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DL n. 19 del 2.3.2024 (DL PNRR- bis)

In Gazzetta Ufficiale del 2.3.2024 è stato pubblicato il c.d. DL PNRR-bis recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “ che introduce importanti novità in diversi ambiti: assunzioni e semplificazioni burocratiche nel mondo delle Pa, della scuola, del lavoro e per le famiglie. Il testo mira ad attuare gli obiettivi del PNRR; è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro due mesi. Qui di seguito le principali novità in tema di diritto del lavoro dove in particolare si vuole introdurre un percorso di premialità per i datori di lavoro che dimostrano comportamenti virtuosi nella gestione del rapporto di lavoro e una serie di misure per prevenire e contrastare il lavoro irregolare e le violazioni contributive. Durc e agevolazioni: vengono introdotte modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e del riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, , fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto introduce altresì la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Appalti e somministrazione : responsabilità solidale (Art. 29, comma 2) - Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. E' prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco. Esternalizzazioni : vengono incrementate le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a tali fini segnaliamo che gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Segue poi una regolamentazione delle sanzioni con specifico riguardo alla somministrazione di lavoro e l'esercizio non autorizzato dell’attività nonché nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge o posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Lista di conformità dell’ Ispettorato: a ll'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia : nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. Emersione lavoro irregolare : al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito domestico è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Patente a punti nei cantieri : a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta un sistema di punteggio con la previsione di decurtazioni e/o sospensioni in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento. Contrasto alle violazioni contributive : il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000n. 388 al fine di favorire l’emersione e gli adempimenti spontanei. Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di favorire l’adempimento degli obblighi contributivi e l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. Orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti : nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, il decreto esclude l'applicazione della sanzione ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. In tal caso sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, c.c. in luogo della sanzione civile precedentemente prevista , in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

CCNL collaboratori familiari – lavoro domestico (08.01.2024)

In data 8 gennaio 2024 le parti sociali hanno definito gli importi del trattamento economico dal 1° gennaio 2024 per il personale domestico, di seguito riportati. Minimi tabellari Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2024. Indennità vitto e alloggio A decorre dal 1° gennaio 2024 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,52 euro giornalieri (2,28 euro per ciascun pasto; 1,96 euro per l'alloggio). Indennità variabili È prevista la modifica alla disciplina delle seguenti indennità variabili: alla babysitter inquadrata nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 130,78 euro mensili (0,79 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 91,63 euro; all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 112,97 euro mensili (0,66 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi; i lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 hanno diritto, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, a un'indennità di 9,04 euro mensili per il livello B e di 11,30 euro mensili per i livelli BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per quanto riguarda i lavoratori conviventi di livello DS, tale indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

Gestione della posta elettronica dipendenti – privacy - modalità conservazione dei dati

Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 21 dicembre 2023 n. 642 - Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” Nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale. A ciò si aggiunga che è altresì emersa la presenza di limitazioni alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico in capo al cliente – datore di lavoro e al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi. Tenuto conto di quanto precede, visto che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento e ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori, ha ritenuto di adottare il Documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la liberà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il documento chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore. E’ quindi opportuno alla luce dell’invito ivi contenuto rivedere le proprie politiche privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.

Ticket di licenziamento

Con la circolare n. 25 del 29.01.2024  l’INPS ha stabilito che il ticket licenziamento per quest’anno sarà così calcolato: € 635,67 per ogni anno di lavoro effettuato ed € 52,97 per ogni mese di anzianità, con un importo massimo di € 1.916,01 per i rapporti di durata superiore a tre anni.

Coop sociali: firmato il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL

In data 26 febbraio 2024, AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS, hanno sottoscritto il  verbale di accordo  per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Vengono incrementati i minimi conglogati della retribuzione come segue per il livello C1: 60 euro con la mensilità di febbraio 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2025.

