Vai al contenuto principale

Legge di Bilancio 2025

La legge di bilancio 2025 non ha ancora completato il proprio iter. Qui di seguito la sintesi dei principali temi in tema di lavoro, welfare e pensioni. Fringe benefit : innalzamento del limite di esenzione da € 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a € 1.000 per gli altri lavoratori dipendenti; è altresì prevista una maggiorazione degli importi in favore dei nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 Km. Taglio del cuneo fiscale : Il disegno di legge rende strutturale il taglio del cuneo fiscale – contributivo e lo estende con una nuova formula ai redditi sino a € 40.000. La misura, consistente in un taglio delle aliquote contributive per redditi sino a € 35.000, ha scontato un effetto parzialmente negativo in quanto l'aumento dell'imponibile, conseguente agli aumenti in busta paga, ha comportato un leggero aumento delle tasse da pagare con un effetto scalone per i redditi vicini alla soglia degli € 35.000. Per evitare tale effetto, è stata prevista non solo la messa a regime della misura, ma anche una nuova formula per l'applicazione. Fino a € 20.000 di reddito, il riconoscimento di un bonus non tassabile che varia in funzione del guadagno: 7,1% fino a € 8.500, 5,3% tra € 8.500 e € 15.000, 4,8% tra € 15.000 e €20.000. Superato questo importo si passa ad un meccanismo di detrazioni aggiuntive che vanno riconosciute in busta paga: € 1.000 tra € 20.000 e € 32.000, e poi un  decalage  fino a € 40.000. Aliquote Irpef:  L’ accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF diventa strutturale. L'imposta sul reddito delle persone fisiche viene determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili. Sono previste tre aliquote per scaglioni di reddito: fino a € 28.000, 23%; da € 28.000 a € 50.000, 35%; da € 50.000, 43%. E’ stabilizzato l’innalzamento della base delle detrazioni sul lavoro da € 1.880 a € 1.955. Adeguamenti addizionali IRPEF: Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, è differita al 15 aprile 2025 il termine in base al quale regioni e comuni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF. Detrazioni: Chi ha un reddito tra gli € 75.000 ed € 100.000 può avere detrazioni fino a un massimo di € 14.000, che si riducono ad € 8.000 per i redditi oltre gli € 100.000. Per chi non ha figli la cifra è dimezzata ed aumenta per un determinato coefficiente in base al numero dei figli o per chi ha figli con disabilità. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui per la casa fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni prevista dalla manovra. Congedi parentali: per sostenere le famiglie con figli minori è previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali: - per i Lavoratori che hanno cessato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023, a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista a legislazione vigente; 2. per i Lavoratori che hanno cessato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino. Decontribuzione lavoratrici madri: decontribuzione in favore delle lavoratrici madri, ma l’importo andrà definito mediante decreto dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio. E’ prevista l’estensione alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino ai dieci anni del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino ai 18 anni del figlio più piccolo. L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua. Bonus nuove nascite: per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a € 1.000, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere una condizione economica con valore ISEE non superiore a € 40.000 annui. Il contributo non concorre alla formazione del reddito. Bonus asili nido: Proposta l’esclusione dell’assegno unico dal computo dell’ISEE per la determinazione del bonus asilo nido e relative forme di assistenza domiciliare. Per quanto concerne poi il supporto al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, viene novellato l’art. 1, comma 355, della L. 232/2016 sopprimendo la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione di 2.100€ del buono. Premi produttività : anche per il triennio 2025 - 2026 - 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa sarà pari al 5% Fringe benefits per neo assunti: Per i neoassunti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 , titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell’anno precedente all’assunzione, che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro, è previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione o manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti a tempo indeterminato non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito entro il limite complessivo di € 5.000 annui. L’esenzione non rileva ai fini contributivi e ai fini ISEE. Fringe benefits per i restanti lavoratori: La deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR è prorogata anche per il triennio 2025 - 2026 - 2027. Trova conferma la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di € 100, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate e rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi del mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di mille euro è innalzato a duemila per i lavoratori con figli alle medesime condizioni del 2024. Stock option deducibili all’assegnazione: per i piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione dei componenti negativi è rinviata al momento dell’avvenuta assegnazione sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale sia con azioni di altre società del gruppo. Agevolazioni fiscali straordinari e notturno: Al fine di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, è previsto per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i lavoratori del comparto del turismo e stabilimenti termali, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a € 40.000 nel periodo d'imposta 2024, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Super deduzione costo del lavoro: Confermata anche la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di incrementi occupazionali netti. Incentivi per il rilancio occupazionale: Viene disposto il rifinanziamento della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024 e degli esoneri contributivi del DL Coesione per giovani; donne e la ZES unica Mezzogiorno con risorse ripartite dal 2024 al 2027. Pensioni minime: Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo nel 2025 ci sarà un incremento del 2,2% e dell'1,3% nel 2026. Quest'anno scadeva l'aumento del 2,7% previsto con la legge di Bilancio per il 2024. Le pensioni arriveranno a 617,9 euro dai 614,77 attuali perché la base di calcolo è quella precedente all'aumento del 2,7% dato l'anno scorso maggiorata con il recupero dell'inflazione pari all'1%. Incentivo al mantenimento in servizio: I lavoratori con i requisiti per l’accesso a Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi oltre al periodo di finestra mobile) che decidessero di restare al lavoro «possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico» e riceverli in busta paga. Il datore di lavoro li verserà nella retribuzione e sarà esonerato dal versamento di questa quota all’Inps. Niente perequazione per pensionati residenti all' estero: Nel 2025 non ci sarà il recupero dell'inflazione per le pensioni dei residenti all'estero a meno che non siano assegni fino al trattamento minimo. DDL Lavoro Il DDL Lavoro (o Collegato Lavoro) non ha ancora completato il proprio iter. Qui di seguito la sintesi dei principali temi. Assenza ingiustificata e dimissioni del Lavoratore: L’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre 15 gg è considerata equivalente alle dimissioni e pertanto il Lavoratore non potrà accedere al trattamento NASPI. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza; l’Ispettorato potrà quindi la veridicità della comunicazione. Le dimissioni non opererebbero se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per   causa di forza maggiore   o per   fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. Somministrazione di lavoro : l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi (attualmente pari 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti ) dei lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) ed eliminazione del limite di 24 mesi della missione presso l’utilizzatore di un lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. Periodo di prova : fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato viene fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, con un minimo di 2 gg di durata e un massimo di 15 gg di durata per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e con un minimo di 2 gg di durata e un massimo di 30 gg di durata per i contratti con durata superiore a 6 mesi e inferiori a dodici mesi. Smart working:  mantenuto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori con contratto in smart sworking e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Lavoro subordinato e cassa integrazione: viene introdotta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività il Lavoratore non avrà diritto al trattamento di integrazione salariale. Apprendistato: E’ prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante ed è altresì prevista la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Interpretazione autentica per attività stagionali  viene effettuata una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali individuate da decreto (Dpr del 1963) in alternativa alla contrattazione collettiva. In pratica, oltre ai cosiddetti “stagionali, con la norma approvata alla Camera si specifica che rientrano nelle attività stagionali  “ le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. “ Contratto a causa mista:  E’ prevista l’introduzione di un   contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo. Conciliazioni telematiche : viene introdotta la procedura semplificata per le conciliazioni di lavoro con modalità telematica.

