire che l’attività di raccolta e conservazione dei metadati/log sia limitata a quelli necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, può essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni (a titolo orientativo, 21 giorni ). l’eventuale conservazione per un termine ancora più ampio potrà essere effettuata, solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione, comprovando adeguatamente, in applicazione del principio di accountability (ad esempio, finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all’obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure) Gli obblighi sopra previsti rimangono anche quando il titolare del trattamento utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi. Da ciò ne consegue che il Titolare deve verificare, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della protezione dei dati, ove designato, la conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati adottando, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio.
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti dalle banche dati pubbliche nell’ambito delle procedure per la crisi di impresa Dal 2 agosto le cancellerie dei tribunali concorsuali, nell’ambito delle procedure della crisi di impresa, potranno accedere direttamente alle banche dati di Inps, Agenzia delle Entrate e Registro delle Imprese, grazie alle convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e le tre amministrazioni, al fine di ottenere bilanci, visure, informazioni su debiti erariali, debiti contributivi, e tutti gli elementi utili alla ricostruzione integrale della situazione patrimoniale dell’impresa in stato di crisi o insolvenza.
Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto correttivo al Codice della Crisi. Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019 e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato ieri in prima lettura provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti interventi normativi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. È attesa a breve la verifica di compatibilità e copertura da parte della Ragioneria dello Stato.
L’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha aggiornato le linee Guida a suo tempo pubblicate in materia di principi di attestazione nei piani di risanamento sia sulla base delle nuove previsioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sia sulla base delle sentenze che si sono susseguite dopo l’entrata in vigore del primo documento.
Il 28.05.2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 67/2024, che ha reso definitive le misure introdotte con il Decreto Legge n. 39/2024, di cui avevano parlato nel numero 16 della nostra Newsletter. Nella legge di conversione sono state confermate tutte le misure del D.L. n. 39/2024 e, quindi, sono definitivamente entrate in vigore le restrizioni retroattive sui bonus edilizi. Ecco le novità e i chiarimenti introdotti con la legge di conversione. Ripartizione delle detrazioni derivanti dai bonus edilizi È stato chiarito che la ripartizione in dieci anni delle detrazioni derivanti da superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus per le spese sostenute dall’inizio dell’anno 2024 non riguarda i crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Blocco della cessione rate residue È stato introdotto il blocco della cessione delle rate residue per i contribuenti che avevano già portato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Insomma, i contribuenti non potranno più utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere, invece, negli anni successivi le rate che non intendono portare in detrazione. Eliminazione della remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione La remissione in bonis non si applicherà in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. Eliminazione della compensazione “indiretta” Dal 01.01.2025 gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le assicurazioni non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Norma “anti-usura” per l’acquisto dei crediti sotto il 75% del valore Le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni, che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, dovranno ripartire in 6 anni le quote utilizzabili dal 2025 dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Tale norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022. Obbligo di segnalazione a carico dei Comuni I Comuni dovranno segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai Comune sarà riconosciuta una quota del 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni. Bonus ristrutturazione al 30% È stata prevista la riduzione della detrazione del bonus relativo alle ristrutturazioni edilizie per le spese che saranno sostenute dal 01.01.2028 al 31.12 2033; l’aliquota, infatti, sarà del 30% e non più del 36%. Fatti salvi correttivi che potranno essere adottati successivamente, sino al 31.12.2024 l’aliquota è del 50%, dal 01.01.2025 al 31.12.2027 l’aliquota sarà del 36% e dal 01.01.2028 si passerà al 30%. Fondo per il Terzo settore Per l’anno 2025 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 100.000.000 di euro finalizzato al contributo diretto alla realizzazione di interventi sugli immobili utilizzati da Enti del Terzo settore. Disposizioni per gli immobili terremotati Sono state introdotte specifiche disposizioni per la cessione del credito o sconto in fattura riguardante interventi eseguiti con il superbonus su immobili terremotati a seconda della regione dove si trova l’immobile.