Bonus assunzioni 2024: esoneri contributivi ed agevolazioni per i datori di lavoro previsti dalla legge di bilancio

Decontribuzione Sud: agevolazione prorogata al 30 giugno 2024 La Decontribuzione Sud – ovvero la misura che agevola le imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno garantendo un esonero contributivo del 30% per ogni dipendente - è stata prorogata fino al 30.6.2024. Incentivo nuove assunzioni a tempo indeterminato Si tratta di un incentivo al 120 e al 130%, per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato nel 2024. La detrazione è pari: al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; al 130% per chi assume lavoratori “ svantaggiati ” (allegato 1 del DL n. 216/2023): L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Sono, dunque, escluse le imprese di nuova costituzione. L’incentivo, inoltre, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Non è chiaro, però, quale sia la data di riferimento per la verifica del requisito. Si attende il decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro. Bonus assunzione per i percettori di SFL e ADI Il bonus per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza è venuto meno dal 31 dicembre, ed è stato sostituito da due nuovi strumenti: il supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione. Il decreto lavoro, infatti, nel disciplinare le due nuove misure ha previsto anche l’introduzione di specifici  bonus assunzione , che prevede un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato: a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato; a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro. Incentivi all’assunzione dei disoccupati: bonus NASPI E’ previsto il  bonus per l’assunzione di disoccupati che percepiscono un trattamento NASPI. Consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore per un periodo massimo di 2 anni. L’importo spettante non può superare l’importo dell’indennità NASPI percepita dal lavoratore. L’agevolazione non spetta per i lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato. Bonus assunzione under 30 e over 50 Si tratta dei bonus per i giovani con meno di 30 anni e per le persone con più di 50 anni. Il primo, spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato e consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali fino al raggiungimento dell’importo di € 3.000. Il secondo, invece, spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato soggetti con almeno 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi. In questo caso spetta un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato. In entrambi i casi sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

Esonero contributivo lavoratrici madri

L’Inps, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo dei contributi previdenziali   per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per le  lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024). Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, ai sensi del comma 181 della citata legge, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ,  anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Legge di Bilancio 2024