Il Garante torna ancora una volta sulle e-mail dei dipendenti

Con il provvedimento del 17 luglio 2024 il Garante Privacy ha sanzionato una società che, attraverso un software, aveva salvato tutte le e-mail di un proprio collaboratore, conservando sia i contenuti sia i log dui accesso alla e-mail ed al gestionale aziendale e dette informazioni erano stato poi utilizzate in una successiva vertenza giudiziaria. Il Garante ha ritenuto che tale trattamento di dati personali violi non solo la disciplina in materia di protezione dei dati personali ma costituisce altresì un illecito controllo a distanza del lavoratore, vietato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Nel caso di specie la Società aveva attuato la conservazione delle e-mail e dei log di accesso alla posta elettronica in modo sistematico e prolungato (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto). Il trattamento, quindi, violava i principi generali di trattamento di proporzionalità e di necessità in quanto andava oltre alle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale. Ra l’altro, la Società aveva anche reso ai Lavoratori una informativa inidonea, in quanto prevedeva la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza però citare l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione. La lettura ragionata del provvedimento porta quindi, ancora una volta, ad allertare i datori di lavoro sui rischi di una gestione superficiale della posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori. Il trattamento dei dati, infatti, deve essere effettuato in modo professionale, con sistemi adeguati, procedure ragionate e di documentazione completa.

