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Permessi di studio per dipendenti pubblici si applicano anche a studenti di università telematiche

Va provata la coincidenza dei permessi con corsi frequentati ed esami sostenuti, documentando orario e durata della connessione web all'università (Tribunale Monza, sentenza n. 64/2020)

Data 27 agosto 2020 Pubblicato in Altalex
Donna con cuffie seduta a una scrivania davanti a un computer portatile, con quaderno, tazza e piantina accanto

Le disposizioni del’art. 15 CCNL hanno carattere generale sancendo la necessità – per tutti gli studenti lavoratori, quindi anche quelli “telematici” – di certificare la coincidenza dei permessi con corsi frequentati ed esami sostenuti. La possibilità di fruire di permessi di studio non può prescindere dalla verifica della corretta documentazione, dalla quale risulti precisamente l’orario e la durata delle connessioni web all’Università. Una diversa interpretazione porterebbe ad una illegittima disparità di trattamento tra studenti telematici e studenti classici e un ingiusto vantaggio, posto che i primi, senza provare altro che la mera iscrizione, potrebbero fruire di permessi pagati senza mai frequentare un corso o sostenere alcun esame (Tribunale del Lavoro di Monza, sentenza n. 64/2020 del 22.7.2020 - testo in calce).

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