Proseguiamo l’analisi della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) pubblicata sulla GU del 30.12.2023: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1, commi 126-130) In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata INPS, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che non siano ancora titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi fino al 31.12.2023, parificandoli a periodi di lavoro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all’1.1.1996, il riscatto già effettuato sarà annullato d’ufficio ed i contributi restituiti. Il riscatto può essere pagato fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Per i lavoratori del settore privato, il costo può essere sostenuto anche dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso; in tal l’importo è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 136-140) APE Sociale Potranno accedere all’APE sociale fino al compimento del requisito anagrafico per l’ottenimento della pensione di vecchiata (67 anni) i lavoratori che raggiungono i 63 anni + 5 mesi di età e che abbiano: - 30 anni di contribuzione, se disoccupati per ragioni involontarie (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione del contratto a termine), caregiver da almeno 6 mesi e invalidi civili dal 74%; - 36 anni di contribuzione per gli addetti ai lavori gravosi (32 per edili e ceramisti). Le donne hanno diritto ad una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due. Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui e non può superare l’importo di € 1.500 mensili. Opzione Donna Potranno accedere al trattamento pensionistico c.d. Opzione Donna le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica al 31.12.2023. Mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento: caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi; coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale riconosciuta dal Ministero. L’età anagrafica è diminuita di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due. L’età anagrafica è diminuita di 2 anni, a prescindere dal numero dei figli, nell’ipotesi di licenziamento per crisi aziendale riconosciuta dal Ministero. Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103) La pensione anticipata è ottenibile con 41 anni di contributi versati e 62 anni di età anagrafica. La decorrenza della pensione varia: se il requisito è stato raggiunto entro il 2023 rimane sempre di 3 mesi dalla maturazione per il dipendente privato o 6 mesi per il dipendente pubblico, mentre se il requisito è stato raggiunto nel 2024 la decorrenza è di 7 mesi dalla maturazione nel settore privato, 9 nel settore pubblico. Per coloro i quali raggiungono il requisito nel 2024 la pensione sarà calcolata col sistema contributivo e il suo valore massimo, sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, sarà pari a 4 volte il trattamento minimo (prima era 5). Come per l’anno passato, i lavoratori che maturino i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione Quota 103, possono rinunciare all’accredito della quota di contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà e, con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE Iva sui prodotti femminili e per l’infanzia (art. 1, comma 45) E’ previsto un aumento dell’aliquota IVA, dal 5% al 10%, per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; pannolini per bambini. Il medesimo comma prevede un aumento dell’aliquota IVA dal 5% al 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Proroga aliquota IVA ridotta per cessione pellet (art. 1, comma 46) E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni aventi ad oggetto pellet, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (art. 1, commi da 60 a 62) Le disposizioni in esame introducono la realizzazione di una connessione e interoperabilità delle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo scambio e l’analisi dei dati. Al fine, quindi, di favorire l’adempimento spontaneo del singolo contribuente, l’Agenzia delle Entrate mette a sua disposizione i dati e le informazioni da essa acquisiti, che saranno utilizzati anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. La sinergia permetterà altresì interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, commi da 64 a 67) A decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, vengono considerati redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, in relazione ai quali siano stati eseguiti e conclusi, da non più di dieci anni all’atto della cessione, gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus 110 per cento” (ai sensi dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Sono esclusi da tale previsione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se inferiore, per la maggior parte di tale periodo. Ai fini della corretta individuazione dei redditi diversi, le ipotesi indicate dalla nuova lettera b-bis) porta ad escludere le stesse dalle previsioni della precedente lettera b), che individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Viene poi disciplinata la modalità di calcolo della plusvalenza qui introdotta. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi 89 e 90) L’articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, prevedeva che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES dovuta sulle provvigioni per l’attività di mediazione. La disposizione in esame abroga tale esenzione e, pertanto, dal 1° aprile 2024, la suddetta ritenuta sarà dovuta, con aliquota del 23%: - dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione; - dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, rifinanziamento del Fondo prima casa e interventi per famiglie numerose (art. 1, commi da 7 a 13) Il comma 7 modifica, estendendolo, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul relativo Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024. A ciò si aggiunga che per l’anno 2024, il comma 9 estende il perimetro delle categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo, ricomprendendovi anche specifiche tipologie di famiglie numerose. Il successivo comma 10 indica, al ricorrere di determinate condizioni, i diversi livelli di copertura della garanzia del Fondo per ciascuna di esse. Di conseguenza, il comma 11 indica le relative percentuali di accantonamento del Fondo, a titolo di coefficiente di rischio. Il comma 12 stabilisce che anche su tali finanziamenti la garanzia all’80% può essere concessa, sempre al ricorrere di determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM. Il comma 13 prevede, infine, che per l’anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative rispetto a quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi da 101 a 111) Entro il 31 dicembre 2024, ai sensi del comma 101, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terrenti e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Ai sensi del comma 102, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese sarà tenuto in considerazione in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. DISPOSIZIONI VARIE Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art.1, commi da 2 a 6) Viene incrementata di 600 milioni di euro, per l’anno 2024, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 1, comma 68) Al comma 68 è stata previsto l’ampliamento degli enti per i quali la durata di concessione o locazione di beni immobili appartenenti allo Stato può avere una durata di 50 anni, in considerazione delle particolari finalità perseguite dal richiedente e nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione dell’immobile stesso. Nell’elenco ora sono inseriti: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti pubblici di ricerca; le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro che perseguono in ambito nazionale obiettivi di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, svolgendo la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale e perseguendo la valorizzazione e la fruibilità dei beni statali in uso. Ai sensi del comma 103, le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese di assicurazione. Novità sulla tassazione degli affitti brevi (art. 1 comma 63) Modificato il regime fiscale delle locazioni brevi o turistiche, ossia quelle della durata massima di 30 giorni, prevedendo un aumento della cedolare secca. In caso di opzione da parte del locatore dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, il reddito derivante dai contratti di locazione brevi sconti un’aliquota del 26% e non più del 21%. L’imposta sostitutiva come prevista nella Legge di bilancio 2024 sarà applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione brevi stipulati da persone fisiche qualora più di un appartamento per ciascun periodo di imposta venga destinato alla locazione breve.