INL: sollecito alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento della patente a crediti

Il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 376 del 7 ottobre 2024, con la quale ricorda che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online ( https://servizi.ispettorato.gov.it ). La nota, in particolare, vuole sensibilizzare le Associazioni e gli Ordini Professionali, affinchè informino i propri clienti su tale adempimento, invitandoli a provvedere al più presto, evitando così una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre. L’INL precisa che coloro i quali non provvederanno a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

INL: FAQ su patente a crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato, in data 4 ottobre 2024, le prime FAQ sulla Patente a crediti. Sono reperibili al seguente link: https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2024/10/FAQ_PATENTE-A-CREDITI_4-ottobre-2024.pdf

Oblio oncologico – indicazioni operative da parte del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha pubblicato sul sito di riferimento nel mese di agosto un documento sottoforma di FAQ per fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico nonché a per dare indicazioni concrete a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa. L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy stesso, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr. In particolare, viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso - senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

Riforma della previdenza forense

Il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 ed introduce novità rispetto alla disciplina vigente, sia sul fronte delle prestazioni che su quello della contribuzione. In particolare, le modifiche riguarderanno: le prestazioni pensionistiche che vengono ridotte in conseguenza della modifica del metodo di calcolo; la contribuzione che viene aumentata; il trattamento minimo della pensione che viene ridotto.

Decreto Omnibus – misure di carattere fiscale

È stata pubblicata in G.U. la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», con entrata in vigore dal  9 ottobre 2024 . Segnaliamo die novità rinviando poi al testo del documento ogni analisi ed approfondimento: possibilità per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al  concordato preventivo biennale , di adottare il regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive; bonus Natale per i dipendenti, consistente in un bonus  una tantum  di 100 euro per i dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, con coniuge e almeno un figlio a carico.

Correttivo codice crisi impresa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 il testo del  decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136  recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al  decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14  (c.d. decreto Correttivo ter al Codice della crisi). Il decreto Correttivo ter entra in vigore a partire dal 28 settembre 2024.

Patente a punti: come funziona il nuovo strumento per la sicurezza nei cantieri

Il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, la patente a punti per “ le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale ”. Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre è stato pubblicato il  DM 18 settembre 2024 n. 132  recante  “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili“.  Tempistiche La domanda per la patente a crediti deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che è attivo dal 01 ottobre 2024. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva su modulo predefinito tramite l’invio con PEC, all’indirizzo  dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Per chi ricorre l’obbligo Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008. Per cantieri temporanei o mobili si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ allegato X del TU Sicurezza ovvero: 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Soggetti e sclusi Non sono tenuti al possesso della Patente a Crediti i seguenti soggetti: Imprese o lavoratori autonomi che effettuano  mere forniture ; Imprese o lavoratori autonomi che svolgono  prestazioni di natura intellettuale ; Imprese in possesso dell' attestazione di qualificazione SOA  in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'articolo 100, comma 4 del Codice degli Appalti Pubblici. Requisiti per la p atente a c rediti Per ottenere la Patente a Crediti, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa; adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Come funziona la patente a crediti La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Assegnazione di crediti aggiuntivi La patente può avere un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati: crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti; crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri per l’attribuzione di crediti ulteriori sono definiti nell’art. 5 del DM 132/2024 e tabella ivi allegata. Incremento automatico dei crediti  In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti. Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL. A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL. Modalità recupero crediti decurtati In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca. La decurtazione dei punti avviene in misura proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse e individuate come da tabella allegata al DM  18 settembre 2024 n. 132 . Quando viene sospesa la patente a crediti L’adozione del provvedimento di sospensione: è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave; può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p. Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso. Responsabilità Il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di verificare il possesso della Patente da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo incaricato dei lavori, anche nei casi di subappalto. Se l’impresa possiede la qualificazione SOA, il committente deve accertarsi del possesso dell’attestato SOA. Sanzioni per m ancato p ossesso della patente Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Revoca della p atente La Patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti, con una sospensione della validità per 12 mesi. Dopo questo periodo, è possibile richiedere una nuova Patente.