Il 29 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 69/2024 c.d. decreto “ salva-casa ”, che reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Ecco gli obiettivi della norma: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, per far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando anche gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, rilanciare il mercato delle vendite immobiliari, consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche attraverso la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Le misure introdotte sono diverse, andiamo a brevemente analizzarle. Tolleranze costruttive ed esecutive per gli interventi realizzati entro il 24.05.2024 Il Decreto Legge ha previsto che sono da intendersi tolleranze costruttive: il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Esse non costituiscono violazioni edilizie, se contenuto entro i seguenti limiti: del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. Ai fini del computo della superficie utile si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio, che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Sono, invece, tolleranze esecutive: la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. Anch’esse non costituiscono violazioni edilizie e sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. Sanatoria delle difformità edilizie Viene introdotta dal D.L. 69/2024 la possibilità di sanare difformità, purché venga rispettata la disciplina edilizia del tempo dell’intervento e quella urbanistica del tempo di presentazione della domanda. La nuova procedura, entrata in vigore il 30.05.2024, non prevede più la doppia conformità urbanistico-edilizia, che però rimane obbligatoria per gli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali, per i quali non operano le nuove norme. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme espressamente previste dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001. A seguito del deposito dell’istanza di permesso in sanatoria il Dirigente del Comune dovrà pronunciarsi con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intenderà accolta. Stabilizzazione delle strutture amovibili Il Decreto “ salva casa ” prevede che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 possono rimanere installate, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti e senza pregiudizio dei diritti di terzi. Mutamento della destinazione d’uso Il D.L. 69/2024 ha previsto che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore. Anche il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali è sempre consentito, ma resta salva la facoltà dei Comuni di fissare condizioni specifiche. O pere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici Il Decreto “ salva casa ” ha previsto una semplificazione delle norme per l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, che non potranno, in ogni caso, determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici e dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Porticati Il D.L. 69/2024 ha introdotto tra gli interventi che si possono eseguire senza necessità di titoli abilitativi anche i porticati rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
La Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024 introduce norme volte a combattere la violenza sulle donne e contro la violenza domestica Sul solco tracciato dalla Convenzione OIL n. 190 contro la violenza e le molestie nel modo del lavoro (ratificata i Italia in 29 ottobre 2021) la Direttiva 2024/1385 fornisce un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione Europea Un ulteriore passo verso gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l’Obiettivo 5 sul raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’Obiettivo e 8 per la promozione del lavoro dignitoso e della crescita economica. Fondamentali sono le nuove e più ampie definizioni di “violenza contro le donne” e di “vittima”. La Convenzione OIL n. 190 aveva già fornito una prima definizione, riconosciuta a livello internazionale, di violenza e molestie legate al lavoro, includendovi la violenza e le molestie basate sul genere che riteneva “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili” che “si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico” ai danni di tutti i lavoratori/lavoratrici, ivi compresi tirocinanti e apprendisti/e, imprenditore/imprenditrice, nel settore pubblico e privato, ivi comprese le molestie che si verifichino anche solo in connessione con il lavoro (es. spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro o addirittura durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro a casa). Per la Direttiva 2024/1385 si intende “violenza contro le donne” qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata e viene definita “vittima” la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica. L’ampiezza delle definizioni della Direttiva 2024/1385 fa sì che rientrino nella violenza contro le donne anche le molestie sul luogo di lavoro , sia a sfondo sessuale sia di tipo economico e psicologico, in quanto ledono la persona e la sua dignità e costituiscono una forma di discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le vittime di discriminazione intersezionale (quella in cui vi è una combinazione di motivi di discriminazione) sono quelle più esposte al rischio di violenza. Parliamo delle discriminazioni verso le donne con disabilità, le donne a basso reddito, le persone LGBT, le donne anziane, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che vivono in zone rurali, ecc.. Per raggiugere lo scopo, la Direttiva rafforza ed introduce strumenti importanti: definizione dei reati e delle sanzioni, misure di protezione e assistenza delle vittime, una migliore raccolta dei dati, misure di prevenzione oltre che coordinamento e cooperazione nelle politiche attive. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove previsioni della Direttiva entro 14 giugno 2027. Nel modo del lavoro, è quantomai necessario che le imprese, i datori di lavoro, attuino politiche di governance inclusiva e sociale, tese a principi paritari e di fermo contrasto a qualsivoglia forma di discriminazione. La parità di genere e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano questi valori e diritti, minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita e impediscono loro di partecipare alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini. La violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore.
