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Dirigenti: come gestire la conclusione del rapporto di lavoro

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Una gestione efficace della conclusione del rapporto di lavoro tra impresa e dirigente parte dalla stesura del contratto. Diverse le clausole che si possono prevedere per tutelare gli interessi strategici dell'azienda e del dirigente stesso: dal severance agreement ai patti di non concorrenza , fino al divieto di storno e sollecitazione . In un nuovo articolo per 4clegal.com l’avvocato Barbara Masserelli esplora gli strumenti giuridici che regolano l'uscita del dirigente.

Entry bonus, patti di stabilità e clausole di retention: come attrare e trattenere manager di valore

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Il rapporto contrattuale tra un’impresa e un dirigente è spesso disciplinato da patti specifici , che integrano la disciplina generale del lavoro subordinato dirigenziale. Ci sono diverse clausole che si possono utilizzare in un’ottica di attrazione e fidelizzazione dei manager. Dall’entry bonus ai patti di stabilità, fino alle clausole di retention, in questo articolo per 4clegal.com l’avvocato Barbara Masserelli offre una guida completa di questi specifici elementi.

Più welfare e tutele per i manager nel nuovo CCNL dirigenti industria

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Il recente rinnovo del CCNL Dirigenti Industria , firmato da Federmanager e Confindustria, introduce importanti novità per il mondo manageriale, con un focus su welfare , parità di genere e protezione assicurativa . Tra le misure più rilevanti: il congedo parentale retribuito al 100% per il primo mese, una maggiore copertura assicurativa fino a 400.000 euro e l’incremento della contribuzione per la previdenza complementare. L’accordo segna anche un passo significativo nella lotta alle molestie nei luoghi di lavoro, con un protocollo specifico per la prevenzione e il supporto alle vittime. L’avvocato Barbara Masserelli ne ha parlato nell’articolo per 4clegal.com

Dirigenti industria: rinnovato il CCNL

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L’avvocato Barbara Masserelli esamina le principali novità introdotte dal rinnovo del CCNL Dirigenti Industriali, siglato il 13 novembre 2024 da Federmanager e Confindustria. Tra i punti salienti trattati nella prima parte dell’articolo, spiccano le nuove definizioni di dirigente, che includono figure specializzate, l’obbligatorietà della procedura di conciliazione per controversie contrattuali e l’aumento del trattamento minimo complessivo di garanzia ( TMCG ). L’Avvocato analizza inoltre le modifiche sui compensi variabili, le nuove tutele per trasferimenti e malattia, e l’introduzione di misure specifiche per dirigenti con patologie oncologiche. Un approfondimento che mette in luce come il nuovo CCNL punti a modernizzare la gestione dei dirigenti, promuovendo sostenibilità e competitività nelle relazioni industriali.

Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione, ai fini IRPEF/IRES, in caso di nuove assunzioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , di concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto 25 giugno 2024 , contenente le modalità di attuazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 relative alla super deduzione per le nuove assunzioni pari al 120% o al 130% in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela . La citata disposizione stabilisce, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato Decreto Legislativo n. 216/2023. Il Decreto in esame delinea l’ambito soggettivo, la determinazione dell’incremento occupazionale, nonché le modalità di calcolo della maggiorazione. Ai fini dell’incremento occupazionale rileva anche la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 795 del 24 aprile 2024

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Svolgimento di attività stagionali. Chiarimenti. Con nota n. 795 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che è possibile stipulare un contratto di apprendistato stagionale di primo livello anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato. L’utilità del contratto di apprendistato è difatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”.

Il nuovo manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica

Dopo la disamina della nuova figura del titolare effettivo, che ricordiamo essere “ la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale […] la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica ” (Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007 - art. 2) – per cui vi rimandiamo alla nostra quinta Newsletter – Uniocamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, definiti all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’accesso alle informazioni contenute nel registro del titolare effettivo viene, infatti, garantito con modalità differenti a seconda dei soggetti che vi intendono accedere. La visione del registro è garantita alle Autorità (Art. 5 D.M. 55/2022) previa stipulazione di apposite convenzioni con Unioncamere. Diversamente, i soggetti con un interesse giuridico rilevante e differenziato, che hanno interesse all’accesso al registro per difendere/tutelare un proprio interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 7 D.M. 55/2022), possono accedervi solo mediante la presentazione di una specifica e puntuale richiesta a Unioncamere, che deve essere adeguatamente motivata. I soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio devono invece seguire una preliminare procedura di accreditamento. Qual è quindi la funzione del nuovo Manuale operativo? Il Manuale operativo pubblicato, oltre a chiarire e ribadire chi sono i c.d. soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, individuandoli specificamente, fornisce tutte le informazioni dettagliate e la procedura da seguire per l’accreditamento da parte di tali soggetti, a partire dalla relativa richiesta. Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto solo a seguito dell’accreditamento, i soggetti obbligati potranno consultare le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi. Di seguito il link per consultare il manuale: https://www.to.camcom.it/sites/default/files/visure-certificati/TE-Accreditamento_Manuale_Per_Utenti_04_24_123.pdf

Ministero dell’interno, Circolare n. 2829/2024: Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi

Il Ministero dell'Interno ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare 2829/2024 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati. Nel documento viene precisato che il cittadino extracomunitario altamente qualificato, nei cui riguardi è stato richiesto il rilascio del nulla osta per la Carta blu Ue, può svolgere l’attività lavorativa ancora prima di essere convocato presso lo sportello unico per l’immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. La circolare fa seguito al dlgs. 152/2023 che recepisce la direttiva dell’Unione europea 2021/1883 che apporta importanti novità sull’accesso al mercato del lavoro dei Paesi membri di lavoratori e lavoratrici altamente qualificati.