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: protocollo per garantire alle persone disabili un pieno accesso al lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto il protocollo d’intesa tra Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), con l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità il pieno accesso alle opportunità lavorative. Con il documento pubblicato il 18.09.2024 il Ministero vuole confermare il suo impegno alla costruzione di una società inclusiva, in cui ognuno trovi il suo posto, nella consapevolezza che aprirsi ai diversi talenti delle persone è un modo per arricchire i percorsi. Attraverso percorsi tecnologici mirati si vuole ottenere il miglioramento della capacità di inserimento lavorativo e di conseguenza, di un percorso di autonomia.

È entrata in funzione la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR)

Il 03.09.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso dell’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN). Ricordiamo che la normativa di riferimento è il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con la Legge del 15 dicembre 2023 n. 191. Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, ossia dal 02.11.2024 . Ricordiamo che i soggetti obbligati a richiedere il CIN sono: i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Ministero del turismo al seguenti indirizzo: https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-pubblicato-lavviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-per-lassegnazione-del-codice/

Il decreto “Salva-casa” diventa legge

Il Decreto Legge n. 69/2024 c.d. decreto “salva-casa”, di cui abbiamo già scritto nel numero 20 della nostra Newsletter è stato convertito con modifiche dalla Legge n. 105 del 24.07.2024, entrata in vigore il 28.07.2024. La legge di conversione ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto, che troverete qui riassunte. Si ampliano le difformità sanabili Oltre alle difformità sanabili già previste nel decreto “salva-casa” la norma estende la possibilità di sanare anche le difformità connesse alle variazioni essenziali, come gli aumenti di cubatura, purché sussista la doppia conformità semplificata. Non è invece necessaria la doppia conformità per la sanatoria delle varianti i cui titoli sono stati depositati prima del 30.01.1977 e per le irregolarità non contestate dal Comune in fase di rilascio del certificato di agibilità. Allargamento delle tolleranze Le tolleranze costruttive ed esecutive vengono ampliate anche ai requisiti igienico sanitari. Alle tolleranze già indicate nel decreto “salva-casa” va ad aggiungersi quella del 6% per le case con metratura al di sotto di 60 metri quadri. Standard abitativi: si cambia Saranno abitabili anche le case con altezza non superiore a 2.40 metri (inferiore quota di 2.70 metri, fissata oggi) e con superfici di 20 metri quadri per i monolocali e 28 metri quadri per i bilocali. I progetti, però, dovranno garantire la salubrità degli ambienti. Recupero dei sottotetti Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Ciò, a tre condizioni: siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. Stato legittimo del condominio o delle singole unità immobiliari Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 c.c.. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio, non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. Edilizia libera anche per vetrate panoramiche e strutture per la protezione da eventi atmosferici Le vetrate panoramiche amovibili e le strutture per protezione dagli agenti atmosferici potranno essere installate anche senza una specifica autorizzazione amministrativa.

Modificata la normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tra le novità presenti, alcune riguardano la materia lavoro, in particolare la disciplina dei contratti a termine sia nel privato sia nel pubblico impiego. L’articolo 11 del decreto legge ha modificato l’articolo 28 del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato. Prima dell’intervento legislativo, il risarcimento del danno nei casi di illegittimità del termine, poteva essere ricompreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il Decreto Legge ha integrato la predetta disciplina attribuendo al giudice chiamato a quantificare l’indennità onnicomprensiva la facoltà di elevare il trattamento risarcitorio oltre il limite massimo di 12 mensilità quando il lavoratore fornisce la dimostrazione di aver subito “un maggior danno”. Nel caso del lavoro pubblico, il Decreto Legge è intervenuto modificando l’articolo 36 del  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , determinando espressamente l’entità del risarcimento da riconoscere al lavoratore in caso di abuso nell’utilizzo del contratto a termine - indennità risarcitoria ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR - avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, e fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.

Wellbeing aziendale: hai mai valutato il clima all’interno dell’azienda?