Entro il 15 luglio 2024 le aziende con oltre 50 dipendenti, al 31 dicembre 2023, hanno l’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, mentre le aziende che hanno tra i 14 e 50 dipendenti potranno redigerlo ed inviarlo su base volontaria. Tale adempimento è previsto dall'articolo 46 del D.Lgs. n.198/2006 c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla Legge n. 162/2021. Il rapporto biennale dettaglia i dipendenti occupati, suddividendoli per genere, categorie, promozioni, assunzioni e tipologie di contratto, cessazioni, sospensioni di orario, CIG, informazioni generali sui processi di selezione e reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, retribuzione e sua composizione con riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2023.
Definite nuove definizioni della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
Il 23 aprile 2024 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge proposto dal Governo in tema di intelligenza artificiale. Il disegno di legge, composto da 26 articoli, mira a regolare e garantire un uso adeguato, etico e responsabile dell’IA, che ponga sempre al centro i diritti umani e tale da garantire un uso della nuova tecnologia che sia sicuro, trasparente, tracciabile, non discriminatorio e anche rispettoso dell’ambiente. In particolare, il disegno di legge, si concentra sulle seguenti macroaree: sviluppo e promozione dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale; adozione di un piano nazionale per regolare l’uso dell’intelligenza artificiale e definire in modo chiaro i doveri delle autorità nazionali coinvolte; tutela del diritto d’autore; cyber security. Lo scopo della nuova normativa è per cui quello di assicurare che i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale siano sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo e in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. Viene altresì specificato che l’uso dell’intelligenza artificiale non dovrà andare a discapito di un’obbiettiva informazione, del pluralismo dei mezzi di comunicazione e del più ampio diritto di espressione. L’accesso all’IA dovrà inoltre essere sottoposto alla supervisione e autorizzazione dei genitori o di un tutore per quanto riguarda i minori di anni quattordici. Dal punto di vista economico, posti questi importanti paletti, l’Italia si impegna a promuovere e supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cyber security, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione con i seguenti principiali obiettivi: sostenere l’autoimpiego e promuovere l’occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno; investire sulle competenze, anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi; valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL. Tra le misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno si evidenziano, in particolare: il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi; un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno; il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti. Da segnalare anche le due specifiche misure di sostegno all’autoimprenditorialità e alla libera professione ai fini della promozione dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo. Si tratta delle due misure previste agli art. 17 e 18 del decreto “Autoimpiego Centro Nord“ e “Resto al SUD 2.0“. Entrambe supportano, con voucher e contributi a fondo perduto, l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, da parte di giovani under 35; disoccupati da almeno 12 mesi; donne inoccupate, inattive e disoccupate; disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.
Il 27.02.2024 era stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti ”. Il Ddl capitali è stato convertito in legge con la L. 05 marzo 2024 n. 21. Ecco le novità riguardanti lo svolgimento delle assemblee societarie. La stabilizzazione dell’intervento in assemblea e del l’esercizio del diritto di voto tramite il rappresentante designato nelle società per azioni quotate Il legislatore ha introdotto nel TUF – Testo Unico Finanziario (D.Lgs 58/1998) l’articolo 135-undecies 1, che ha, di fatto, reso stabile una misura emergenziale prevista nell’articolo 106, commi 4 e 5 del D.L. 18/2020. Il nuovo articolo consente alle società per azioni quotate di prevedere nello statuto che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, al quale potranno conferite anche deleghe o sub-deleghe. Non è, però, consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno o proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea. Il diritto di porre domande di cui all’articolo 127-ter TUF è poi esercitato unicamente prima dell’assemblea. La società dovrà fornire le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell’assemblea. La volontà del legislatore, come emerge dalla relazione illustrativa, è quella di adottare una modalità di celebrazione delle assemblee che tenga conto dell’evoluzione del modello decisionale, dato che l’assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione del voto da esprimere, voto che è già indirizzato, prima della riunione. Proroga del termine al 31.12.2024 per lo svolgimento delle assemblee da remoto di società ed enti Il legislatore ha prorogato al 31.12.2024 il termine previsto dall’art. 106 del D.L. 18/2020, disposizione emergenziale che ha consentito alle società e agli enti non economici, di svolgere, fra tutto, assemblee da remoto. Sino al 31.12.2024, quindi, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; lo svolgimento dell’assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata potranno inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479 quarto comma del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato il D.L. 79/2024 che apporta alcune significative modifiche alla normativa in tema di appalti privati e pubblici, al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, il Decreto prevede, in caso di appalto superiore a 70.000 euro, che il committente, prima della fine dei lavori, dovrà ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione della congruità del costo della manodopera sull’opera complessiva. In sostanza, il committente dovrà verificare che l’impresa edile sia regolare o abbia regolarizzato le posizioni “ in nero ” prima di procedere al saldo dei lavori; in mancanza, sarà soggetto a una sanzione amministrativa. La norma, però, non è una novità. Già prima d’ora il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 aveva introdotto l’obbligo di verifica di congruità per gli appalti privati in caso di lavori superiori a 70.000 euro, mentre con la L. 56/2024 di conversione del Decreto PNRR era stata prevista, in caso di appalti superiori a euro 150.000, la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del committente in caso di omissione dell’anzidetta verifica. Quindi il Decreto Coesione ha allineato la soglia minima (euro 70.000) prevista per l’obbligo di verifica a carico del committente sia negli appalti privati che in quelli pubblici. Si ricorda che il Decreto PNRR aveva anche rivisto le sanzioni per l’impiego di lavoro irregolare e reintrodotto le fattispecie penali e, in particolare è previsto: l’aumento al 30% della sanzione pecuniaria in caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in caso di esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro; la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 euro a 4.500 euro in caso di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È stata pubblicata, sul Suppl. Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Questi gli articoli di particolare interesse per quanto riguarda la materia lavoro: articolo 29 – disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare: benefici normativi e contributivi: restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Confermata anche la possibilità – introdotta con il decreto – di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola, purché intervenga una successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori; novità in materia di appalti: per il personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Confermata l’ipotesi di estensione dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti. Le sanzioni connesse agli adempimenti vengono aumentate del 30 e 20 per cento; aumento delle sanzioni e ripenalizzazione: tra le altre disposizioni confermate, quelle che riguardano l’assetto sanzionatorio penale e amministrativo delle esternalizzazioni di manodopera nuovamente ripenalizzate. Elevata dal 20% al 30% gli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”; lista di conformità: previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. I datori di lavoro in possesso di detto attestato non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL: verifica della congruità della manodopera: nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono stabilite altresì sanzioni in caso di violazioni; appalti pubblici e privati per la realizzazione di lavori edili: è stata riscritta la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cd. Patente a crediti). La patente sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. articolo 30 – misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo: al fine di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Nel caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, viene previsto il versamento di una sanzione civile ridotta nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. articolo 31 – ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro: è previsto un potenziamento del personale ispettivo.
La Direttiva n. 2022/2464 di prossimo recepimento imporrà alle aziende il rispetto dei “ fattori ESG ”. Avete già valutato la rispondenza della azienda a tali criteri? Il 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) n. 2022/2464 che obbligherà le aziende a pubblicare i dati sull’impatto delle proprie attività su ambiente, persone e pianeta . La Direttiva CSRD dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 9.7.2024 ed introdurrà obblighi di trasparenza e rendicontazione più stringenti sull’impatto delle aziende sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali, con riferimento ai criteri comuni in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’UE e con i fattori ESG (Environment, Social, Governance). Le aziende interessate Le aziende interessate dai nuovi obblighi di rendicontazione sono le c.d. grandi aziende e le aziende quotate. L’ambito di applicazione si estenderà di anno in anno dal 2024 al 2029. In particolare: Dal 2025 (anno fiscale 2024): imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: 20 milioni di euro di stato patrimoniale (attivo/passivo) 40 milioni di euro di ricavi netti (fatturato) Dal 2026 (anno fiscale 2025): le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 250 dipendenti in media > 20 milioni di euro di stato patrimoniale > 40 milioni di euro di ricavi netti Dal 2027 (anno fiscale 2026): le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”) che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 10 – 250 dipendenti in media 350 mila – 20 milioni di euro di stato patrimoniale 700 mila – 40 milioni