Semplificazione in ambito fiscale

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.10.2023 è stato approvato il testo di un nuovo decreto legislativo su “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in tema di adempimenti tributari” attuativo della riforma fiscale che, tra le novità, introduce nuovi termini e regole per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il testo mira a semplificare le procedure riducendo gli oneri dichiarativi ed introducendo una modulistica semplificata nonché armonizzando le scadenze tributarie. Rinviamo alla bozza del Decreto per l’analisi delle singole misure.

Il titolare effettivo

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da cui decorre il termine di 60 giorni per l’iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese da parte di tutti i soggetti obbligati. Il termine perentorio è fissato in data 11 dicembre 2023 . Il Decreto è stato adottato in adempimento a quanto stabilito dall’art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio ) e dal D.M. n. 55 del 11 marzo 2022 che, al fine di agevolare l’individuazione del Titolare effettivo, ha introdotto l’obbligo di comunicare lo stesso e le eventuali variazioni in una Sezione a ciò dedicata nel Registro delle Imprese. L’obbligo rappresenta un passo ulteriore nella lotta al riciclaggio. Vediamo in sintesi cosa prevede la nuova norma. Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “ persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica , attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale […] la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica ” (Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007 - art. 2). Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo, secondo i requisiti stabiliti nel Decreto, sono quindi: I mprese con personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative) Le persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome) I trust e gli istituti giuridici affini ai trust : trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust. La comunicazione - soggetta al pagamento dei diritti di segreteria ed esente dall’imposta di bollo - va effettuata con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per il soggetto. La comunicazione è destinata esclusivamente al Registro Imprese e non prevede il coinvolgimento di altri Enti e deve avvenire mediante il nuovo modello TE. La comunicazione deve essere firmata digitalmente rispettivamente da un amministratore, da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, da un fiduciario (non è consentito l’uso di procura speciale). Nel caso di omessa comunicazione si applicheranno le sanzioni previste ai sensi dell’art. 2630 C.c. (sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032). Nel caso, invece, di falsa comunicazione potrà essere applica al responsabile della comunicazione la sanzione penale dalla reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a €30.000 (art. 55 D. Lgs. 231/2007).

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Prima dell’estate il Garante Privacy ha pubblicato sul sito una guida che si pone come strumento da consultare per segnale i principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento. Il Garante coglie l’occasione per ricordare che la privacy non deve essere intesa solo come obbligo formale e come adempimento da scadenziare per essere in regola ma deve diventare parte integrante delle attività di un’organizzazione attraverso l’adozione di comportamenti e attività finalizzate al rispetto della normativa. E’ quindi importante analizzare quanto ad oggi effettuato in azienda e alla periodicità degli aggiornamenti. Ricordiamo che il Titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla nomina dele figure introdotte dalla normativa per occuparsi della protezione dei dati e delle relative misure di sicurezza. Dal lato, invece, delle persone fisiche, il Garante ricorda che il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte. Un ulteriore approfondimento è dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue. La pubblicazione è disponibile sul sito del Garante ( www.gpdp.it ).

Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’innalzamento a € 3.000 del limite di esenzione dei  fringe benefit , previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del  Testo unico delle imposte sui redditi  (TUIR), in favore dei lavoratori dipendenti (e redditi assimilati) che hanno figli fiscalmente a carico. L’art. 51, comma 3, terzo periodo del TUIR prevede che il valore dei beni venduti e dei servizi prestati in favore del lavoratore non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di € 258,23. Il superamento di detto importo comporta la tassazione dell’intero ammontare, e non soltanto dell’ammontare eccedente. In deroga a tale disciplina, e solo per il 2023, l’art. 40 del Decreto Lavoro ha stabilito un nuovo limite massimo, fissandolo appunto a € 3.000, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsare ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, in linea con quanto previsto dal c.d. Decreto Aiuti bis (art. 12 DL 115/2022), limitando tale beneficio ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (come da art. 12, comma 2, TUIR). L’agevolazione è riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, titolare di reddito da lavoro subordinato e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso risulti a carico di entrambi i genitori e spetta altresì nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale. In questi casi, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai Lavoratori nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di € 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi da 182 a 189 della L. 208/2015 anche nell’eventualità in cui siano fruiti, su scelta del lavoratore, in sostituzione di tutto o parte dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa (se sono stati siglati accordi aziendali o territoriali che prevedano la sostituibilità dei premi di risultato e degli utili con i benefit - vedasi anche Circolare n. 28/E del 15.6.2016). Per le utenze a cavallo degli anni 2022 (relative a spese 2022 ma pagate nel 2023) le somme già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell’art. 12 del Decreto Aiuti bis. E’ importante sottolineare che i datori di lavoro possono provvedere all’attuazione dell’agevolazione solo previa informativa alle RSU, ove presenti in azienda. Il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla informativa purché la stessa avvenga in ogni caso entro la chiusura del medesimo periodo di imposta *** CCNL