Rinnovo CCNL grafici editoriali: una tantum a gennaio

Con Accordo sottoscritto il 19 dicembre, le rappresentanze imprenditoriali Assografici, Aie e Anes, insieme alle OO.SS dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno rinnovato il CCNL 19 gennaio 2021, scaduto il 31.12.2022, applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini. Il nuovo accordo sarà vigente dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026. Sono previsti incremento economici delle retribuzioni al fine di recuperare il potere d’acquisto dei salari nonché u una tantum per il periodo di carenza contrattuale nell'anno 2023 per i dipendenti in forza alla data del 19 dicembre, pari a 200 euro, da erogare in due rate da 100 euro ciascuno; stabilito anche un aumento del contributo del Fondo Salute Sempre e l'introduzione di causali aggiuntive per la stipula o la proroga di contratti a termine oltre i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi. E’ stata anche rivista la classificazione del personale attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nell’ambito digital E’ stato costituito l’Ente Bilaterale Permanente che avrà il compito di gestire e monitorare durante la vigenza contrattuale, l’andamento del settore, l’evoluzione professionale, l’organizzazione del lavoro e gli effetti delle tecnologie e degli strumenti di innovazione tra cui l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di creare e rafforzare la filiera dell’industria. È prevista una prossima riunione ad inizio anno per illustrare i contenuti dell’accordo, darà il via al ciclo di assemblee dei lavoratori per l'approvazione definitiva dell'accordo .

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 2401 del 20 dicembre 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di: conservare   una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti : il contratto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente), il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito al primo punto, ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con  circolare n. 1/2023 potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante. Invece, rispetto al secondo punto, l'Ispettorato chiarisce che il soggetto referente, che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

INPS: visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici – fasce di reperibilità

L’INPS, con il  messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 , a seguito della sentenza del  Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023 , fornisce le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Determinazione del valore imponibile dei prestiti concessi ai dipendenti

L’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto anticipi) ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR relativamente alla determinazione del valore imponibile, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti. Tali disposizioni stabiliscono che, in caso di concessione di prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi (calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La nuova regola si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Discriminazioni: tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la Legge recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (L. n. 193/2023). In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è da evidenziare l'art. 4 concernente l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per quanto riguarda invece l’accesso al lavoro e alla formazione professionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Legge di Bilancio 2024

In GU del 30.12.2023 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024). Qui di seguito le principali novità in tema di lavoro: Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15) Previsto per il solo 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 6%, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non superi € 2.692, al netto del rateo stesso. L’esonero è incrementato dell’1% se la retribuzione imponibile mensile non superi l’importo di € 1.923 al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Welfare aziendale – fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17) Per il solo 2024 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito: fino a € 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli a carico fino a € 1.000, per gli altri lavoratori dipendenti; Il nuovo limite vale anche per le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 18) Confermato anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate per premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, fino a € 3.000 annui per i percettori di reddito fino a € 80.000. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi da 21 a 25) Per i Lavoratori del comparto che abbiano percepito nel 2023 un reddito sino a € 40.000, il 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario festivo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, comma 179) I genitori che terminino, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità e che fruiscano, alternativamente, il congedo parentale (all’art. 34 del d.lgs. 151/2001) entro il sesto anno di vita del figlio, hanno diritto: - ad un’indennità nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione, in luogo dell’attuale 30%, nel limite massimo di un ulteriore mese; - per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il secondo mese è pari all’80% (anziché al 60%). Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182) Dall’1.1.2024 al 31.12.2026 è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a € 3000 annui riparametrati su base mensile, per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Lo stesso esonero si applica, in via sperimentale, dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici con 2 figli, fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza (art. 1, commi da 187 a 193) E’ previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34. Lo sgravio è riconosciuto fino ad un massimo di € 8.000 annui e per 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato e per 18 mesi se vi è trasformazione da contratto a termine in contratto indeterminato. Nel prossimo numero affronteremo le novità in tema di previdenza