Il Wellbeing aziendale, noto anche come benessere organizzativo, si riferisce all'insieme delle pratiche e delle politiche adottate da un'azienda per migliorare la salute fisica, mentale e sociale dei propri dipendenti Questo concetto abbraccia vari aspetti, tra cui l'ambiente di lavoro, la cultura aziendale, le opportunità di sviluppo personale e professionale, il supporto alla conciliazione vita-lavoro. Il Weelbeing si compone di più elementi: Salute Fisica : Promozione di stili di vita sani, programmi di fitness, accesso a strutture sportive, iniziative per ridurre lo stress fisico. Benessere Mentale : Supporto psicologico, programmi di gestione dello stress, iniziative per migliorare la resilienza, politiche anti-mobbing. Benessere Sociale : Creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, team building, politiche di diversità e inclusione. Sviluppo Personale e Professionale : Opportunità di formazione e sviluppo, mentoring, piani di carriera. Equilibrio Vita-Lavoro : Flessibilità oraria, possibilità di smart working, congedi per motivi personali o familiari. Per valutare il benessere aziendale, è possibile utilizzare diversi metodi e strumenti. I più comuni sono i seguenti: Sondaggi e questionari : Strumenti standardizzati che misurano vari aspetti del benessere dei dipendenti, come il livello di soddisfazione lavorativa, il carico di lavoro percepito, il supporto ricevuto dai colleghi e dai superiori, e lo stato di salute mentale e fisica. Interviste e Focus Group : Discussioni approfondite con gruppi di dipendenti per ottenere feedback dettagliati e identificare aree di miglioramento. Indicatori di performance : Analisi di dati quali il tasso di assenteismo, il turnover del personale, la produttività e gli infortuni sul lavoro. Valutazioni della Cultura Aziendale : Esame delle pratiche aziendali, delle politiche interne e della cultura organizzativa per verificare se promuovono un ambiente di lavoro positivo. Audit di Benessere : Valutazioni formali condotte da consulenti esterni per esaminare le politiche e le pratiche aziendali relative al benessere dei dipendenti. Una volta raccolti i dati, è importante analizzarli per identificare aree di forza e debolezza. Le aziende possono quindi sviluppare piani d'azione specifici per migliorare il wellbeing aziendale, che possono includere le seguenti azioni: Migliorare le condizioni di lavoro fisico (es. ergonomia, spazi verdi); Offrire programmi di formazione e sviluppo continuo; Promuovere un equilibrio vita-lavoro più sano con politiche flessibili; Implementare programmi di supporto psicologico e consulenza; Incentivare la partecipazione a programmi di benessere fisico e mentale. Il wellbeing aziendale è un processo continuo che richiede attenzione e adattamento costante alle esigenze dei dipendenti e alle dinamiche organizzative che permette di rendere l’azienda più produttiva e più attrattiva verso le nuove risorse.

Richieste assegno unico universale: entro il 30 giugno, con gli arretrati

Per ottenere l’Assegno unico e universale, chi non lo ha ancora richiesto o ne ha appreso l’esistenza solo ora deve presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per i percettori con Isee, che intendono aggiornare la propria situazione economica specifica e, contestualmente vedersi rimodulato l’aiuto. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati. In generale, l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi. In particolare, alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva e, quindi, con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, ma sempre entro il prossimo 30 giugno. La domanda può essere presentata: accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. attraverso l’app “Inps Mobile”. Per assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico alla consistente platea dei beneficiari, con il  messaggio n. 2302  del 20 giugno 2024, l’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti per il periodo luglio - dicembre 2024.

Accordo integrativo all’ipotesi d’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turistico

Il 5 giugno 2024 è stato sottoscritto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE – Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Le Parti, in data 26 giugno 2024, hanno sottoscritto un accordo integrativo con il quale hanno perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, previste agli artt. 161, 162 e 164 del CCNL, con la sistemazione dei relativi arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento. Le tabelle retributive riguardano: i valori di paga base nazionale mensile, quelle relative alla specifica decorrenza riguardante le aziende della ristorazione collettiva; la paga base nazionale delle aziende minori e la retribuzione dei lavoratori extra e di surroga.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Coesione

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la  Legge n. 95 del 4 luglio 2024  di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Si ricordano, di seguito, le disposizioni in materia di lavoro e previdenza, di maggior interesse per le aziende: Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (Art. 21) Bonus giovani (Art. 22) Bonus donne (Art. 23) Bonus ZES – Zone Economica Speciale (art. 24) Si ricorda che, per la concreta operatività degli incentivi, occorrerà attendere: i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’autorizzazione della Commissione Europea (ad eccezione del bonus donne); le relative circolari operative dell’INPS.