di ricavi netti Dal 2029 (anno fiscale 2028): le società Capogruppo che risiedono in paesi extra UE, che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e abbiano almeno: un’imprese figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o una succursale che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente I fattori ESG riguarderanno però anche aziende più piccole che sono apparentemente escluse dall’ambito di applicazione. Il rispetto dei fattori ESG, infatti, potrà (o è meglio dire dovrà) essere imposto – quale condizione necessaria per la prosecuzione dei rapporti - a tutti i soggetti che collaborano con le imprese obbligate alla rendicontazione (es. fornitori, partner, consulenti, professionisti). Cosa rendicontare Le imprese saranno quindi chiamate a rendicontare le proprie politiche sui fattori ambientali sugli aspetti sociali e diritti umani e la propria governance. ESG = valore + strategia + opportunità L’ESG risponde dall’esigenza di uniformare i criteri che permettano di verificare, misurare, controllare l’impegno di una impresa nel contesto di responsabilità sociale e sostenibilità. Per essere ESG l'impresa è obbligata a fare una autovalutazione della propria realtà, dei rischi, pianificare il loro miglioramento Identificare potenziali impatti negativi sulla propria attività, come violazioni dei diritti umani, danni ambientali, corruzione, frodi, sanzioni, controversie legali, interruzioni della fornitura, ecc. consente di mettere in campo azioni volte alla riduzione del rischio e agli adeguati accantonamenti. L’autovalutazione porta altresì ad una riduzione dei rischi e dei conflitti, e ciò incrementa il valore dell’impresa, sia nei confronti di investitori e finanziatori, sia sotto un profilo reputazionale, con impatti positivi verso clienti e risorse umane (riducendo la instabilità occupazionale e attraendo talenti). E VOI … SIETE ESG? Per non trovarsi impreparate, è quindi indispensabile che le imprese effettuino una analisi della propria organizzazione e attuino per tempo politiche volte al rispetto dell'ambiente, dell'impatto sociale (interno ed esterno alla società) e ad una politica di governance chiara, trasparente, inclusiva.
In data 29 marzo 2024 è stata sottoscritta, da Confcooperative Consumo e Utenza, Ancc-Coop, AGCI Settore consumo e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTuCS, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa. L’accordo prevede un aumento a regime di 240 euro lordi al quarto livello e una tantum di 350 euro riparametrati e riproporzionati per tutte le posizioni. Rafforzate anche le misure a sostegno del welfare per gli oltre 60.000 lavoratori delle cooperative coinvolte: permessi aggiuntivi alle neomamme, incentivi economici ai padri che decidono di fruire del congedo facoltativo in alternativa alla madre, facilitazioni per la fecondazione assistita e per i ricongiungimenti familiari. Sono previsti, inoltre, congedi e facilitazioni per le donne vittime di violenza ed è stato riconosciuto un mese di congedo retribuito per i malati oncologici al termine del periodo di comporto. Confermate le numerose norme sociali già vigenti nel contratto della cooperazione, benché più onerose rispetto a quelle delle imprese private.
Con l'ipotesi di accordo 22 marzo 2024 Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027. Come per il ccnl terziario confcommercio viene ampliato il campo di applicazione di alcune aree di attività; introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti, insieme alla nuova classificazione per i dipendenti dalle imprese elencate nell’intesa; ridefiniti gli importi dei minimi tabellari e corrisposto un importo forfettario una tantum; aumentata la contribuzione per l’assistenza integrativa; inserite nuove causali contrattuali per i contratti a termine; recepito il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile. Il contratto scadrà il 31 marzo 2027, con decorrenza dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa.
Il 22 marzo è stata sottoscritta tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 e che avrà vigenza fino al 31 marzo 2027. Le Parti hanno riconosciuto un aumento a regime pari a 240 euro mensili, al IV livello e riparametrato sugli altri, comprensivi dei 30 euro di AFAC già decorrenti dal mese di aprile 2023, a seguito della sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022. L’aumento contrattuale verrà erogato su più tranches, disposte nelle seguenti modalità: 70 euro a decorrere dal mese di aprile 2024; 30 euro a decorrere dal mese di marzo 2025; 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2025; 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2026; 40 euro a decorrere dal mese di febbraio 2027. Inoltre, viene riconosciuto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 350 euro, al IV livello e riparametrato sugli altri, da erogare in due momenti differenti: 175 euro a luglio 2024; 175 euro a luglio 2025. Oltre alla parte economica, sono intervenute importanti modifiche al CCNL riguardanti: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione; la disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute con l‘introduzione di nuove causali; i contratti part-time; la bilateralità. Alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi, e preso atto del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, le Parti hanno concordato che il rinnovo per la parte economica decorre dal 1° aprile 2023 e sarà efficace fino a tutto il 31 marzo 2027. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche normative decorrono dal 1° aprile 2024.