Parità di genere e disabilità negli appalti – linee guida per l’inclusione

Con il Decreto 20 giugno 2023, pubblicato in GU del 26 luglio 2023, n. 173 sono state adottate le nuove linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità per i contratti nell’ambito di appalti pubblici. Le Linee Guida specificano quali siano gli strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per i disabili o svantaggiati e quali sia i meccanismi premiali per i soggetti che li rispettino. Fondamentale, quindi, per le imprese che operano nell’ambito di contratti pubblici, l’ottenimento della certificazione della parità di genere, il rispetto delle assunzioni obbligatorie e degli obblighi di comunicazione.

Messaggio INPS 24 maggio 2023 n. 1931

A seguito della pubblicazione del Decreto lavoro, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione legate a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Ricordiamo che il decreto-legge n. 48/2023, c.d. Decreto lavoro, ha modificato il quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Stabilendo che le sanzioni vadano determinate, con effetto retroattivo sulle liti pendenti, da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

Whistleblowing - Le Linee guida ANAC

Nella  Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.164 del 15 luglio 2023 è stata pubblicata la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, con cui l’ANAC (Ente Nazionale Anti Corruzione) definisce il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Trattasi di Linee Guida con le quali l’ANAC fornisce indicazioni per la definizione dei propri canali e modelli organizzativi interni in ambito di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (whistleblowing). La disciplina in tema di whistleblowing è stata introdotta in Italia dal D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, con il quale il Governo ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria  n. 2019/1937 . I datori di lavoro privati interessati dalle norme del D.Lgs n. 24/2023 devono adeguarsi entro le seguenti date: entro il 15 luglio 2023, le imprese che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti; entro il 17 dicembre 2023: le imprese che hanno occupato, in media, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti; i datori di lavoro che, pur non raggiungendo tale ultimo livello dimensionale, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs n. 231/2001. Gli adeguamenti richiesti dalla disciplina di cui sopra prevedono la predisposizione di idonei canali di segnalazione che garantiscano l’anonimato e la riservatezza del lavoratore che segnala l’irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione. Tale riservatezza va, ovviamente, garantita anche alla eventuale documentazione prodotta ed ai contenuti. La segnalazione, come ricorda l’art. 3, può avvenire anche da parte di lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, da liberi professionisti e consulenti. Oggetto della denuncia possono essere tutti i comportamenti, a giudizio del segnalante, illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile lesivi sia di un interesse pubblico che di uno privato. La tutela delle persone che segnalano va oltre il mero rapporto di lavoro e si estende anche a situazioni venute a conoscenza dell’interessato durante la fase precontrattuale o durante la procedura di selezione. La tutela deve sussistere anche durante il periodo di prova o alla fine del rapporto di lavoro, quando lo stesso si sia estinto. Questi canali informativi potranno essere gestiti all’interno dell’azienda affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure affidati a soggetti esterni di provata professionalità. Le segnalazioni circa le irregolarità potranno avvenire nelle forme più disparate: per iscritto, anche attraverso mail, oralmente o, qualora il segnalante lo richieda, attraverso incontri diretti: la riservatezza di chi segnala deve essere, assolutamente, garantita e non può essere resa nota in alcun modo, salvo consenso espresso dell’interessato. Le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità debbono essere portate a conoscenza di tutto il personale, attraverso una informativa generalizzata chiara, sia sul luogo ove si svolge l’attività, sia attraverso la rete intranet. Il D.Lgs n. 24/2023 afferma all’art. 17 il divieto di qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità, elencando al comma 4 una serie di fattispecie che potrebbero costituire ritorsioni, tra le quali licenziamento, sospensione o misure equivalenti, mutamento delle mansioni, trasferimento, modifica dell’orario di lavoro ecc. con la precisazione che l’onere di provare che queste condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di chi le ha poste in essere. L’art. 21 individua poi le sanzioni che l’ANAC, deve irrogare qualora accerti alcune violazioni in materia di segnalazione e di mancata istituzione di canali di segnalazione. Si tratta di sanzioni di natura pecuniaria pesanti che sono comprese tra i 10.000 ed i 50.000 euro. Da ultimo, appare opportuno segnalare l’art. 22 che riguarda le rinunce e le transizioni, integrali o parziali che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.Lgs n. 24/2023: esse non sono valide a meno che non siano state effettuate presso uno degli organismi previsti dal Legislatore (commissione di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede sindacale, commissione di certificazione, negoziazione assistita, in sede giudiziaria, ecc.). ***