Esonero contributivo per le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza

L’Inps, con circolare n. 75 del 28 giugno 2024, ha fornito indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di beneficiari del reddito di cittadinanza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Jobs Act: ennesima pronuncia di incostituzionalità

Anche il licenziamento per giustificato motivo per fatti insussistenti comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione attenuata La Corte Costituzionale , con sentenza 128/2024 del 4 giugno 2024 depositata il 16 luglio 2024 , ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2025 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. La Consulta, sul solco già tracciato da precedenti pronunce (vedasi sentenze n. 125/2022 e n. 59/2021) ha ritenuto che, così come previsto per i licenziamenti disciplinari, anche il licenziamento per ragioni economiche insussistenti debba portare alla reintegrazione del lavoratore ed al risarcimento del danno in misura non superiore a 12 mensilità (c.d. tutela reintegratoria attenuata). In particolare, è stato ritenuto che la disparità di sanzione tra licenziamenti disciplinari e licenziamenti oggettivi entrambi motivati da fatti poi rivelatisi insussistenti per licenziamenti fondati su fatti poi rivelatisi insussistenti violi il principio di uguaglianza e di ragionevolezza e lascia spazi a strumentalizzazioni. Si legge nella motivazione “Nella misura in cui è possibile per il datore di lavoro estromettere il prestatore dal posto di lavoro solo allegando un fatto materiale insussistente e qualificandolo come ragione d’impresa, la prevista tutela reintegratoria nei casi più gravi di licenziamento (quello nullo, quello discriminatorio, quello disciplinare fondato su un fatto materiale insussistente) risulta fortemente indebolita in quanto aggirabile ad libitum dal datore di lavoro, seppur a fronte del “costo” della compensazione indennitaria.” La censura non riguarda invece il caso di licenziamento per ragioni oggettive dichiarato illegittimo per violazione dell’onere di repechage; in tal caso il lavoratore avrà diritto alla tutela indennitaria (da 6 a 36 mensilità).

Ispettorato Nazionale del Lavoro: nota 1091/2024 del 18 giugno 2024 e nota 1133/2024 del 24 giugno 2024

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 1 133 /2024 del 24 giugno 2024 L’Ispettorato del Lavoro , con le due note in esame, fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte d a ll ’art. 29 , comma 4, del D.L. 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) nei confronti di ipotesi di somministrazione  non autorizzata  (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2, d.lgs. 276/2003) e  fraudolenta  (art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 276/2003), nonché di appalto e distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 276/2003) . Con il DL 19/2024 è stato quindi ripristinato il rilievo penale delle fattispecie di somministrazione, appalto e distacco non genuini, che erano state depenalizzate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 e dal 2 marzo 2024, utilizzatore e somministratore non genuini sono puniti entrambi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L’importo di € 60, tuttavia, in ragione dell’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018 diventano € 72 euro. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000. Nel caso in cui, in base al numero di giornate di illecita occupazione, l’importo sia inferiore a € 5.000 euro, andrà applicata tale soglia, che potrà essere ridotta a un quarto (articolo 21, comma 2, del Dlgs 758/1994) a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994 che dovesse essere impartita. In caso di recidiva, il nuovo comma 5-quater dell’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che: gli importi delle sanzioni siano aumentate del 40% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di altri provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali (recidiva semplice); gli importi delle sanzioni siano aumentate del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali per i medesimi illeciti (recidiva specifica). Vi sono poi delle aggravanti in casi di sfruttamento di minori: in tal caso la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino a sei volte. Le nuove sanzioni si applicano alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024. Per le condotte continuate, iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite successivamente, la nota INL del 24.6.2024 chiarisce che si debba ritenere sussistere un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragion d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito comporta pertanto che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Da ciò ne consegue che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno rilievo esclusivamente penale e saranno quindi soggette alla nuova disciplina. Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tenere conto anche del periodo precedente che costituirà un elemento di valutazione della gravità dell’illecito.