Preposto sicurezza: anche nelle aziende piccole

Con l’ interpello n. 5/2023 , pubblicato in risposta all’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla figura del preposto. A questa figura vengono assegnati compiti molto importanti nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. N. 81/2008 individua nel preposto quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza. Nel caso in cui vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, tra le prerogative del preposto c’è la possibilità di interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori. Con l’interpello proposto, la Camera di Commercio ha chiesto di delimitare l’obbligo di nomina del preposto chiedendo se sia sempre applicabile anche nelle piccole realtà aziendali, anche qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro. La Commissione evidenzia che dal combinato disposto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (art. 18, 19 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008) emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che pertanto sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come  extrema ratio  a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. *

CCNL dirigenti credito

Con l'accordo 30 novembre 2023 Federcasse con Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali ed artigiane. L'accordo decorre dal 30 novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Campo di applicazione del c.c.n.l. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro con i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali; delle società facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo ivi comprese le Capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B) del c.c.n.l..

Premialità di risultato e welfare

Avete già pensato ai premi da erogare al personale nel 2024? Fra i premi possibili vi è il premio di risultato. Il premio di risultato è quello che viene erogato al raggiungimento di obiettivi aziendali legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (es. aumento fatturato/ clientela / produzione, oppure riduzione assenteismo / tempi di consegna / richiami / costi di cancelleria / energia oppure flessibilità / straordinario / smart working), beneficia di una agevolazione fiscale, in quando vedrà l'applicazione di un'imposta sostitutiva all'IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali pari al 10% (il disegno di legge di Bilancio conferma anche per il 2024 la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%). L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui di imponibile fiscale, cioè al netto del contributo INPS a carico del lavoratore (pari a 9,19% o 9,49%). Possono beneficiare dello sconto fiscale i lavoratori che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro hanno altresì un’agevolazione contributiva che consente di decontribuire i premi di risultato fino ad un massimo di euro 800 l’anno per la quota di contribuzione a carico del lavoratore e con una riduzione del 20% sull'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro. I lavoratori possono altresì optare per trasformare l’importo del premio in welfare, scegliendo beni e/o servizi aventi finalità di "rilevanza sociale", escluse dal reddito di lavoro dipendente; il premio in welfare è esente dall'imposta sostitutiva e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per l'applicazione delle agevolazioni sopra evidenziate è necessario che il premio di risultato sia pattuito in un accordo aziendale sottoscritto con le OOSS maggiormente rappresentative sul piano nazionale o dalle loro RSA o dalle RSU, da depositarsi telematicamente presso l’ITL competente entro 30 gg dalla sua sottoscrizione.

Presentato alla Camera il disegno di legge in materia di lavoro (non ancora in vigore)

In data 6 novembre 2023 è stato presentato alla Camera il Disegno di Legge in materia di lavoro già in precedenza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° maggio 2023. Questi gli articoli di maggior interesse in materia di lavoro: articolo 1 – Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 articolo 3 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione articolo 4 – Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali articolo 5 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro articolo 6 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine articolo 7 – Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile articolo 8 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato articolo 9 – Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni) articolo 13 – Modifiche al Codice del terzo settore articolo 14 – Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi articolo 15 – Pagamento dilazionato dei debiti contributivi articolo 16 – Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi articolo 17 – Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva articolo 20 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto articolo 23 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Legge 27 novembre 2023 n. 170