Gestione delle risorse umane: l’importanza delle schede di valutazione del personale

I recenti interventi normativi in, sia nazionali sia comunitari, pongono la massima attenzione alla necessità di realizzare un’impresa “responsabile”, che sia rivolta al profitto ma che, nel contempo, sia attenta all’ambiente, agli aspetti sociali e che abbia una governance efficace e rispettosa. In questo ambito, è fondamentale una gestione adeguata delle risorse umane, volta ai principi di inclusione, non discriminazione e trasparenza. Le schede di valutazione del personale sono uno strumento essenziale per la corretta gestione delle risorse umane, in quanto contribuiscono a valutare in maniera quanto più possibile oggettiva l’attività dei dipendenti, a migliorare le loro prestazioni, la loro soddisfazione e aiutano il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il ritorno sugli investimenti. Vediamo in sintesi. Allineamento agli obiettivi aziendali : le schede di valutazione non possono essere standard, ma devono essere redatte al fine di rispondere alle esigenze aziendali. Per fare ciò, gli obiettivi individuali, sui quali poi verterà la valutazione, devono essere allineati con quelli aziendali; in tal modo le schede di valutazione contribuiranno a raggiungere i risultati strategici dell'azienda ed il mantenimento degli standard di qualità aziendali, riducendo gli errori, i costi operativi e migliorando la soddisfazione del cliente. Agli obiettivi professionali, possono poi essere aggiunti obiettivi personali, le c.d. soft skills, volte alla valutazione del dipendente anche negli aspetti caratteriali (es. capacità di lavoro in gruppo, creatività, propensione alla innovazione, capacità di problem solving, ecc.) Gestione delle Risorse : le schede di valutazione forniscono altresì dati oggettivi che Aiutano a identificare i dipendenti con alto potenziale, a pianificare successioni, promozioni, percorsi di carriera e possono essere utilizzate per decisioni relative a retribuzioni, bonus, promozioni, altre questioni strategiche e talvolta per la gestione delle performance insufficienti. Ottimizzazione delle c ompetenze: con valutazioni regolari, i dipendenti possono sviluppare continuamente le loro competenze, aumentando la loro efficienza, produttività e la qualità del lavoro. Miglioramento delle p restazioni : la predisposizione ragionata di schede di valutazione aiuta a identificare le aree in cui i dipendenti eccellono e quelle in cui necessitano di miglioramento, permettendo di sviluppare piani di formazione e sviluppo mirati, identificare le opportunità di carriera all'interno dell'azienda, riducendo la necessità per i dipendenti di cercare opportunità altrove. Gestione delle Prestazioni Insufficienti: le schede di valutazione permettono altresì di affrontare le prestazioni insufficienti in modo strutturato e documentato, riducendo il rischio di problematiche legali. C omunicazione : le schede di valutazione forniscono inoltre un meccanismo strutturato per fornire feedback regolare ai dipendenti, promuovendo una comunicazione aperta e costruttiva tra i l’imprenditore (o per lui il manager o il responsabile d’area o reparto) e il personale, aumentando la soddisfazione, la motivazione ed il coinvolgimento dei dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. R etention : un sistema di valutazione equo e trasparente contribuisce tra l’altro a creare un ambiente di lavoro positivo e di fiducia, e permette altresì di ridurre il turnover ed i costi associati al reclutamento e alla formazione di nuovi dipendenti. D ocumentazione formale, c onformità , riduzione del rischio : infine, le schede di valutazione forniscono una documentazione formale delle prestazioni dei dipendenti, utile per dimostrare la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle richieste aziendali, la qualità del lavoro ai fini dell’ottenimento di certificazioni ed in caso di controversie legali.

Finalmente il testo Unico del CCNL per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Confcommercio e Manageritalia, in data 11 giugno 2024, facendo seguito all’accordo di rinnovo del 12 aprile 2023, hanno predisposto un’unica fonte contrattuale nella quale hanno riunito tutti gli accordi succedutisi nel tempo ed in particolare: il Testo Unico del 23 gennaio 2008; l’accordo di rinnovo del 27 settembre 2022; gli accordi del 3 e 25 luglio 2012; l’accordo del 31 luglio 2013; l’accordo del 21 luglio 2016; l’accordo dell’11 luglio 2019; l’accordo del 10 settembre 2019; l’accordo del 16 giugno 2021 e l’accordo del 12 aprile 2023. Il Testo Unico del CCNL per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi è pertanto applicabile nella sua interezza ed è vigente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.