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 la legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe) , recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali “. Tematiche di maggior interesse: Smart working per i super fragili (art. 8) Resta invariata la disposizione che prevede la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre del termine per lo smart working dei lavoratori fragili ( art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022 ). I lavoratori fragili (ovverosia quelli che si trovano nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, manterranno fino alla fine dell’anno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart-working i datori di lavoro dovranno assicurare, lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli. Nel comparto dell’istruzione, il personale docente che svolge la prestazione in modalità agile deve adibito ad attività di supporto nell’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Riapertura dei termini per il ravvedimento operoso speciale (art. 3-bis) Sono stati riaperti i termini per aderire al ravvedimento operoso speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023: chi non ha pagato quanto dovuto entro il 30.9.2023 potrà regolarizzare effettuando il versamento in un'unica soluzione entro il 20.12.2023. Amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (art. 15) Nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità della cessione dei complessi aziendali, il termine di esecuzione del programma del commissario straordinario è prorogato di ulteriori 24 mesi. L’attività esecutiva e di vigilanza dei Commissari è prolungata sino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Differimento pay-back (art. 9, c. 1-ter) E’ stato differito sino al 30.11.2023 il termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2025-2018. Differimento agevolazioni prima casa (art. 1) Confermata l’estensione al 31.12.2023 della garanzia del fondo prima casa all’80% per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani under 36 che hanno un ISEE non superiore a € 40.000.

Certificazione di parità, dal 6 dicembre le domande dei contributi per le PMI

Con un comunicato del 6 novembre scorso il Dipartimento per le pari opportunità, ha divulgato l’avviso pubblico relativo al Bando per l’accesso alla prima tranche dei fondi disponibili dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese. Il Pnrr assegna alla parità di genere uno dei posti sul podio delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. L’obiettivo è quello di raggiungere entro il 2026 l’incremento di cinque punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’apposito Istituto europeo EIGE. Le misure rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro prevedono interventi diretti di sostegno all’occupazione e all’imprenditorialità femminile; interventi indiretti o abilitanti, rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il Pnrr ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell’occupazione femminile. La Missione 5, denominata “Coesione e Inclusione”, nella sua Componente “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, è specificamente dedicata anche all’introduzione e la definizione di un Sistema Nazionale di certificazione della parità di genere. Ed è proprio in quest’ultimo ambito che si collocano le risorse messe a disposizione dall’Avviso. Chiamate all’appello sono le micro, piccole o medie imprese con almeno un dipendente in pianta organica e con sede legale e operativa in Italia. È richiesto, sia al momento della presentazione della domanda che all’atto della erogazione dei servizi, il regolare possesso del DURC nonché il corretto assolvimento degli obblighi connessi alla presentazione del rapporto biennale previsto dal Codice per le pari opportunità (ovviamente per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti) e al rispetto delle norme in materia collocamento dei disabili. I contributi saranno erogati direttamente dalla Unione delle Camere di commercio, in veste di soggetto attuatore, e consistono in un duplice ordine di agevolazioni: fino a 2.500 euro per ciascuna impresa, per assistenza tecnica e di accompagnamento sotto forma di servizi finalizzati alla acquisizione delle competenze necessarie ad ottenere la certificazione; fino a 12.500 euro per impresa (importo variabile in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito elenco. Alla domanda va obbligatoriamente allegato il risultato del test di pre-screening che attesta la idoneità della azienda ad intraprendere il percorso di certificazione. Le domande per i contributi descritti si possono presentare dalle ore 10:00 del prossimo 6 dicembre.

Parità di genere: settori e professioni con maggiore disparità uomo-donna nel 2024

E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023, che individua, per il 2024, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2022. Il decreto e le relative tabelle sono consultabili al seguente link: di-n-365-del-20112023-disparita-uomo-donna (lavoro.gov.it)